L'unica Autorità che nell'oggetto scrive: "Recupero Ambientale dell'ex Cava Siberie" è la Procura della Repubblica. Anche il TAR è stato tratto in...

Scusate se insisto, ma l'unico oggetto che (quasi) riconosco valido è questo: "GEO NOVA S.p.A. Recupero ambientale dell'ex cava Siberie, mediante la progettazione definitiva per la costruzione e la gestione operativa e post-operativa di una discarica controllata programmata con il sistema del project financing di cui all'art. 37 L. n. 109/94. Comune di localizzazione: Sommacampagna (VR). Procedura di V.I.A. ai sensi degli artt. 11 e 23 della L.R. n. 10/99, Autorizazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 59/05 e L.R. n. 26/07".
E quindi quando leggo l'Ordinanza n° 2110/2010 del T.A.R. Veneto conseguente ad un ricorso che ha questo oggetto: "COSTRUZIONE, GESTIONE OPERATIVA E POST-OPERATIVA DISCARICA RIFIUTI NON PERICOLOSI E NON PUTRESCIBILI- APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE PER REALIZZAZIONE CON IL SISTEMA DEL PROJECT FINANCING RECUPERO AMBIENTALE EX CAVA PER SERVIZIO STOCCAGGIO RIFIUTI"... prima mi viene da ridere e poi mi girano i dardanelli. E qui sotto riproduco l'Ordinanza in questione scrivendo ovviamente anche dei miei commenti.
1^ Nota:
In che veste la Geo Nova SpA partecipa a questo atto:
A) Come ditta Titolare della Autorizzazione per il (finto) Recupero Ambientale?
B) come ditta "mandataria" di una A.T.I. - Associazione Temporanea d'Impresa?
.

.
Non avendo avuto "accesso agli atti" del Ricorso che era stato presentato, perchè mia richiesta mi era stata negata dal Dirigente Responsabile dell'Ufficio Ecologia, il primo paragrafo di questa Ordinanza (vedi sotto) che commento è quello che spiegherebbe il perchè il ricorso era stato presentato: "per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, delle deliberazioni della Giunta comunale di Sommacampagna n. 103 dd. 27.5.2010 e n. 105 dd. 3.6.2010 ad oggetto costruzione, gestione operativa e post-operativa di una discarica per rifiuti non pericolosi non putrescibili nell'ex cava Siberie di proprietà comunale - autorizzazione di cui alla delibera regionale n. 996/2009 della ati controinteressata - presa atto impegno formale della controinteressata; nonchè di ogni atto annesso, connesso o presupposto".
2^ Nota:
L'oggetto delle due delibere citate che poi sono state riprese nel ricorso, è sbagliato perchè non corrisponde a quello della DGRV 996-2009.
3^ Nota:
In questo paragrafo è scritto "ati interessata" e quindi l'oggetto della DGRV 996-2009 è sbagliato perchè... l'autorizzazione sarebbe stata erroneamente rilasciata alla"Geo Nova SpA" e non l'A.T.I. Geo NOVA" che è un soggetto giuridico diverso, ovviamente rappresentato dalla "Geo Nova SpA come mandataria di ATI".
.

.
Ma la frase principale del ricorso è questa: "osservato che l’ottenimento della deroga sarà conseguenza dell’autorizzazione rilasciata dalla Regione, non il risultato di una supposta rinegoziazione delle condizioni di esercizio; pertanto, essendo peraltro ancora in itinere la procedura per il conseguimento dell’autorizzazione regionale e non essendo stata impugnata l’aggiudicazione, la tutela cautelare non risulta accordabile";
4^ Nota:
Checchenedicano GLIEX o INUOVI e nonostante l'Ufficio Ecologia continui a proporre Delibere, solo la Regione Veneto può autorizzare modifiche alla Autorizzazione di cui alla DGRV 996-2009 e se queste modifiche vanno a modificare il Decreto di Compatibilità Ambientale, la V.I.A. deve essere ripresentata.
.

.
Quando e... se la Regione Veneto - e non la Giunta Comunale di Sommacampagna - dovesse autorizzare la TRIPLICAZIONE dei valori dell'inquinamento dei rifiuti per il Recupero Ambientale dell'ex Cava Siberie, solo allora il Ricorrente può presentare, di nuovo, ricorso al T.A.R.
.
Un'ultima considerazione:
"presentare un ricorso al TAR per poi perderlo... vuol dire che quanto presentato non era stato predisposto cosi bene... o no?"...
Spero che la prossima volta il ricorso sarà presentato... per vincere.
PS
Che faranno ora GLIEX... i sommapop.orgini dopo aver letto questa ordinanza?
PPS
L'unica Autorità che nell'oggetto scrive: "Recupero Ambientale dell'ex Cava Siberie" è la Procura della Repubblica. Anche il TAR è stato tratto in errore dalle Delibere di Giunta 103 e 105 del 2009

Commenti