Domanda: "Se per il procedimento di V.I.A. del "District Park", viene indetta l'INCHIESTA PUBBLICA, perchè il Comune di Sommacampagna non chiede l'INCHIESTA PUBBLICA per il procedimento di V.I.A. dell'Aeroporto Catullo?"

Visto che oggi sull'Arena hanno pubblicato un articolo a titolo: "Inchiesta pubblica per il District Park" con sopra titolo: "VIGASIO. Appuntamento in via delle Franceschine il 14 aprile", con sotto titolo: "Al tavolo in Provincia i soggetti portatori di interesse" e che cosi termina: "Il nuovo progetto è stato da subito osteggiato da comuni e ambientalisti che, temendo un aumento del traffico, hanno domandato che la Via venisse aperta alla partecipazione dei soggetti portatori di interessi collettivi, privati ed ambientali. Si tratta appunto dell'«inchiesta pubblica», istituto che ha il fine di consentire l'emersione di elementi conoscitivi e valutativi relativi ai possibili effetti che l'opera potrebbe avere sull'ambiente"... mi sono posto una domanda.
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Visto l'articolo, la domanda è questa: "Se per il procedimento di V.I.A. del "District Park", viene indetta l'INCHIESTA PUBBLICA, perchè il Comune di Sommacampagna non chiede l'INCHIESTA PUBBLICA per il procedimento di V.I.A. dell'Aeroporto Catullo?"
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Per comprendere cosa sarebbe questa: "INCHIESTA PUBBLICA" bisogna leggere l'art. 24 - CONSULTAZIONE del Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 - "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 2008 - Suppl. Ordinario n. 24
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1. Contestualmente alla presentazione di cui all'articolo 23, comma 1, del progetto deve essere data notizia a mezzo stampa e su sito web dell'autorità competente.
2. Le pubblicazioni a mezzo stampa vanno eseguite a cura e spese del proponente. Nel caso di progetti di competenza statale, la pubblicazione va eseguita su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione regionale per ciascuna regione direttamente interessata. Nel caso di progetti per i quali la competenza allo svolgimento della valutazione ambientale spetta alle regioni, si provvederà con la pubblicazione su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale.
3. La pubblicazione di cui al comma 1 deve contenere, oltre una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali, l'indicazione delle sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza ed i termini entro i quali e' possibile presentare osservazioni.
4. Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione di cui all'articolo 23, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
5. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale deve tenere in conto le osservazioni pervenute, considerandole contestualmente, singolarmente o per gruppi.
6. L'autorità competente può disporre che la consultazione avvenga mediante lo svolgimento di un'inchiesta pubblica per l'esame dello studio di impatto ambientale, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni dei cittadini, senza che ciò comporti interruzioni o sospensioni dei termini per l'istruttoria.
7. L'inchiesta di cui al comma 6 si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, che sono acquisiti e valutati ai fini del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.
8. Il proponente, qualora non abbia luogo l'inchiesta di cui al comma 6, può, anche su propria richiesta, essere chiamato, prima della conclusione della fase di valutazione, ad un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni. Il verbale del contraddittorio e' acquisito e valutato ai fini del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.
9. Quando il proponente intende modificare gli elaborati presentati in relazione alle osservazioni, ai rilievi emersi nell'ambito dell'inchiesta pubblica oppure nel corso del contraddittorio di cui al comma 8, ne fa richiesta all'autorità competente nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4, indicando il tempo necessario, che non può superare i sessanta giorni, prorogabili, su istanza del proponente, per un massimo di ulteriori sessanta giorni. In questo caso l'autorità competente esprime il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla presentazione degli elaborati modificati. L'autorità competente, ove ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti, dispone che il proponente curi la pubblicazione di un avviso a mezzo stampa secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3. Nel caso che il proponente sia un soggetto pubblico, la pubblicazione deve avvenire nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Nel caso che il proponente sia un soggetto pubblico, la pubblicazione deve avvenire nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
10. In ogni caso tutta la documentazione istruttoria deve essere pubblica sul sito web dell'autorità competente.
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Se questo è il D.Lgs. n° 4 del 2008, in merito alla questione: INCHIESTA PUBBLICA possiamo ricordare quanto riportato nella LEGGE REGIONALE n. 4 del 18 febbraio 2016 - "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" dove all'art. 15 - INCHIESTA PUBBLICA si legge questo:
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1. L’autorità competente assicura la partecipazione di amministrazioni, associazioni e soggetti interessati, nonché lo scambio di informazioni e la consultazione con il proponente, eventualmente ricorrendo allo svolgimento dell’inchiesta pubblica di cui all’articolo 24 del Decreto legislativo.
2. L’inchiesta pubblica è disposta dal Presidente della Comitato tecnico VIA competente, che la presiede, individuando la sede in cui si svolge e consiste nell’audizione da parte del Comitato medesimo di coloro che hanno presentato osservazioni, in contraddittorio con il soggetto proponente.
3. Il Presidente del Comitato tecnico VIA è tenuto a disporre l’inchiesta pubblica qualora sia richiesta dal Sindaco di uno dei Comuni interessati di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a) e b), o da una delle organizzazioni non governative di cui all’articolo 3, comma 1, lettera n).
4. L’indizione dell’inchiesta pubblica è resa nota a coloro che hanno presentato osservazioni tramite pubblicazione sul sito web dell’autorità competente e tramite posta elettronica.
5. Gli adempimenti di cui all’articolo 24, comma 7, del Decreto legislativo si intendono assolti con la redazione di apposito verbale e con l’acquisizione e la valutazione degli esiti dell’inchiesta da parte della Comitato tecnico VIA in sede di espressione del parere di competenza.
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Tutto ciò premesso - e visto i contenuti della Documentazione dell'Istanza di VIA dell'Aeroporto Valerio Catullo, posso scrivere questa domanda: "Perchè il Comune di Sommacampagna non chiede l'INCHIESTA PUBBLICA per il procedimento di V.I.A. dell'Aeroporto Catullo?"
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Ovviamente, il Comune di Sommacampagna, non solo deve chiedere l'INCHIESTA PUBBLICA, ma deve anche pretendere che l'INCHIESTA PUBBLICA sia da svolgersi presso la Sala del Centro Polifunzionale di Caselle... dopo aver adeguatamente informato tutta la cittadinanza.

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