L'ottenimento delle deroghe... non comporta indebiti benefici economici per la ditta concessionaria, ma bensì garantisce il normale flusso di rifiuti

Solo ieri ho scoperto che nell'oggetto di Delibere della Giunta Comunale, relative all'ex Cava Siberie - dopo mesi di assenza - sono riapparse le parole: RECUPERO AMBIENTALE. Parole che da un bel pò erano sparite. Quando c'era da approvare il Project Financing l'intervento l'oggetto era quello di RECUPERO AMBIENTALE, dopo che la Regione Veneto lo ha approvato, quelle due parole sono sparite e l'oggetto è diventato: DISCARICA DI RIFIUTI... e pertanto apprezzo con piacere che nell'ultima Delibera di Giunta sono riapparse le parole RECUPERO AMBIENTALE (anche se questo recupero è... ovviamente finto).
Delibera di Giunta n. 203 del 25-11-2010
APPROVAZIONE SECONDO ATTO AGGIUNTIVO DI ACCORDO PER IL RECUPERO AMBIENTALE, MEDIANTE LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER LA COSTRUZIONE, GESTIONE OPERATIVA E POST-OPERATIVA, DI UNA DISCARICA PROGRAMMATA CON IL SISTEMA DEL PROJECT FINANCING DI CUI ALL'ART. 37 LEGGE N° 109/94 PER RIFIUTI NON PERICOLOSI NON PUTRESCIBILI, NELL'EX CAVA “SIBERIE” DI PROPRIETA' COMUNALE - AUTORIZZAZIONE (A.I.A.) DELIBERA REGIONALE N. 996/2009 DELL'A.T.I. CON CAPOGRUPPO GEONOVA S.P.A. DI TREVISO.
Delibera di Giunta n. 105 del 03-06-2010
COSTRUZIONE, GESTIONE OPERATIVA E POST-OPERATIVA, DI UNA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI NON PUTRESCIBILI, NELL'EX CAVA “SIBERIE” DI PROPRIETA' COMUNALE - AUTORIZZAZIONE (A.I.A.) DI CUI ALLA DELIBERA REGIONALE N. 996/2009 DELL'A.T.I. CON CAPOGRUPPO GEONOVA S.P.A. DI TREVISO. - presa atto impegno formale della ditta GEONOVA S.P.A.
Delibera di Giunta n. 29 del 15-02-2010
APPROVAZIONE ATTO AGGIUNTIVO DI ACCORDO PER LA COSTRUZIONE, GESTIONE OPERATIVA E POST-OPERATIVA, DI UNA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI NON PUTRESCIBILI, NELL'EX CAVA “SIBERIE” DI PROPRIETA' COMUNALE - AUTORIZZAZIONE (A.I.A.) DELIBERA REGIONALE N. 996/2009 DELL'A.T.I. CON CAPOGRUPPO GEONOVA S.P.A. DI TREVISO.
Evidenzio poi che in tutte e tre le delibere... sarebbe evidente che il Concessionario sarebbe una Associzione Temporanea d'Impresa, con capogruppo la GEONOVA S.P.A. nella sua qualità di mandataria delle altre ditte dell'A.T.I. e pertanto ricordo che l'eventuale Concessionario... non è una ditta singola.
Tralasciamo questi dettagli ed evidenziamo un aspetto significativo di questa delibera, come riportato in questa frase: "ed è stato ritenuto che, anche l'ottenimento delle deroghe di cui alla deliberazione n° 103/2010, non comporta indebiti benefici economici per la ditta concessionaria, ma bensì garantisce il normale flusso di rifiuti per il rispetto dei tempi di conferimento e del proprio piano finanziario"... Il che è una frase... che non ho capito... e che provo ad interpretare, anche con l'ausilio di una immagine.
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Se ho un tipo rifiuto che contiene un quantità di inquinante pari a 0,6 mg/l (in deroga ai valori precedentemente stabiliti che sarebbero 0,2 mg/l), per realizzare il Recupero Ambientale dell'ex Cava Siberie, trasportando dei camion che, ad esempio portano 100 mc di rifiuto e visto che come Comune incasso circa 30 euro a mc, il mio comune incassa 3.000 euro ad ogni camion.
Ma se per rispettare gli accordi precedentemente sottoscritti e quelli previsti nella Gara d'Appalto, devo trasportare rifiuti che contengano una quantità di inquinante pari a 0,2 mg/l, devo far rientrare quel tipo di rifiuti entro i valori di legge e devo mescolare quell'inquinamento con del materiale inerte e cosi ottengo un volume tre volte superiore... il che di camion, nell'ex cava Siberie, invece di uno ne devo far entrare tre... con ovviamente una triplicazione dei costi della ditta concessionaria.
Ora vediamo che succede se NON ottengo la deroga.
A_ La ditta che gestisce i rifiuti, deve spendere soldi per far rientrare la tipologia del rifiuto nella tabella prevista per legge, perchè deve diminuire il valore dell'inquinamento entro i limiti di legge.
B_ Nell'ex Cava Siberie entrano tre autocarri di rifiuti e il comune incassa 3.000 euro per autocarro.
C_ Più camion faccio entrare... prima rispetto il limite dei 6 anni entro i quali ho previsto il riempimento dell'ex Cava Siberie.
D_ Visto che l'obiettivo è il RECUPERO AMBIENTALE, meno il rifiuto è inquinante meglio rispetto l'obiettivo di poter realizzare una collina con sopra un prato verde.

