Ecco una nuova fonte di entrate per il Comune di Sommacampagna: "Art. 659 del Codice Penale - Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone". Uso smodato del "reverse" da parte degli Aerei che atterrano all'Aeroporto Catullo.

Se su "ViViCaselle", appena sotto l'immagine iniziale, nel campo dove c'è scritto CERCA, scrivo la parola "REVERSE", mi escono questi messaggi già pubblicati:
25 Lug 2011
Meno noto è che una buona parte di questi rumori molesti potrebbero essere evitati qualora gli aerei in atterraggio non utilizzassero il "reverse", il cosi detto "freno motore". Una procedura, quella del "reverse", che dovrebbe ...
16 Ago 2011
Finalmente sei riuscito ad addormentati, ma non passano che poche decine di minuti e prima un aereo in atterraggio con il "reverse" e poi un aereo in decollo ti svegliano di soprassalto. Ri-imprecando con i "catulliani" aspetti ...
07 Giu 2011
Ieri sera dopo mezzanotte e mezza, quasi l'una, stavo per addormentarmi e un aereo in atterraggio ha attivato il "reverse" (la spinta inversa) e cosi mi ha disturbato e dopo aver inviato qualche maledizione ai "catulliani" e mi ...
06 Lug 2011
Stanotte, anzi stamane all'alba, quando erano le 03,29, non mi ha svegliato il solito aereo che ogni tanto, nel pieno della notte, atterra all'Aeroporto Catullo e, nonostante una pista lunga 3 km, attiva il "reverse" e... fa un casino ...
25 Giu 2011
Da quelli generati sul piazzale dell'Aerostazione, alle prove dei motori, dal rumore del "reverse" quando gli aerei atterrano e ai diversi e vari rumori delle diversificate tipologie dei rumori degli aerei in decollo sia sulla pista 04 ...
28 Giu 2010
Ovviamente se alle 3 di notte stai ancora scrivendo e un aereo atterra utilizzando il "reverse"... poi ti viene voglia di scrivere ancora di più e di essere più cattivo. Per fortuna che domani scrivo l'ultima lettera relativa al (finto) ...

26 Lug 2010
... una cosa sono convinto di poterla scrivere... che tutti gli aerei che atterranno dovranno farlo con il "reverse" (il freno motore) e pertanto... per tutta la durata del cantiere... gli aerei romperanno i timpani... e anche qualcosaltro.

28 Lug 2011
"Con una pista cosi lunga, oltre 3 km, al sottoscritto, appare incomprensibile che gli aerei che atterrano all'Aeroporto Catullo abbiano da utilizzare il “reverse”, il “freno motore” per poi accedere alla Aerostazione. L'utilizzo del ...

05 Set 2011
E a proposito del rispetto delle regole... ieri sera - erano circa le 19,50 - quando sento il rumore di un aereo... ma il rumore era diversissimo e anomalo rispetto al solito aereo in atterraggio (con il reverse) e/o in decollo e ...

14 Giu 2010
Tutto rumore inutile ed in più per niente, perchè con il "reverse" l'aereo fa più rumore, mentre sarebba bastato far atterrare gli aerei contro vento... e questo avrebbe fatto risparmiare del rumore e favorire l'atterraggio, con ...
20 Nov 2011
Ovviamente mentre sto scrivendo sono atterrati due aerei che, pur avendo a disposizione una pista lunga 3 km, hanno utilizzato il "reverse" (freno motore) e anche questo tipo di rumore arreca disturbo alla popolazione di ...
15 Set 2011
Ma una cosa è certa... se alle 4 di notte un aereo in atterraggio a 3 km da casa mia, mi sveglia perchè ha utilizzato il "reverse" per atterrare e se alle 8 del mattino, l'Aeroporto Catullo fa le prove motori con il lato "b" degli aerei ...
25 Mar 2011
... dalla Testata Pista RWY 22... a 1.400 metri dal Piazzale di Sosta degli Aerei... a 1.650 dagli edifici dell'Aerostazione e... a circa 2.600 metri da dove in genere gli aerei - in atterraggio - utilizzano il "freno motore", il "reverse".
