La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 17069/12 ha chiarito che una dolosa inerzia del pubblico ufficiale responsabile può costituire reato di rifiuto d’atti d’ufficio (art. 328 c.p.) anche in assenza di una previa richiesta scritta.
La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 17069/12 ha chiarito che una dolosa inerzia del pubblico ufficiale responsabile può costituire reato di rifiuto d’atti d’ufficio (art. 328 c.p.) anche in assenza di una previa richiesta scritta.