Ora vediamo che succede se ottengo la deroga.
A_ La ditta che gestisce i rifiuti, non dovendo mescolare il rifiuto con inerti per rientare nei parametri di legge... ottiene un indubbio vantaggio.
B_ Invece di tre camion ne porto solo uno nell'ex Cava e cosi ho modo di triplicare le potenzialità della "Discarica" guadagnando il triplo.
C_ Il comune di Sommacampagna che il rifiuto sia a 0,2 mg/l o che sia a 0,6 mg/l prende la stessa cifra visto che il compenso è solo sul volume dei rifiuti e non legato al valore dell'inquinante.
D_ Avendo rifiuti tre volte più pericolosi anche il percolato potrebbe essere tre volte più inquinante e la "discarica" da rifiuti non pericolosi diventa per rifiuti pericolosi.
Premesso questo al sottoscritto la frase: "ed è stato ritenuto che, anche l'ottenimento delle deroghe di cui alla deliberazione n° 103/2010, non comporta indebiti benefici economici per la ditta concessionaria, ma bensì garantisce il normale flusso di rifiuti per il rispetto dei tempi di conferimento e del proprio piano finanziario" meriterebbe un chiarimento interpretativo... perchè cosi come è stata scritta, sembrerebbe che volesse dire il contrario di quanto invece è stato scritto.
Al sottoscritto se un valore di inquinamento viene triplicato... parrebbe logico che anche il costo di smaltimento possa triplicare... e se concentro il rifiuto in un camion solo invece di tre è evidente che nella "discarica" deposito il triplo del valore dell'inquinamento.
Questa frase dovrebbe essere meglio spiegata, perchè cosi come è stata scritta, pare che voglia dire esattamente il contrario.
In ogni caso, anche questa altra Delibera, va segnalata ed inviata alla Procura della Repubblica, perchè ricordo che per quanto riguarda il FINTO RECUPERO AMBIENTALE dell'Ex Cava Siberie, al sottoscritto risulta che il Procedimento Penale n° 887/08 ANCNR ... sia ancora aperto.
E finchè non ricevo comunicazione che questo Procedimento Penale sarebbe stato archiviato, a "qualcuno" DEGLIEX e/o DEINUOVI potrebbe succedere di ricevere delle Comunicazioni da parte dei Carabinieri, con l'invito ad indicare il proprio domicilio legale e segnalare il proprio legale di fiducia essendo DEGLIEX-DEINUOVI indati per i Reati di cui agli art. www, xxx, kkk, yyy, e jjj del Codice Penale.

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