09 Ott 2010
Ad esempio un Aeroporto con una pista più corta... sicuramente tutti gli aerei per gli atterraggi saranno utilizzando il "freno motore" (reverse) e questo aumenterà l'impatto acustico nell'intorno aeroportuale. . . La "fase 3" ...
Solo da questi messaggi è evidente che al sottoscritto l'utilizzo del "REVERSE" (freno motore quando gli aerei atterrano) da fastidio ed è fonte di disturbo, sopratutto se questa procedura, di frenare con il motore dopo aver toccato la pista, viene attivata di notte.

Ma se fino a ieri non sapevo come identificare - in modo inequivocabile - quale fosse l'aereo che aveva utilizzato il "REVERSE" da oggi posso verificarlo e - in qualche modo - anche certificarlo utilizzando "FLIGHTRADAR24" di cui qui sotto ho riportato una pagina.
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Da questa prima immagine si vede qual'è la rotta di atterraggio sull'Aeroporto Catullo, che sta compiendo un aereo della Ryanair proveniente da Palermo.
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Mentre su questa altra immagine si vede come l'aereo si è ormai avvicinato alla pista, vi segnalo che sul menù a lato di "Flight Radar 24" viene indicata la velocità e l'altitudine dell'aereo.
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Quando l'aereo sta toccando la pista e ormai ha quasi completato la procedura di atterraggio, posso quindi sapere chi è quell'aereo, da dove proveniva e a quale compagnia aerea appartiene e da casa ascoltare se ha utilizzato il "reverse" che... si sente anche a tre km.
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Se quell'aereo, dopo aver toccato la pista attivasse il "Reverse" (o "freno motore" e/o "spinta inversa") è evidente che a quell'aereo posso associare l'utilizzo del "Reverse", come poi effettivamente accaduto, quando un'aereo che nella mappa figurava aver superato la prima parte della pista, ho sentito il rumore del "reverse" attivato.
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Ieri sera ho voluto fare anche un'altra prova e come si vede qui sopra, ho cercato di individuare un aereo proveniente da nord e sono stato attento a seguire le rotta che questo effettuava e quando l'aereo (di Air Berlin, proveniente da Berlino) è passato sopra Caselle (a circa 800 metri di altezza come riportato sul menù a lato), ho sentito il suo rumore, il che mi ha confermato dell'esattezza delle rotte indicate su Flight Radar 24 e della contemporaneità della posizione sulla mappa riprodotta sul video del PC rispetto alla posizione effettiva sul suolo.
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Ovviamente, come riportato su questa altra sovrastante immagine, si vedono anche le rotte degli aerei in decollo, come questo aereo di Easy Jet per Londra e in quest'altra immagine sotto riportata si vede un aereo che è appena partito per andare in Egitto.
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E se le immagini fin qui rappresentate sono atterraggi e decolli che interessano la "Testata Pista 04" cioè quella verso Villafranca, qui sotto vi evidenzio un decollo verso Verona, che per evitare di sorvolare la città, a questo aereo viene obbligata questa procedura.
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Ovviamente su Flight Radar 24 si vedono anche gli aerei che decollano dall'Aeroporto di Brescia Montichiari, come questo per Israele... che è l'unico volo passeggeri della giornata di questo aeroporto.
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Tornando al discorso "disagio da rumore", sono mesi che segnalo che l'utilizzo improprio del "reverse" è disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone e che questa attività sarebbe un reato penalmente perseguibile e quindi ricordiamolo questo reato.

1. Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 309 euro .
2. Si applica l’ammenda da 103 euro a 516 euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità.
L'articolo 659 del codice penale disciplina due distinte fattispecie contravvenzionali una di carattere generale, preveduta e sanzionata al primo comma, che riguarda indistintamente "chiunque" ponga in essere il fatto illecito in questione e una seconda, di cui al secondo comma, che sanziona (a determinate condizioni) le condotte rumorose poste in essere da chi per professione o mestiere svolge delle attività, per loro natura, rumorose.
