Se nel PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI all'art. 14 – Norme particolari per le discariche di rifiuti non pericolosi e pericolosi, c'è scritto questo: "Ferme restando le condizioni preclusive stabilite dal D.Lgs. n. 36/2003, Allegato 1, è vietata la realizzazione delle discariche per rifiuti non pericolosi e pericolosi nelle zone di “alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi” individuate con DCR n. 62 del 17/05/2006", ma nella Sentenza della Corte di Cassazione Penale n° 19457 del 23.05.2012... è stato stabilito che invece si può... chi è che ha ragione?

Visto l'articolo sull'Arena di oggi a titolo: "Una nuova discarica Caluri? Minoranza: «E' inopportuna»", con sopra titolo: "I consiglieri d'opposizione del PD scendono in campo contro l'apertura del sito di stoccaggio dei rifiuti" e con sottotitolo: "Martari: «Non c'è ancora il piano cave regionale per cui si rischia di autorizzare un progetto che potrebbe essere non a norma»", anche oggi parliamo-scriviamo di discariche, evidenziando che il "Piano Cave", come citato nel sottotitolo... è una cosa... mentre il "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali" è una cosa completamente diversa.
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Dato che i PROGETTISTI della Discarica CALURI sono gli stessi della Discarica SIBERIE e dato che giovedì scorso, 12.06.2014, per prima cosa ricordiamo quel messaggio: "Visto l'articolo sull'Arena di oggi, dove scrivono della Discarica di Caluri, posso oggi titolare questo messaggio odierno... come avevo titolato un messaggio già pubblicato il 10 aprile 2010, che aveva questo titolo: "Se GEO NOVA per il Recupero Ambientale di Cava Siberie ha SBAGLIATO i CONTI e i TEMPI sono caxxi loro, ma i 23.812.360 € li paga (e senza Discarica)"? - Visto che il progettista delle due Discariche è lo stesso, proviamo a fare un "confronto" tra il Piano Finanziario della Discarica CALURI... con la Discarica SIBERIE?".
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E se nel messaggio di Giovedì scorso avevo pubblicato il "CONFRONTO TRA I DUE PIANI FINANZIARI" delle due Discariche, oggi pubblichiamo anche il "CONFRONTO TRA I PARTICOLARI COSTRUTTIVI DEL FONDO DELLE DUE DISCARICHE"... ricordando che se i "Conti del Piano Finanziario" con le "Penali e le Sanzioni" in qualche modo si sistemano, ben più grave è la risoluzione del problema, quando una Discarica per Rifiuti NON Pericolosi e NON Putrescibili è stata progettata e realizzata per essere una Discarica per RIFIUTI INERTI... com'è la Discarica Siberie e per come è stata progettata la Discarica Caluri (dallo stesso progettista).
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Non entro nel merito dell'articolo del PD di Villafranca e prima di pubblicare il "CONFRONTO TRA I PARTICOLARI COSTRUTTIVI DEL FONDO DELLE DUE DISCARICHEvi invito a collegarvi al Sito Web della Regione Veneto alla pagina: "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali", dove trovate questi tre documenti:
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Allegato B: Rapporto Ambientale
Allegato C: Sintesi non tecnica
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Se poi nel file.pdf dell'Allegato A scriviamo come parole di ricerca: "RICARICA" il risultato della ricerca che ne esce è questo che vedi sotto e se poi clicchi sulla prima riga il primo paragrafo che comprende la parola "RICARICA" è questo: "Ferme restando le condizioni preclusive stabilite dal D.Lgs. n. 36/2003, Allegato 1, è vietata la realizzazione delle discariche per rifiuti non pericolosi e pericolosi nelle zone di “alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi” individuate con DCR n. 62 del 17/05/2006." 
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Che questo articolo possa impedire la realizzazione delle Discariche in "Zona di Ricarica degli Acquiferi" io nutro seri dubbi, perchè se andiamo a leggere la quanto pubblicato sul sito di "Sommacampagna Popolare" in questo messaggio a titolo: "Sentenza della Corte di Cassazione Penale: conferma il rigetto del ricorso  sulla vicenda delle indagini sulla discarica Siberie" che riporta una sentenza della CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 23 maggio 2012 (Cc. 17/01/2012) Sentenza n. 19457, sentenza che a quanto pare i "Sommapop.orgini" non devono aver letto bene.
