Delibera di Giunta, n. 26 del 11-02-2010. Oggetto: "CAUSA COMUNE / S.E.I. s.r.l. - RICORSO PER REVOCAZIONE SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N. 5186/2008 - DECISIONE IN MERITO A RESISTENZA IN GIUDIZIO"... Che cos'è la "REVOCAZIONE"?
Ieri sera mi arriva una notizia, secondo la quale il paese di Caselle era tapezzato di volantini. Al che... metto il guinzaglio a Lax, prendo la mia fida fotocamera e vado a fare due passi e... appeso a lampioni, grondaie, muri e quant'altro che possa fare da supporto, trovo questo volantino.
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A parte che un volantino era scivolato alla base di un palo (vedi sopra) [o forse l'hanno messo li in modo che fosse ad altezza di cane e che fosse leggibile anche dalla Lax (Nello ci avrebbe fatto la pipi adosso)], imbrattare il paese di volantini appesi qua e là incivilmente... non mi sembra corretto.
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A parte che un volantino era scivolato alla base di un palo (vedi sopra) [o forse l'hanno messo li in modo che fosse ad altezza di cane e che fosse leggibile anche dalla Lax (Nello ci avrebbe fatto la pipi adosso)], imbrattare il paese di volantini appesi qua e là incivilmente... non mi sembra corretto.
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Il testo del volantino era questo:
Il testo del volantino era questo:
Comitato No Cava Betlemme
Lunedì 05.03.12, alle ore 20,30, presso il centro sociale di Caselle,
i cavatori presenteranno un nuova
richiesta di ampliamento della cava, che,
più o meno, coincide con quella già
approvata e contro la quale pende
un ricorso al TAR.
i cavatori presenteranno un nuova
richiesta di ampliamento della cava, che,
più o meno, coincide con quella già
approvata e contro la quale pende
un ricorso al TAR.
Non si capisce il motivo di presentare una
nuova richiesta per un progetto solo
un poco più ampio.
Vogliamo chiedere perchè?
Partecipiamo numerosi.
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nuova richiesta per un progetto solo
un poco più ampio.
Vogliamo chiedere perchè?
Partecipiamo numerosi.
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Alla domanda che c'è scritta sul volantino non serve che partecipiate numerosi, la risposta posso già darvela io: "Quando ad un progetto approvato con la V.I.A. si apportano delle modifiche (che queste siano positive e/o negative) serve una nuova procedura di V.I.A.".
Alla domanda che c'è scritta sul volantino non serve che partecipiate numerosi, la risposta posso già darvela io: "Quando ad un progetto approvato con la V.I.A. si apportano delle modifiche (che queste siano positive e/o negative) serve una nuova procedura di V.I.A.".
E a titolo di esempio ricordo quanto scritto in questo messaggio: "Perchè "INUOVI" Amministratori non ci dicono... in merito a cosa hanno discusso In Commissione VIA, relativamente al Finto Recupero Ambientale dell'ex Cava Siberie: "Progetto degli interventi per il completo ripristino delle funzionalità dell'impermeabilizzazione della discarica. Discussione"??? ".
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Se l'ampliamento di una Cava (che per il Comitato No Cava Betlemme sarebbe solo un pò più ampio dell'esistente) deve essere sottoposto a V.I.A. come mai non viene presentato alla popolazione le modifiche della Discarica Siberie, che a quanto pare il progetto deve essere rifatto perchè le pareti stanno crollando?
Se l'ampliamento di una Cava (che per il Comitato No Cava Betlemme sarebbe solo un pò più ampio dell'esistente) deve essere sottoposto a V.I.A. come mai non viene presentato alla popolazione le modifiche della Discarica Siberie, che a quanto pare il progetto deve essere rifatto perchè le pareti stanno crollando?
Ma dato che sul volantino si fa riferimento ad un ricorso pendente al TAR - Tribunale Amministrativo del Veneto, sono andato a cercarmi delle informazioni in merito a questo ricorso, ma prima ricordiamo anche che aveva stabilito il Consiglio di Stato, prima in una Ordinanza e poi con una Sentenza.
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Il Consiglio di Stato nell'Ordinanza n° 3521 del 01/07/2008 aveva cosi stabilito:
"Ritenuto che l’area interessata dalla cava comprende oltre che l’area dello scavo, anche quella di acccumulo di materiali, di manovra, di carico e di scarico in quanto funzionale all’attività di cava; Considerato, pertanto, che doveva essere espletata la procedura V.I.A.; P.Q.M. Accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 8691/2007) e, per l'effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata".
