Aeroporto Catullo e Quadrante Europa: "Parere motivato per la V.A.S." Senza il provvedimento non si potrà proseguire con l'opera.

Ormai è quasi passato un mese da quando il Ministero dell'Ambiente ha scritto alla Regione Veneto una lettera (vedi sotto) con la quale chiede informazioni in merito alla V.A.S. - Valutazione Ambientale Strategica del Quadrante Europa. Lettera che avevo pubblicato in questo messaggio di lunedì 19 luglio 2010 a titolo: "Quadrante Europa. "Interporto, il Ministro chiama la Regione". Richieste sulla Valutazione Ambientale. Mancano le opere di Compensazione".
Una lettera che avevo ricevuto in risposta ad una mia segnalazione al Ministero dell'Ambiente che avevo pubblicato in questo messaggio: "SI DETERMINA LA CONFERMA DELL’ASSOGGETTAMENTO A PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE DEL PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELL’INTERPORTO DI... ! "
Dopo aver ricevuto quella lettera dal ministero dell'Ambiente, nei giorni seguenti, mi sono interessato a studiare gli effetti cumulativi sull'ambiente del quale ne ho scritto in questo messaggio di sabato 24 luglio 2010 a titolo: "Il "ponte" tra la V.I.A. e la V.A.S. può essere la "C.E.A. Cumulative Effects Assessment" (Valutazione degli impatti cumulativi)".


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Sulla questione VAS - Valutazione Ambientale Strategica c'ero tornato anche sabato 14 agosto 2010, dopo che mia moglie mi aveva segnalato un articolo sul Sole 24 Ore avevo scritto questo messaggio: "Modifiche ed integrazioni al D.Lgs 3.4.2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'art. 12 L. 69-2009 - MODIFICHE a VIA, VAS e AIA". E ieri, sempre la mia signora, mi ha inviato una nuova e_mail contenente la scannerizzazione di quest'altra pagina del Sole 24 Ore (vedi sotto).
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E pertanto oggi pubblico l'articolo del Sole 24 Ore a titolo: "Parere motivato per la V.A.S." con questo sottotitolo: "Senza il provvedimento non si potrà proseguire con l'opera" e lo pubblico evidenziando alcune frasi:
Il decreto legislativo n. 128/2010 (pubblicato sul supplemento ordinario 184 della «Gazzetta Ufficiale» 186) ha modificato in modo sostanziale la parte II del decreto legislativo 152/2006 (Codice ambientale) relativa alla Vas (valutazione ambientale strategica) e alla Via, la valutazione di impatto ambientale (si veda «Il Sole 24 Ore» del 13 agosto). Le principali novità in materia di Vas riguardano l'assoggettamento, le modalità di invio e il parere motivato.
La procedura
La Vas è una procedura consultiva tesa a garantire che, nella fase di elaborazione di quei piani o programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente, le considerazioni su tali effetti entrino nel processo decisionale per promuovere uno sviluppo sostenibile. Motore della Vas è la pubblica amministrazione, nell'ambito di iniziative proposte dalla Pa stessa o da soggetti privati. Alcuni piani e programmi sono obbligatoriamente sottoposti a Vas, altri invece sono sottoposti solo a una verifica preliminare di assoggettabilità (screening) per stabilire se possano avere impatti significativi sull'ambiente. La valutazione ambientale strategica definisce anche il quadro di riferimento per le future valutazioni connesse ai progetti che attueranno il piano o il programma. L'articolo 12, comma 6, del nuovo testo stabilisce che la Vas e la verifica di assoggettabilità a Vas per modifiche di piani e programmi, o ai loro strumenti attuativi già sottoposti positivamente a Vas o a verifica, si limitano ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati già considerati dagli «strumenti normativamente sovraordinati».
Lo screening
L'assoggettamento a Vas scatta solo se, dopo lo screening, l'autorità competente accerta che il piano o il programma o la modifica produca impatti significativi sull'ambiente. L'autorità competente, in sede di verifica, deve tener conto del «diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate» usando gli elementi del'allegato I, parte II, dereto legislativo 152/2006 relativi alle caratteristiche del piano o del programma; agli impatti sull'ambiente e alle aree che possono essere interessate. Il rapporto preliminare, cioè il documento descrittivo del programma e degli effetti ambientali derivanti dalla sua attuazione, va presentato solo su supporto informatico. La carta è richiesta solo in caso di particolari difficoltà tecniche.
Il coordinamento con la Via
Se l'autorizzazione di una singola opera comporta la variante a un atto di pianificazione e il progetto dell'opera è soggetto alla valutazione di impatto ambientale (o screening Via), la valutazione di impatto ambientale fa sì che la variante non sia soggetta a verifica di assoggettabilità a Vas. Si pensi, per esempio, a un impianto di gestione rifiuti, o di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o di energia elettrica con potenza superiore a 300 Mw termici. Sono tutti casi in cui l'approvazione del progetto costituisce variante allo strumento urbanistico.
L'obbligatorietà
Nel nuovo Codice ambientale è stata introdotta la nozione di "parere motivato", inteso come il «provvedimento obbligatorio con eventuali osservazioni e condizioni che conclude la fase di valutazione di Vas», emesso dall'autorità competente in base all'istruttoria e agli esiti delle consultazioni. Laddove il parere non sia reso, l'autorità procedente non potrà adottare o approvare (pena l'annullabilità) il programma ma esperire solo i rimedi giurisdizionali previsti contro il silenzio della Pa. Il parere deve contenere una sintesi che illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni. Si devono aggiungere anche le ragioni per le quali, tra le alternative individuate, è stato scelto proprio quel piano o quel programma adottato.
Esclusioni dalla Vas
La previgente disciplina escludeva dalla Vas i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale, connotati da particolare urgenza o coperti dal segreto di stato. Ora l'articolo 6, comma 4 non fa più un riferimento generico al segreto di stato, ma rinvia esplicitamente all'articolo 17 del decreto legislativo 163/2006. Quindi, se è necessario adottare un piano per scopi di difesa nazionale che sia coperto da segreto o la sua attuazione richieda specifiche misure di sicurezza, l'amministrazione procedente può adottare un provvedimento motivato con il quale, dichiarando la sussistenza di tali condizioni, escluda il piano da Vas
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Questo articolo evidenzia quanto sto sostenendo da anni, che senza la VIA e la VAS, non si possono proseguire i lavori di un'opera. Almeno questo è quello che sostiene il Sole 24 Ore nel suo articolo quando si riferisce ai contenuti degli articoli del D.Lgs 128 del 2010 che ha questo oggetto: "DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (10G0147) (Suppl. Ordinario n. 184)"
Non ho ancora esaminato con attenzione questo decreto dato che aspetto di prendere visione di una testo coordinato, che sia molto più comprensibile. Per il momento vi lascio alle considerazioni come riportate sul Sole 24 Ore, ricordandovi che sia l'Aeroporto Catullo che il Quadrante Europa sono senza V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) e senza V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica).

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