Per l'Aeroporto Catullo, per il Quadrante Europa e per la Discarica Siberie esiste una Violazione alla Direttiva V.I.A.?

Se vi collegate a questo sito web della COMMISSIONE EUROPEA, il primo capitolo di questa pagina ha questo titolo: ESERCITATE I VOSTRI DIRITTI... ed il sottoscritto - dopo questo chiaro e preciso invito - l'ha fatto... e ho esercitato un mio diritto.
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Per l'Aeroporto Catullo e per il Quadrante Europa (e tra poco, anche per la Discarica Siberie) - essendo stati violati i principi fondamentali della Direttiva V.I.A. e della Direttiva V.A.S. tra cui quelli che riguardano, in particolare, la PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO... ho chiesto una verifica di infrazione alla V.I.A. e alla V.A.S. alla Commissione Europea Ambiente, le cui prime due pratiche sono ancora in corso.
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La Direttiva V.I.A. 85/337/Cee... aggiornata con la Direttiva 2003/35/Ce... del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 che prevede "la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/Cee e 96/61/Ce relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia"... è stata recepita nell'ordinamento dello Stato Italiano da decenni ormai ed oggi l'ultimo testo aggiornato è costituito dal D.Lgs n° 4 del 16 Gennaio 2008.

Ma oggi... visto che è da poco tempo che sono state pubbliate e he sono "on line" (dal 23 Luglio 2009) vorrei evidenziarvi delle frasi che sono state riportate in due Relazioni della Commissione Europea:
La Prima:
Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'applicazione e l'efficacia della direttiva VIA (direttiva 85/337/CEE, modificata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35/CE).
La Seconda:
Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'applicazione e l'efficacia della direttiva sulla valutazione ambientale strategica (direttiva 2001/42/CE).
Partiamo dall'evidenziare frasi contenute in questo secondo Documento:
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La direttiva 2001/42/CE[1] concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente ("direttiva sulla valutazione ambientale strategica", in seguito: "direttiva VAS") stabilisce che determinati piani e programmi (P&P) devono essere sottoposti a valutazione ambientale prima della loro adozione.
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3. ELEMENTI PRINCIPALI DELLA PROCEDURA DI VAS
3.1. Principi fondamentali
I P&P che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva sono soggetti a valutazione ambientale durante la preparazione e prima della loro adozione. La procedura prevede la stesura di un rapporto ambientale, in cui sono indicati i possibili effetti significativi sull'ambiente e le alternative ragionevoli, e lo svolgimento di consultazioni (con il pubblico, le autorità competenti in materia ambientale o con altri SM in caso di impatti transfrontalieri). Il rapporto ambientale e i risultati delle consultazioni sono presi in considerazione prima dell'adozione. Una volta adottato il piano o programma, le autorità competenti in materia ambientale e il pubblico ne vengono messi a conoscenza e ricevono tutte le informazioni pertinenti. Al fine di individuare il prima possibile gli effetti avversi imprevisti occorre monitorare gli effetti ambientali dei P&P.
I seguenti P&P, e relative modifiche, vengono valutati in fase di preparazione e/o modifica da parte di un'autorità[2] e sono obbligatori in base a disposizioni legislative, normative o amministrative:
1. P&P elaborati per determinati settori[3] e che definiscono il quadro per successive autorizzazioni relativamente a progetti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva VIA (valutazione dell'impatto ambientale)[4];
2. P&P che richiedono una valutazione ai sensi della direttiva Habitat (direttiva 92/43/CEE[5]);
3. P&P che definiscono il quadro per successive autorizzazioni relativamente a progetti (non esclusivamente quelli indicati nella direttiva VIA; cfr. punto 1) e che, secondo quanto determinato dalla verifica di assoggettabilità[6], potrebbero avere impatti ambientali significativi;
4. piccole modifiche ai P&P e P&P relativi ad aree circoscritte a livello locale, solo se la verifica di assoggettabilità determina che potrebbero avere impatti ambientali significativi;
5. la direttiva non si applica ai P&P nei seguenti settori: difesa nazionale, protezione civile, questioni finanziarie e bilancio.