In parole povere, secondo il Consiglio di Stato... i progettisti della Cava si erano sbagliati, avendo fatto domanda di cava secondo una procedura, mentre dovevano presentare domanda con la procedura di V.I.A.
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Il Consiglio di Stato nell'Ordinanza n° 3521 del 01/07/2008 aveva cosi stabilito:
"Ritenuto che l’area interessata dalla cava comprende oltre che l’area dello scavo, anche quella di acccumulo di materiali, di manovra, di carico e di scarico in quanto funzionale all’attività di cava; Considerato, pertanto, che doveva essere espletata la procedura V.I.A.; P.Q.M. Accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 8691/2007) e, per l'effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata".
In parole povere, secondo il Consiglio di Stato... i progettisti della Cava si erano sbagliati, avendo fatto domanda di cava secondo una procedura, mentre dovevano presentare domanda con la procedura di V.I.A.
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Poi il Consiglio di Stato, con Sentenza n° 5186 del 22.10.2008 ebbe a stabilire questo:
"Il provvedimento impugnato, pertanto, laddove ha escluso l’obbligo della V.I.A. risulta illegittimo e va, di conseguenza, annullato. Gli altri motivi dell’appello devono dichiararsi assorbiti, in quanto l’intero procedimento dovrà essere rinnovato espletando la V.I.A."
In parole povere, secondo il Consiglio di Stato, quando un progetto ha l'obbligo di sottoposizione alla V.I.A. qualsiasi autorizzazione rilasciata risulta illegittima e pertanto l'intero procedimento deve essere espletato di nuovo".
Questa sentenza per me è risultata fondamentale per quanto riguarda la questione Aeroporto "Valerio Catullo" e Interporto "Quadrante Europa", perchè se l'Aeroporto e l'Interporto siano stati ampliati e potenziati, ma loddove avessero escluso gli obblighi della V.I.A. tutte le autorizzazioni rilasciate sono illegittime e pertanto quanto è stato costruito sia nell'Aeroporto che nell'Interporto a mio avviso sono abusi edilizi.
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Poi il Consiglio di Stato, con Sentenza n° 5186 del 22.10.2008 ebbe a stabilire questo:
"Il provvedimento impugnato, pertanto, laddove ha escluso l’obbligo della V.I.A. risulta illegittimo e va, di conseguenza, annullato. Gli altri motivi dell’appello devono dichiararsi assorbiti, in quanto l’intero procedimento dovrà essere rinnovato espletando la V.I.A."
In parole povere, secondo il Consiglio di Stato, quando un progetto ha l'obbligo di sottoposizione alla V.I.A. qualsiasi autorizzazione rilasciata risulta illegittima e pertanto l'intero procedimento deve essere espletato di nuovo".
Questa sentenza per me è risultata fondamentale per quanto riguarda la questione Aeroporto "Valerio Catullo" e Interporto "Quadrante Europa", perchè se l'Aeroporto e l'Interporto siano stati ampliati e potenziati, ma loddove avessero escluso gli obblighi della V.I.A. tutte le autorizzazioni rilasciate sono illegittime e pertanto quanto è stato costruito sia nell'Aeroporto che nell'Interporto a mio avviso sono abusi edilizi.
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Premesso questo, quanto riportato nel Volantino del Comitato No Cava Betlemme, fa cenno ad un Ricorso al TAR del Veneto, che credo sia riferito al Ricorso n° 1116 del 10.06.2011 in merito al quale, sempre da parte del TAR Veneto, è già stata emessa anche un'Ordinanza, la n° 1345 del 03.08.2011, dalla quale si apprende questo:
"Considerato che, ex art. 55, X comma, c.p.a., il Tribunale amministrativo regionale, in sede cautelare, se ritiene che le esigenze del ricorrente siano adeguatamente tutelate con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza collegiale l’udienza pubblica per la discussione del ricorso; che si verificano i presupposti per l’applicazione, nella fattispecie, della citata disposizione: la discussione viene perciò fissata alla seconda pubblica udienza del mese di maggio 2012, ad ore di rito;
Premesso questo, quanto riportato nel Volantino del Comitato No Cava Betlemme, fa cenno ad un Ricorso al TAR del Veneto, che credo sia riferito al Ricorso n° 1116 del 10.06.2011 in merito al quale, sempre da parte del TAR Veneto, è già stata emessa anche un'Ordinanza, la n° 1345 del 03.08.2011, dalla quale si apprende questo:
"Considerato che, ex art. 55, X comma, c.p.a., il Tribunale amministrativo regionale, in sede cautelare, se ritiene che le esigenze del ricorrente siano adeguatamente tutelate con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza collegiale l’udienza pubblica per la discussione del ricorso; che si verificano i presupposti per l’applicazione, nella fattispecie, della citata disposizione: la discussione viene perciò fissata alla seconda pubblica udienza del mese di maggio 2012, ad ore di rito;
Che in parole povere significa che il TAR non sospende nulla e... a rischio e pericolo dei "cavatori" questi possono scavare, a meno che il TAR, (non a Maggio come scritto nell'Ordinanza) ma nell'Udienza del 4 Luglio 2012 si esprima contro l'ampliamento di Cava Betlemme.
