Caro Sindaco, mi consenta: "Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire". Se non vuoi CAVE (e Discariche) devi proteggere il tuo territorio.

Io insisto sulla mia tesi... le CAVE e le DISCARICHE si possono impedire... basta proteggere il territorio comunale, impedendo che chi vuole fare le cave possa presentare domanda... e che se questa domanda venisse comunque presentata questa possa ottenere una Delibera Regionale tipo quelle che ho pubblicato in questo messaggio: "La domanda risulta NON ACCOGLIBILE poiché l’intervento prospettato ricade su un ambito per il quale il P.A.Q.E. vieta l’apertura di nuove cave".




A sostegno della mia tesi - e lo scrivo da anni - ho scoperto solo oggi cosa aveva determinato la CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 17/05/2010 (Cc. 7/04/2010) con la Sentenza n. 18546 la cui massima è cosi sintetizzata:


DIRITTO URBANISTICO - CAVE E TORBIERE - Attività di apertura e coltivazione di cava ed attività urbanistica - Differenza - Opere edili - Tutela del paesaggio - Ripristino dello stato dei luoghi - Art. 44 lett. a) d.P.R. n. 380/2001 - Artt. 50 e 62 D.P.R. n 616/1977. L'attività di cava non è attività urbanistica in quanto lo sfruttamento del suolo per tale attività é di competenza della Regione (artt. 50 e 62 del D.P.R. n 616 del 1977). Di conseguenza l'attività di cava può interessare gli strumenti urbanistici soltanto sotto il profilo della tutela del paesaggio. Quindi tale attività può essere vietata solo per talune parti del territorio meritevoli di speciale tutela. Per il restante territorio comunale l'attività estrattiva non è in linea di massima incompatibile con la destinazione agricola del terreno e viene svolta in base a leggi regionali le quali di solito stabiliscono l'obbligo di successiva restituzione dei luoghi allo stato precedente. Tale obbligo tuttavia non rende le opere edili realizzate all'interno di un cava per natura precarie e come tali realizzabili senza titolo abilitativo. Sicché, l'attività di apertura e coltivazione di cava, pur non essendo subordinata al potere di controllo edilizio comunale, deve comunque svolgersi nel rispetto dei piani di settore e delle norme urbanistiche allorché si realizzino opere edili stabili o comunque durevoli ancorché connesse al ciclo produttivo, potendosi configurare, in difetto, la contravvenzione di cui all'art. 44 lett. a) d.P.R. n. 380 del 2001. (Cass. n 39056 del 2008, n 21736 del 2007 n. 26140 del 2002). (Conferma ordinanza del Tribunale della libertà di Savona del 14/10/2009) Pres. De Maio, Est. Petti, Ric. Borra. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 17/05/2010 (Cc. 7/04/2010), Sentenza n. 18546

Credo sia chiara questa massima... SE NON SI PROTEGGE il territorio e poi si spera che i CAVATORI vanno a fare domanda di cava da un'altra parte... tutto questo mi sembra una tutela del proprio territorio... "da pirla". (quello che hanno fatto GLIEX)







Quando poi leggo delle Delibere che assegnano incarichi per cercare di annullare una Deliberazione della Regione che ha autorizzato una Cava sul territorio comunale - che NON ERA STATO protetto con le norme ambientali - allora sei doppiamente pirla... e un esempio di queste delibere da pirla è la n° 74 del 14 Aprile 2011 del Comune di Sommacampagna, che ha questo oggetto: "RICORSO AL TAR AVVERSO ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 276 DEL 15 MARZO 2011 INERENTE L'AMPLIAMENTO CAVA DI GHIAIA IN LOCALITA' BETLEMME DENOMINATA "CORTE BETLEMME" - S.E.I. SOCIETA' ESCAVAZIONI INERTI S.RL."




