Prima o dopo tutti i nodi arrivano al pettine... anche per Cava Bertacchina. Io sono pronto. Carissimo Cavatore sei pronto? Ho l'impressione che appena avrò modo di leggere i documenti dell'ampliamento di Cava Bertacchina... avrò da divertirmi.

Queste prime immagini rappresentano dei "pacchi di documenti" della Cava Casona e della Cava Bertacchina - due Cave gestite dalla Biondani TMG SpA - e che sono dei documenti - che dopo lunga ed estenuante procedura di richiesta di Accesso agli Atti - la Regione Veneto (pagando 314 euro di spese di riproduzione delle copie) mi aveva spedito in data 31 Giugno 2010
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Come è noto agli addetti i lavori... della Legge Regionale Veneto n° 30 del 30 Dicembre 2016 pubblicata sul BUR n° 127 del 30 Dicembre 2016 ad oggetto: "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017", al CAPO XV Disposizioni in materia di cave... è riportato l'art. 95 che ha questo oggetto: "Prime disposizioni in materia di pianificazione regionale delle attività di cava" e questo testo:
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1. Ai fini e per gli effetti di cui all’articolo 5 e seguenti della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e successive modificazioni ed al fine di concorrere alla valorizzazione delle risorse non rinnovabili del territorio regionale mediante un loro utilizzo razionale anche attraverso il massimo sfruttamento dei giacimenti ed in coerenza con le politiche regionali di riduzione del consumo di suolo sotto il profilo del contenimento della estrazione di sabbie e ghiaie nel territorio, nonché ai fini della tutela del lavoro e delle imprese del settore estrattivo e della migliore gestione dei materiali inerti estratti nel corso della realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità, sono definite prime disposizioni di pianificazione regionale delle attività di cava per i materiali del Gruppo A), di cui all’articolo 3, primo comma della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, relativamente a sabbie e ghiaie.
2. È consentito, previa autorizzazione della struttura regionale competente in materia di attività estrattive, lo stoccaggio e la lavorazione, nelle cave non estinte, di materiali da scavo costituiti da sabbie e ghiaie, provenienti dalla realizzazione delle opere di cui al comma 1, con almeno 500.000 metri cubi di materiale di risulta, ove sussistano le seguenti condizioni:
a) i materiali sono qualificabili come sottoprodotti ai sensi della vigente normativa;
b) i materiali conferiti sono equiparabili per tipologia al materiale costituente il giacimento coltivato nella cava.
3. I termini stabiliti per la coltivazione delle cave interessate dal conferimento dei materiali di cui al comma 2 del presente articolo, sono rideterminati in proporzione alla misura del conferimento medesimo.
4. Per un periodo di nove (9) anni non può essere autorizzata l’apertura di nuove cave di sabbia e ghiaia.
5. Sono consentiti i soli ampliamenti di cave di sabbia e ghiaia, non ancora integralmente estinte ai sensi dell’articolo 25 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, quali aree di cui all’articolo 5, lettera a) della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, nel caso ricorrano le seguenti condizioni:
a) l’impresa richiedente sia titolare di autorizzazioni di cava per sabbia e ghiaia che, nel complesso, non presentino un volume residuo estraibile superiore a cinquecentomila metri cubi;
b) il volume in ampliamento non superi, per ciascuna ditta richiedente, cinquecentomila (500.000) metri cubi e, per ciascuna cava, il 50 per cento del volume complessivamente già autorizzato;
c) per la cava oggetto di ampliamento la autorizzazione sia ancora in essere al momento di presentazione della istanza e la superficie già ricomposta in via definitiva sia superiore al 50 per cento della superficie complessiva di cava già autorizzata, con esclusione dell’area occupata da impianti di lavorazione eventualmente presenti all’interno del sito;
d) ai fini di cui all’articolo 5, lettere b) e c) ella legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, i volumi autorizzati in ampliamento ai sensi del presente comma 5, non superino complessivamente 8,5 milioni di metri cubi così suddivisi: 4,5 milioni di metri cubi per il territorio della provincia di Verona e 4 milioni di metri cubi per il territorio della provincia di Vicenza. Tali previsioni, ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, sono novennali e soggette a revisione almeno ogni tre anni e comunque ogni qualvolta se ne determini la necessità;
e) il progetto preveda che la porzione in ampliamento raggiunga una profondità analoga a quella già autorizzata, ma comunque mai sottofalda.
6. Per la verifica del rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui alle lettere a) e c) del comma 5, deve essere allegata all’istanza di ampliamento una perizia asseverata da parte di un professionista abilitato.
