Cosa sta succedendo (e cosa accadrà ancora) nel Comune di Nogarole Rocca relativamente agli insediamenti per la LOGISTICA... realizzati [irregolarmente(?)] nel PARCO dell'INNOVAZIONE? ... Accadrà la stessa cosa anche a Caselle?

Se era Lunedi 5 Aprile 2021... quando scrissi un post con questo titolo: "Visto questo articolo: "A Nogarole Rocca, c’è molto da chiarire"... una domanda: "Come il PD... gestisce un Comune... senza le Minoranze Consigliari?"... va detto che... di cosa succede in quel Comune non è di cosi tanto mio interesse... se non per questioni relativi agli insediamenti per la... "LOGISTICA"

Ciò premesso va però ridetto che... se "il cosa" sta succedendo (e cosa accadrà ancora) nel Comune di Nogarole Rocca (Amministrato dal PD... senza le Minoranze) in merito alla corretta gestione delle norme Urbanistiche... tutto questo... mi serve per comprendere meglio cosa accade in merito agli insediamenti Logistici... e quindi credo che posso evidenziare cosa sta accadendo in quel Comune, per capire cosa potrebbe accadere a Caselle - e/o nelle immediate aree a confine con Caselle - in merito alle... questioni Urbanistiche... connesse con gli insediamenti per la Logistica.

Se dopo il 5 Aprile 2021 non mi ero più occupato di Nogarole Rocca... quando Lunedi 17 Maggio 2021, hanno pubblicato - sull'Arena - un articolo con questo titolo: "Capannoni per logistica contestati in Provincia" con questo sopra titolo: "NOGAROLE ROCCA Valutazione sul permesso alla Arban-Degani" e con questo sotto titolo: "Il presidente Scalzotto: «L'insediamento è irregolare». Ma non è più possibile sospendere la costruzione"... ho aspettato qualche altro articolo (anche su altri giornali e/o TV) per comprendere meglio cosa stava accadendo in merito alla Logistica a Nogarole Rocca.


Se questo è il testo dell'articolo... alcuni approfondimenti e delle note vanno evidenziate, soprattutto dopo che - all'Albo Pretorio del Comune di Sommacampagna - ieri hanno pubblicato la Delibera di Consiglio Comunale n° 37 del 29 Aprile 2021 avente ad oggetto: "Approvazione della convenzione, in applicazione dell'art. 28bis del D.P.R. 380/0, per il rilascio di un Permesso di Costruzione Convenzionato finalizzato alla realizzazione di un tratto di nuova strada a scomputo oneri di urbanizzazione" alla quale Delibera è stato allegato lo SCHEMA della Convenzione Urbanistica - Permesso di Costruire Convenzionato (Art. 28-bis del D.P.R. 380/01) - “per la Riqualificazione del Comparto ex "GECOFIN" a Caselle di Sommacampagna, Via Ciro Ferrari” in applicazione della L.R. del Veneto 14/2009, come modificata ed integrata dalla L.R. 32/2013.

Evidenziato che l'oggetto della Delibera sembra essere DIVERSO dall'oggetto della Convenzione - visto che anche qui (nella Delibera e nella Convenzione) si parla di LOGISTICA... ora entriamo nel merito di quanto accaduto a Nogarole Rocca e quindi copiamo il testo dell'articolo dell'Arena a titolo: "Capannoni per logistica contestati in Provincia" e... ponendo delle domande... vediamo se qualcuno si potrebbe interessare... per comprendere se vi sono irregolarità ed illegittimità da evidenziare?

