Oggi un dubbio mi assale... perdo tempo a presentare le Osservazioni alla Cava Bertacchina (e tra poco a Cava Casona) o vedo di verificare se esiste la possibilità di fare ricorso al Governo per incostituzionalità dell'art. 95 della LRV 30/2016?

Visto quanto segnalato ieri su www.vivicaselle.eu in questo messaggio: "Oggi alle ore 10,00 - presso la sala Conferenze Stadio di Via Brunelleschi 12 - presentazione al pubblico del Progetto e dello S.I.A. dell'Ampliamento di Cava Bertacchina presentato ai sensi della LRV 30 del 30.12.2016" ieri poi sono andato ad assistere all'Assemblea Pubblica di presentazione del Progetto e dello Studio di Impatto Ambientale dell'Ampliamento di Cava Bertacchina.
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Un'Assemblea Pubblica... un pò "stitica" come partecipazione dei Cittadini interessati... visto che quando sono arrivato c'era una persona fuori dalla sala e quindi poi all'inizio dell'Assemblea eravamo solo in due presenti alla presentazione dello Studio di Impatto Ambientale... tanto che abbiamo chiesto se il relatore aveva una copia della presentazione (che ho avuto) e andavamo al Bar a farcela presentare.
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C'è da dire che poi - all'inizio dell'Assemblea - la partecipazione del Pubblico... è raddoppiata e siamo passati a 4, con la presenza di un Consigliere Comunale (del M5S) e di un Consigliere della 3^ Circoscrizione (del M5S) a cui, più tardi poi, si è aggiunto anche un componente esterno della Commissione 2^ - Urbanistica e Viabilità della 3^ Circoscrizione (del M5S) e dopo una sintetica presentazione... siamo poi andati tutti al Bar.
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Vista come è stata la partecipazione del pubblico all'Assemblea Pubblica, visto che ho già presentato le mie prime Osservazioni alla VIA del Progetto di Ampliamento della Cava Bertaccina... sono uscito dalla sala con un dubbio e sono andato a rileggermi la LRV 30 del 30 Dicembre 2016 che sarebbe il Collegato alla Legge di Stabilità regionale del 2017 e di questa legge evidenzio il CAPO XV - Disposizioni in materia di Cave e riporto il testo dell'Art. 95 che ha questo oggetto: "Prime disposizioni in materia di pianificazione regionale delle attività di Cava"... composto da questi commi:
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1. Ai fini e per gli effetti di cui all’articolo 5 e seguenti della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e successive modificazioni ed al fine di concorrere alla valorizzazione delle risorse non rinnovabili del territorio regionale mediante un loro utilizzo razionale anche attraverso il massimo sfruttamento dei giacimenti ed in coerenza con le politiche regionali di riduzione del consumo di suolo sotto il profilo del contenimento della estrazione di sabbie e ghiaie nel territorio, nonché ai fini della tutela del lavoro e delle imprese del settore estrattivo e della migliore gestione dei materiali inerti estratti nel corso della realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità, sono definite prime disposizioni di pianificazione regionale delle attività di cava per i materiali del Gruppo A), di cui all’articolo 3, primo comma della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 , relativamente a sabbie e ghiaie. 
2. È consentito, previa autorizzazione della struttura regionale competente in materia di attività estrattive, lo stoccaggio e la lavorazione, nelle cave non estinte, di materiali da scavo costituiti da sabbie e ghiaie, provenienti dalla realizzazione delle opere di cui al comma 1, con almeno 500.000 metri cubi di materiale di risulta, ove sussistano le seguenti condizioni: 
a) i materiali sono qualificabili come sottoprodotti ai sensi della vigente normativa; 
b) i materiali conferiti sono equiparabili per tipologia al materiale costituente il giacimento coltivato nella cava. 
3. I termini stabiliti per la coltivazione delle cave interessate dal conferimento dei materiali di cui al comma 2 del presente articolo, sono rideterminati in proporzione alla misura del conferimento medesimo. 
4. Per un periodo di nove (9) anni non può essere autorizzata l’apertura di nuove cave di sabbia e ghiaia. 
5. Sono consentiti i soli ampliamenti di cave di sabbia e ghiaia, non ancora integralmente estinte ai sensi dell’articolo 25 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 , quali aree di cui all’articolo 5, lettera a) della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 , nel caso ricorrano le seguenti condizioni: 
a) l’impresa richiedente sia titolare di autorizzazioni di cava per sabbia e ghiaia che, nel complesso, non presentino un volume residuo estraibile superiore a cinquecentomila metri cubi; 
b) il volume in ampliamento non superi, per ciascuna ditta richiedente, cinquecentomila (500.000) metri cubi e, per ciascuna cava, il 50 per cento del volume complessivamente già autorizzato; 
c) per la cava oggetto di ampliamento la autorizzazione sia ancora in essere al momento di presentazione della istanza e la superficie già ricomposta in via definitiva sia superiore al 50 per cento della superficie complessiva di cava già autorizzata, con esclusione dell’area occupata da impianti di lavorazione eventualmente presenti all’interno del sito; 
d) ai fini di cui all’articolo 5, lettere b) e c) ella legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 , i volumi autorizzati in ampliamento ai sensi del presente comma 5, non superino complessivamente 8,5 milioni di metri cubi così suddivisi: 4,5 milioni di metri cubi per il territorio della provincia di Verona e 4 milioni di metri cubi per il territorio della provincia di Vicenza. Tali previsioni, ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 , sono novennali e soggette a revisione almeno ogni tre anni e comunque ogni qualvolta se ne determini la necessità; 
e) il progetto preveda che la porzione in ampliamento raggiunga una profondità analoga a quella già autorizzata, ma comunque mai sottofalda. 
6. Per la verifica del rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui alle lettere a) e c) del comma 5, deve essere allegata all’istanza di ampliamento una perizia asseverata da parte di un professionista abilitato. 
7. Nel caso di cave contigue appartenenti al medesimo sito estrattivo, allo scopo esclusivo di ottenere una ricomposizione ottimale del sito, può essere presentato un unico progetto congiunto che, fermo restando le quantità autorizzabili di cui al comma 5, lettere b) e d), può prevedere una diversa ripartizione delle quantità in ampliamento tra le singole autorizzazioni. 
8. Per i progetti di ampliamento, presentati ai sensi del comma 5 del presente articolo, non si applica il comma 1 dell’articolo 24 della legge 30 gennaio 2004, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004” e non si applicano le limitazioni di cui all’articolo 44, primo comma, lettera b) della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 e all’articolo 34, comma 2, della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000 e successive modificazioni)”, nonché può essere ridotta la fascia di rispetto di cui all’articolo 44, primo comma, lettera d) della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44
9. I progetti di ampliamento presentati ai sensi del comma 5 del presente articolo devono essere sottoposti al procedimento per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale. 
10. Ai procedimenti autorizzatori già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo. 
11. Per tutta la durata della coltivazione, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, il titolare di autorizzazione di cava di sabbia e ghiaia corrisponde alla Regione, entro il 31 dicembre di ogni anno, una somma pari al 20 per cento di quanto corrisposto al Comune ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44
12. Le entrate derivanti dall’applicazione del comma 11 sono introitate al Titolo 02 “Trasferimenti correnti” - Tipologia 103 “Trasferimenti correnti da imprese” del bilancio di previsione 2017-2019.   . . 