3.2. Definizione dell'ambito di applicazione della direttiva
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4.1. Direttiva VIA
Le due direttive sono in larga parte complementari: la VAS si applica "a monte" per individuare le opzioni migliori in fase di programmazione, mentre la VIA si applica "a valle" ai progetti che si trovano in una fase successiva. Teoricamente non dovrebbero verificarsi sovrapposizioni, tuttavia sono state individuate diverse aree in cui l'applicazione delle due direttive potrebbe sovrapporsi.[9]
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Si potrebbe considerare la possibilità di fondere le direttiva VIA e VAS al fine di chiarirne le interrelazioni e potenziarne complementarità ed efficacia tramite un processo di valutazione ambientale olistico. Questa opzione, apparentemente interessante, è stata consigliata da pochissimi SM; essi sottolineano che le due procedure devono essere assolutamente distinte, perché le due direttive sono complementari e relative a fasi e processi diversi.
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Per essere... sintetici... sintetici... sintetici, la Direttiva V.A.S. - del 2001 - si applica ad esempio al Piano di Sviluppo Aeroportuale e al Master Plan del Quadrante Europa... mentre la Direttiva V.I.A. - del 1985 - si applica ai diversi progetti, ai potenziamenti e agli ampliamenti che il Quadrante Europa e l'Aeroporto Catullo... hanno realizzato in questi ultimi anni.
E ora evidenziamo alcune delle frasi contenute nel Primo documento:
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La presente relazione ha come obiettivo l'esame dell'applicazione e dell'efficacia della direttiva 85/337/CEE del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati[1], modificata dalle direttive 97/11/CE[2] e 2003/35/CE[3] (di seguito: "direttiva VIA" o "direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale") nell'Unione europea.
La direttiva VIA è stata oggetto, in passato, di analoghe relazioni periodiche basate sull'articolo 11. In base a tali relazioni, la direttiva è stata modificata nel 1997: la direttiva 97/11/CE ne ha ampliato il campo di applicazione, rafforzato le fasi procedurali e ha integrato le modifiche previste dalla convenzione di Espoo dell'UN/ECE sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero. In seguito alla firma (giugno 1998) della Convenzione di Aarhus sull'accesso all'informazione, sulla partecipazione del pubblico e sull'accesso alla giustizia in materia ambientale da parte della Comunità, il diritto comunitario doveva essere adeguatamente allineato a quanto previsto dalla Convenzione. Pertanto, la direttiva VIA è stata modificata dalla direttiva 2003/35/CE volta a conformare la Convenzione di Aarhus alle disposizioni in materia di partecipazione del pubblico.
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La maggior parte degli SM ha comunicato che le modifiche introdotte dalla direttiva 2003/35/CE contribuiscono ad aumentare la partecipazione del pubblico al processo decisionale. Inoltre, gli SM che sono entrati nell'UE nel 2004 e nel 2007 hanno riferito che la direttiva VIA ha contribuito direttamente a consolidare lo sviluppo democratico, potenziando la partecipazione dei cittadini e la trasparenza nei processi decisionali.
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2.4. Benefici generali della direttiva VIA
Sono stati individuati due vantaggi principali: in primo luogo, la VIA assicura che le considerazioni di carattere ambientale siano tenute in considerazione sin dalle prime fasi del processo decisionale. In secondo luogo, coinvolgendo il pubblico la procedura di VIA garantisce maggiore trasparenza nei processi decisionali e, di conseguenza, una migliore accettazione da parte dei cittadini. I vantaggi della VIA non possono, nella maggior parte dei casi, essere espressi in termini monetari, tuttavia è ampiamente riconosciuto che i vantaggi derivanti dallo svolgimento di una VIA superano i costi sostenuti per realizzarla, come confermano anche gli studi disponibili[6].