È irregolare, ma nonostante questo non può essere cancellato. (NOTA n° 01) Questo è quanto dice il verdetto emesso dalla Provincia in merito ad un insediamento logistico ormai pressoché completato a Nogarole Rocca: la lottizzazione Arban-Degani. (NOTA n° 02) Un pronunciamento che l'amministrazione comunale accoglie con favore quanto ai suoi effetti pratici, ma in merito al quale il sindaco Luca Trentini non manca di esprimere perplessità. (NOTA n° 03) La Arban-Degani è una struttura destinata allo stoccaggio ed alla movimentazione delle merci nata per iniziativa di una ditta di Villafranca, Varanetta srl, e prevista su una superficie di 100mila metri quadrati. L'edificazione è in corso in forza di un permesso a costruire rilasciato dal Comune nel giugno del 2020. (NOTA n° 04) Tale autorizzazione è stata oggetto di contestazioni da parte di una ditta teoricamente concorrente. Si tratta di Prelios, azienda di gestione del risparmio che nel dicembre scorso ha acquisito il polo logistico District Park di Vigasio. Prelios ha presentato un ricorso al Tar che ha poi ritirato, dopo il respingimento della domanda di sospensione cautelare sancita nello scorso mese di ottobre dallo stesso tribunale amministrativo. Due studi legali, uno dei quali rappresentava Prelios, hanno poi fatto appello al presidente della Provincia, affermando, fra l'altro, che il permesso a costruire sarebbe in contrasto rispetto al Piano regolatore del Comune. (NOTA n° 05) Il presidente Manuel Scalzotto qualche settimana fa ha firmato il decreto di chiusura dell'istruttoria (NOTA n° 06) in merito al fabbricato a uso magazzino logistico con annessi uffici, senza accogliere le richieste di annullamento del permesso di costruire rilasciato dal Comune. «Secondo le contestazioni, la destinazione d'uso approvata, relativa ad attività logistica, risultava in contrasto con quelle ammissibili e previste per il Parco dell'Innovazione, in cui è inserito l'Arban Degani, dal vigente piano regolatore di Nogarole», (NOTA n° 07) spiega una nota della Provincia. Sia la ditta che il Comune hanno presentato controdeduzioni. La prima ha sottolineato, in particolare, che la modalità di progettazione e realizzazione e le caratteristiche tecnologiche del fabbricato lo rendono ammissibile nel contesto in cui esso è sorto. I legali del Comune hanno evidenziato, invece, che la disciplina urbanistica consente chiaramente la presenza di attività produttive in quell'area. La Provincia è, almeno in principio, d'accordo con i ricorrenti. A suo avviso, infatti, «le norme del Prg non prevedano di insediare negli ambiti produttivi del Parco dell'Innovazione l'attività logistica». (NOTA n° 07) Una situazione che è stata segnalata anche in sede di Valutazione di impatto ambientale (Via) del parco logistico. (NOTA n° 08) L'annullamento dei provvedimenti comunali richiede però che ricorrano alcune condizioni prescritte dalla legge, che in questo caso non ci sono. «In particolare, la valutazione di interesse pubblico per il caso del fabbricato a uso logistico, non può che concentrarsi sugli aspetti di natura ambientale, che, dall'esame effettuato in sede di Via, sono risultati soddisfacenti», dice Scalzotto, il quale ha decretato l'archiviazione dei ricorsi, «pur avendo rilevato la violazione del Prg». (NOTA n° 09) «Gli uffici comunali ed i nostri consulenti legali stanno approfondendo il decreto del presidente della Provincia, sul quale comunque mi sento di esprimere un parere a due facce», dice Luca Trentini, il sindaco di Nogarole. «Da una parte l'archiviazione dei ricorsi è a mio parere condivisibile, ed era inevitabile, visto che anche il Comune aveva fornito un'ampia documentazione che attestava la regolarità dei permessi; la Provincia ha però fatto delle affermazioni, quelle relative al piano regolatore, che mi sembrano nettamente fuorvianti». (NOTA n° 10) Al momento è infine impossibile dire se la dichiarazione di irregolarità sancita da Scalzotto darà la stura a nuove iniziative legali. Chi aveva fatto ricorso, infatti, preferisce non esprimersi.

Nota n° 01: Se un Permesso a Costruire è irregolare... parrebbe essere evidente che se quanto rilasciato è nullo ed illegittimo... quell'autorizzazione va annullata?

Nota n° 02: Se nella Lottizzazione: "Arban-Degani" sono vietati gli insediamenti Logistici, perchè è stato rilasciato un Permesso a Costruire in contrasto con il Parco dell'Innovazione? 

Nota n° 03: Un Sindaco deve esprimere perplessità e/o invece deve agire a far rispettare le Leggi e le Norme previste dal PRG in vigore, ed in questo caso... vietare nuovi insediamenti logistici??

Nota n° 04: Sarebbe interessante prendere visione di questo Permesso di Costruire, ma sul sito web del Comune di Nogarole Rocca... non sono riuscito a trovarlo per verificare se rispetta le Norme di Attuazione del PRG?

Nota n° 05: Se un "Permesso a Costruire" sarebbe in contrasto con il PRG, parrebbe essere evidente che l'autorizzazione rilasciata sarebbe nulla ed illegittima? 