7. Nel caso di cave contigue appartenenti al medesimo sito estrattivo, allo scopo esclusivo di ottenere una ricomposizione ottimale del sito, può essere presentato un unico progetto congiunto che, fermo restando le quantità autorizzabili di cui al comma 5, lettere b) e d), può prevedere una diversa ripartizione delle quantità in ampliamento tra le singole autorizzazioni.
8. Per i progetti di ampliamento, presentati ai sensi del comma 5 del presente articolo, non si applica il comma 1 dell’articolo 24 della legge 30 gennaio 2004, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004” e non si applicano le limitazioni di cui all’articolo 44, primo comma, lettera b) della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 e all’articolo 34, comma 2, della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000 e successive modificazioni)”, nonché può essere ridotta la fascia di rispetto di cui all’articolo 44, primo comma, lettera d) della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44.
9. I progetti di ampliamento presentati ai sensi del comma 5 del presente articolo devono essere sottoposti al procedimento per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale.
10. Ai procedimenti autorizzatori già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo.
11. Per tutta la durata della coltivazione, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, il titolare di autorizzazione di cava di sabbia e ghiaia corrisponde alla Regione, entro il 31 dicembre di ogni anno, una somma pari al 20 per cento di quanto corrisposto al Comune ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44.12. Le entrate derivanti dall’applicazione del comma 11 sono introitate al Titolo 02 “Trasferimenti correnti” - Tipologia 103 “Trasferimenti correnti da imprese” del bilancio di previsione 2017-2019.
.Ovviamente oggi non entro nel merito di questo articolo di legge, ma se il primo Ampliamento di Cava che viene presentata con questa Legge... è quello relativo alla Cava Bertacchina della Biondani TMG SpA e questo ampliamento viene presentato in Regione Veneto solo 13 giorni dopo l'approvazione della Legge... questa "celerità" è sospetta... perchè predisporre tutti i documenti necessari per una Istanza di VIA di una Cava... e riuscirci entro 13 giorni dalla approvazione della legge che lo permetterebbe... è una figata pazzesca.
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Evidenzio questa "celerità" perchè sul Corriere di Verona di Venerdi 13 Gennaio 2016 (cioè ieri) hanno pubblicato un Avviso di presentazione di Istanza di Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale relativo al Progetto di ampliamento della Cava di Sabbia e Ghiaia denominata "Bertacchina".
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E se da questo avviso si comunica che i documenti dell'Istanza di VIA sarebbero stati pubblicati sul sito web della Regione Veneto -  quello dove sono pubblicati tutti i documenti relativi alle Procedure di Valutazione di Impatto Ambientale - ad oggi quei documenti non sono ancora stati pubblicati, visto che per l'Anno 2017, non c'è ancora nessuna Documentazione pubblicata relativa ai: "Progetti sottoposti a procedura di VIA REGIONALE". 
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Per oggi mi fermo qui evidenziando com'è l'attuale situazione della Cava Bertacchina, che ricordo sarebbe stata approvata con "DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 4099 del 29/12/2009 (BUR n. 12 del 09/02/2010)" con la quale era stato stabilito che la conclusione dei lavori di scavo e di ricomposizione ambientale dovevano essere conclusi entro il 31.12.2012.
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Per dovere di cronaca va ricordata la prescrizione n° 15 della DGRV 4009-2009 che cosi recita:
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Concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro il 31.12.2012. La ditta dovrà attivarsi congruamente ai fini del completamento dei lavori di coltivazione nell'arco di temporalità assegnato prevedendo, entro tale termine, anche lo smantellamento delle eventuali strutture accessorie (box adibiti ad uffici, pesa, impianti di pulizia mezzi operatori ed abbattimento polveri etc.) collocate all'interno dell'area della cava per la restituzione all'uso agricolo dell'intera superficie o altri usi consentiti dalle vigenti norme e/o dagli strumenti urbanistici in vigore, ad esclusione delle aree adibite ed autorizzate a discarica;
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Ovviamente entro il 31.12.2012 i lavori di coltivazione e ripristino ambientale non sono stati terminati e sono stati prorogati una prima volta con il: "DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE GEOLOGIA E GEORISORSE N. 61 del 22/03/2013 (BUR n. 54S del 28/06/2013)" e poi una seconda volta con il: "DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE GEOLOGIA E GEORISORSE N. 90 del 09/06/2016 (BUR n. 73S del 29/07/2016)"... proroghe concesse... forse in attesa della legge che la Regione Veneto ha approvato 15 giorni fa?
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Prima o dopo tutti i nodi arrivano al pettine... anche per Cava Bertacchina e se io sono pronto, spero che anche tu Carissimo Cavatore abbia da essere pronto... perchè ho la vaga impressione che appena avrò modo di leggere i documenti dell'ampliamento di Cava Bertacchina... avrò da divertirmi.

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