Di... "casini" nelle Discariche di Sommacampagna, non c'è solo la Discarica Siberie, ma anche la Discarica PRO-IN e se poi si legge questo: "In data 8 maggio 20146 l'avv. Biondaro Luigi ha trasmesso, per conto della ditta Pro.In S.r.l., una nota che denunciava le pressioni indebite del geometra comunale del comune di Sommacampagna e che diffidava il tecnico comunale e il comune stesso a non abusare del loro potere"... viene anche da ridere... sull'accanimento contro una Discarica Privata e il silenzio sulla Discarica Pubblica.

Ogni tanto, cosi per scrupolo (oltre alla Discarica Siberie) un'occhiata bisogna anche darla alla Discarica PRO-IN, della quale Discarica... ovviamente nessun politico si interessa. In realtà non c'è ne sarebbe bisogno di ulteriori controlli, perchè contro questa discarica ci sarebbe il ferreo controllo del Responsabile dell'Ufficio Ecologia e se sul sito web della Provincia... si digita "CASETTA", dalla ricerca, viene fuori questo:
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Una determina, la numero 1973 del 20 Maggio 2014, che è lunga solo 6 pagine e che quindi tutti i nuovi Amministratori di Sommacampagna dovrebbero leggere, cosi si fanno un'idea di quello che succede e che è successo nel nostro Comune nel periodo in cui l'incarico di Assessore alle Discariche è stato ricoperto da Augusto Pietropoli, tra l'altro di nuovo in Consiglio Comunale (anche se in minoranza).
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Di... "casini" nelle Discariche di Sommacampagna, non c'è solo la Discarica Siberie, ma anche la Discarica PRO-IN e se poi si legge questo: "In data 8 maggio 20146 l'avv. Biondaro Luigi ha trasmesso, per conto della ditta Pro.In S.r.l., una nota che denunciava le pressioni indebite del geometra comunale del comune di Sommacampagna e che diffidava il tecnico comunale e il comune stesso a non abusare del loro potere"... viene anche da ridere... sull'accanimento contro una Discarica Privata e il silenzio sulla Discarica Pubblica.
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Da sottolineare che in questa determinazione viene citato anche il Ricorso al TAR come presentato dal Comune di Villafranca, contro queste Discarica, come citato nell'Ordinanza Cautelare del TAR n° 226 del 16 Aprile 2014 (vedi sotto)... dalla quale si evince che viene richiamata anche l'Ordinanza sempre del TAR, la n° 631 del 18 Dicembre 2013 e che era relativa alla Discarica Siberie.
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N. 00226/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00042/2014 REG.RIC.           
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 42 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:


Comune di Villafranca di Verona, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Avanzi, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
contro
Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa per legge dagli avv. Luisa Londei, Ezio Zanon, domiciliata in Venezia, Cannaregio, 23;
nei confronti di
Pro-In S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Biondaro, Giorgio Pinello, con domicilio eletto presso Giorgio Pinello in Venezia, San Polo, 3080/L;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
quanto al ricorso principale
della deliberazione della Giunta Regionale n. 1780 del 03/10/2014, pubblicata sul Bur Regione Veneto n. 91 del 29/10/2013, concernente "Giudizio Favorevole alla riclassificazione in sottocategoria e relative deroghe della discarica per rifiuti non pericolosi in località Casetta in comune di Sommacampagna (VR), già autorizzata con D.G.R. n. 1932 del 25/06/2004 e D.G.R. n. 3301 del 22/10/2004;
quanto al ricorso per motivi aggiunti
del Decreto n. 104 del 30 dicembre 2013 del Segretario Regionale per l'Ambiente, pubblicato sul BUR Veneto n. 27 del 7 marzo 2014, recante "Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSRA N. 175 del 2008 e ss.mm.ii.".

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Veneto e di Pro-In S.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2014 il Pres. Giuseppe Di Nunzio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il ricorso connesso n. 1592/13 proposto dallo stesso ricorrente avverso un provvedimento di pari oggetto, avente contenuto del tutto analogo, è stato accolto in fase cautelare con ordinanza n. 631/13 e fissazione della udienza per la trattazione del merito della causa al quarto trimestre di questo anno;
Ritenuto che, prima facie, le considerazioni svolte nella sopra citata sede cautelare, devono ritenersi confermate anche nella fattispecie concreta in esame sia con riferimento al ricorso introduttivo sia con riferimento ai motivi aggiunti;
Rilevato pertanto che anche la istanza cautelare ora in esame deve essere accolta, mentre le spese del giudizio relativo possono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) accoglie la domanda cautelare.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso un’udienza pubblica del 4° trimestre del 2014.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Di Nunzio, Presidente, Estensore
Riccardo Savoia, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
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N. 00631/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01592/2013 REG.RIC.           
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1592 del 2013, proposto da:
Comune di Villafranca di Verona, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Avanzi, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell'art. 25 del D. lgs. N. 104/2010;
contro
Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso per legge dagli avv. Luisa Londei, Ezio Zanon, domiciliata in Venezia, Cannaregio, 23;
Comune di Sommacampagna, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio; 

nei confronti di
Geo Nova Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Pellegrini, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell'art. 25 del D. lgs. N. 104/2010;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
deliberazione della Giunta Regionale n. 1251 del 16.7.2013, concernente "giudizio favorevole della riclassificazione in sottocategorie e relative deroghe (D..M. 27/9.2010), della discarica per rifiuti non pericolosi in loc.Siberie in Comune di Sommacampagna (VR), già autorizzata con DRG. n. 996 del 21.4.2009;
del parere della Commissione Regionale V.I.A. n. 409 del 24.4.2013,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Veneto e di Geo Nova Spa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2013 il dott. Marco Morgantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
La legittimazione e l’interesse del comune ricorrente sussistono in relazione alla tutela avverso eventi che possono produrre danno al territorio ed alla popolazione del comune.
Le censure prospettate sembrano, sulla base di un sommario esame, essere fondate.
L’autorizzazione impugnata consente di conferire in discarica rifiuti in deroga ai parametri stabiliti dalla tabella 5 del D.M. del 27 Settembre 2010.
L’amministrazione ha rilasciato l’autorizzazione impugnata sulla base della procedura di V.I.A. ai sensi degli articoli 11 e 23 della legge regionale n° 10 del 1999.
L’impatto ambientale che ne deriva non sembra consentire la mancata richiesta, come in effetti è avvenuto nel procedimento, del parere del comune di Villafranca di Verona, il cui territorio è prossimo all’impianto, anche considerando che l’aeroporto di Villafranca dista 2.700 metri dalla discarica e che questa costituisce fonte di attrazione di volatili, i quali possono interferire con i voli aerei, con conseguente pericolo anche di incidenti con ricaduta anche al suolo.
L’impatto ambientale conseguente al provvedimento impugnato giustifica, in punto di danno, l’accoglimento dell’istanza cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) Accoglie la domanda cautelare e, per l’effetto, sospende gli effetti della delibera della giunta regionale di cui in epigrafe.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del IV° trimestre del 2014.
Spese compensate per la fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Di Nunzio, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere, Estensore
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Secondo me medesimo... se il Sindaco di Villafranca sta presentato dei Ricorsi al TAR contro le due Discariche di Sommacampagna, uno presentato contro la Discarica Siberie e uno presentato contro la Discarica PRO-IN... il Sindaco Faccioli... sta solo perdendo tempo... o vuole vincere? 

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