A proposito di "INFRASTRUTTURE VERDI"... perchè sulla Cava Ceolara sono state eliminate le prescrizioni dell'art. 8.w - "Ambiti per la formazione di parchi urbani o riserve naturali" delle NTA del PAT?

Dopo che in data 18 aprile 2019 avevo pubblicato questo messaggio: "Considerato che i due Candidati a Sindaco... chiedono idee e suggerimenti da inserire nei loro Programmi Elettorali... oggi pubblico il documento: "INFRASTRUTTURE VERDI per Sommacampagna"" oggi mi pongo una domanda: "Perchè - con il P.I. - sulla Cava Ceolara sono state eliminate le prescrizioni dell'art. 8.w - "Ambiti per la formazione di parchi urbani o riserve naturali" delle NTA del PAT?".
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Per essere aggiornato su cosa succede a Sommacampagna relativamente alle questioni ambientali, ogni tanto mi collego sul sito web della Regione Veneto della VIA e della VAS per vedere se ci sono novità ed è stato per puro caso che ieri sera ho scoperto che nella seduta del 17 aprile 2019 - il Comitato Tecnico Regionale VIA - avrebbe "DISCUSSO" in merito all'Ampliamento in approfondimento della Cava di Sabbia e Ghiaia denominata "Ceolara"... della quale - come noto - la "nuda proprietà" è del Comune di Sommacampagna. 
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Per sapere l'esito di quanto hanno DISCUSSO in Commissione VIA il 17 Aprile 2019, bisogna aspettare di leggere il Verbale della Commissione e/o chiedere ai rappresentanti dell'Amministrazione Comunale di Sommacampagna che erano presenti a quella DISCUSSIONE e non avendo notizia da nessuno dei due, ho cercato delle informazioni e per prima cosa ho scoperto che in data 26 Marzo 2019 erano state chieste una serie di integrazioni.
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Tra i vari documenti - aggiornati al 13 marzo 2019 - ho scoperto che esiste il CDU  - Certificato di Destinazione Urbanistica e tra le 20 pagine che lo compongono (a firma del Dirigente dell'Ufficio Urbanistica Comunale) la mia attenzione si è concentrata sul mappale 515, il quale - come altri della Cava Ceolara - è sottoposto alle prescrizioni dell'art. 8.w - "Ambiti per la formazione di parchi urbani o riserve naturali" delle NTA del PAT che cosi recita: "sono destinate alla formazione di parchi urbani o riserve naturali le aree rappresentate come tali nella Carta della Trasformabilità, nonché quelle rappresentate, nella stessa Carta della Trasformabilità, come zone ad elevata naturalità e quelle definite come Ambiti di riequilibrio dell’ecosistema dell’abitato di Caselle. Tutte le aree suddette possono formare oggetto di transazioni o convenzioni di compensazione o credito edilizio che ne prevedano il trasferimento alla proprietà comunale. Tali aree sono classificate dal P.I. come aree per servizi pubblici (standard urbanistici) di cui all’art. 31, par. 2-e) della L.R. 23/04/2004 n°11. Trattandosi di aree destinate all’uso pubblico, fino al momento dell’acquisizione alla proprietà pubblica è vietato qualunque intervento che possa compromettere o ridurre l’entità e la qualità della vegetazione e del suolo di dette aree, fatte salve le attività estrattive di cava in essere."
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Se mi interessa il mappale 515 è perchè quando l'ho visto mi sembrava mi ricordasse il perimetro dell'area della Cava Ceolara, dove - grazie all'autorizzazione del Comune - era stato approvato poi la realizzazione di un impianto di prima lavorazione della Ghiaia, che ricordo era stato autorizzato solo un paio d'anni prima della data ultima di coltivazione e ricomposizione ambientale della Cava Ceolara (poi prorogata al 31.12.2021). 

