T.A.R. VENETO Sentenza n° 869 del 24 luglio 2015 - "V.I.A., V.A.S. e A.I.A. – Artificioso frazionamento di un intervento unitario – Elusione della disciplina in materia di V.I.A.".

Era da un pò di tempo che non mi collegavo al sito web di Ambiente Diritto (anche perchè essendo diventato a pagamento... ultimamente non lo frequentavo molto) ma quando oggi ho visto che avevano pubblicato una nota relativa alla Sentenza n° 869 del 24 luglio 2015 del T.A.R. VENETO  con questo commento: "V.I.A., V.A.S. e A.I.A. – Artificioso frazionamento di un intervento unitario – Elusione della disciplina in materia di V.I.A."... sono andato a cercarmi la Sentenza partendo dalla data.
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Se su Ambiente Diritto pubblicano il nome del TAR e la data della Sentenza, ma non il testo della sentenza, basta collegarsi al sito web del TAR indicato, effettuare una ricerca per data e se hai un po di fortuna riesci ad individuare subito la Sentenza che ti interessa.
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E dall'elenco come sopra riportato, se c'era qualcuno che voleva violare la VIA, parrebbe essere evidente che questo non poteva essere che l'Autodromo del Veneto e pertanto ho indirizzato le mie attenzioni sulla Sentenza 896 del 24 Luglio 2015.
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N. 00869/2015 REG.PROV.COLL. - N. 01626/2014 REG.RIC. - N. 01627/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1626 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Autodromo del Veneto spa in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Lorella Fumarola, Umberto Pillitteri, Mariagrazia Romeo, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Venezia, S. Croce, 205; 
contro
Comune di Trevenzuolo in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Barbara Bissoli, Antonio Sartori, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Venezia, Calle del Sale 33; 
Comune di Vigasio; 
sul ricorso numero di registro generale 1627 del 2014, proposto da: 
Autodromo del Veneto s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Umberto Pillitteri, Mariagrazia Romeo, Lorella Fumarola, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Venezia, S. Croce, 205; 
contro
Comune di Vigasio in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Baciga, Nicola Luigi Baciga, Antonio Sartori, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Venezia, Calle del Sale 33; in Venezia, San Polo, 2988; 
nei confronti di
Comune di Trevenzuolo; 
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 1626 del 2014:
quanto al ricorso principale: della nota del 25 agosto 2014, prot. n. 4885 con la quale il responsabile Area Tecnica del Comune di Trevenzuolo ha comunicato alla ricorrente che non è possibile procedere con la stipula della convenzione urbanistica del Piano Particolareggiato approvato con delibera di Consiglio Comunale di Trevenzuolo n. 6 del 16.3.2009; per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente alla stipula della convenzione urbanistica il cui schema è stato approvato con la deliberazione innanzi citata;conseguentemente per la condanna del Comune di Trevenzuolo alla stipula della convenzione urbanistica attuativa del PUA con la Società ricorrente ein ogni caso per la condanna del Comune di Trevenzuolo al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente in conseguenza del comportamento inadempiente dello stesso Comune.
quanto ai motivi aggiunti depositati l'11/12/2014: della nota dell'1/12/2014, prot. n. 7009, con la quale il responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Trevenzuolo ha ribadito che non può essere stipulata la convenzione urbanistica del Piano Particolareggiato approvato con delibera di Consiglio Comunale di Trevenzuolo n. 6 del 16/3/2009.
quanto al ricorso n. 1627 del 2014:
quanto al ricorso principale:della nota del 26 agosto 2014, prot. n. 0008286 con la quale il responsabile di Settore Tutela Territorio e Ambiente del Comune di Vigasio ha comunicato alla ricorrente che non è possibile procedere con la stipula della convenzione urbanistica del Piano Particolareggiato approvato con delibera di Consiglio Comunale di Vigasio n. 2 del 9 febbraio 2009; per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente alla stipula della convenzione urbanistica il cui schema è stato approvato con la deliberazione innanzi citata;conseguentemente per la condanna del Comune di Vigasio alla stipula della convenzione urbanistica attuativa del PUA con la Società ricorrente e in ogni caso per la condanna del Comune di Vigasio al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente in conseguenza del comportamento inadempiente dello stesso Comune. 
