In merito al PUA del Quadrante Europa... leggiamo cosa scrive il Ministero dell'Ambiente in questa pagina: "Come essere informati e partecipare alle valutazioni ambientali (VAS e VIA)? La legge prevede che tutti i soggetti interessati (individuati con il termine chiunque) possono partecipare alle procedure di valutazione ambientale esprimendo le loro osservazioni ed istanze, con le modalità stabilite dalla legge".

Oggi iniziamo ricordando cosa è pubblicato sul sito web del Ministero dell'Ambiente nella sezione: "Valutazioni Ambientali", nel sotto menù: "Comunic-Azione", nella pagina: "Spazio per il cittadino" dove - in merito alle Valutazioni Ambientali (VAS e VIA) - sono riportate queste domande: "A cosa servono?" - "Chi è coinvolto?" - "Come essere informati e partecipare?" - "Quali sono le principali differenze tra VAS e VIA?" - "Come richiedere l'accesso agli atti?"
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Prima di cliccare sulle domande come sopra riportate, quelle del capitolo: "Spazio per il Cittadino", evidenziamo il contenuto dell'evento pubblicizzato a lato avente ad oggetto: "Save the date: 30.9.2015 Workshop “Informazione e trasparenza nelle Valutazioni Ambientali”".
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Di questo avviso evidenziamo alcune parole del testo come sopra riportato: "Nell'ambito delle attività previste dal Programma Operativo Nazionale 2007-2013 "Governance e Azioni di Sistema", la Direzione Generale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del MATTM ha programmato un workshop sui temi dell’informazione e trasparenza nei processi di VAS e VIA che si svolgerà a Roma (Auditorium del Ministero dell’Ambiente) il 30 settembre prossimo. L’evento è finalizzato a fare il punto, a livello nazionale, regionale e locale su contenuti e modalità di condivisione delle informazioni tecniche e procedurali relative ai procedimenti di VAS e VIA ai diversi livelli di competenza, affrontandone i temi chiave - informazione, e-Government, trasparenza – anche in base alle disposizioni della nuova direttiva VIA che prevedono l’obbligo di garantire l’informazione al pubblico attraverso adeguati sistemi informatici".
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Ed in merito che ai procedimenti di VIA e di VAS sarebbe d'obbligo di dover INFORMARE IL PUBBLICO... al fine che il... PUBBLICO POSSA PARTECIPARE con Osservazioni e Opposizioni... evidenzio anche una informazione della Direzione che ha questo oggetto: "Osservazioni del pubblico e comunicazioni al Responsabile del procedimento - Nota di chiarimento".
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La presente informativa è finalizzata a fare chiarezza sulla diversa valenza delle “osservazioni del pubblico e delle “comunicazioni” nei procedimenti di VIA e/o VAS di competenza statale.
La modalità con la quale qualsiasi persona, fisica o giuridica, in forma singola o associata può partecipare al procedimento di Valutazione Ambientale (VAS, VIA, Verifica di Assoggettabilità alla VIA) è regolamentata dalla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., (artt.14, 20, 24) e prevede la possibilità di presentare osservazioni sui piani /programmi sottoposti a VAS e sui progetti sottoposti a VIA.
La tempistica per la presentazione delle osservazioni per le diverse procedure è stabilita nei citati articoli del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e la modalità di trasmissione delle stesse al Ministero sono chiaramente indicate nella pagina dedicata del Portale delle Valutazioni Ambientali a cui si rimanda per dettagli.
Tale modalità è l’unica, ai sensi della citata normativa vigente, attraverso la quale è prevista la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e che altresì consente che le osservazioni pervenute vengano acquisite agli atti ufficiali del procedimento affinché possano essere adeguatamente considerate nell’ambito dell’istruttoria tecnica ai fini dell’espressione del provvedimento finale, e come previsto dalla legge, sono rese pubbliche sul Portale delle Valutazioni Ambientali.
Sono pertanto del tutto estranee alle disposizioni di legge sulla partecipazione del pubblico ai procedimenti di Valutazione Ambientale, le altre forme di “comunicazione” da parte del pubblico con l’Autorità competente e, in particolare, con i funzionari designati come “Responsabile del procedimento”.
I compiti del responsabile del procedimento, stabiliti dall’art. 6 della Legge 241/1990 e s.m.i., si limitano ad assicurare il corretto andamento del procedimento e degli atti amministrativi connessi, dalla verifica di conformità dell’istanza alla predisposizione del provvedimento finale da trasmettere all’Autorità compente per la sua adozione.
Infine, si rammenta che:
• il “Responsabile del procedimento” in qualità di impiegato civile dello Stato, è tenuto a mantenere il segreto d’ufficio, come previsto dall’art. 28 della Legge 241/1990 e s.m.i., e, in particolare, “…non puo' trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso”;
• il diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, può essere esercitato secondo le modalità stabilite dal Capo V della Legge 241/1990 e s.m.i.
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Premesso questo torniamo alla pagina: "Comunic-Azione / Spazio per il Cittadino" dove è stata riportata questa domanda: "Come essere informati e partecipare", con questo sotto titolo: "Come essere informati e partecipare alle valutazioni ambientali (VAS e VIA)?"... che inizia con questo paragrafo: "La legge prevede che tutti i soggetti interessati (individuati con il termine chiunque) possono partecipare alle procedure di valutazione ambientale esprimendo le loro osservazioni ed istanze, con le modalità stabilite dalla legge".
