Se... entro oggi... non ricevo tutta la documentazione relativa alla Delibera di Giunta n° 23 del 3 Luglio 2014, come richiesta in data 8 luglio 2014 e sollecitata con l'integrazione del 6 Agosto 2014 - mio (poco) malgrado - nei prossimi giorni dovrò presentare un Esposto alla Procura contro il Sindaco e gli Assessori del Comune di Sommacampagna per chiedere degli accertamenti al fine di verificare se siamo in presenza del Reato dell'art. 328 del Codice Penale: "Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione".

In data 7 Luglio 2014, all'Albo Pretorio del Comune di Sommacampagna era stata pubblicata una Delibera della Giunta Comunale di Sommacampagna, la n° 23 del 3 Luglio 2014 avente ad oggetto: "COSTRUZIONE, GESTIONE OPERATIVA E POST-OPERATIVA DI UNA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI NON PUTRESCIBILI, NELL'EX CAVA "SIBERIE" DI PROPRIETA' COMUNALE - AUTORIZZAZIONE (A.I.A.) DI CUI ALLA DELIBERA REGIONALE N.996/2009 DELL'A.T.I. CON CAPOGRUPPO GEONOVA SPA DI TREVISO - PROPOSTA DI VARIANTE NON SOSTANZIALE - PARERE".
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In quella Delibera si citavano, progetti, relazioni e pareri, che però non erano stati allegati alla Delibera e pertanto tutti quei documenti non erano stati resi pubblici e visto questa grave irregolarità il giorno successivo avevo inoltrato una richiesta avente ad oggetto: ""Richiesta di Annullamento in Autotutela della Delibera di Giunta Comune di Sommacampagna, n. 23 del 3.7.2014 (relativa alla Variante non sostanziale alla Discarica Siberie – Parere), con richiesta di Accesso di tutti gli Atti inerenti la richiesta, come proposta dalla ATI Geo Nova".
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Se un cittadino presenta una richiesta di Accesso agli Atti - di solito - entro i 30 giorni dalla presentazione l'Ufficio preposto dovrebbe rispondere e dato che la richiesta era stata inviata in data 8 Luglio 2014 parrebbe essere evidente che entro venerdì 8 Agosto 2014, il sottoscritto avrebbe dovuto ricevere una adeguata risposta.
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Visto che la data dell'8 Agosto si avvicinava, in data 6 Agosto 2014, il sottoscritto ha provveduto ad integrare la richiesta aggiungendo nuovi elementi, risollecitando di nuovo la richiesta di Accesso agli Atti di tutti i documenti relativi alla Delibera di Giunta n° 23 del 3 Luglio 2014.
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Prima della scadenza dei 30 giorni entro i quali avrei dovuto ottenere una adeguata risposta a riscontro della mia richiesta ho sollecitato la richiesta di Accesso agli Atti e visto che venerdi era l'ultimo giorno utile per avere Accesso agli Atti, se entro oggi non ricevo i documenti richiesti, mio (poco) malgrado sarò costretto a chiedere se siamo in presenza del Reato previsto dal Dispositivo dell'art. 328 Codice PenaleLIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare - Titolo I - Dei delitti contro la personalità dello Stato (Artt. 241-313) - Capo I - Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione, articolo che cosi recita:
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Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a milletrentadue euro. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.
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In merito a questo argomento leggiamo quanto riportato su: "Studio Cataldi - Quotidiano Giuridico" nell'intervento a titolo: "Diritto di accesso agli atti ed omissione di atti d'ufficio", come qui sotto riprodotto:
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Ci si interroga spesso sulla circostanza se l'inerzia dell'Amministrazione serbata su una richiesta di accesso agli atti possa o meno profilare il reato rubricato all'art. 328 c.p.  quale "omissione di atti d'ufficio".