Quanto ai motivi aggiunti depositati l'11/12/2014: della nota del 27/11/2014 prot. n. 0011783, con la quale il responsabile di Settore Tutela e Ambiente del Comune di Vigasio ha ribadito che non può essere stipulata la convenzione urbanistica del Piano Particolareggiato approvato con la delibera di Consiglio Comunale di Vigasio n. 2 del 9/2/2009.
Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Trevenzuolo e di Comune di Vigasio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 luglio 2015 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Regione Veneto, mediante l’approvazione del Piano d’Area del Quadrante Europa (PAQE), ha pianificato nella zona sud-ovest del territorio provinciale di Verona, su una superficie di 6,5 milioni di metri quadrati, uno sviluppo commerciale e industriale che prevede la realizzazione, nei Comuni di Trevenzuolo e Vigasio, di un centro logistico avanzato - denominato District Park – di oltre 1.000.000 di mq., di un centro agroalimentare e di un autodromo, con previsione della necessaria realizzazione delle opere viabilistiche idonee a sostenere l’impatto della trasformazione urbanistica sulla circolazione.
Le tre società rispettivamente interessate alla realizzazione dei tre progetti di cui sopra (rispettivamente, Serenissima S.G.R. s.p.a., Spalt s.r.l., Autodromo del Veneto s.p.a.) hanno attivato separatamente i procedimenti di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi diretti a rendere possibili gli interventi programmati all’interno dei tre ambiti di rispettiva competenza, collaborando invece unitariamente con l’amministrazione provinciale di Verona al fine di concordare, progettare e rendere possibile la realizzazione delle infrastrutture di viabilità principale, fra le quali, la realizzazione del collegamento ad un nuovo casello autostradale sulla limitrofa Autostrada del Brennero, senza tuttavia giungere ad alcuna definitiva decisione unitaria. 
In particolare, con deliberazione del Consiglio Provinciale 8 aprile 2009 n. 27, veniva approvato lo schema di accordo di programma tra Regione Veneto, Provincia di Verona, Comune di Trevenzuolo e Comune di Vigasio per la realizzazione delle opere di viabilità e di compensazione ambientale dipendenti dalle trasformazioni urbanistiche previste nell’area sud-ovest del territorio veronese, nonché lo schema di atto unilaterale d’obbligo con il quale i soggetti attuatori dei predetti interventi urbanistici (Autodromo, Centro agroalimentare e Centro logistico/District Park) si sarebbero assunti gli oneri economici per la realizzazione delle opere viabilistiche stesse. 
In sintesi con il menzionato schema di accordo di programma, era stata prevista l’assunzione, da parte degli enti stipulanti, dell’obbligo di realizzare, a cura e spese dei medesimi, alcune opere infrastrutturali, ovvero: a) il nuovo casello di Vigasio; b) il rifacimento del casello di Nogarole Rocca; c) la strada provinciale “Mediana”. 
Sotto condizione sospensiva dell’assunzione del suddetto impegno da parte delle amministrazioni pubbliche, nello schema di atto d’obbligo, era prevista la realizzazione, unitaria, da parte delle società attuatrici, di una nuova strada extraurbana a quattro corsie di 9,5 Km, che doveva partire dal casello di nuova costruzione sulla A22 in Comune di Vigasio per lambire il lato est del centro logistico e attraversare da nord a sud il comprato “Motorcity” e il centro agroalimentare, per poi connettersi alla strada di nuova provinciale di nuova costruzione “Mediana” di collegamento del Comune di Nogarole Rocca al Comune di Isola della Scala. 
Tuttavia, il suddetto accordo di programma non è mai stato sottoscritto e gli atti d’obbligo (che erano stati già presentati nel gennaio 2009) non hanno assunto efficacia alcuna.
Nel 2011 i soggetti attuatori - considerato che la società Autobrennero non aveva in previsione la realizzazione del casello autostradale di Vigasio, che il mutato contesto socio-economico imponeva una riduzione dei costi e dell’entità delle opere, che vi era l’esigenza di suddividere in lotti funzionali l’insieme delle opere stradali consentendone la realizzazione autonoma e separata da parte di ciascuna delle tre società - hanno chiesto alla Provincia di suddividere l’intervento viabilistico in tre lotti funzionali, ed il Consiglio Provinciale ha approvato un nuovo schema di accordo di programma ed uno schema di atto unilaterale d’obbligo per ciascun soggetto attuatore riguardanti la realizzazione delle opere viabilistiche, e ciò mediante la deliberazione n. 43 del 4 giugno 2013, finalizzata all’approvazione della nuova modalità di realizzazione per stralci del sistema infrastrutturale viabilistico delle zone sud-ovest del territorio provinciale. 