Analizzando la fattispecie contemplata dal primo comma dell'art. 659 del codice penale si può innanzitutto osservare che ci troviamo di fronte ad un cosiddetto reato di pericolo. Il legislatore ha inteso cioè tutelare in un ottica di salvaguardia dell'ordine pubblico il bene costituito dalla quiete pubblica ma anche quello della tranquillità privata con particolare riguardo al riposo delle persone e al tranquillo svoglimento delle loro occupazioni (si pensi quindi ad attività lavorative che richiedono concentrazione, allo studio, alla lettura etc.)
Gli elementi costitutivi della fattispecie di reato sono:
1) Condotta, di tipo commissivo od omissivo, idonea a determinare il disturbo delle occupazioni o del riposo.
2) Dolo o colpa (elemento soggettivo). E' cioè necessario che l'agente si renda conto di porre in essere una condotta lesiva del bene costituito dalla quiete pubblica e privata (dolo), ovvero che avrebbe dovuto rendersene conto usanto la normale diligenza (colpa)
Va chiarito che ai fini della sanzionabilità della condotta e della conseguente punibilità del soggetto agente è necessario che la stessa sia astrattamente idonea a determinare un disturbo diffuso e generalizzato delle occupazioni e/o del riposo di una multitudine di persone, quantunque sia anche una sola persona a lamentarsene.
Pertanto per fare un esempio nel caso di un soggetto che, in un condominio, suonando la chitarra, la batteria, o il pianoforte, di mattina, arreca disturbo ad uno studente; Lo stesso non potrà addurre a giustificante della condotta rumorosa la circostanza che gli altri condomini di mattina siano a lavoro e non vengano disturbati, poichè qualora si trovassero a casa sarebbero comunque disturbati. E' chiaro che non si può comunque prescindere da un accertamento in concreto della lesività potenziale dell'attività rumorosa.
Ulteriore esempio: nel caso di bambini che giocando provocano schiamazzi ovvero nel caso di cani che abbaiono non è esclusa la responsabilità dei genitori/padroni sussistendo in capo agli stessi un obbligo di vigilanza sull'operato dei bambini che fanno rumore ovvero dei cani che latrano. In questo caso la responsabilità per il rumore provocato va ricollegata alla condotta omissiva da parte di chi ha un obbligo di vigilanza (culpa in vigilando)
Il secondo comma dell'articolo 659 del codice penale si sofferma sull'ipotesi in cui la condotta rumorosa sia realizzata da chi per professione o mestiere, per sua stessa natura di carattere rumoroso, contravviene alle normative vigenti (leggi nazionali, regionali, regolamenti comunali etc) relative al corretto svolgimento dell'attività rumorosa in questione. Nella fattispecie in esame non è necessario accertare quindi la natura rumorosa della condotta, la quale si presume "iuris et de iure" e "ipso facto" cioè per il fatto stesso che l'attività rumorosa venga svolta; l'accertamento ai fini della sanzionabilità riguarderà quindi la violazione delle normative di carattere legislativo e delle prescrizioni di natura amministrativa da parte di chi esercità il mestiere rumoroso.
Ad es: chi svolge la professione di meccanico o falegname in un quartiere adibito esclusivamente a zona residenziale e sanzionabile in qualunque momento. Altro esempio: l'officina meccanica o la falegnameria si trovano in una zona artigianale nella quale i regolamenti comunali prevedono comunque che non vengano svolte attività rumorose dalle ore 14:00 alle 17:00 e dalle 22:00 alle 08:00 oppure anche il sabato e la domenica, in questi casi la sanzionabilità della condotta sarebbe legata ai limiti orari e temporali suddetti.
Entrambe le fattispecie di reato sono oblabili: con oblazione facoltativa (a discrezione del giudice) la prima (essendo prevista quale pena anche la reclusione), ex art 162 bis c.p.; con oblazione semplice (art 162 c.p.) la seconda essendo prevista esclusivamente la sanzione dell'ammenda.