La legge che prevede e regola l'accesso agli atti del procedimento è la L. n. 241/90, testo più volte novellato, da ultimo dal DL 21/6/2013 n. 69, che statuisce espressamente all' art. 22 c. II che "L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza", inoltre lo stesso provvedimento legislativo ha "expressis verbis" statuito con forza, l'obbligo per le P.A. di concludere i procedimenti amministrativi, quindi anche la richiesta di accesso agli atti,  entro il termine generale di 30 gg (art. 2 c. II L. 241/90) e comunque mai oltre i 180 gg (art. 2 c. IV L. 241/90). 
L'obbligo è rafforzato dalla previsione di una sanzione di tipo risarcitorio per la produzione di danni connessi alla mancata conclusione del procedimento nei termini di legge (art. 2 bis L. 241/90), quindi la violazione di tale disposizione normativa  determinerà una serie di effetti: la condanna a provvedere, l'obbligo di risarcire l'eventuale danno arrecato e qualora ne ricorrano gli estremi, la violazione dei doveri d'ufficio ex art. 328 del c.p. che appunto prevede il reato di omissione di atti d'ufficio per il pubblico ufficiale che entro 30 giorni dalla richiesta, o in un tempo più lungo come sopra citato, non compie l'atto e non risponde spiegando le ragioni del ritardo.
A fronte di una richiesta di accesso da parte di un privato,  il pubblico ufficiale ha il dovere di rispondere entro 30 giorni o rilasciando l'atto richiesto ovvero negandolo motivatamente; nella ipotesi di mancata risposta espressa nel termine previsto, ai sensi dell'art. 25 c. IV L. 241/90, la richiesta "si intende respinta", innescando in tal senso  il meccanismo del silenzio rigetto. 
Ci si chiede se in siffatta ipotesi, si possa anche  ipotizzare, a carico del funzionario inadempiente, il reato di cui all'art. 328 c.p., esso è ritenuto  inapplicabile per una parte di giurisprudenza minoritaria proprio in virtù del concretizzarsi del silenzio rigetto, che ha natura provvedimentale seppur di segno negativo, ragion per cui si applicherebbe alla fattispecie  la causa di giustificazione ex art. 51 c.p. (esercizio di un diritto o adempimento di un dovere), costituendo un diritto per l'amministrazione  il potere di emanare  un provvedimento tacito di rigetto.
Da  parte della giurisprudenza prevalente in disaccordo con questo orientamento, è stato correttamente replicato che la  scriminante di cui all'art.51 c.p. non appare applicabile, poichè  il meccanismo del "silenzio rigetto" costituisce solo una c.d. "fictio iuris" e non è un autonomo diritto attribuibile dalla P.A., la quale  ha sempre il dovere di concludere il procedimento mediante provvedimento espresso (ex art. 2, c. II l.241/90).
La stessa giurisprudenza non ha ritenuto di condividere nemmeno l'impostazione dottrinale secondo cui la consumazione del reato richiederebbe che, a seguito della formazione del "silenzio rigetto", l'interessato invii un altro  atto di diffida ad adempiere alla P.A. inadempiente. 
La tesi risulterebbe accoglibile se  il termine per la conclusione del procedimento fosse  superiore a quello del disposto penale, ma non appare plausibile proprio perchè i due termini coincidono (30 gg.),  un atto sollecitatorio volto a stigmatizzare un silenzio già intrinsecamente illecito, risulterebbe non solo inutile, ma aggraverebbe il procedimento di accesso, in aperto contrasto con la stessa  legge sul procedimento amministrativo (art. 1 c. II L. 241/90). 
Riassumendo si può affermare che la legge n. 241 fissa in modo circostanziato il precetto al quale la p.a. e i suoi dipendenti devono attenersi in materia di accesso agli atti, mentre l'art. 328 c.p. co. 2, prevede le punibilità per la violazione di tale precetto.
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Alle ore 10,16 dell'11 Agosto 2014 la DGC 23/2014... è ancora senza Allegati

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