Con un P.R.A.C. - Piano Regionale Attività di Cava ADOTTATO con la DGRV n° 2912 del 14 Ottobre 2008 avente ad oggetto: "Piano regionale attività di cava (P.R.A.C.) Legge regionale 7 settembre 1982, n. 44. Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - Direttiva 2001/42/CE. Adozione rapporto ambientale, sintesi non tecnica ed elaborati cartografici"e con una modifica al P.R.A.C. e quindi con una RI-ADOZIONE con la DGRV 2015 del 4 Novembre 2013 ad oggetto: "Norme per la disciplina dell'Attività di Cava - Adozione del Piano Regionale Attività di Cava (PRAC)" e Delibera Regionale accompagnata da questi allegati: "Allegato A - Relazione Tecnica"... "Allegato B - Norme tecniche di attuazione"... " Allegato C - Cartografia"... "Allegato D - Rapporto Ambientale"... "Allegato E - Sintesi non tecnica"... "Allegato F - Studio per la valutazione di incidenza"... parrebbe essere evidente che la PIANIFICAZIONE relativa alle attività di CAVA va sottoposta a V.A.S. - Valutazione Ambientale Strategica.
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E visto che nell'Art. 95 della LRV 30/2016 ha questo oggetto: "Prime disposizioni in materia di pianificazione regionale delle attività di Cava"... visti i due PRAC ADOTTATI... una domanda me la sono fatta ed è questa: "Se l'Art. 95 si occupa di PIANIFICAZIONE ...non è che questo articolo e questa LEGGE di PIANIFICAZIONE doveva essere sottoposta a VAS e pertanto la LRV 30/2016... è ILLEGITTIMA per violazione della Direttiva VAS?
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Ciò premesso oggi un grosso dubbio mi assale... perdo tempo a presentare le Osservazioni alla Cava Bertacchina (e tra poco a Cava Casona)... o vedo di verificare se esiste la possibilità di far fare un Ricorso al Governo per incostituzionalità dell'art. 95 della LRV 30/2016 per palese violazione della Direttiva VAS?
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Se riesco a dimostrare l'incostituzionalità dell'Art. 95 della LRV 30/2016... ho la vaga impressione che potrei far incaxxare un bel pò di Cavatori... i quali se si avessero da incaxxarsi perchè la Legge fosse annullata... li invito da subito... ad incaxxarsi con il titolare di Cava Bertacchina... che mi ha fatto venire questo dubbio sull'incostituzionalità di questa legge.

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