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Ovviamente quando qualcuno scrive qualcosa, in questo caso il Comitato No Cava Betlemme, (che devo ricordare è un Comitato sorto con la sponsorizzazione DEGLIEX e con i loro finanziamenti, perchè più si faceva casino aulla Cava Betlemme, più loro, GLIEX Amministratori, in silenzio procedevano con la loro Discarica delle Siberie, io vado a verificare se le informazioni sono corrette e cosi oggi ho scoperto la Delibera di Giunta n° 26 del 11 Febbraio 2010 avente questo oggetto: "CAUSA COMUNE / S.E.I. s.r.l. - RICORSO PER REVOCAZIONE SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N. 5186/2008 - DECISIONE IN MERITO A RESISTENZA IN GIUDIZIO" e questo testo:
Premesso che:
Ovviamente quando qualcuno scrive qualcosa, in questo caso il Comitato No Cava Betlemme, (che devo ricordare è un Comitato sorto con la sponsorizzazione DEGLIEX e con i loro finanziamenti, perchè più si faceva casino aulla Cava Betlemme, più loro, GLIEX Amministratori, in silenzio procedevano con la loro Discarica delle Siberie, io vado a verificare se le informazioni sono corrette e cosi oggi ho scoperto la Delibera di Giunta n° 26 del 11 Febbraio 2010 avente questo oggetto: "CAUSA COMUNE / S.E.I. s.r.l. - RICORSO PER REVOCAZIONE SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N. 5186/2008 - DECISIONE IN MERITO A RESISTENZA IN GIUDIZIO" e questo testo:
Premesso che:
in data 15/10/2004 la ditta S.E.I. Società
Escavazione Inerti s.r.l., con sede a S.Bonifacio (VR) in via Camporosolo 198,
aveva presentato alla Regione Veneto domanda di autorizzazione per l'apertura e
coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia in località Betlemme di Caselle di
Sommacampagna;
in data 20/12/2004, con l'adozione della
deliberazione di Consiglio Comunale n° 63, l'Amministrazione Comunale di
Sommacampagna aveva espresso parere contrario all'autorizzazione
richiesta;
in data 01/08/2006, la Giunta Regionale del
Veneto adottava la deliberazione n°
2383/2006, avente per oggetto “Ditta S.E.I. Società Escavazione Inerti s.r.l.
Autorizzazione ad aprire e coltivare la cava di sabbia e ghiaia denominata
Corte Betlemme, sita in Comune di Sommacampagna (VR) (L.R.
44/82)”;
in data 21/09/06, la Giunta Comunale di
Sommacampagna, con deliberazione n° 169/2006, decideva di impugnare la predetta
deliberazione regionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del
Veneto;
in data 12/12/06 la Giunta Regionale del
Veneto, con deliberazione n° 3879/2006, ha revocato la precedente deliberazione
n° 2383/2006 ed ha autorizzato l'apertura e coltivazione della cava di sabbia e
ghiaia, denominata “Corte Betlemme” alla ditta S.E.I. Società Escavazione Inerti
s.r.l.;
in data 18/01/07, la Giunta Comunale, con
deliberazione n°6/2007 decideva di impugnare la D.G.R.V. n. 3879/2006 ed in data
28/02/07 veniva notificato il ricorso al TAR presentato dalla ditta S.E.I.
s.r.l. contro la Regione Veneto e contro il Comune di Sommacampagna per ottenere
l'annullamento della DGRV 3879/2006;
il TAR Veneto respingeva il ricorso
presentato dal Comune e dichiarava inammissibile il ricorso presentato dalla
ditta S.E.I.;
in data 28/06/2007 la Giunta Comunale
decideva di ricorrere in appello al Consiglio di Stato contro la sentenza TAR n.