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Come essere informati e partecipare alle valutazioni ambientali (VAS e VIA)?
La legge prevede che tutti i soggetti interessati (individuati con il termine chiunque) possono partecipare alle procedure di valutazione ambientale esprimendo le loro osservazioni ed istanze, con le modalità stabilite dalla legge. L'informazione e la partecipazione sono garantite tramite:
l'avviso sui quotidiani a diffusione nazionale/regionale (VIA) o sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (verifica di assoggettabilità a VIA, VAS) dell'avvio della procedura e dei luoghi dove è possibile consultare la documentazione amministrativa e tecnica; nell'avviso è possibile individuare le principali caratteristiche del piano/programma/progetto nonché i luoghi ove consultare la documentazione, i tempi e le modalità con cui presentare eventuali osservazioni, contributi, pareri, memorie, ecc.
• la pubblicazione sul sito web del Ministero dell'Ambiente dedicato alle Valutazioni Ambientali dell'avvio della procedura (in sede statale), della documentazione amministrativa e tecnica (progettuale e ambientale, anche in linguaggio idoneo ad un pubblico anche non necessariamente esperto), dei termini temporali e delle modalità con cui inviare le proprie osservazioni, contributi e pareri; attraverso il sito web il cittadino potrà poi continuare a seguire l'iter della procedura in corso sino all'esito finale
• la presentazione di osservazioni all'autorità competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi in forma scritta (a mezzo posta indirizzata a: MATTM - Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali - Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale, Via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma; mediante Posta Elettronica Certificata indirizzata a DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.itda un indirizzo di Posta Elettronica Certificata) entro termini diversi a seconda della procedura: 
◦ Verifica di assoggettabilità a VIA: entro 45 giorni dalla data dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
VAS: entro 60 giorni dalla data dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
◦ VIA: entro 60 giorni dalla data dell'avviso pubblicato sui quotidiani
◦ VIA Legge Obiettivo: entro 30 giorni dalla data dell'avviso pubblicato sui quotidiani
Eventuali altre forme di consultazione (inchieste pubbliche o contraddittori) possono essere attivate nel corso della procedura dall'autorità competente o dal proponente per dar modo ai diversi soggetti di esprimersi e di raccogliere i relativi contributi prima della decisione finale.
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Per oggi - in merito all'obbligo di far partecipare il Pubblico ai procedimenti di VIA e di VAS affinche il Pubblico (cioè noi) possiamo presentare Osservazioni e Istanze - mi fermo qui evidenziando... però che ieri sera ho spedito questa PEC:
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Alla Regione del Veneto - Area Infrastrutture – Dipartimento Territorio
Sezione Coordinamento Commissioni VAS VINCA NUVV
Visto che in data odierna all'Albo Pretorio del Comune di Sommacampagna è stata pubblicata la Delibera di Giunta n° 147 del 10 Settembre 2015 avente ad oggetto: "Verifica di Assoggettabilita' della Variante n° 1 al Piano Urbanistico Attuativo del "Quadrante Europa" - Area nord". 
Considerato che il sottoscritto avrebbe intenzione presentare Osservazioni alla Verifica di Assoggettabilità della VAS relativa alla Variante n° 1 al Piano Urbanistico Attuativo del "Quadrante Europa" - Area nord"
Evidenziato che dopo approfondite ricerche "on line" non sono stati trovati i documenti relativi all'oggetto.
Tutto ciò premesso si chiede di avere copia dell'Avviso Pubblico che avrebbe avviato il procedimento e di avere conoscenza dei "link" dove sia possibile scaricare la documentazione inerente.
In attesa di un urgente riscontro 
Distinti saluti
Beniamino Sandrini
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Dalla lettura di questa PEC è evidente che questa è stata scritta... solo perchè... solo ieri mi sono accorto che, sempre... solo ieri, all'Albo Pretorio del Comune di Sommacampagna, era stata pubblicata la Delibera di Giunta n° 147 del 10 Settembre 2015 avente ad oggetto: "Verifica di Assoggettabilita' della Variante n° 1 al Piano Urbanistico Attuativo del "Quadrante Europa" - Area nord". 
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Delibera di Giunta Comunale alla quale era stata allegata anche una Relazione Tecnica a firma del Responsabile del Servizio Edilizia Privata - Urbanistica del Comune di Sommacampagna.
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Per oggi concludo qui senza entrare nel merito della Delibera e della Relazione, altrimenti oggi scrivo troppo, limitandomi a porre una sola domanda: "PERCHE' I CITTADINI DI CASELLE NON SONO STATI INFORMATI DELL'AVVIO DELLA PROCEDURA DI V.A.S. RELATIVA AL P.U.A. DEL QUADRANTE EUROPA?"
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NOTA BENE: Appunti per domani...

Leggere e studiare la... "DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1717 del 03 ottobre 2013" avente ad oggetto: "Presa d'atto del parere n. 73 del 2 luglio 2013 della Commissione regionale VAS "Linee di indirizzo applicative a seguito della sentenza n. 58/2013 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 40, comma 1, della Legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13, nella parte in cui aggiunge la lettera a) del comma 1-bis all'art. 14 della Legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4."" e relativo allegato: "Parere n° 73 del 2 Luglio 2013 della Commissione VAS Regionale".

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