Una delibera il cui testo è questo:




Ad iniziativa della Giunta Comunale
Premesso che in data 15/03/2011 la Giunta Regionale Veneta ha adottato la deliberazione n. 276 avente per oggetto “S.E.I. Società Escavazione Inerti S.r.l. – Ampliamento di una cava di ghiaia, in località Betlemme, Comune di Sommacampagna, denominata Corte Betlemme. Comune di localizzazione: Sommacampagna (VR). Procedura di V.I.A. e approvazione ai sensi del D.Lgs. n. 4/08 e dell’ex-art. 24 della L.R. n. 10/99 (DGR n. 308 del 10.02.2009 e DGR n. 327 del 17.02.2009)”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 26 del 05/04/2011;
Valutato che tale deliberazione consente l’ampliamento di una cava di ghiaia nei pressi della frazione di Caselle, già martoriata dal punto di vista ambientale, con un progetto che presenta difformità tecniche rispetto a quanto previsto da normativa vigente e che per essere approvato utilizza un metodo non condivisibile di computazione del limite del 3% per le aree di escavazione;
Considerato opportuno che l’Amministrazione Comunale si costituisca in giudizio nel ricorso sopra menzionato al fine di tutelare il territorio del Comune di Sommacampagna;
Visto l’art. 17, comma 7, lett. g), dello Statuto Comunale, che prevede la competenza del Sindaco nel conferire la procura alle liti, rappresentare in giudizio il Comune, a seguito di apposita deliberazione di Giunta Comunale di autorizzazione a stare in giudizio;
PROPONE
1. di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto avverso la deliberazione di Giunta Regionale Veneta n. 276 del 15/03/2011 avente per oggetto “S.E.I. Società Escavazione Inerti S.r.l. – Ampliamento di una cava di ghiaia, in località Betlemme, Comune di Sommacampagna, denominata Corte Betlemme. Comune di localizzazione: Sommacampagna (VR). Procedura di V.I.A. e approvazione ai sensi del D.Lgs. n. 4/08 e dell’ex-art. 24 della L.R. n. 10/99 (DGR n. 308 del 10.02.2009 e DGR n. 327 del 17.02.2009)”, per le motivazioni riportate in premessa al presente provvedimento;
2. di incaricare il Servizio comunale Affari Istituzionali e Legali dell’esecuzione del presente provvedimento;
3. di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile.

Una Delibera anche questa "non ad iniziativa dell'Ufficio Ecologia e Ambiente" ma ad "iniziativa della Giunta Comunale" e pertanto continuo a chiedermi... "a che serve questo ufficio?".


Che idiozia è "tutelare il territorio comunale ricorrendo al TAR" quando questa tutela manca ed è mancante da anni (prima) sul Piano Regolatore Generale e (ancora adesso) nel Piano di Assetto del Terrtiorio?


Tornando alla questione "pirla"... poi a "doppiamente pirla"... il passo poi è breve per arrivare a "pirla al cubo", se poi fai ricorso al T.A.R. citando la questione del "territorio scavabile al 3%" quando il Consiglio di Stato ha appena pubblicato la Sentenza n° 1553 del 24 Marzo 2011 che ha cosi stabilito: Con riferimento, poi, alla estensione della cava, appare corretta la rappresentazione delle appellanti in ordine alla superficie che interessa l’attività di cava: "questa è e non può essere altra che quella ove effettivamente hanno luogo le operazioni che riguardano le operazioni di estrazione e di sistemazione del materiale estratto e non certo tutto l’ambito circonvicino, ove magari vi è la presenza o il passaggio occasionale dei mezzi che accedono all’area di cava".





Se poi il Comune perde il Ricorso al T.A.R. quanti soldi "ci smena" in minori introiti sul compenso al metro cubo di ghiaia scavata... che di solito si "concorda tra le parti" in più e oltre a quello già previsto dalla legge?



Io insito nella mia tesi... per impedire la domanda di NUOVE cave e/o di NUOVI ampliamenti di cave esistenti... bisogna agire preventivamente e non a posteriori. Sopratutto se non proteggendo il territorio poi ti arrivano anche le DISCARICHE nelle cave che prima... non hai impedito.



Bisogna proteggere il territorio con delle norme a tutela dell'ambiente. Con delle norme che possano essere inserite negli strumenti urbanistici comunali... utilizzando le ipotesi e le indicazioni contenute nel Piano d'Area del Quadrante Europa (come ha fatto Villafranca) e/o aggiungere - ad esempio - anche le ipotesi e le prescrizioni come queste sono state indicate nel Masterplan Paesistico Ambientale come questo è stato presentato alla Fiera di Sommacampagna dell'anno scorso?




Da "pirla"... a "doppiamente pirla" il passo è breve... ma per arrivare poi a "pirla al cubo"... beh allora il passo è immediato, e quindi: Caro Sindaco, mi consenta: "Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire". Se non vuoi CAVE (e Discariche) devi proteggere il tuo territorio.

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