Ordinanza contingibile e urgente - Concreta minaccia per la pubblica incolumità - Situazione di pericolo nota da tempo - Tutela della salute pubblica.

Questa mattina, mentre stavo uscendo dal Comune... mi si avvicina un Dipendente Comunale (NON dell'Ufficio Ecologia e Ambiente) e mi consegna un foglietto... dicendoni: "secondo me questo può interessarti"... Era un articolo di "Italia Oggi" del 9 marzo 2010, a titolo: "IL SINDACO ORDINA DI LIMITARE I RUMORI ALL'AUTOSTRADA" che cosi comincia: "Il sindaco può legittimamente ordinare alla società autostradale l'effettuazione di tutti gli interventi necessari per l'abbattimento dei rumori veicolari a tutela dei residenti. Compresa quindi l'installazione di barriere fonoassorbenti nei tratti autostradali a rischio".
L'Autostrada A15 - Parma - La Spezia aveva fatto ricorso contro il Comune di Podenzana (che si trova vicino ad Aulla) in Provincia di Massa Carrara... perchè quel Sindaco aveva emesso un'Ordinanza contro i rumori dell'Autostrada. Ma contro quel Sindaco... l'A15 ha perso... sia al T.A.R. che al Consiglio di Stato. Un Sindaco, quello di quel Comune della Provincia di Massa Carrara, che dal Giugno 2009 è del Centro Sinistra... come i NOSTRIEX... che non sentono e non parlano mai di inquinamento... se non quando c'è qualcosa che riguarda Cava Betlemme... per GLIEX pare che a Sommacampagna esista solo quel problema.
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Quanto sopra riportato è un esempio di "collaborazione spontanea al blog ViViCaselle". Magari quel Dipendente Comunale, quell'articolo l'aveva anche consegnato all'Ufficio Ecologia, ma trascorsi tre mesi, ha deciso che forse era meglio se segnalava al sottoscritto quanto aveva letto... e oggi quell'informazione viene resa pubblica su www.vivicaselle.eu. Quell'articolo riportava le statuizioni della Sentenza del Consiglio di Stato n° 670 del 10 Febbraio 2010, che qui sotto sinteticamente viene riprodotta.
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INQUINAMENTO ACUSTICO
Sindaco - Ordinanza contingibile e urgente - Situazioni di carattere eccezionale e impreviste - Concreta minaccia per la pubblica incolumità - Situazione di pericolo nota da tempo - Irrilevanza - Prevenzione di possibili danni futuri - Carattere della provvisorietà - Necessità - Esclusione - Valutazione in concreto della soluzione adottata.
La potestà del sindaco di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti è strettamente finalizzata a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini: il potere di urgenza può essere esercitato infatti solo per affrontare situazioni di carattere eccezionale ed impreviste, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall'ordinamento giuridico (Cons. Stato, IV, 24 marzo 2006, n. 1537) e unicamente in presenza di un preventivo e puntuale accertamento della situazione, che deve fondarsi su prove concrete e non su mere presunzioni (Cons. Stato, sez. VI, 05 settembre 2005, n. 4525). Sebbene gli anzidetti presupposti non ricorrano allorquando il sindaco possa fronteggiare o prevenire la situazione attraverso l’uso dei normali strumenti apprestati dall'ordinamento, ai fini della legittimità dell’ordinanza contingibile è necessario e sufficiente la sussistenza e l’attualità del pericolo, cioè il rischio concreto di un danno grave ed imminente per la salute, a nulla rilevando che la situazione di pericolo fosse nota da tempo (C.d.S., sez. IV, 25 settembre 2006, n. 5639; sez. V, 28 marzo 2008, n. 1322); con i provvedimenti in esame, infatti, non solo può porsi rimedio ai danni già verificatisi, ma si possono anche prevenire possibili danni futuri (C.d.S., sez. V, 7 aprile 2003, n. 1831). Quanto al profilo della contingibilità, l'intervento disposto con l’ordinanza sindacale non deve avere necessariamente il carattere della provvisorietà, giacché il suo connotato peculiare è l'adeguatezza della misura a far fronte alla situazione determinata dall'evento straordinario, il che non rende possibile la fissazione astratta di un rigido parametro di valutazione, imponendo invece la valutazione in concreto della soluzione adottata in ragione della natura del rischio da fronteggiare (C.d.S., sez. V, 9 febbraio 2001, n. 580; sez. IV, 22 giugno 2004, n. 4402; 16 ottobre 2003, n. 6168). Pres. Riccio, Est. Saltelli - A. s.p.a. (avv. Chierroni) c. Comune di Podenzana (n.c.) - (Conferma Tar Toscana, n. 818/1997). CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 10 febbraio 2010, n. 670
INQUINAMENTO ACUSTICO
- Esercizio di una infrastruttura autostradale - Disciplina specifica intervenuta con L. n. 447/95 - Tutela della salute dall’inquinamento acustico anteriormente all’entrata in vigore della legge - Fondamento.
La circostanza che solo con la legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico) il legislatore abbia puntualmente disciplinato anche il fenomeno dell’inquinamento acustico derivante dall’esercizio di una infrastruttura autostradale, collocando espressamente tra le sorgenti sonore fisse proprio le infrastrutture stradali, non costituisce ragionevole prova del fatto che precedentemente non potesse essere ammessa la tutela della salute dall’inquinamento acustico derivante dall’esercizio di una infrastruttura stradale: una simile conclusione sarebbe invero irragionevole ed inammissibile, perché in stridente ed insanabile contrasto con la previsione costituzionale della tutela della salute. Pres. Riccio, Est. Saltelli - A. s.p.a. (avv. Chierroni) c. Comune di Podenzana (n.c.) - (Conferma Tar Toscana, n. 818/1997). CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 10/02/2010, n. 670
INQUINAMENTO ACUSTICO
- Ordinanza contingibile e urgente - Destinatari - Soggetti posti nelle migliori condizioni per intervenire - Diritto di rivalsa nei confronti dei titolari di diritti - Ripartizione dell’onere finanziario per la realizzazione delle opere di mitigazione dell’inquinamento - Irrilevanza ai fini dell’ordinanza - Tutela della salute pubblica.