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Il Codice Penale disciplina le immissioni moleste con l'art. 659 c.p., il quale è inserito tra le contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica. L'ordine pubblico è il buon assetto ed il regolare andamento della vita sociale; la tranquillità pubblica, che rappresenta l'aspetto soggettivo dell'ordine pubblico, è la serenità d'animo che deriva al popolo dall'assenza di motivi di allarme, di commozione e di molestia.
Per questi motivi il reato può prefigurarsi anche come reato di pericolo e, dunque, per la sua sussistenza "…è necessario e sufficiente che i rumori prodotti abbiano una potenzialità diffusa verso un numero indeterminato di persone, ancorché non sia richiesto un turbamento della pubblica quiete e, una volta accertata l'idoneità della condotta, sia irrilevante la circostanza che il disturbo risulti avvertito da una o da più persone".(Cass. Pen., sez. I, 10 gennaio 1998, n. 238 - Pres. Gemelli), da ciò deriva che "…per essere penalmente sanzionabile ex art. 659 del C.P. la condotta di chi produce rumori e schiamazzi deve incidere sulla tranquillità pubblica - essendo l'interesse specificatamente tutelato dal legislatore quello della pubblica tranquillità sotto l'aspetto della pubblica quiete, la quale implica l'assenza di cause di disturbo per la generalità dei consociati -, di guisa che gli stessi debbono avere la potenzialità di essere avvertiti da un numero indeterminato di persone pur se, poi, in concreto, soltanto alcune persone se ne possono lamentare. Conseguentemente, la contravvenzione non sussiste allorquando i rumori arrechino disturbo ai soli occupanti di un appartamento, all'interno del quale sono percepiti, e non da altri, abitanti del condominio in cui è inserita detta abitazione ovvero trovantisi nelle zone circostanti: infatti, in tale ipotesi, non si produce il disturbo, effettivo e potenziale, della tranquillità di un numero indeterminato di soggetti, ma soltanto quello di definite persone, sicché il fatto, se del caso, può costituire illecito civile, ma non assurgere a violazione penalmente sanzionabile." (Cass. Pen., sez. I, 5 febbraio 1998, n. 1406, Pres. Carlucci).
L'articolo 659 C.P. prevede due distinte ipotesi di reato: una, contemplata dal primo comma, che punisce il disturbo della pubblica quiete da chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepitii di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, ritrovi o i trattenimenti pubblici; l'altra, disciplinata dal secondo comma, che punisce chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità.
Affinché possa ritenersi configurata la fattispecie contravvenzionale prevista dal primo comma, si deve accertare che:
  1. il soggetto abbia fatto schiamazzi (baccano di grida discordanti e disordinate) o rumori (grida veementi e tumultuose, alterchi, diverbi, fischi e ululati) oppure, abbia abusato (cioè adoperato in tempo o in luoghi o in modo contrario alle leggi e alle consuetudini) di strumenti sonori (che siano normalmente destinati alla produzioni di suoni - come strumenti musicali, radio, campane -, o siano adibiti eccezionalmente a tale uso - come casseruole, coperchi di pentole, ecc.) o di segnalazioni acustiche (clacson, trombe, sirene di navi) oppure, abbia suscitato o - avendone l'obbligo giuridico o la possibilità pratica - non impedito strepiti di animali (venga rumore prodotto dagli animali con gli organi vocali - nitriti, latrati, guaiti - o, con il loro movimento - calpestio, corse, campanelli legati alla coda, ecc.);
  2. per effetto dell'azione o dell'omissione suddetta (vedi articoli 40 e 41 c.p.) sia stato reso impossibile o notevolmente ostacolato il normale svolgimento delle occupazioni o del riposo di un numero considerevole e indeterminato di persone ovvero di uno spettacolo, ritrovo o intrattenimento pubblico;
  3. il soggetto, al momento della condotta, si sia reso conto (dolo) o avrebbe potuto rendersi conto (colpa) di arrecare disturbo. La giurisprudenza ha peraltro recentemente chiarito che l'oggetto giuridico del reato previsto dall'art. 659 c.p. è, oltre alla pubblica tranquillità, la quiete privata da ricomprendere anch'essa nel concetto di ordine pubblico. Conseguentemente il ridotto ambito delle molestie non esclude la configurabilità del reato, potendo la contravvenzione ravvisarsi anche nel caso in cui rimanga leso l'interesse di una singola persona, come ha affermato la Cassazione.
