... di fatto il Quadrante Europa rappresenta lo Stato. "Non vogliamo mica soldi per rifare gli uffici o comprare le piante". (E rispettare la VIA?)

Questa mattina sul Corriere di Verona hanno pubblicato un articolo che contiene delle frasi interessanti che sono attribuite al Presidente del Consorzio ZAI che gestisce il Quadrante Europa, frasi che meritano essere riprese ed evidenziate.
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La frase:
"Il Quadrante Europa notoriamente è il più grande interporto Italiano".
Ed io aggiungo:
Senza Valutazione Ambientale Strategica e senza Valutazione di Impatto Ambientale.
La frase:
"I terreni in capo al Consorzio Z.A.I. stanno per finire"
Ed io aggiungo:
Terreni che vengono espropriati per pochi soldi e poi rivenduti a caro prezzo.
La frase:
"Noi non siamo un privato siamo a tutti gli effetti un ente pubblico, che è stato istituito 62 anni fa con legge nazionale dello Stato Italiano. In pratica siamo lo Stato Italiano..."
Ed io aggiungo:
E quando lo Stato Italiano viola le Direttive VIA e VAS deve essere deferito alla Corte Europea per essere condannato.
La frase:
"Non vogliamo mica soldi per rifare gli uffici o comprare le piante".
Ed io aggiungo:
Invece le piante dovrebbero acquistarle per eseguire le opere di mitigazione ambientale.
La frase:
"Vogliamo risorse per continuare ad investire, quindi continuare a crescere e aumentare ulteriormente quei traffici, sui quali si applicano le accise".
Ed io aggiungo:
Se aumentano i traffici aumentano anche le quantità degli inquinamenti?
La frase:
"La decisione di sostenere il Quadrante Europa deve essere presa subito".
Ed io aggiungo:
D'accordo, ma prima la V.A.S. sul Masterplan del Quadrante Europa e la V.I.A. sulle varie opere già realizzate e da realizzare.
La frase:
"Non si può abbandonare una struttura che movimenta 26,4 milioni di tonnellate merci all'anno e dà lavoro a 13 mila addetti tra diretti e indiretti".
Ed io aggiungo:
Movimentare 26,4 milioni di tonnellate di merci all'anno, immagino che crei del traffico con anche dell'inquinamento... che dovrebbe essere mitigato?
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Non avidenzio altre frasi e non aggiungo altri commenti se non ricordando che è ormai alla conclusione un iter approvativo del raddoppio del Quadrante Europa... ed in merito a questo aspetto vi ricordo cosa avevo scritto venerdì 25 febbraio 2011 in questo messaggio: "Il Quadrante Europa raddoppia. «Nessun business, creiamo lavoro». E se un raddoppio è una "modifica sostanziale" dov'è la V.I.A. (e la V.A.S.)?"
Un raddoppio che ricordo... lo stanno approvando senza la V.A.S. e senza la V.I.A. in piena violazione del principio di precauzione ed in merito a questo aspetto vi segnalo alcune recenti sentenze:
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VIA - Artt. 19-24 d.lgs. n. 152/2006 - Procedimento a doppio stadio - Verifica di assoggettabilità.
La Valutazione di impatto ambientale è l’istituto, previsto ora dagli artt. 19-24 del D. lgs. 3 aprile 2006 n°152, mediante il quale, nella formula dell’art. 5 lettera b) del T.U. “vengono preventivamente individuati gli effetti sull'ambiente di un progetto”. Detto istituto prevede, in sintesi, l’elaborazione di uno studio particolarmente complesso ed oneroso, che per tal ragione, come previsto dal legislatore nazionale in ossequio alla normativa uniforme europea, non è imposto indiscriminatamente per tutti gli interventi capaci di influenzare negativamente l’ambiente. Per taluni di essi è previsto infatti un procedimento a doppio stadio: nella prima fase, si compie appunto lo screening, ovvero nella terminologia dell’art. 5 lettera m) del T.U. la “verifica di assoggettabilità”, che serve a “valutare, ove previsto, se progetti possono avere un impatto significativo e negativo sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione”; la VIA poi si fa nella seconda fase, che è eventuale, ovvero ha luogo solo se lo screening conclude in tal senso.
