Dal 28.10.2011 è entrata in vigore la: "MODIFICA DEL “REGOLAMENTO PER LA COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO DEGLI AEROPORTI” PER LA PARTE RELATIVA AI PIANI DI RISCHIO". E adesso... cari Sindaci di Sommacampagna e di Villafranca... che si fa?

Terminando poi con questa personale affermazione: "Quando fa comodo: ENAC ha RAGIONE... ma quando fa più comodo... ENAC non ha RAGIONE. Utilizzare l'ENAC alla bisogna... è attività pericolosa quando poi - come Sindaco - si dovrebbe garantire la sicurezza pubblica... sopratutto poi se gli aerei in decollo... virano invece di andare dritti".
Ma a quanto pare ENAC non ha ascoltato il Sindaco di Villafranca e dopo il Comunicato Stampa del 20.10.2011 a titolo: "CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’ENAC DEL 20 OTTOBRE 2011" ENAC ha annunciato questo:  "MODIFICA DEL “REGOLAMENTO PER LA COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO DEGLI AEROPORTI” PER LA PARTE RELATIVA AI PIANI DI RISCHIO - È stata approvata la modifica del paragrafo 6 del “Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti” che introduce nuove regole in merito ai piani di rischio, per dare piena attuazione a quanto disposto dal Codice della Navigazione, anche alla luce delle esperienze maturate dopo la prima applicazione e in coerenza con gli altri requisiti del Regolamento stesso che riguardano le aree limitrofe agli scali"... e poi, in data 28.10.2011, sul sito web dell'ENAC, si possono scaricare questi documenti:
Edizione 2 - Emendamento 6 del 18 luglio 2011
Il Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti prescrive i requisiti, in materia di sicurezza delle operazioni, per l'emissione ed il mantenimento della certificazione degli aeroporti. Esso richiede la certificazione degli aeroporti utilizzati per attività di trasporto pubblico con velivoli di massa massima al decollo superiore a 5700 Kg o con 10 o più posti passeggeri:
Capitoli da 1 a 5 - Edizione 2, Emendamento 7 del 20 ottobre 2011, in formato pdf (dimensione 1.921 KB) - pubblicato il 28 ottobre 2011
Capitolo 6 - Edizione 2, Emendamento 3 del 18 maggio 2005, in formato pdf (dimensione 3.363 KB)Capitoli da 7 a 11 - Edizione 2, Emendamento 7 del 20 ottobre 2011, in formato pdf (dimensione 3.387 KB) - pubblicato il 28 ottobre 2011
Documenti correlati
Disposizione 0000033/DG del 30 giugno 2011 - Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti - Emendamento n.6
Disposizione 2/DISPDG/DG del 14 gennaio 2010 - Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti - Differimento termini di applicabilità

Versioni precedenti
Capitoli da 1 a 5 - Edizione 2, Emendamento 6 del 18 luglio 2011, in formato pdf (dimensione 1.870 KB) - pubblicato il 28 luglio 2011
Capitoli da 7 a 11 - Edizione 2, Emendamento 6 del 18 luglio 2011, in formato pdf (dimensione 3.190 KB) - pubblicato il 28 luglio 2011
Capitoli da 1 a 5 dell'Edizione 2 - Emendamento 5 del 23 settembre 2008, in formato pdf (dimensione 3.112 KB)
Capitoli da 7 a 11 dell'Edizione 2 - Emendamento 5 del 23 settembre 2008, in formato pdf (dimensione 4.418 KB)

Tralascio di immaginare cosa penserà il Sindaco di Villafranca, quando apprenderà che l'ENAC non ha ascoltato quello che avevano deliberato e ora riportiamo la maggiore modifica apportata al Regolamento per la costruzione degli Aeroporti evidenziando la differenza tra il precedente schema e quello dal 28.10.2011 in vigore.
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Rispetto a prima, la modifica sostanziale inerente il Piano di Rischio Aeroportuale, è che lungo tutto il lato della Pista dell'Aeroporto (e non solo in testata pista) sono state introdotte una "Zona C" e una "Zona D" come ben evidente nel sovrastante schema.

Schema che se lo riportiamo sulla tavola del P.A.T. di Sommacampagna, "apprendiamo" che più della metà dell'abitato di Caselle sarà sottoposto alle norme della "Zona D" come approvate da ENAC.
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In merito alle NUOVE norme sui Piani di Rischio Aeroportuali che dovevano essere allora ancora approvati, ricordo che sull'Arena era stato pubblicato questo articolo: "I progetti di casello e metro a rischio nell'area del Catullo" con di spalla questo altro intervento: "Sono leggi internazionali di tutela".

Al fine di avere ben chiaro di come era la normativa prima del 28 Ottobre 2011 rispetto al dopo ho elaborato uno schema di raffronto, che evidenzia le "modifiche" approvate alla normativa relativa al Piano di Rischio Aeroportuale e che oggi sono attualmente in vigore.
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6.6 Prescrizioni per la redazione del piano di rischio

Fermo restando il mantenimento delle edificazioni e delle attività esistenti sul territorio, per i nuovi insediamenti sono applicabili i seguenti indirizzi, in termini di contenimento del carico antropico e di individuazione delle attività compatibili, che i Comuni articolano e dettagliano nei piani di rischio in coerenza con la propria regolamentazione urbanistico – edilizia.
Zona di tutela A:
è da limitare al massimo il carico antropico. In tale zona non vanno quindi previste nuove edificazioni residenziali. Possono essere previste attività non residenziali, con indici di edificabilità bassi, che comportano la permanenza discontinua di un numero limitato di persone.
Zona di tutela B:
possono essere previsti una modesta funzione residenziale, con indici di edificabilità bassi, e attività non residenziali, con indici di edificabilità medi, che comportano la permanenza di un numero limitato di persone.
Zona di tutela C:
possono essere previsti un ragionevole incremento della funzione residenziale, con indici di edificabilità medi, e nuove attività non residenziali.
Zona di tutela D:
in tale zona, caratterizzata da un livello minimo di tutela e finalizzata a garantire uno sviluppo del territorio in maniera opportuna e coordinata con l’operatività aeroportuale, va evitata la realizzazione di interventi puntuali ad elevato affollamento, quali centri commerciali, congressuali e sportivi a forte concentrazione, edilizia intensiva, ecc...
Nelle zone di tutela A, B e C vanno evitati:
- insediamenti ad elevato affollamento, quali centri commerciali, congressuali e sportivi a forte concentrazione, edilizia intensiva, ecc... ;
- costruzioni di scuole, ospedali e, in generale, obiettivi sensibili;
- attività che possono creare pericolo di incendio, esplosione e danno ambientale.
I piani di rischio sono redatti sulla base dei piani di sviluppo aeroportuali; in mancanza di tali piani, il piano di rischio è redatto sulla base della situazione attuale.
Nella redazione dei piani di rischio i Comuni possono adattare il perimetro e l’estensione delle zone di tutela sulla base della configurazione del territorio.

Ovviamente il Comune di Villafranca che... già ha speso soldini per approvare il Piano di Rischio Aeroportuale, ora deve spendere altri soldini per rifare il tutto... assieme al Comune di Sommacampagna e al Comune di Verona che, invece, hanno preferito aspettare la pubblicazione delle modifiche apportate alla normativa dell'ENAC.

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