COMUNICATO STAMPA n. 65/99 - 16 settembre 1999 - Sentenza della Corte nella causa C-435/97 - UNO STATO MEMBRO NON PUO' SOTTRARRE AL CAMPO DI ...

Ieri sera, promossa dall'Assessorato all'Urbanistica del Comune di Sommacampagna, c'è stata la riunione sul P.A.T. con la quale si è annunciata la riapertura dei termini per presentare le Osservazioni... Una riunione con invito rivolto ai tecnici e ai progettisti, dei quali erano presenti meno di una ventina di esponenti.
Dopo la presentazione, l'Assessore ha chiesto se ci fossero interventi... Nessuno ha aperto bocca. Al che ho deciso di rompere il ghiaccio e ho fatto tre domande... alle quali l'Assessore ha risposto. Dopo di che altro silenzio da parte dei presenti... al che mi sono permesso di rompere di nuovo il ghiaccio, per la seconda volta... con altre tre domande... alle quali ancora l'Assessore ha risposto.
Poi ancora silenzio in sala tra i convenuti, al che ha preso la parola il Dirigente dell'Ufficio Urbanistica che, su un problema che era uscito casualmente dal dibattito, ha spiegato che le problematiche della mancanza di V.I.A. dell'Aeroporto Catullo dipenderebbero dal fatto che l'Aeroporto sarebbe stato Aeroporto Militare aperto al traffico Civile.
Dopo aver rotto il ghiaccio due volte, non mi sembrava il caso di romperlo per una terza volta e cosi non sono più intervenuto. Inizio riunione ore 18,45 e fine riunione ore 19,20. Fine.
Non voglio scrivere null'altro su quello che è stato detto (o non detto) ieri sera, ma mi ero ripromesso di ricordare, oggi su ViViCaselle, che in merito agli Aeroporti Militari aperti al Traffico Civile esiste una Sentenza della Corte Europea la n° C-435/97 del 16 Settembre 1999, della quale, oggi, ho anche trovato questo Comunicato Stampa:
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Divisione Stampa e Informazione
COMUNICATO STAMPA n. 65/99
16 settembre 1999
Sentenza della Corte nella causa C-435/97
World Wildlife Fund (WWF) e.a / Autonome Provinz Bozen e.a
UNO STATO MEMBRO NON PUO' SOTTRARRE AL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA "CONCERNENTE LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DI DETERMINATI PROGETTI PUBBLICI E PRIVATI" UN PROGETTO SUSCETTIBILE DI AVERE UN NOTEVOLE IMPATTO AMBIENTALE
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Spetta al giudice nazionale verificare se le autorità competenti abbiano correttamente valutato, in conformità alla direttiva, l'importanza dell'impatto ambientale del progetto.
Il progetto di ristrutturazione dell'aeroporto di Bolzano -- San Giacomo (Italia) è volto alla trasformazione di un aeroporto, utilizzato sin dal 1925-26 a scopi militari e, accessoriamente, a scopi civili, in un aeroporto utilizzabile a scopi essenzialmente commerciali (collegamenti di linea regolari nonché voli charter e cargo). I lavori e le installazioni previsti sono i seguenti: ammodernamento della pista esistente, realizzazione delle strade di accesso e di parcheggi, erezione di una torre di controllo con gli impianti tecnici di sicurezza aerea, costruzione d'un edificio per lo sdoganamento e di un hangar, realizzazione dei necessari collegamenti e derivazioni, ecc., nonché il prolungamento della pista (da 1.040 a 1.400 metri).
Detta ristrutturazione fa parte del piano di sviluppo e di coordinamento territoriale approvato con legge della Provincia autonoma di Bolzano, che prevede, in particolare, l'obbligo di realizzare uno studio sull'impatto ambientale. Questo studio, commissionato dal committente a un gruppo di esperti, è stato realizzato nel giugno 1996. Inoltre, sono stati consultati diversi organismi, tra cui l'ufficio competente in materia ambientale, sono stati informati i comuni interessati e sono stati chiesti diversi pareri.
Su tale base, il progetto è stato autorizzato con una deliberazione della Giunta della Provincia autonoma di Bolzano 27 marzo 1997 e con una lettera del Landeshauptmann (presidente della provincia) 11 aprile 1997. Alcuni cittadini, qualificatisi come confinanti dell'aeroporto, il WWF e un'altra associazione ambientalista hanno proposto dinanzi al giudice nazionale un ricorso volto ad ottenere l'annullamento di questi due atti per illegittimità: la procedura seguita per autorizzare il progetto non sarebbe conforme ai requisiti della direttiva comunitaria concernente "la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati suscettibili di avere un notevole impatto ambientale".
Infatti, la procedura con cui sono stati adottati gli atti impugnati, eccezion fatta per il prolungamento della pista che non era stato ancora approvato, non era quella prevista dalla direttiva.