Relativamente alla fattispecie prevista dal secondo comma, occorre accertare che:
  1. il soggetto eserciti una professione o un mestiere rumoroso - cioè che non si può esercitare senza produrre rumori, (come, ad esempio, una scuola di canto, di ballo, di scherma, ecc.);
  2. il soggetto non si sia attenuto, nell'esercizio del mestiere o della professione, alle norme di legge o alle prescrizioni dell'Autorità. Se mancano tali norme o prescrizioni l'ipotesi in parola non può verificarsi, a sostenuto la Cassazione, ma qualora il soggetto unisca ai rumori necessari altri rumori non necessari troverà applicazione il primo comma di questo articolo.
In relazione a quanto previsto dal secondo comma, si rileva che le autorizzazioni all'esercizio di attività temporanee rumorose, quali attività di cantiere, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, concertini, ecc., rilasciate dal Comune in deroga ai limiti di rumorosità previsti dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico (ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera h) della Legge n. 447/95), non mettono al sicuro il titolare dell'autorizzazione da eventuali responsabilità penali in presenza di accertato disturbo alla popolazione, così come affermato dalla Corte di Cassazione (Cass., sez. I, 4 dicembre 1995, Balestra; Cass., sez. I, 5 febbraio 1998, Nereo). La S.C. ha, infatti, evidenziato l'inefficacia dell'esistenza di un'autorizzazione amministrativa all'esercizio di un'attività rumorosa, sul presupposto che l'esercizio dell'attività autorizzata deve comunque esplicarsi nel rispetto delle leggi e delle prescrizioni a tutela della quiete pubblica. Inoltre, sebbene l'esercizio di attività rumorosa non sia sanzionabile ai sensi del secondo comma dell'art. 659 c.p. quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni dell'autorità e delle disposizioni di legge, è comunque applicabile il primo comma della medesima disposizione qualora l'uso di strumenti sonori ecceda il normale esercizio dell'attività ed arrechi disturbo all'occupazione o al riposo delle persone (la fattispecie esaminata riguardava l'esercizio di attività di discoteca a carattere stagionale) (Cass., sez. I, 10 febbraio 1995, Mangone).
Questo breve excursus giurisprudenziale mette in chiara evidenza l'ampio spettro interpretativo cui fa capo l'art. 659 c.p. e, nel contempo, sottolinea l'importanza che ha l'organo accertatore nel valutare, caso per caso, la gravità e l'estensione del disturbo arrecato alla popolazione, con particolare riguardo alle emissioni sonore prodotte dall'uso abnorme degli strumenti normalmente utilizzati dal titolare dell'attività o a causa della produzione di altri rumori non strettamente connessi con l'espletamento della medesima attività. Tuttavia, è necessario ricordare che, per l'ipotesi contravvenzionale contemplata nel primo comma, è necessario fornire la prova dell'idoneità del rumore a cagionare turbativa della quiete pubblica, mentre con riferimento al reato previsto dal secondo comma dell'art. 659, l'evento perturbante deve ritenersi presunto dall'accertata violazione di norme e regolamenti. Al riguardo, preme ricordare che l'accertamento, potrà trovare fondamento anche senza una specifica perizia o consulenza tecnica, poiché il giudice potrà trarre gli adeguati elementi di convincimento attraverso altri mezzi di prova quali, ad esempio, le dichiarazioni testimoniali di persone in grado di riferire su fatti oggettivamente percepiti.