La società Autodromo del Veneto s.p.a., qui ricorrente, proprietaria della vasta area destinata alla realizzazione dell’autodromo, ha presentato al Comune di Trevenzuolo e al Comune di Vigasio un progetto unitario di Piano Particolareggiato, successivamente adottato da entrambi i Comuni nel luglio del 2007, poi modificato, e quindi riadottato dagli stessi nel dicembre del 2008 e, infine, approvato, da ciascuno dei Comuni, nel 2009.
Nel frattempo la società ricorrente, il 10 febbraio 2009, ha presentato alla Regione Veneto domanda di procedura di V.I.A. ai sensi dell'art, 10 della L.R. n. 10/1999.
Il procedimento di V.I.A. si è concluso con la deliberazione n. 4141 del 29 dicembre 2009, pubblicata sul B.U.R. n. 19 del 2 marzo 2010, con la quale la giunta regionale del Veneto ha fatto proprio l'allegato parere della commissione regionale V.I.A. n. 268 del 2 dicembre 2009, favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni ivi dettagliate.
In particolare, fra le tante prescrizioni, impartite dalla commissione regionale V.I.A., rileva quella indicata al paragrafo P), secondo cui: "dovrà essere reso esecutivo l'accordo di programma tra la Provincia di Verona e gli enti competenti per la definizione e realizzazione della viabilità dell'area inerente il "Motorcity" e le zone limitrofe di propria competenza per le reali necessità del progetto Motorcity"; dove il richiamo è alla delibera del Consiglio Provinciale 8 aprile 2009 n. 27, di cui sopra, di approvazione dello schema di accordo di programma.
Quindi, nell’agosto del 2014, dopo che la delibera appena citata era stata sostituita da quella n.43 del 4 giugno 2013, di frazionamento e di riduzione dei costi e dell’entità dell’originario progetto viabilistico inerente l’intero comparto interessato dai tre PUA, la società ricorrente ha invitato il Comune di Trevenzuolo e il Comune di Vigasio a stipulare la convenzione relativa al predetto Piano Particolareggiato.
Con note rispettivamente del 25 e del 26 agosto 2014, impugnate con separati ricorsi n. 1626 e 1627 del 2014, e con successive note rispettivamente del 1 dicembre e del 27 novembre 2014, impugnate con motivi aggiunti, i Comuni di Trevenzuolo e Vigasio hanno negato la sottoscrizione della convenzione di attuazione del Piano Particolareggiato denominato "Motorcity". E ciò per due ragioni: a) i1 mancato adeguamento del Piano Particolareggiato alle prescrizioni della Commissione regionale di VIA recepite dalla deliberazione del 29 dicembre 2009 con la quale la Giunta regionale aveva espresso il giudizio favorevole di compatibilità ambientale; b) la mancata assunzione degli obblighi connessi alla realizzazione delle opere infrastrutturali (rete stradale) destinate allo sviluppo dell'ampia area di intervento programmate e coordinate dalla Provincia di Verona.
Con un unico articolato motivo di doglianza, la società ricorrente, in entrambi i ricorsi, sostiene che illegittimamente il Comune chiederebbe l'adeguamento delle previsioni del Piano Particolareggiato al parere di VIA che, invece, atterrebbe esclusivamente ai titoli edilizi delle varie opere, il cui rilascio presupporrebbe il già avvenuto convenzionamento del presupposto Piano Urbanistico Attuativo. Sarebbe così violato l'art. 29 del D.Lgs. 152/2006 che, secondo l'interpretazione prospettata dalla medesima società ricorrente, avrebbe la funzione di attestare la compatibilità ambientale dei singoli interventi sul territorio e non dello strumento di pianificazione. In altri termini, le prescrizioni suggerite dalla Commissione VIA, inciderebbero, non sulla fase di programmazione dell'intervento urbanistico, bensì sulla progettazione esecutiva delle singole opere.
Sotto altro profilo, la ricorrente sostiene che la realizzazione del nuovo casello austostradale sulla A22 in Comune di Vigasio, prevista nel parere della Commissione VIA., condizionerebbe non la stipulazione della convenzione urbanistica, ma solo la messa in esercizio delle attività commerciali e del parco tematico di divertimento.