E’ propria della natura contigibile ed urgente della ordinanza che siano destinatari di essa non solo e non tanto i titolari dei diritti sulle cose oggetto del’ordinanza, quanto coloro che si trovino nelle migliori condizioni per intervenire ai fine di porre rimedio al pericolo evidenziato, salvo il diritto di rivalsa per il costo degli interventi operati. L’eventuale ripartizione dell’onere finanziario, per l’esecuzione delle opere idonee ad eliminare, prevenire o quanto meno a limitare i danni alla salute pubblica derivanti, nella specie, dall’inquinamento acustico per l’esercizio di un’autostrada, sono assolutamente irrilevanti, non potendo ammettersi che la tutela della salute pubblica possa essere in qualche modo limitata da questioni di carattere economico - finanziario. Pres. Riccio, Est. Saltelli - A. s.p.a. (avv. Chierroni) c. Comune di Podenzana (n.c.) - (Conferma Tar Toscana, n. 818/1997). CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 10 febbraio 2010, Sentenza n. 670

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Ad essere sinceri, mentre cercavo questa Sentenza (come sopra sintetizzata), ne trovano un'altra ancora più recente, la Sentenza del TAR della Toscana, n° 1704 del 7 Giugno 2010, cosi sinteticamente riprodotta:
INQUINAMENTO ACUSTICO
- Ordinanza contingibile e urgente - Adozione - Presupposto - Tutela di un interesse generale - Singolo cittadino - Tutela privatistica in tema di immissioni.
In tema di inquinamento acustico, presupposto per la misura contingibile è, tra l’altro, che il pericolo che si intende fronteggiare minacci un interesse di natura generale, in qualche modo diffusa, o che comunque trascende la posizione del singolo nominativamente individuato cittadino al quale l'ordinamento offre la tutela privatistica del codice civile in tema di immissioni (T.A.R. Toscana, sez. II, 27 dicembre 2000, n. 2695; T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 08 febbraio 2006, n. 1776). Pres. Nicolosi, Est. Massari - L. s.n.c. (avv. Mottillo) c. Comune di San Gimignano (avv. Piochi) - TAR TOSCANA, Sez. II - 7 giugno 2010, n. 1704
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Ovviamente noi Sommacampagnesi (Abitanti di Caselle) di Autostrade non ne abbiamo solo una come i Podenzanesi, visto che abbiamo l'A4, abbiamo l'A22, abbiamo l'incrocio tra l'A4 e l'A22, abbiamo la Tangenziale Ovest di Verona... e come "ciliegina sulla torta" abbiamo anche l'Aeroporto Valerio Catullo...la quale infrastruttura, ovviamente, è sottoposta alle stesse norme contenute nella Legge 447 del 1995.
Quella legge che poi integrata e modificata all'Articolo 10 - Comma 5 - Sanzioni Amministrative, prevede che il 7% delle spese sostenute per lo sviluppo infrastrutturale siano destinate alla mitigazione dell'inquinamento acustico creato dall'Aeroporto. E se dal 1995 ad oggi all'Aeroporto Catullo per ampiamenti e potenziamenti hanno speso più di 50 milioni di euro... il 7% sarebbero 3,5 milioni che la Catullo S.p.A. avrebbe dovuto spendere... quando per risanare l'inquinamento acustico creato dalle attività Aeroportuali, ad oggi, non ha speso nulla.
Poi mentre venivo a casa... mi accorgevo che c'era vento proveniente da ovest perchè in lontananza sopra Verona, vedevo un aereo che stava atterrando proveniendo da Nord-Est e cosi sono passato da casa a prendere la fotocamera per poi andare vicino all'incrocio autostradale e riprendere dei decolli e degli atterraggi (non tutti) che sono stati effettuati tra le 10,24 e le 11, 43 di oggi 14 Giugno 2010, che sono riprodotti nei seguenti video.
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Atterraggio su Pista 04 e Decollo su pista 22
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Decollo su pista 22
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Decollo su pista 22
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Attesa di decollo su pista 22
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Atterraggio su pista 22
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Decollo su pista 22 e Atterraggio su pista 22
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Gli altri 6 video che mancano... li pubblico appena avranno terminato di scaricarsi su YouTube e oggi, mentre ero la che filmavo, ho potuto notare un piccolo dettaglio, ma che però è molto significativo. Con il vento proveniente da Ovest tutti i decolli sono avvenuti verso Villafranca utilizzando la pista 22. Gli atterraggi invece sono stati effettuati utilizzando... sia la pista 04 sorvolando Villafranca.... che la pista 22 sorvolando Verona. Ma mentre chi atterrava da Verona aveva il "vento contro"... chi atterrava da Villafranca... aveva il "vento in coda"... costringendo il pilota, appena toccato terra, ad azionare il "reverse" (inversione di spinta dei reattori) per potersi fermare in tempo. Tutto rumore inutile ed in più per niente, perchè con il "reverse" l'aereo fa più rumore, mentre sarebba bastato far atterrare gli aerei contro vento... e questo avrebbe fatto risparmiare del rumore e favorire l'atterraggio, con maggiore sicurezza, con il vento a favore.
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Atterraggio su pista 22
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Atterraggio su pista 04
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Atterraggio su pista 04
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Atterraggio su pista 04
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Atterraggio 04
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Decollo su pista 22
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