Relativamente alla ben più complessa questione dei rapporti intercorrenti tra la norma penale appena esaminata e la legge-quadro sull'inquinamento acustico, si ritiene che la questione è ancora aperta, tanto che è affrontata in modo differente da dottrina e giurisprudenza. Infatti, secondo il principio di specialità contemplato dall'art. 9 della legge 24 novembre 1981 n. 689 verrebbe da intendere implicitamente abrogato l'art. 659 c.p.. La Corte di Cassazione si è pronunciata nel merito (Cass., sez. I, 12 marzo 1997, Rosso, in Riv. pen. n. 4/1997 con nota di L. RAMACCI, Inquinamento acustico: la Cassazione individua l'ambito di applicazione della legge quadro e dell'art. 659 c.p.) osservando che le disposizioni in esame tutelano beni giuridici diversi ed è pertanto da escludersi l’implicita abrogazione dell'art. 659 c.p.. Inoltre, s'è aggiunto che è compito del Giudice verificare, caso per caso, se le vicende sottoposte alla sua attenzione configurino una violazione amministrativa conseguente all'inosservanza dei limiti fissati dalla legge-quadro, ovvero una lesione o messa in pericolo della pubblica quiete, sanzionabile in base all'art. 659 c.p.. Tale interpretazione appare, a tutt'oggi, quella prevalente anche se non sono rari i casi in cui l'Autorità Giudiziaria abbia assunto un'interpretazione opposta, ritenendo sussista un evidente rapporto di specialità tra la disposizione penale di cui al secondo comma dell'art. 659 e quella contemplata dall'art. 10 della legge n. 447/95 che favorisce l'applicabilità di quest'ultima rispetto a quella penale di carattere generale.
Alla luce delle pronunce sopra richiamate appare evidente che la Corte di Cassazione non ha ancora raggiunto un indirizzo univoco nell'individuare i rapporti intercorrenti tra la disciplina penale e quella amministrativa di più recente introduzione. È inoltre facile prevedere che ulteriori questioni saranno sollevate se e quando sarà data attuazione all'art. 16 della legge n. 447/95 che prevede l'abrogazione delle norme incompatibili con la legge medesima.
Sembra dunque che anche applicando l'indirizzo giurisprudenziale meno rigoroso restano comunque soggette a sanzione penale i casi maggiormente significativi, limitando l'applicazione delle norme amministrative alle meno gravi violazioni formali.
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Poi ci sono altre sentenze che dovrebbero essere esaminate al fine di cercare di impedire l'utilizzo del "Reverse" da parte degli aerei e qui sotto ne riporto alcune, tra le più recenti.
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INQUINAMENTO ACUSTICO - Aeroporti - D.p.r. n. 496/1997 - Piani di contenimento ed abbattimento dei rumori - Fasi di decollo e atterraggio - Attività a terra - Distinzione tra fonti di immissione - Impossibilità - Segmenti di attività unitaria. Il legislatore, nel condizionare l’insorgere dell’obbligo dei gestori dell’aeroporto di predisporre piani di contenimento ed abbattimento dei rumori (artt. artt. 1 e 3, D.p.r. 11 dicembre 1997, n. 496), ha imposto di tenere conto di tassi di rumorosità, in specie quello di immissione, nel computare i quali non è consentito procedere ad un’artificiosa, oltre che tecnicamente ardua, distinzione tra fonti costituenti segmenti di un’ attività unitaria. In particolare, le fasi del decollo e dell’atterraggio sono strettamente connesse, sul piano spaziale e funzionale, con l’attività dell’aeroporto, sicché il rumore percepito nell’ambiente è quello complessivo senza che possa distinguersi tra rumore prodotto dall’attività a terra e quello che, nel medesimo contesto spazio-temporale, proviene da altra fonte. Pres. Varrone, Est. Atzeni - Aeroporti di Roma s.p.a. (avv. Rinaldi Baccelli) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri (Avv. Stato) - (Conferma TAR Lazio, n. 5891/2002) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 22 ottobre 2008 (c.c. 1 luglio 2008), sentenza n. 5174

INQUINAMENTO ACUSTICO - D.p.r. n. 496/1997 - Rumore aeroportuale - Rilevamento dei dati e misurazione del rumore - Attribuzione in capo ai gestori dell’aeroporto - Sottrazione di competenze proprie delle province e dei comuni - Inconfigurabilità.