Nota n° 06: Sarebbe interessante prendere visione del Decreto del Presidente della Provincia di Verona? (Ma sul sito web della Provincia... non sono riuscito a trovarlo).

Nota n° 07: Se una attività di Logistica NON E' PREVISTA dal PRG, perchè il Comune ha approvato il PUA "Arban-Degani" e il Permesso a Costruire in contrasto con le norme del Parco dell'Innovazione?

Nota n° 08: Se alla pagina 30 della Determinazione n° 2163 del 02.07.2019 del Settore Servizio di Valutazione Impatto della Provincia di Verona relativa al PUA "Arban-Degani" è stato rimarcato quanto sotto estratto... è evidente che in quella zona... non possono essere rilasciate delle autorizzazioni per degli insediamenti per la Logistica?


Nota n° 09: Se il PRG e quanto previsto per il Parco dell'Innovazione è stato violato... parrebbe essere evidente che tutti gli atti connessi al Permesso di Costruire citato nell'articolo sono nulli ed illegittimi?

Nota n° 10: Come può un Sindaco definire fuorvianti i contenuti di un parere della Provincia, se quanto è cosa si può costruire in quella zona deve essere relativo a quanto stabilito dal PRG per il Parco dell'Innovazione del Comune di Nogarole Rocca?

E cosa si poteva costruire in quell'area... bastava leggere quanto riportato nelle Norme di Attuazione del PRG all'art. 9.2 - Schema Direttore n°. 3 “PARCO DELLA INNOVAZIONE” (in estratto come qui sotto riportate) che il Sindaco del Comune di Nogarole Rocca avrebbe dovuto... leggere prima di rilasciare il Permesso di Costruire?

