Il "ponte" tra la V.I.A. e la V.A.S. può essere la "C.E.A. Cumulative Effects Assessment" (Valutazione degli impatti cumulativi)

Come tutti noi cittadini di Caselle sappiamo, il nostro territorio, il nostro paese e la nostra popolazione è sottoposta ad una serie di impatti ambientali e sanitari, dal Quadrante Europa... all'Aeroporto Catullo, dalle Autostrade... alle Tangenziali, dalla Ferrovia... alle Navi (no... queste per ora ci mancano) e dalle Cave... alle Discariche.
E secondo il mio modesto parere i "Piani di Sviluppo" dovrebbero essere sottoposti a V.A.S. - Valutazione Ambientale Strategica e i "Progetti" dovrebbero essere sottoposti a V.I.A. - Valutazione di Impatto Ambientale. E pur ritenendo che il nostro territorio dovrebbe essere sottoposto a V.A.S. per ora devo accontentarmi se qualcuno presenta qualche V.I.A. e quando la presentano... puntualmente nessuno esamina gli effetti cumulativi degli impatti con le infrastrutture preesistenti e/o con quelle in progetto.
Eppure la direttiva 97/11/CE al paragrafo 4° dell'allegato 4° cosi recita:
4. Una descrizione (1) dei probabili effetti rilevanti del progetto proposto sull'ambiente: - dovuti all'esistenza del progetto, - dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali, - dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti, e la descrizione da parte del committente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti sull'ambiente.
E per quanto riguarda la nota "1" inserita in questo paragrafo poi si legge:
(1) Questa descrizione dovrebbe riguardare gli effetti diretti ed eventualmente gli effetti indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto.
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La Commissione Europea, su mia segnalazione, aveva aperto due pratiche di Infrazione V.I.A., la EU-PILOT 240/88/ENVI relativa all'Aeroporto Catullo e la EU-PILOT 488/09/ENVI relativa al Quadrante Europa. Ma nonostante credevo di aver dimostrato delle evidenti infrazioni VIA-VAS... la Commissione Europea ha preferito - per le informazioni ricevute dalle autorità italiane - (a mio avviso carenti, incomplete, parziali, ecc) di archiviare le due suddette pratiche.
Ma credo che la Commissione Europea, abbia commesso un errore, visto che mi ha comunicato l'archiviazione delle due pratiche con un'unica lettera, perchè dopo questa comunicazione mi è venuto un dubbio: "Se la Commissione Europea sostiene che "singolarmente" il Quadrante Europa non deve essere sottoposto a V.I.A. e sostiene che "singolarmente" anche che l'Aeroporto Catullo non deve essere sottoposto a V.I.A. se io scrivo alla Commissione Europea che apra una nuova pratica facendo il "cumulo" tra i due impatti... che succede?"
E allora, per meglio rispondere alla Commissione Europea... sono andato a cercare altri documenti ed in particolare ne cercavo uno che fosse semplice da comprendere per meglio descrivere il concetto di "cumolo di impatti", che ho trovato e che ha questo titolo: Oltre la V.I.A. Introduzione allo studio degli IMPATTI CUMULATIVI che sarebbe stato quel documento da cui ho tratto queste immagini... queste "diapositive" come sotto riprodotte... che non commento e che lascio alla vostra lettura:
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Per concludere le considerazioni espresse in merito al CUMULO di EFFETTI vi ricordo anche questa Sentenza del TAR della Sardegna:
VIA - Interventi di modifica di impianti già esistenti - Sottoposizione a screening - Direttiva 85/337/CEE – Principio del “cumulo di progetti” - Interazione con gli insediamenti esistenti.