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- il pubblico deve avere l'opportunità di intervenire attivamente già nelle fasi iniziali del processo decisionale in materia di ambiente. Non esistono punti di riferimento comuni per l'avvio della consultazione. In diversi SM, il pubblico viene consultato già nelle fasi iniziali (alla fase di verifica di assoggettabilità o di definizione dell'ambito di applicazione), ma nella maggior parte dei casi i cittadini vengono consultati per la prima volta in merito alle informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 5, che corrisponde al requisito minimo stabilito dalla direttiva;
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3.5.1. VIA e VAS
La direttiva 2001/42/CE[9] (valutazione ambientale strategica – VAS) si applica "a monte" a determinati piani e programmi pubblici, mentre la direttiva VIA si applica "a valle" a determinati progetti pubblici e privati. Le due direttive si rivolgono a soggetti diversi e sono di natura diversa. Sono state rilevate le seguenti differenze principali: gli obiettivi della VAS sono espressi in termini di sviluppo sostenibile, mentre gli obiettivi della VIA sono puramente ambientali; la VAS prevede che le autorità competenti siano consultate nella fase di verifica di assoggettabilità; la VAS prevede la valutazione di alternative ragionevoli e contiene una precisa disposizione sull'uso delle informazioni ottenute da altre fonti; la VAS contiene disposizioni in materia di monitoraggio e controllo della qualità.
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Definizioni di "pubblico" e "pubblico interessato" (articolo 1, paragrafo 2) : tutti gli SM sembrano applicare una definizione ampia di "pubblico" e consentono a tutte le persone fisiche e giuridiche di partecipare al processo decisionale. Il quadro relativo alla definizione di "pubblico interessato" è più vario: la maggior parte degli SM ha incluso una definizione nell'ordinamento nazionale. Alcuni SM non distinguono tra "pubblico" e "pubblico interessato"; non è ancora chiaro se la mancanza di una definizione specifica possa costituire un problema.
Opzione di esentare dalla VIA, dopo una valutazione caso per caso, i progetti destinati a scopi di difesa nazionale (articolo 1, paragrafo 4): la maggioranza degli SM ha inserito nelle leggi nazionali le pertinenti disposizioni. Dalle informazioni di cui dispone la Commissione sembra tuttavia che questa opzione sia applicata molto raramente.
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Le disposizioni del punto 12 dell'allegato II, in combinato disposto con quelle del punto 7 dell'allegato I della direttiva 85/337, devono essere intese nel senso che riguardano anche i lavori di modifica apportati a un aeroporto già costruito, senza allungamento della pista, qualora possano essere considerati, segnatamente alla luce della loro natura, della loro entità e delle loro caratteristiche, una modifica dell'aeroporto stesso. Lo stesso vale, in particolare, per i lavori destinati ad aumentare significativamente l'attività dell'aeroporto ed il traffico aereo[22].
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Permessi di regolarizzazione e "sanatorie" di operazioni illecite
Se il diritto comunitario non può ostare a che le norme nazionali vigenti consentano, in determinati casi, di regolarizzare operazioni o atti irregolari rispetto a quest'ultimo, " tale possibilità dovrebbe essere subordinata alla condizione che essa non offra agli interessati l'occasione di aggirare le norme comunitarie o di disapplicarle, e che rimanga eccezionale "[26].

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Domanda finale:
E' difficile per chiunque... comprendere cos'è la V.I.A. e la V.A.S. dopo aver letto queste poche note?
Eppure all'Aeroporto Catullo e al Quadrante Europa, in questi ultimi 20 anni hanno costruito e ampliato senza la V.I.A. e da quando è in vigore la Direttiva V.A.S. tutti i Piani e i Masterplan devo essere obbligatoriamente assoggettati alla V.A.S.
Perchè è accaduto questo?
Il Comune di Sommacampagna GLIEX
(e tra poco INUOVI) non poteva controllare e chiedere il rispetto di queste Direttive Comunitarie?
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Il sottoscritto ritenendo che nella Procedura V.I.A. della Discarica Siberie siano stati violati i principi fondamentali per la Partecipazione del Pubblico... ora è giunta l'ora di chiedere una Terza verifica di Infrazione V.I.A. ... ormai l'ultimo mezzo che mi è rimasto per fermare la Discarica Siberie.

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