1736/2007 sopra citata, adducendo tra i motivi su cui fondare il ricorso sia la
mancanza di valutazione di impatto ambientale che il superamento, nel calcolo
delle aree di escavazione, del limite del 3% previsto dalla L.R. n.
44/82;
in data 01/07/2008, il Consiglio di Stato
con sentenza n. 5186/2008 annullava la sentenza del TAR Veneto n. 1736/2007,
annullando di fatto l'autorizzazione rilasciata alla ditta S.E.I. dalla Regione
Veneto per l'apertura e coltivazione della cava denominata Corte Betlemme in
Sommacampagna, motivandola soprattutto con la mancata sottoposizione del
progetto di escavazione a valutazione di impatto
ambientale;
Considerato
che in data 21/12/09, prot. 18.397, è pervenuta la comunicazione da parte
dell'avv.to Sala, legale incaricato dal Comune di Sommacampagna per la tutela
nei ricorsi sopra indicati, dalla quale si evince che la ditta S.R.I. Società
Escavazione Inerti s.r.l. ha presentato ricorso per revocazione e riforma della
decisione del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 5186, soprarichiamata, con la
quale era stato accolto il ricorso in appello presentato dal Comune di
Sommacampagna contro la sentenza del TAR Veneto n.
1736/2007;
Ritenuto
di resistere nel ricorso per revocazione presentato al Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale, al fine di tutelare la posizione dell'ente
comunale;
Visto
l'art. 17, comma 7 lett. G) dello Statuto Comunale;
PROPONE
1. Di resistere nel ricorso presentato dalla
ditta S.E.I. Società Escavazione Inerti s.r.l. presentato per la revocazione e
riforma della decisione del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 5186, con la
quale era stato accolto il ricorso in appello presentato dal Comune di
Sommacampagna contro la sentenza del TAR Veneto n. 1736/2007, che aveva a sua
volta respinto il ricorso proposto dal Comune di Sommacampagna contro la D.G.R.V. n. 3879/2006 con la quale
la Regione Veneto aveva autorizzato la ditta S.E.I. s.r.l. ad aprire una cava di
sabbia e ghiaia denominata “Corte Betlemme”;
2. di incaricare il Servizio Affari Generali di
dare attuazione a quanto deciso al punto 1) del dispositivo del presente
provvedimento,
3. di rendere la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134 c.4 del D.Lgs.
267/2000.
Devo ammette che questa Delibera di Giunta mi era sfuggita, anche perchè ritenendo che le Sentenze del Consiglio di Stato fossero inappellabili, più di tanto sta cosa non mi interessava, anche se nel merito di questa "REVOCAZIONE" avevo scritto in questo messaggio: "Il Consiglio Comunale viene convocato per Venerdì 5 Marzo 2010 alle ore 18,30... a CASELLE. [venerdì vedrai che nevica?]" e in quest'altro: "Per "par condicio" un altro Consiglio Comunale "A CASELLE" sul (finto) RECUPERO AMBIENTALE della ex Cava Siberie. Noi "travicellati" lo pretendiamo".
In merito al Comitato No Cava Betlemme, credo di aver già scritto troppo, ma dato che in uno di questi due messaggi appena citati avevo inserito un'immagine, qui la ripropongo, perchè l'immagine rappresenta quello che io penso di questo comitato che è nato per far casino su una Cava, con il solo obiettivo, di far passare sotto silenzio la Discarica voluta DAGLIEX.
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Ma dopo aver letto la Delibera di Giunta in merito alla Revocazione ho deciso di approfondire l'argomento e cosi - dopo un pò - ho scoperto che tra l'altro vorrebbe dire questo:
1. - L'errore di fatto che legittima il ricorso per revocazione ex art.395 n.4 c.p.c., è costituito da una falsa percezione della realtà processuale, da parte dell'organo giudicante, ovverosia da una svista materiale, immediatamente e obbiettivamente rilevabile, che lo abbia indotto a supporre l' inesistenza di un fatto la cui verità risulta positivamente accertata, dagli atti di causa.