ART. 9.2 - SCHEMA DIRETTORE N. 3 “PARCO DELLA INNOVAZIONE”
È costituito dall’insieme degli spazi posti a cavallo tra il Comune di Mozzecane e quello di Nogarole Rocca, all’interno del quale vengono localizzati impianti e strutture caratterizzati da rilevante qualificazione tecnologica ed ambientale, Centri Servizi, come specificato nell’Art. 8 Zona D”8” Aree produttive, integrati alla produzione allo scopo di facilitare l’innesco di processi di competitività e di innovazione nei relativi settori di riferimento, nonché strutture, servizi e spazi aperti di servizio agli uomini.
Il Parco della Innovazione è finalizzato:
1) allo sviluppo delle funzioni superiori compatibili e di rilevante qualificazione tecnologica ed ambientale nonché a determinare una elevata capacità di offerta di servizi ad alto valore aggiunto di scala metropolitana ed internazionale;
2) alla diffusione dell’innovazione ad alto contenuto di conoscenze legata al ciclo di produzione.
All’interno del Parco sono individuati interventi di:
1) adeguata dotazione di infrastrutture e di servizi specializzati, in ciò comprendendo anche la connessione con la rete telematica di comunicazione;
2) adeguata dotazione di spazi, strutture e servizi destinati alla popolazione lavorativa presente all’interno del Parco ma anche riferita ad un bacino di utenza a carattere comunale e sovracomunale;
3) elevata attenzione ambientale nella realizzazione delle strutture e degli impianti;
4) individuazione di un idoneo sistema viario per l’accessibilità e la circolazione interna del traffico sia veicolare che pedonale e ciclistico;
5) individuazione di un idoneo sistema continuo di verde attrezzato che costituisca l’ossatura degli spazi a servizio del Parco della Innovazione, nonché di ambiti di servizio agli uomini, ivi comprendendo il Campo del Benessere ai sensi dell’Art. 23 delle Norme di Attuazione dello “Schema Strutturale del Piano Sovracomunale” P.A.Q.E.
9.2.1 Onere di attenzione ambientale
L’ambito del “Parco della Innovazione”, così come individuato in applicazione del disposto dell’Art. 13, 5° comma, punto 1) delle N.d.A. del Piano di Area “Quadrante Europa”, costituisce ambito di sviluppo produttivo.
La Legge Urbanistica regionale n.61/1985, come integrata dalla L.R. n.09/1986 individua, nel suo Art. 25 relativo al dimensionamento degli standard urbanistici riferiti alle varie destinazioni di uso produttivo del territorio, le attività di tipo “industriale ed artigianale”, quelle di tipo “commerciale e direzionale” nonché quelle “turistiche, commerciali e direzionali”. Il D.P.R. n.447/1998, come modificato dal D.P.R. n.440/2000, specifica inoltre come gli “impianti produttivi di beni e servizi” siano tutte le strutture ed impianti “relativi a tutte le attività di produzione di beni e servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali ed artigiane, le attività turistiche ed alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediatori finanziari, i servizi delle telecomunicazioni”.
In riferimento ai contenuti del 1° e del 2° comma del presente Articolo, all’interno dell’ambito del “Parco della Innovazione” trovano applicazione i disposti di cui ai commi 6° e 7° dell’Art. 84 della L.R. n.61/1985 come già disposto dal Comune di Nogarole Rocca, con Deliberazione del C.C. n.4 in data 13 Marzo 2002 in riferimento alla “Porta della Città”.
L’ammontare della quota di contributo di cui ai citati commi 6° e 7° dell’Art. 84 L.R. n.61/1985, denominato “Onere di attenzione ambientale” e le modalità per la sua applicazione e gestione viene stabilito con Deliberazione del Consiglio Comunale sulla base di un preventivo sommario riferito alle opere di sistemazione ambientale individuate, in riferimento ai luoghi eventualmente alterati dagli insediamenti produttivi.
9.2.2 Struttura del Parco
Nel Parco della Innovazione, il P.R.G. vigente individua:
1) la rete della viabilità principale;
2) le aree all’interno delle quali operare una prima concentrazione di verde secondario, al fine di determinare una sistema continuo di verde attrezzato che attraversa longitudinalmente, con modalità differenti in funzione della morfologia dei luoghi, l’intero Parco;
3) le “Unità Residenziali” (Art. 8 Zona “B2” – “U.R.”) costituite da ambiti riferibili ai contenuti dell’Art. 10 della L.R. n.24/1985,;
4) l’adiacente Campo del Benessere che costituisce dotazione di standard secondario, ed elemento di riferimento centrale con il sistema più vasto del verde attrezzato continuo presente nel Parco. Gli ulteriori elementi di questo sistema verranno individuati in sede di formazione dei successivi Piani urbanistici attuativi.
9.2.3 Individuazione dei criteri di congruità per le attività produttive insediabili all’interno del Parco della Innovazione
Il “Parco della Innovazione” è destinato ad insediamenti produttivi caratterizzati da elevati livelli tecnologici e qualitativi e dalla capacità di offerta di servizi ad alto valore aggiunto di scala metropolitana ed internazionale.
Per il raggiungimento di tali scopi, l’Amministrazioni Comunale individua criteri di valutazione al fine di verificare il possesso delle caratteristiche, specificate al precedente 1° comma, negli Operatori richiedenti l’insediamento nel Parco.
I criteri di valutazione con i quali si articola la procedura di ammissione si sviluppano attraverso l’analisi delle differenti componenti strutturali nonché delle disponibilità espresse dagli Operatori interessati in merito a tematiche di particolare significato e rilevanza.
1) Tali analisi in una loro prima fase si organizzano mediante la richiesta di compilazione di un questionario riferito alle seguenti tematiche:
1.1. Criteri organizzativi e produttivi:
...omississ...
1.2. Criteri relativi al settore ricerca, sviluppo, sperimentazione e qualità:
...omississ...
1.3. Criteri di competenza e qualificazione del personale aziendale.
...omississ...
9.2.4 Tipi di certificazione
...omississ...

Se queste come sopra riportate sono le Norme di Attuazione previste per gli insediamenti nel Parco dell'Innovazione di Nogarole Rocca - dopo questa sommaria lettura - l'unica cosa certa e che parrebbe essere evidente, è che in questa area... non possono insediarsi aziende che operano nella logistica.

Come sia stato possibile che il Comune di Nogarole Rocca abbia rilasciato un Permesso a Costruire per insediate una attività logistica nelle aree del Parco dell'Innovazione... credo debba essere evidenziato e le minoranze del Consiglio Comunale avrebbero dovuto interrogare l'Amministrazione Comunale, ma dato che nel Comune di Nogarole Rocca... non esiste una Minoranza Consigliare - visto quanto accaduto - parrebbe che la Maggioranza non abbia ben controllato quanto è stato rilasciato con il Permesso a Costruire citato nell'articolo pubblicato sull'Arena?