Infine, la ricorrente evidenzia che lo schema di accordo di programma deliberato dalla Provincia e da essa sottoscritto con il Comune di Vigasio non condizionerebbe la stipulazione delle convenzioni dei PUA alla progettazione e alla realizzazione delle infrastrutture di viabilità. 
La ricorrente ha quindi avanzato, nei confronti dei due Comuni, domande di condanna degli stessi alla stipula delle convenzioni urbanistiche attuative del PUA, di adozione di sentenza costituitiva del rapporto ai sensi dell’art. 2932 c.c., e di risarcimento dei danni derivanti dalla ritardata attuazione del PUA.
In entrambi i ricorsi si sono costituiti, rispettivamente, il Comune di Trevenzuolo e il Comune di Vigasio, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. 
All’udienza di discussione del 16 luglio 2015, in prossimità della quale i difensori delle parti hanno depositato memorie conclusive e di replica, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
I ricorsi in esame possono essere riuniti essendo, in parte, oggettivamente e soggettivamente connessi. 
Nel merito gli stessi sono infondati per le seguenti ragioni. 
Richiamate le ragioni di diniego di stipula delle convenzioni urbanistiche da parte dei Comuni resistenti, riassunte nella parte “in fatto” della presente sentenza, in ordine all’adeguamento del PUA alle prescrizioni, raccomandazioni e compensazioni, stabilite dalla Commissione regionale VIA nel parere n. 268/2009, richiesto dai Comuni di Trevenzuolo e Vigasio ai fini della stipula della convezione urbanistica, si osserva, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, che il parere reso dalla Commissione regionale VIA riguardava il Piano urbanistico attuativo nel suo complesso, all’epoca già approvato dai Comuni interessati, ovvero il progetto di sviluppo di un’area di enormi proporzioni, e non singoli interventi edilizi, e che anche il contenuto di tale parere non lascia dubbi sul fatto che la valutazione, e le conseguenti prescrizioni, abbiano avuto riguardo al progetto urbanistico nel suo complesso. Ed infatti, molte delle prescrizioni individuate nel parere, relative alle opere stradali, alla rete idrica, ai sottoservizi, all'arredo verde, alle opere di compensazione e mitigazione, attengono ad aspetti progettuali della pianificazione e come tali sono destinate ad integrare le previsioni del piano urbanistico attuativo, dovendo divenire oggetto di progettazione e di precisi impegni da parte dell’attuatore.
Per cui, l’interpretazione fornita dalla ricorrente in ordine all'art. 29 del D.Lgs. 152/2006 non può essere condivisa, dovendo ritenersi che la sede naturale per il recepimento delle prescrizioni di valenza e rilevanza urbanistica stabilite nella VIA sia quella, appunto, urbanistica, e non quella edilizia del rilascio dei singoli titoli ad edificare, e ciò vale ancor di più nel caso di specie di trasformazione di un’area agricola di 450 ettari di superficie. 
D’altra parte, conformemente a tali principi, il Comune di Trevenzuolo, nella delibera n. 6/2009 di approvazione del Piano particolareggiato in questione, aveva chiaramente stabilito che il piano avrebbe dovuto conformarsi alle eventuali prescrizioni della (successiva) Valutazione favorevole di Impatto Ambientale. 
Quanto alla seconda ragione di diniego opposta dai Comuni, è evidente che in assenza di un preciso impegno, da parte della società attuatrice, in ordine alla realizzazione della viabilità di servizio del comparto, non è possibile giungere alla stipula di una convezione urbanistica di cui non sono certi né i tempi né le modalità di esecuzione, non potendo l’amministrazione obbligarsi al rilascio di titoli edilizi in assenza di un progetto viabilistico definito, di collegamento del comparto, di così grande estensione, alla rete viaria esistente. 
L’importanza di tale presupposto era stata considerata dalla Commissione VIA nel parere del 2009. 

