Io insisto... quando il R.U.P. e il D.L. sono la stessa persona... e il controllore è il controllato... è facile che i controlli siano poco controllati

Io insisto sul fatto che nella gestione della Discarica Comunale detta Discarica Siberie vi siano state delle gravi irregolarità, perchè ... quando il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) e il D.L. (Direttore dei Lavori) sono la stessa persona... e quindi il "controllore" è anche il "controllato"... è facile (come accaduto nella Discarica Siberie)... che i controlli... siano poco controllati.
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Ciò premesso va ricordato che Sabato 19 Maggio avevo pubblicato questo messaggio: "Se il R.U.P. è il Responsabile del Procedimento... è ora che in Sindaco accerti le Responsabilità del R.U.P.?"... messaggio che cosi iniziava: "Se in data 11 Maggio 2018... alla Regione Veneto e per conoscenza... al "mio" Comune e all'ARPAV... avevo inviato a una PEC avente questo oggetto: "OSSERVAZIONE UNICA all’Istanza di VIA presentata da HERambiente e relativa alla Discarica di rifiuti non pericolosi - Recupero volumetrico in sopraelevazione – Comune di localizzazione: Sommacampagna (VR)"... ieri, al Sindaco e... per conoscenza alla Regione Veneto e all'ARPAV... ho spedito un'altra PEC come: "INTEGRAZIONE alla OSSERVAZIONE presentata in data 11 Maggio 2018".".
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Quando sabato ebbi a scrivere questo messaggio, non avevo ancora scoperto che su "Casa - Clima", ancora in data 16 Maggio 2018 avevano pubblicato un'articolo a titolo: "Direzione lavori, pubblicato il regolamento in Gazzetta: in vigore dal 30 maggio"... con questo sotto titolo: "Nel decreto 7 marzo 2018, n. 49 del Mit le linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione".
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E' stato finalmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.111 del 15 maggio 2018 l'atteso decreto 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalita' di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»”. L'articolo 111, comma 1 del decreto legislativo n. 50 del 2016 – nuovo Codice dei contratti pubblici, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta dell'Autorita' nazionale anticorruzione, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e la Conferenza Unificata, sono approvate le linee guida che individuano le modalita' e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l'attivita' di cui all'articolo 101, comma 3, dello stesso decreto legislativo in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilita'. Con il medesimo decreto sono disciplinate, altresi', le modalita' di svolgimento della verifica di conformita' in corso di esecuzione e finale, la relativa tempistica, nonche' i casi in cui il direttore dell'esecuzione puo' essere incaricato della verifica di conformita'. L'articolo 111, comma 2, secondo periodo del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal citato decreto legislativo n. 56 del 2017, prevede che con il medesimo decreto di cui al comma 1, sono altresi' approvate linee guida che individuano compiutamente le modalita' di effettuazione delle attivita' di controllo di cui al primo periodo del suddetto comma 2, secondo criteri di trasparenza e semplificazione. DAL 30 MAGGIO 2018 IN VIGORE IL REGOLAMENTO. Il decreto 7 marzo 2018, n. 49, che entra in vigore il 30 maggio 2018, consta di 28 articoli raggruppati in quattro titoli: Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI - Titolo II IL DIRETTORE DEI LAVORI - Capo I Profili generali - Capo II Funzioni e compiti nella fase preliminare - Capo III Funzioni e compiti in fase di esecuzione - Capo IV Controllo amministrativo contabile - Titolo III IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI RELATIVI A SERVIZI O FORNITURE - Capo I Profili generali - Capo II Funzioni e compiti in fase di esecuzione - Titolo IV DISPOSIZIONI FINALI - ABROGAZIONI. Dal prossimo 30 maggio, data di entrata in vigore del regolamento, ai sensi dell'articolo 217, comma 1, lettera u), del Codice, sono abrogati gli articoli da 178 a 210 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. ASSISTENTE DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE. L'articolo 101, comma 6-bis, del Codice dei contratti, come modificato dal citato decreto legislativo n. 56 del 2017, prevede che per i servizi e le forniture di particolare importanza, da individuarsi con il decreto di cui all'articolo 111, comma 1, primo periodo, la stazione appaltante, su indicazione del direttore dell'esecuzione, puo' nominare un assistente del direttore dell'esecuzione, con le funzioni indicate dal medesimo decreto. L'ESECUTORE PUO' CHIEDERE IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI. L'articolo 107, comma 6, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal citato decreto correttivo e integrativo, stabilisce che nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, del medesimo articolo, l'esecutore puo' chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nel decreto di cui al citato articolo 111, comma 1 del predetto decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal menzionato decreto legislativo n. 56 del 2017. ENTRATA IN VIGORE. L'articolo 216, comma 17 del Codice appalti dispone che fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 111, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo IX, capi I e II, nonche' gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.Infine, l'articolo 217 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, al comma 1, lettera u), stabilisce che gli atti attuativi dello stesso decreto legislativo operano la ricognizione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, che sono abrogate dalla loro entrata in vigore. Scarica il decreto 7 marzo 2018, n. 49 pubblicato in Gazzetta.
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Se quell'articolo mi era sfuggito e non mi aveva interessato più di tanto, l'articolo pubblicato ieri 21 Maggio 2018 - sempre su "Casa - Clima"... ha attirato la mia attenzione, visto che aveva questo titolo: "Nuovo regolamento sul direttore dei lavori: focus sui profili generali" e questo sotto titolo: "I rapporti con altre figure e gli strumenti per l'esercizio dell'attività di direzione e controllo"... perchè in questo articolo si scrive in merito anche alle Responsabilità del R.U.P. - Responsabile Unico del Procedimento.
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I PROFILI GENERALI - Rapporti con altre figure. Il decreto stabilisce all'art. 2 che “il direttore dei lavori riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le indicazioni occorrenti a garantire la regolarita' dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicita' con la quale il direttore dei lavori e' tenuto a presentare un rapporto sulle principali attivita' di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni. Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal RUP al direttore dei lavori resta di competenza di quest'ultimo l'emanazione di ordini di servizio all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, il direttore dei lavori opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento. Laddove l'incarico di coordinatore per l'esecuzione dei lavori sia stato affidato a un soggetto diverso dal direttore dei lavori nominato, il predetto coordinatore assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia”. Gli strumenti per l'esercizio dell'attivita' di direzione e controllo. Il direttore dei lavori “impartisce all'esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, che devono essere comunicati al RUP, nonche' annotati, con sintetiche motivazioni, che riportano le ragioni tecniche e le finalita' perseguite alla base dell'ordine, nel giornale dei lavori con le modalita' di cui all'articolo 15. L'esecutore e' tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facolta' di iscrivere le proprie riserve”. Il direttore dei lavori “controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e successivamente dettagliati nel programma di esecuzione dei lavori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f). Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e contabile dei lavori, nel tempo strettamente necessario a consentire alle stazioni appaltanti di dotarsi dei mezzi necessari per una completa digitalizzazione ai sensi dell'articolo 15, gli ordini di servizio devono comunque avere forma scritta e l'esecutore deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza. Il direttore dei lavori redige il processo verbale di accertamento di fatti o di esperimento di prove e le relazioni per il RUP”.
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Quando il Direttore dei Lavori di un'Opera Pubblica qual'è la Discarica Comunale detta Discarica Siberie... coincide con la stessa persona - e quindi ha la stessa testa - che svolge anche il ruolo di R.U.P. - Responsabile Unico del Procedimento... posso avere dei dubbi che forse... per il fatto che il "controlore" è anche il "controllato"... possano esserci dei controllo carenti e delle irregolarità e degli errori... possono pertanto anche venire coperti?
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Quando nel 2010... iniziarono a "collassare" le pareti della Discarica Comunale, il Direttore dei Lavori (Geom. Lorenzo Gaspari) si sarà consultato con il R.U.P. (Geom. Lorenzo Gaspari) per vedere come risolvere il problema?
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Quando nel 2011 (vedi sopra)... "collassavano" di nuovo le pareti della Discarica Siberie... il Direttore dei Lavori (Geom. Lorenzo Gaspari) cosa avrà comunicato al R.U.P. (Geom. Lorenzo Gaspari)?