Dalle funzioni legislativamente assegnate agli enti locali va distinto il compito tecnico di mero rilevamento dei dati e di misurazione quindi del rumore, che l’art. 2, secondo comma, del D.p.r. 11 dicembre 1997, n. 496 riconosce in capo agli enti gestori degli aeroporti. Non si realizza quindi alcuna sottrazione delle competenze proprie delle province e dei comuni, ma è attribuito un compito a connotazione tecnico-accertativa in capo agli enti che, preposti alla gestione degli aeroporti, hanno la disponibilità di tutte le relative infrastrutture e sono dotati della necessaria competenza. Pres. Varrone, Est. Atzeni - Aeroporti di Roma s.p.a. (avv. Rinaldi Baccelli) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri (Avv. Stato) - (Conferma TAR Lazio, n. 5891/2002) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 22 ottobre 2008 (c.c. 1 luglio 2008), sentenza n. 5174

INQUINAMENTO ACUSTICO - Ordinanza ex art. 9 L. n. 447/95 - Segnalazione di un solo singolo cittadino - Sufficienza. Anche la segnalazione di un solo cittadino è sufficiente, ai fini dell’adozione dei provvedimenti repressivi conseguenti alle violazioni alla disciplina sull’inquinamento acustico da parte del sindaco, il quale può avvalersi delle specifico strumento messo a disposizione dalla legislazione speciale in materia, vale a dire l’ordinanza di cui all’art. 9 della legge 447/1995 (cfr., quanto alla legittimità di un’ordinanza ex art. 9 citato a seguito di un esposto di una sola famiglia, TAR Puglia, Lecce, sez. I, 8.6.2006, n. 3340 e sez. I, 24.1.2006, n. 488). Pres.Nicolosi, Est. Zucchini - C.A.R.A. e altro (avv.ti Galli e Agostini) c. Comune di Pavia (avv. Bobbio Pallavicini) e altro (n.c.) - T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 2 aprile 2008, n. 715
INQUINAMENTO ACUSTICO - Disturbo al riposo ed alle occupazioni - Configurazione del reato ex art. 659 c.p. - Elementi - Fattispecie. Per la sussistenza del reato di cui all’art. 659 c.p. deve essere provato, non l'effettivo disturbo a più persone, ma l'idoneità del fatto ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone (Sez. 18 ottobre 2004 n. 40393, rv. 230643; Sez. III 1 dicembre 2005 n. 3678, rv. 233290). Nella specie i rumori provocati erano idonei ad arrecare disturbo solo a coloro che abitavano nell'appartamento sottostante e, pertanto, i fatti erano privi di rilevanza penale e potevano trovare tutela solo in sede civile. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. I, del 7/01/2008, Sentenza n. 246

INQUINAMENTO ACUSTICO - Ordinanza contingibile e urgente - Art. 9 L. n. 447/95 - Presupposti. A seguito delle risultanze dei rilievi fonometrici eseguiti dalla competente ARPA e dell’inerzia del responsabile, è legittima l’ordinanza contingibile e urgente che intervenga a porre urgente riparo alla grave lesione del diritto ala salute determinato dall’inquinamento acustico (art. 9 L. n. 447/1995), ove non sia possibile provvedere altrimenti (cioè con altri rimedi di carattere amministrativo, previsti dall’ordinamento vigente, oppure con misure alternative che impongono un minore sacrificio al responsabile) e ove il provvedimento assuma carattere temporaneo (in quanto preveda l’estinzione della sua efficacia non appena eseguiti i provvedimenti necessari al fine di impedire il superamento dei valori limiti differenziali). Pres. Camozzi, Est. Mastrantuono - Associazione culturale L. (avv.ti D’Antona e Nota) c. Comune di Matera (avv. Onorati) e ARPAB (n.c.) - T.A.R. BASILICATA, Sez. I - 2 gennaio 2008, n. 5


Io, se fossi il Sindaco di Sommacampagna, comincerei a darmi da fare... al fine che l'Aeroporto Catullo abbia da attivare tutte quelle procedure atte alla salvaguardia della Salute Pubblica, di cui il riposo - sopratutto notturno - è un diritto insindacabile, a partire dall'emettere una Ordinanza che abbia da impedire i voli notturni e l'utilizzo del "Reverse".


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