2. Costituisce vizio revocatorio, ai sensi dell'art.395 c.p.c. n.4, l'errato compiuto da parte del giudice del termine di decadenza per la proposizione del ricorso in appello. (Nel caso di specie l'atto d'appello è stato dichiarato erroneamente irricevibile ignorando che il decorso del termine era stato sospeso per effetto dell'art.1 d.l. 27 ottobre 1997 n.364).
Consiglio di Stato, sez. VI, 7 agosto 2002, n. 4123
Il che mi fa pensare che potrebbero esserci delle sorprese sulla Sentenza del Consiglio di Stato, che a quanto pare in merito a questa richiesta di "Revocazione Sentenza" la n° 10270 del 18.12.2009, andrà ad esprimersi nel merito con l'Udienza fissata per il 3 Aprile 2012.
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Ma dopo aver letto la Delibera di Giunta in merito alla Revocazione ho deciso di approfondire l'argomento e cosi - dopo un pò - ho scoperto che tra l'altro vorrebbe dire questo:
1. - L'errore di fatto che legittima il ricorso per revocazione ex art.395 n.4 c.p.c., è costituito da una falsa percezione della realtà processuale, da parte dell'organo giudicante, ovverosia da una svista materiale, immediatamente e obbiettivamente rilevabile, che lo abbia indotto a supporre l' inesistenza di un fatto la cui verità risulta positivamente accertata, dagli atti di causa.
2. Costituisce vizio revocatorio, ai sensi dell'art.395 c.p.c. n.4, l'errato compiuto da parte del giudice del termine di decadenza per la proposizione del ricorso in appello. (Nel caso di specie l'atto d'appello è stato dichiarato erroneamente irricevibile ignorando che il decorso del termine era stato sospeso per effetto dell'art.1 d.l. 27 ottobre 1997 n.364).
Consiglio di Stato, sez. VI, 7 agosto 2002, n. 4123
Il che mi fa pensare che potrebbero esserci delle sorprese sulla Sentenza del Consiglio di Stato, che a quanto pare in merito a questa richiesta di "Revocazione Sentenza" la n° 10270 del 18.12.2009, andrà ad esprimersi nel merito con l'Udienza fissata per il 3 Aprile 2012.
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Io non so che possa succedere se... il 4 Aprile 2012 prossimo, il Consiglio di Stato avesse da decidere... ci siamo sbagliati, abbiamo detto che mancava la V.I.A., ma la V.I.A. non era d'obbligo perchè la domanda di Cava era inferiore ai 15 ettari.
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Io non so che possa succedere se... il 4 Aprile 2012 prossimo, il Consiglio di Stato avesse da decidere... ci siamo sbagliati, abbiamo detto che mancava la V.I.A., ma la V.I.A. non era d'obbligo perchè la domanda di Cava era inferiore ai 15 ettari.
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Quello che fa da ridere ...sul come sta agendo il Comitato No Cava Betlemme (secondo il quale una Cava inquina, mentre in merito ad una Discarica a pochi metri dalla Cava non dicono nulla) è che l'ampliamento della Cava Betlemme è stato possibile approvarlo, perchè l'ex Cava Siberie è diventata Discarica e quindi dal calcolo del 3% dell'area agricola scavabile, è stata tolta la superfice di 6 ettari dell'ex Cava Siberie che cosi ha permesso l'ampliamento di Cava Betlemme.
Se il "Comitato No Cava Betlemme" avesse combattuto contro l'apertura della Discarica Siberie, l'ampliamento di Cava Betlemme non poteva essere approvato.
Quindi quando leggete e ascoltate quello che scrivono e dicono... quelli del "Comitato No Cava Betlemme", ricordate anche questo.
Quello che fa da ridere ...sul come sta agendo il Comitato No Cava Betlemme (secondo il quale una Cava inquina, mentre in merito ad una Discarica a pochi metri dalla Cava non dicono nulla) è che l'ampliamento della Cava Betlemme è stato possibile approvarlo, perchè l'ex Cava Siberie è diventata Discarica e quindi dal calcolo del 3% dell'area agricola scavabile, è stata tolta la superfice di 6 ettari dell'ex Cava Siberie che cosi ha permesso l'ampliamento di Cava Betlemme.
Se il "Comitato No Cava Betlemme" avesse combattuto contro l'apertura della Discarica Siberie, l'ampliamento di Cava Betlemme non poteva essere approvato.
Quindi quando leggete e ascoltate quello che scrivono e dicono... quelli del "Comitato No Cava Betlemme", ricordate anche questo.
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