La Direttiva 85/337/CEE, come modificata dalla successiva Direttiva 97/11/CEE all’art. 4, c. 3, prevede criteri - riferibili agli interventi di modifica d’impianti già esistenti - che impongono di tenere conto, ai fini della sottoposizione a screening, della situazione di base in cui il nuovo intervento dovrà inserirsi e, in particolare, “del cumulo con altri progetti”. Pertanto la valutazione cui l’Amministrazione è chiamata non può esaurirsi nell’esame della modifica proposta quale fatto a sé stante, avulso dal contesto edilizio e ambientale di fondo, bensì deve tenere conto della sua interazione con gli insediamenti preesistenti, a maggior ragione se gli stessi - pur ricadenti in una zona costiera e di indubbio pregio ambientale - non siano stati a suo tempo sottoposti ad alcuna previa verifica ambientale. (cfr. Corte di Giustizia CE, Sez. III, 25 luglio 2008, n. 142; Corte di Giustizia CE, Sez. II, 28 febbraio 2008, causa C-2/07, nonché Cons. Stato , Sez. VI, 15 giugno 2004, n. 4163) Pres. Panunzio, Est. Plaisant - E. s.c.ar.l. (avv.ti Barberio e Porcu) c. Comune di Muravera (avv. Segneri), Regione Autonoma della Sardegna (avv.ti Contu, Murroni e Pani), Presidente del Consiglio dei Ministri (Avv. Stato) e altro (n.c.) –
TAR SARDEGNA, Sez. II - 30 marzo 2010, n. 412
VIA - Interventi di ampliamento - Valutazione complessiva - Ratio - Segmentazione artificiosa – Compromissione dell’efficacia concreta della Direttiva VIA.
La ratio sottesa ad una valutazione complessiva degli interventi di ampliamento risiede nel voler evitare che un’artificiosa segmentazione degli interventi in distinte e procrastinate progettazioni possa compromettere l’efficacia concreta della Direttiva sulla VIA. Pres. Panunzio, Est. Plaisant - E. s.c.ar.l. (avv.ti Barberio e Porcu) c. Comune di Muravera (avv. Segneri), Regione Autonoma della Sardegna (avv.ti Contu, Murroni e Pani), Presidente del Consiglio dei Ministri (Avv. Stato) e altro (n.c.) –
TAR SARDEGNA, Sez. II - 30 marzo 2010, n. 412
VIA - Modifiche o estensioni di progetti già autorizzati - Disciplina regionale della Sardegna - Del. di giunta 5/11 del 15/02/2005 - Armonizzazione con la disciplina comunitaria - Giudizio di sostanzialità della modifica - criteri di origine comunitaria - Effetti combinati dei nuovi interventi rispetto all’insediamento esistente.
La deliberazione della Giunta regionale della Sardegna 5/11, del 15 febbraio 2005 - nel disciplinare, all’All. A, la procedura di screening ambientale - vi sottopone, all’art. 2, “le modifiche o estensioni di progetti… già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente”, per poi escludere dallo stesso screening, all’art. 3, n. 6, “le modifiche non sostanziali”. Tale disciplina ben può essere armonizzata con la necessità, imposta dal diritto comunitario, di tener conto del “cumulo di effetti” tra il nuovo intervento e gli insediamenti ad esso preesistenti. E, difatti, la normativa regionale si limita ad introdurre un criterio inerente il grado di rilevanza richiesta affinché la modifica debba essere sottoposta a VIA (statuendo che debba trattarsi di una “modifica sostanziale”), ma non precisa affatto i criteri in base ai quali tale giudizio deve essere compiuto. Il giudizio di “sostanzialità della modifica” dovrà, quindi, effettuarsi, sulla base di tutti i criteri di origine comunitaria, quali la rilevanza del sito naturale interessato e, soprattutto, l’effetto combinato dei nuovi interventi rispetto all’insediamento edilizio preesistente. Diversamente ragionando - ritenendo, cioè, che la mancata previsione espressa del criterio di “cumulo” nella disciplina regionale ne impedisca l’utilizzo - si finirebbe per attribuire alla normativa locale un tenore incompatibile con il diritto comunitario, che ne dovrebbe comportare la disapplicazione. Pres. Panunzio, Est. Plaisant - E. s.c.ar.l. (avv.ti Barberio e Porcu) c. Comune di Muravera (avv. Segneri), Regione Autonoma della Sardegna (avv.ti Contu, Murroni e Pani), Presidente del Consiglio dei Ministri (Avv. Stato) e altro (n.c.)
TAR SARDEGNA, Sez. II - 30 marzo 2010, n. 412
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Se agli impatti ambientali dell'Aeroporto Catullo si sommano agli impatti ambientali del Quadrante Europa, la Commissione Europea deve riaprire una procedura di infrazione VIA e VAS per esaminare il cumulo degli effetti? Beh... io ci provo e nella prossima settimana scriverò a Bruxelles... ovviamente chiedendo che sommano anche gli effetti della SI-TA-VE e della 3^ Corsia della Brennero.
Se poi qualcuno volesse approfondire l'argomento, qui trova un'altro paio di documenti:
LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (V.I.A.)
La Valutazione di Impatto Ambientale in Italia: c’è ancora molto da fare

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