Visto che per modificare quanto statuito dal PRG servirebbe una Variante al PRG e/o una Variante al PAT (se il comune l'avesse approvato) forse sarò solo una coincidenza... ma va detto che in questo periodo di approvazione di questo Permesso a Costruire il Comune ha attivato le procedure per approvare il PAT - Piano di Assetto del Territorio del Comune di Nogarole Rocca.


Si rende noto che l'Amministrazione del Comune di Nogarole Rocca sta procedendo alla formazione del nuovo strumento di pianificazione urbanistica previsto dalla L.R.V. n. 11 del 23 aprile 2004, denominato Piano di Assetto Territoriale (P.A.T.). Nella seduta del 18 novembre 2020 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 100 è stato approvato il Documento Preliminare comprensivo del Rapporto Ambientale Preliminare, propedeutico all’attività di concertazione e partecipazione di cui all'art. 5 della L.R.V. 11/2004 e s.m.i, reperibili nell’apposita pagina del sito comunale, nella sezione “Moduli  Regolamenti – Urbanistica Piano di Assetto del Territorio” al seguente link:
 
https://comune.nogarolerocca.vr.it/contenuti/408989/urbanistica-piano-assetto-territorio



Visto questo Avviso Pubblico sorge spontaneo un pensiero... non è che approvando il PAT andranno poi a modificare le statuizioni previste per il Parco dell'Innovazione... magari inserendo delle norme che possano permettere che in questa area vi si possano insediare delle attività Logistiche innovative?

Se questo è quello che è già successo in Comune a Nogarole Rocca, credo che nei prossimi giorni dovrò ben analizzare quanto sta accadendo nel Comune di Sommacampagna, in particolare a Caselle, a partire dalla Delibera di Consiglio Comunale n° 37 del 29 Aprile 2021 avente ad oggetto: "Approvazione della convenzione, in applicazione dell'art. 28bis del D.P.R. 380/0, per il rilascio di un Permesso di Costruzione Convenzionato finalizzato alla realizzazione di un tratto di nuova strada a scomputo oneri di urbanizzazione" alla quale Delibera è stato allegato lo SCHEMA della Convenzione Urbanistica - Permesso di Costruire Convenzionato (Art. 28-bis del D.P.R. 380/01) - “per la Riqualificazione del Comparto ex "GECOFIN" a Caselle di Sommacampagna, Via Ciro Ferrari” in applicazione della L.R. del Veneto 14/2009, come modificata ed integrata dalla L.R. 32/2013.

Se nello Schema di Convenzione Urbanistica per la Riqualificazione del Comparto ex "GECOFIN" a Caselle di Sommacampagna sopra citato leggo questo: "la previsione di un’altezza di progetto pari a ml 13,00 a fronte del massimo di ml 10,00 previsti dalla normativa" e se gli edifici previsti dal Permesso di Costruire di Nogarole Rocca sono alti 15 metri... queste altezze - di 13 e di 15 metri - sono compatibili con edifici destinati ad attività di Logistica?

Visto quanto sta accadendo a Nogarole Rocca - e per come riportato nell'articolo dell'Arena a titolo: "Capannoni per logistica contestati in Provincia" - ho il dubbio e quindi devo approfondire in merito a quanto sta accadendo a Caselle... perchè se le attività di Logistica a Sommacampagna sarebbero vietate, non vorrei che poi a Caselle... arrivasse una ditta di Logistica, ad esempio come quella riportata in questo Annuncio Immobiliare: "Capannone in Affitto a Nogarole Rocca" che a quanto pare... sarebbe un insediamento di logistica... proprio nelle aree del Parco dell'Innovazione e cioè... proprio quello riportato nell'articolo dell'Arena oggi commentato.







Visto questo Annuncio Immobiliare e visto queste immagini... posso concludere con una domanda? 

Ma quando il Sindaco di Nogarole Rocca ha rilasciato il Permesso a Costruire per realizzare questo edificio... qualche dubbio non gli è venuto in mente in merito al fatto che - chi stava presentando la richiesta - forse avrebbero realizzato un edificio per poi affittarlo con una destinazione Logistica... la quale attività però... è vietata all'interno delle aree del Parco dell'Innovazione di Nogarole Rocca?


Un Magazzino Deposito in un Parco dell'Innovazione... non vi sembra un pò... poco innovativo?

Commenti