Pres. Petruzzelli, Est. Gambato Spisani - S.S. e altri (avv. Granara) c.Regione Lomabardia (avv. Fidani) , Comune di cremona (avv.ti Boccalini e Ghilardi) e Provincia di Cremona (avv. Rizzo) -
TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 11 marzo 2011, n. 398
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V.I.A. - Valutazione dell’impatto ambientale di taluni progetti - Autorità ambientale competente - Compiti - Effetti diretti e indiretti di un progetto - Valutazione - Necessità - Art. 3 direttiva 85/337.
L’art. 3 della direttiva 85/337 pone a carico dell’autorità ambientale competente l’obbligo di realizzare una valutazione dell’impatto ambientale che deve comprendere una descrizione degli effetti diretti e indiretti di un progetto sui fattori elencati nei primi tre trattini di detto articolo e sull’interazione tra di essi (c.g.e. sentenza 16/03/2006, causa C-332/04, Commissione/Spagna). Come indicato dall’art. 2, n. 1, della medesima direttiva, tale valutazione deve essere effettuata prima del rilascio dell’autorizzazione sollecitata al fine di realizzare un progetto. Al fine di soddisfare l’obbligo impostole da detto art. 3, l’autorità ambientale competente non può limitarsi ad individuare e a descrivere gli effetti diretti e indiretti di un progetto su taluni fattori, ma deve anche valutarli adeguatamente, in funzione di ogni singolo caso. Tuttavia, questo obbligo di presa in considerazione, al termine dell’iter decisionale, degli elementi informativi raccolti dall’autorità ambientale competente non può essere confuso con l’obbligo di valutazione previsto dall’art. 3 della direttiva 85/337. Infatti, tale valutazione, la quale deve essere realizzata a monte del processo decisionale (C.G.E. sentenza 4/05/2006, causa C-508/03, Commissione/Regno Unito), implica un esame nel merito delle informazioni raccolte nonché una riflessione sull’opportunità di completarle, se del caso, con dati supplementari. La suddetta autorità ambientale competente deve pertanto svolgere un lavoro sia d’indagine sia di analisi al fine di giungere ad una valutazione più completa possibile degli effetti diretti e indiretti del progetto di cui trattasi sui fattori elencati nei primi tre trattini di detto art. 3 e dell’interazione tra di essi.
Pres. Tizzano, Rel. Berger, Commissione europea c. Irlanda.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. I, 03/03/2011, Sentenza C-50/09
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VIA - Provvedimento di esclusione - Presupposti ex art. 20 d.lgs. n. 152/2006 - Motivazione - Principio comunitario di massima precauzione in materia di tutela dell’ambiente.
L’art. 20 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (codice dell’ambiente) delinea tra i presupposti per poter procedere all’esclusione dalla VIA l’assenza di impatti significativi sull’ambiente nonché la assenza di una modifica sostanziale dello stato dei luoghi. Ne deriva che è palesemente generica la motivazione del provvedimento di esclusione della necessità di VIA laddove si limita ad affermare che “non si rileva alcun elemento di interesse relativo all’impatto ambientale dell’opera”, senza soffermarsi sui presupoosti indicati dalla norma. Né può ritenersi che il provvedimento di esclusione dalla VIA non richieda necessariamente una articolata ed approfondita motivazione qualora in sede istruttoria sia stata prodotta tutta la necessaria documentazione, e ciò in quanto una siffatta conclusione, diretta in sostanza ad elidere una autonoma valutazione in tal senso in capo alla competente amministrazione, sarebbe contraria al principio comunitario di massima precauzione in materia di tutela dell’ambiente.
Pres. f.f. Dibello, Est. Santini - E.m. e altro (avv.ti D’Ambrosio e Pastore) c. Comune di Cisternino (avv. Pellegrino), Regione Puglia (avv.ti Altamura e Bucci), Provincia di Brindisi (avv. Carullo) e Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia (Avv. Stato) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 25 febbraio 2011, n. 405
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Domanda:
Se il Consorzio Z.A.I. - che è un Ente Pubblico - si considera essere come lo Stato Italiano... perchè il Presidente del Quadrante Europa non applica anche le leggi a tutela dell'Ambiente che lo Stato Italiano dovrebbe rispettare come stabilito dalla Comunità Europea?
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P.S.
Ricordo che sulla mancanza di V.I.A. e di V.A.S. del Quadrante Europa risulta essere ancora aperto il Procedimento Penale n° 1217/08 ANCNR e anche il
Ministero dell'Ambiente sta indagando sulla mancanza della V.A.S. del Quadrante Europa.
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