IL DIRETTORE LAVORI È SEMPRE RESPONSABILE DEI DIFETTI DELL’OPERA - Se poi il Direttore dei lavori è anche il Responsabile Unico del Procedimento e/o è anche uno dei Progettisti... se le pareti della Discarica sono "collassate", nel 2010, nel 2011, nel 2012, nel 2013, nel 2014 (tra quanto?)... chi paga i danni?



Dura condanna della sezione di appello della Corte dei Conti in considerazione della grave negligenza riscontrata dal professionista in veste sia di progettista che di direttore dei lavori, a causa della quale si sono verificati vizi e si è determinata l’impossibilità, allo stato, di fruire dell’opera, con rilevante pregiudizio anche per la collettività

La sintesi della sentenza vuole dunque che il direttore dei lavori deve vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori da parte dell’appaltatore. In caso di danni, inoltre, le cause non possono essere limitate a difetti di esecuzione da parte dell’impresa appaltatrice, ma vanno valutati i difetti di progettazione

Nel caso specifico, il tecnico di un Comune calabrese era stato nominato responsabile del procedimento per la realizzazione di un campo da calcio e aveva conferito l’incarico di redazione del progetto esecutivo e direzione lavori a due professionisti. 

Successivamente, il tecnico comunale aveva incaricato un geologo per la predisposizione di uno studio geotecnico dell’area. Il geologo aveva dato il via libera alla realizzazione del progetto, ma le sue conclusioni erano state contraddette dall’Autorità di Bacino. 

Il progetto era stato comunque approvato e dopo l’aggiudicazione era stata richiesta un’ulteriore perizia. Dato che nella realizzazione dell’opera si è in seguito verificato uno smottamento, la Corte dei Conti ha spiegato che la responsabilità dei danni, corrispondenti alle spese sostenute inutilmente per la realizzazione di una struttura contenente dei difetti, è del direttore dei lavori. 

Secondo la Corte, non è importante che il progettista non abbia richiesto un ulteriore accertamento geognostico perché le omissioni commesse nella direzione dei lavori, in merito ai materiali usati e alla corretta esecuzione, sono sufficienti a determinare la responsabilità del direttore dei lavori. 

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E ora pensate a quello che è successo nella Discarica Siberie.
Io, a questa sentenza, non aggiungo nessun commento.
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