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Sarebbe interessante comprende il perchè sia stato frazionato mappale 515 (coincidente con l'impianto) e sopra tutto sarebbe interessante comprende a chi è intestato ora questo mappale, perchè sono anni che il sottoscritto sostiene che dentro Cava Ceolara sono due le ditte che vi lavorano, la SEV srl a cui è intestata l'autorizzazione della Cava e la SUPERBETON spa, che credo sia invece la ditta che effettivamente svolge l'attività di cava senza l'autorizzazione al subentro, che - se c'è e/o esistesse - non riesco a trovare "on line".

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Se credo che il sapere... chi sta effettivamente scavando nella Cava Ceolara e/o chi avesse autorizzato a scavare una ditta diversa da chi è stata autorizzata possa essere comunque un accertamento da verificare (visto che la "nuda proprietà" della Cava Ceolara è del Comune), torniamo al PAT e all'art. 8.w - "Ambiti per la formazione di parchi urbani o riserve naturali" e ora riportiamo un estratto della tavola 4 del PAT denominata: Trasformabilità dalla quale appare che le aree di Cava Ceolara sono sottoposte anche alle norme all'art. 8.dd - "Zone di riconnessione naturalistica".
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Se però ora andiamo a prendere visione della Tavola della Zonizzazione del PI appena approvato, scopriamo che la Destinazione Urbanistica di Cava Ceolara non è più divisa e sottoposta a due diversi articoli delle NTA, l'art. 8.w e l'art. 8.dd, ma ora tutta la cava è diventata Zona F5.
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Anche dal sottostante ingrandimento è evidente che se prima (con il PAT) la Cava Ceolara era sottoposta alle norme dell'art. 8.w e all'art. 8.dd ora c'è un'unica "zona F5".
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Se ora andiamo a leggere cosa è previsto dalle NTO del PI approvato per le "Zone F5" leggiamo che questa definizione coincide con quella della Zone di Riconnessione Naturalistica.
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Ho quindi cercato - se pur sommariamente - se esistono delle norme riferite all'art. 8.w - "Ambiti per la formazione di parchi urbani o riserve naturalima per ora non le ho ancora trovate e allora sorge spontanea una domanda: "Perchè sulla Cava Ceolara sono state eliminate le prescrizioni dell'art. 8.w - "Ambiti per la formazione di parchi urbani o riserve naturali" delle NTA del PAT?".
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Se è stata una dimenticanza il non inserimento della norma dell'Art. 8.w è evidente che il PI è da riapprovare. Ma comunque dato che quanto approvato con il PI è una Variante al PAT - e come tale doveva seguire una procedura diversa dal PI - e pertanto il PI appena approvato con la Delibera di Consiglio Comunale n° 34 del 4 Aprile 2019 avente ad oggetto: "Variante n. 2 - "Regolativa" - al Piano degli Interventi - Recepimento del Piano di Rischio Aeroportuale - Formale presa d'atto dell'avvenuto adeguamento degli elaborati tecnici di progetto."... è un atto nullo ed illegittimo.
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Dato che l'Urbanistica è un mondo di regole... se vuoi cambiare delle regole... le puoi cambiare solamente utilizzando delle altre regole in vigore... perchè fare quello che si vuole in urbanistica (solo perchè hai la maggioranza)... è contro le regole.
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Ho poi il vago sentore che i documenti come pubblicati sul sito web comunale nella sezione Piano degli Interventi visto che c'è scritto questo: "Piano degli Interventi - Adozione Variante 2 'Regolativa' - ELABORATI", non siano quelli approvati con la DCC 34/2019... e quindi quella pagina web... andrebbe aggiornata.
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Per concludere e per dovere di cronaca... che le aree della Cava Ceolara - prima della approvazione della Delibera di Consiglio Comunale n° 34 del 4 Aprile 2019 avente ad oggetto: "Variante n. 2 - "Regolativa" - al Piano degli Interventi - Recepimento del Piano di Rischio Aeroportuale - Formale presa d'atto dell'avvenuto adeguamento degli elaborati tecnici di progetto" erano aree sottoposte alle norme dell'art. 8.w - "Ambiti per la formazione di parchi urbani o riserve naturalie dell'art. 8.dd - "Zone di riconnessione naturalistica"... questo era stato evidenziato nel documento elaborato dalla SEV ad aggetto: "Quadro di riferimento programmatico e progettuale".

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