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Di questa Sentenza evidenzio solo questa parte: "Dalla lettura del complesso delle disposizioni contenute nel punto 2.4.2. in questione emerge, infatti, che: a) il substrato della base e dei fianchi della discarica deve consistere in una formazione geologica naturale che risponde a requisiti di permeabilità e spessore almeno equivalente a quello risultante dai criteri puntualmente indicati di seguito e differenziati per le discariche di rifiuti non pericolosi e per quelle di rifiuti pericolosi; b) la barriera geologica, qualora non soddisfi naturalmente le condizioni di cui sopra, può essere completata artificialmente attraverso un sistema barriera di confinamento opportunamente realizzato che fornisca una protezione equivalente; c) la barriera di confinamento deve essere realizzata secondo le specifiche tecniche puntualmente indicate nello stesso punto"
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La Corte di Cassazione con la sua sentenza... non è entrata nel merito di come è stata costruita la Discarica Siberie, ha solo stabilito che se una Discarica è costruita secondo i dettami del D.Lgs 36-2003, può essere anche realizzata anche in Zona di Ricarica degli Acquiferi... purchè ci sia la "COMBINAZIONE" tra Barriera Geologica (anche se integrata artificialmente) e la Barriera di Confinamento... 
che però, questa "COMBINAZIONE" manca sia nella Discarica SIBERIE che nella Discarica CALURI.
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Questa lunga premessa - anche se ha trattato i due argomenti: Piano Rifiuti e Sentenza della Corte di Cassazione" solo in modo superficiale era necessaria per pubblicare il: "CONFRONTO TRA I PARTICOLARI COSTRUTTIVI DEL FONDO DELLE DUE DISCARICHE".
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E se la Corte di Cassazione Penale ha stabilito che Le Discariche possono essere realizzate in Zona di Ricarica degli Acquiferi... ha anche stabilito che comunque queste Discariche dovrebbero essere realizzate secondo i dettami del D.Lgs 36 del 2003, purchè ci sia la "COMBINAZIONE" tra Barriera Geologica (anche se integrata artificialmente) e la Barriera di Confinamento... che però, questa "COMBINAZIONE" manca sia nella Discarica SIBERIE che nella Discarica CALURI.
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Che poi la Discarica Siberie non siano state rispettate le norme delle OPERE PUBBLICHE e quelle dei PROJECT FINANCING (e che il Piano Finanziario sia diventato "carta straccia", ma che sopratutto la Discarica Siberie sia stata progettata MALE e costruita PEGGIO, in merito a quest'ultimo "dettaglio", aspettiamo la fine delle indagini del nuovo Procedimento Penale che è stato aperto presso la Procura della Repubblica e poi vediamo che succede.
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Se io fossi un nuovo (o vecchio) Amministratore Pubblico di Maggioranza (o di Minoranza) io una occhiata al "CONFRONTO TRA I DUE PIANI FINANZIARI" delle due Discariche: CALURI e SIBERIE e al "CONFRONTO TRA I PARTICOLARI COSTRUTTIVI DEL FONDO DELLE DUE DISCARICHE"... io - forse più di una occhiata - a questi due documenti la darei... magari si fa ancora in tempo a "riparare agli errori" prima che la SFIGA CHE PORTA LA DISCARICA SIBERIE... abbia da manifestare i suoi effetti, amministrativi e penali.
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Comunque, se nel PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI all'art. 14 – Norme particolari per le discariche di rifiuti non pericolosi e pericolosi, c'è scritto questo: "Ferme restando le condizioni preclusive stabilite dal D.Lgs. n. 36/2003, Allegato 1, è vietata la realizzazione delle discariche per rifiuti non pericolosi e pericolosi nelle zone di “alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi” individuate con DCR n. 62 del 17/05/2006", ma nella Sentenza della Corte di Cassazione Penale n° 19457 del 23.05.2012... è stato stabilito che invece si può... chi è che ha ragione?

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