A proposito di tali opere di viabilità, la Commissione regionale aveva infatti considerato che: "In relazione alle volontà espresse dagli enti competenti di realizzare un sistema infrastrutturale a supporto dello sviluppo dell'area mediana sud-ovest con riqualificazione delle strade provinciali 24 e 25 che potrebbe collegarsi a nord con un nuovo casello sull'autostrada A22 Modena-Brennero nel Comune di Vigasio, e a sud con la nuova Mediana prevista dalla Provincia di Verona in Comune di Trevenzuolo, la società "Autodromo del Veneto s.p.a. ", quale soggetto attuatore, ha stipulato i necessari accordi con la Regione Veneto, la Provincia di Verona, con i Comuni di Trevenzuolo e Vigasio, e con soggetti privati proponenti altri piani attuativi nella zona, finalizzati a realizzare il suddetto sistema infrastrutturale secondo la quota parte ad esso spettante. In particolare, in data 14 gennaio 2009, è stato depositato l'Atto unilaterale d'obbligo della società Autodromo del Veneto spa, SPALT srl e Verona sviluppo srl. Serenissima SOR SPA per la realizzazione di Opere preordinate allo sviluppo..” (pag. 15).
In altra parte del parere la Commissione ribadisce: "La società Autodromo del Veneto S.p.A., con la sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo, avvenuto in Provincia il 14 gennaio 2009, ha stipulato i necessari accordi con la Regione Veneto, la Provincia di Verona, i Comuni di Trevenzuolo e Vigasio, e con i soggetti privati proponenti altri piani attuativi nella zona, finalizzati a realizzare la "Nuova Strada Extraurbana" di collegamento tra il previsto Nuovo casello autostradale della A22 di Vigasio e la programmato Strada Provinciale Mediana secondo la quota parte od esso spettante"(pag. 27).
La Commissione ha, dunque, espresso il proprio parere favorevole su tali presupposti di fatto e con riferimento ad impegni certi che prevedevano la realizzazione delle nuove opere di viabilità nel termine di un anno e mezzo.
Tali presupposti, che fondavano anche l’approvazione del Piano particolareggiato, non si sono verificati, in quanto l’atto unilaterale d’obbligo non è mai stato accettato dalla Provincia, la quale ha dapprima approvato un testo differente con la delibera n. 27/2009, a sua volta modificato con la deliberazione consiliare n. 43/2013, che prevede la stipulazione di un nuovo accordo di programma tra enti pubblici e la sottoscrizione di un autonomo atto unilaterale d’obbligo per ciascun soggetto attuatore. 
In tali nuovi atti è scomparso ogni preciso impegno circa la realizzazione del casello autostradale di Vigasio, mentre la viabilità è stata in parte modificata, anche riducendo le dimensioni delle arterie stradali, e ne è stata frazionata la realizzazione in tre distinti progetti; tanto che il verificarsi di tali variazioni essenziali induce il Collegio pure a dubitare della perdurante efficacia della VIA, non solo e non tanto per scadenza del quinquennio (alla quale potrebbe porre rimedio l’istanza di proroga recentemente presentata), ma anche per venir meno dei presupposti di fatto su cui era basata.
L’incertezza sulla realizzabilità del sistema infrastrutturale è poi acuita dal fatto che la società ricorrente, non solo non ha sottoscritto l’atto d’obbligo come da ultimo approvato dal Consiglio Provinciale con delibera n. 43/2013, ma ha impugnato con separato ricorso la stessa delibera, in tal modo allontanando la possibilità di un accordo con la Provincia e i Comuni interessati in ordine alla realizzazione delle infrastrutture viarie connesse al PUA “Autodromo del Veneto”. 
In costanza di tale complesso di circostanze, appare pienamente giustificata la pretesa dei Comuni di Trevenzuolo e Vigasio di posporre la stipula della convenzione urbanistica alla integrazione del PUA ovvero alla stipula di un atto d’obbligo che offra certezza e garanzia dei tempi e dei modi di realizzazione delle principali opere di viabilità destinate a servire un così vasto ambito territoriale.
In conclusione, poiché entrambe le principali ragioni, poste a sostegno dei dinieghi impugnati con i ricorsi principali e con i ricorsi per motivi aggiunti, risultano fondate, i ricorsi devono essere respinti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li riunisce e li respinge entrambi;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano, per ciascuna delle parti resistenti, in € 3.000,00 oltre oneri accessori. 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Di Nunzio, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Nicola Fenicia, Referendario, Estensore
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Parrebbe pertanto essere evidente che, 
ad esempio, 
un Centro Commerciale approvato senza una V.I.A. 
comprensiva della viabilità commessa... 
non possa essere approvato. 

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