Secondo le autorità locali, la direttiva non è applicabile al progetto in questione.
Il giudice nazionale adito (Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für die Provinz Bozen) ritiene che tale progetto, per la sua natura, le sue dimensioni nonché, probabilmente, per la sua ubicazione in una conca valliva, nelle immediate vicinanze di un insediamento industriale e residenziale, potrebbe avere un notevole impatto ambientale. Il tribunale nazionale, nutrendo dubbi sull'interpretazione della direttiva comunitaria in questione, ha deciso di sospendere il procedimento e di proporre alla Corte di giustizia alcune questioni pregiudiziali.
Precisazione:
Innanzi alla Corte, i cittadini e le associazioni ricorrenti spiegano che, con un'altra ordinanza, il giudice italiano ha provvisoriamente sospeso tale progetto perché non vi era ancora stata valutazione d'impatto ambientale; quest'ultima ordinanza, impugnata dalle autorità locali convenute, è stata annullata dal Consiglio di Stato (sentenza 29 agosto 1997), sicché i lavori di sistemazione in questione sono da allora proseguiti.
La Corte di giustizia deve limitarsi a risolvere le questioni proposte dal giudice nazionale. Pertanto, essa non può pronunciarsi sulle richieste avanzate dai ricorrenti relative alla questione se il Consiglio di Stato non avrebbe dovuto confermare la sospensione dei lavori e alle conseguenze pratiche che deriverebbero dalla sua propria decisione al riguardo.
L'esame del campo di applicazione della direttiva svolto dalla Corte di giustizia verte su sei punti:
1) Esclusione a priori e globale di talune classi di progetti:
Il giudice nazionale ha rilevato che, poiché per i progetti relativi ad aeroporti non è fissata soglia limite alcuna, la legge n. 27/92 della Provincia autonoma di Bolzano non sottoponeva ad una valutazione d'impatto ambientale gli ampliamenti e le ristrutturazioni di aeroporti con pista d'atterraggio lunga meno di 2.100 metri. Il Verwaltungsgericht chiede se la direttiva comunitaria conferisca ad uno Stato membro il potere di dispensare a priori e globalmente dalla procedura di valutazione d'impatto ambientale determinate classi di progetti, ivi comprese le loro modifiche (come il progetto di ristrutturazione di un aeroporto con pista di decollo e d'atterraggio lunga meno di 2.100 m), anche quando hanno un notevole impatto ambientale.
La Corte ricorda che la direttiva conferisce agli Stati membri un margine di discrezionalità per specificare taluni tipi di progetti da sottoporre a valutazione d'impatto o per fissare criteri e/o soglie limite da adottare. Tuttavia, detto margine trova il suo limite nell'obbligo di sottoporre ad una valutazione d'impatto i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione.
Rilevando che il campo di applicazione della direttiva è vasto e che essa ha una finalità di ampia portata, la Corte ha ritenuto che la nozione di «modifica di progetto» era inclusa nella disciplina della direttiva.
2) Esclusione di un progetto specifico:
Il secondo problema sollevato dal giudice nazionale è quello di stabilire se, tenuto conto del fatto che un dato aeroporto è il solo che possa essere ristrutturato nella provincia in cui si trova, la direttiva conferisca ugualmente ad uno Stato membro il potere di dispensare dalla procedura di valutazione, in quanto inidoneo ad avere un notevole impatto ambientale, un progetto specifico, in forza d'un atto legislativo nazionale oppure sulla base d'un esame in concreto di tale progetto.
La Corte ricorda che, nell'ambito del margine di discrezionalità degli Stati membri, la direttiva non fissa i metodi cui gli Stati membri possono ricorrere per determinare quali progetti debbano essere sottoposti ad una valutazione ai sensi della direttiva. Tuttavia, qualunque sia il metodo adottato, esso non deve ledere l'obiettivo perseguito dalla direttiva, con la quale si vuole fare in modo che non sfugga alla valutazione d'impatto nessun progetto idoneo ad avere un notevole impatto sull'ambiente.
La Corte precisa che spetta al giudice nazionale verificare se le autorità competenti, sulla base dell'esame in concreto da esse svolto che le ha condotte ad esonerare il progetto dalla procedura di valutazione istituita dalla direttiva, abbiano correttamente valutato l'importanza dell'impatto ambientale dello specifico progetto in questione nella causa principale.
3) Utilizzo di una procedura di valutazione alternativa:
Il giudice nazionale nutre dubbi sull'idoneità della procedura d'approvazione prevista dalla legge n. 27/92 a individuare in maniera esaustiva le conseguenze ambientali del progetto. A tal riguardo constata che, contrariamente a quanto richiesto dalla direttiva, da un canto non è stato analizzato né l'impatto acustico né quello atmosferico e, dall'altro, il pubblico non ha preso parte a detta procedura. Il giudice nazionale chiede se, nel caso di un progetto che richiede una valutazione ai sensi della direttiva, quest'ultima autorizzi uno Stato membro a servirsi d'una procedura di valutazione diversa da quella istituita dalla direttiva.