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Quando nell'estate del 2011, ancora una volta le pareti della Discarica Siberie, "ricollassavano" di nuovo, posso chiedermi che scambio di corrispondenza e di segnalazioni ci sono state tra il Direttore dei Lavori (Geom. Lorenzo Gaspari) e il R.U.P. (Geom. Lorenzo Gaspari)?
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Quando nel 2012 le pareti della Discarica COmunale continuavano lo stesso a "collassare" il Direttore dei Lavori (Geol. Stefano Conte) cosa avrà comunicato al R.U.P. (Geom. Lorenzo Gaspari)?
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E visto che tutti questi continui "collassamenti" hanno creato dei ritardi sul cronoprogramma dei lavori, il R.U.P. (Geom. Lorenzo Gaspari) avrà chiesto i danni ai Direttori dei Lavori (Geom. Lorenzo Gaspari e Geol. Stefano Conte)?

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Che il Geom. Lorenzo Gaspari... Dirigente dell'Ufficio Ecologia e Ambiente del Comune di Sommacampagna abbia svolto contemporaneamente anche il ruolo di Direttore dei Lavori e di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della Discarica Siberie credo debba essere ricordato... anche per gli aspetti relativi ai danni economici ed erariali che ha subito e sta subendo il Comune di Sommacampagna in mancate entrate del corrispettivo del canone per il conferimento dei rifiuti e i relativi ritardi.
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