La Corte risolve tale questione affermando che la direttiva autorizza uno Stato membro a servirsi di una procedura di valutazione diversa da quella da essa istituita, ove detta procedura sia incorporata in una procedura nazionale esistente o da stabilire. Tuttavia, detta procedura alternativa deve soddisfare i requisiti previsti dalla direttiva, tra i quali figura la partecipazione del pubblico.
4) Esclusione dei progetti adottati in dettaglio con un atto legislativo nazionale specifico:
La direttiva dispone che essa "non si applica ai progetti adottati nei dettagli mediante un atto legislativo nazionale specifico, inteso che gli obiettivi perseguiti dalla presente direttiva, incluso l'obiettivo della disponibilità delle informazioni, vengono raggiunti tramite la procedura legislativa". Il giudice nazionale chiede se la direttiva si applichi anche ad un progetto, come quello in questione, che, sebbene previsto da una norma legislativa programmatica, abbia costituito oggetto di un distinto procedimento amministrativo d'approvazione.
La Corte spiega che non può essere considerata come recante adozione dettagliata d'un progetto ai sensi della direttiva una legge che, da una parte, non comprenda gli elementi necessari per la valutazione d'impatto ambientale del progetto (prescrivendo invece la ulteriore realizzazione d'uno studio a tal fine) e, dall'altra, richieda l'adozione di altri atti per conferire al committente il diritto di realizzare il progetto. Pertanto, un progetto come quello in questione rientra nel campo di applicazione della direttiva.
5) Esclusione dei progetti destinati a scopi di difesa nazionale:
La direttiva dispone che essa non riguarda i progetti destinati a scopi di difesa nazionale. Il giudice nazionale chiede se questa disposizione vada interpretata nel senso che un aeroporto destinato ad usi tanto civili quanto militari, ma il cui uso principale è di natura commerciale, rientra nel campo di applicazione della direttiva.
La Corte ritiene che tale eccezione alla regola generale di previa valutazione d'impatto ambientale posta dalla direttiva deve essere interpretata restrittivamente. Ne deriva che possono essere esclusi dall'obbligo di valutazione solo i progetti la cui finalità principale sia di difesa nazionale.
6) Conseguenze nel caso in cui uno Stato membro ecceda il margine di discrezionalità:
Il giudice nazionale chiede se la direttiva vada interpretata nel senso che, qualora le autorità esercenti il potere legislativo o amministrativo in uno Stato membro eccedano il margine di discrezionalità riconosciuto da tale direttiva, i singoli possono invocarla dinanzi al giudice nazionale per ottenere che le autorità di detto Stato membro disapplichino le norme o misure interne con essa incompatibili.
La Corte risolve la questione statuendo che la direttiva va intesa nel senso che, qualora le autorità esercenti il potere legislativo o amministrativo in uno Stato membro eccedano il margine di discrezionalità riconosciuto da tale direttiva, i singoli possono invocarla dinanzi al giudice nazionale per ottenere che le autorità di detto Stato membro disapplichino le norme o misure interne con essa incompatibili. In un caso del genere, spetta alle autorità d'uno Stato membro adottare, nell'ambito delle loro competenze, tutti i provvedimenti, generali o particolari, necessari affinché venga condotto un esame sull'idoneità dei progetti ad avere un notevole impatto ambientale e affinché, in caso di esito positivo di detto esame, venga effettuato uno studio dell'impatto ambientale dei progetti.
Documento non ufficiale ad uso dei mezzi di informazione, che non impegna la Corte di giustizia. Lingue disponibili : tutte le lingue ufficiali.
Per il testo integrale della sentenza, vi invitiamo a consultare la nostra pagina Internet
www.curia.eu.int intorno alle ore 15 di oggi.
Per maggiori ragguagli si prega contattare la dott.ssa Estella Cigna, tel. (352) 4303 2582 fax (352) 4303 2034.
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Non credo che lo scopo della Catullo SpA
sia di difenderci dagli attacchi degli estremisti.
Credo che la Catullo SpA sia una attività di servizio
e che il suo principale obiettivo sia commerciale.
E non essendo le opere realizzate dalla Catullo SpA
sull'Aeroporto di Verona destinate alla Difesa Nazionale
quelle opere dovevano essere sottoposta a V.I.A.
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Non aggiungo altro, ma per dovere di cronaca...
cliccando qui sotto si può scaricare la:
Sentenza C-435/97 del 16.9.1999
in formato pdf.
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Dimenticavo
l'ultimo gruppo degli aerei militari che erano di base all'Aeroporto di Villafranca
nel settembre del 1999 sono stati trasferiti a Istrana (TV)
casualmente stesso mese Sentenza C-4353/97

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