Se in merito al FINTO Recupero Ambientale dell'ex Cava Siberie... (A) hanno sbagliato il progetto... (B) hanno male costruito una Discarica di Rifiuti (che si sta trasformando in una BOMBA ECOLOGICA) e... (C) hanno pure sbagliato il Piano Finanziario... non è che qualcuno (chi ha eseguito e chi controllava) dovrebbe, almeno, cominciare a pagare le PENALI e le SANZIONI e i DANNI ERARIALI conseguenti???

Ieri all'Albo Pretorio del Comune di Sommacampagna è stata pubblicata la Delibera di Giunta n° 230 del 4 Novembre 2013, con oggetto: "COSTRUZIONE, GESTIONE OPERATIVA E POST-OPERATIVA DI UNA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI NON PUTRESCIBILI, NELL'EX CAVA "SIBERIE" DI PROPRIETA' COMUNALE - AUTORIZZAZIONE (A.I.A.) DI CUI ALLA DELIBERA REGIONALE N.996/2009 DELL'A.T.I. CON CAPOGRUPPO GEONOVA SPA DI TREVISO - APPROVAZIONE RICHIESTA DI PROROGA DEL PAGAMENTO INDENNIZZO AMBIENTALE RELATIVO AL 3°TRIMESTRE 2013".
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Un'altra emerita caxxata - anche questa approvata dai "QUASIEX" Amministratori di Sommacampagna - che oggi necessità di adeguati commenti e considerazioni e di essere evidenziata perchè, se in merito al FINTO Recupero Ambientale dell'ex Cava Siberie... (A) hanno sbagliato il progetto... (B) hanno male costruito una Discarica di Rifiuti (che si sta trasformando in una BOMBA ECOLOGICA) e... (C) hanno pure sbagliato il Piano Finanziario... non è che qualcuno (chi ha eseguito e chi controllava) dovrebbe, almeno, cominciare a pagare le PENALI e le SANZIONI e i DANNI ERARIALI conseguenti??? 
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Prima di commentare, di considerare e di evidenziare quanto è stato deliberato con la Delibera 230/2013, bisognerebbe ancora una volta ripercorrere quanto accaduto in questi ultimi anni e che è relativo a quell'Opera Pubblica (realizzata in Project Financing) che doveva essere il Recupero Ambientale dell'ex Cava Siberie, attuato però con la realizzazione di una Discarica di Rifiuti, ma che sta diventando una Bomba Ecologica... ma oggi non ho tempo di entrare nei dettagli e mi limito solo ad evidenziare quanto segue. 
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Con Delibera di Giunta n° 28 del 11.02.2010 sarebbe stato approvato questo: "APPROVAZIONE SCHEMA DEFINITIVO DI CONVENZIONE PER LA COSTRUZIONE, GESTIONE OPERATIVA E POST-OPERATIVA, DI UNA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI NON PUTRESCIBILI, NELL'’EX CAVA “SIBERIE” DI PROPRIETA'’ COMUNALE – AUTORIZZAZIONE (A.I.A.) DELIBERA REGIONALE".
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Di questa Convenzione richiamiamo alcuni paragrafi dell'Articolo 2 - "Realizzazione - Tempi e modalità" a partire da questo: "Devono essere escluse tutte le possibilità di deroghe previste dall'art. 6 del D.M. 13.03.2003" articolo che poi finisce con questi paragrafi:
Il Gestore si obbliga ad iniziare i lavori di allestimento/costruzione della discarica entro 30 (diconsi trenta) giorni dalla firma della presente convenzione, salvo cause di forza maggiore o la necessità di ottenimento di eventuali ulteriori assensi da parte di pubbliche autorità diverse da quelle comunali.
Il Gestore si obbliga ad ultimare le opere di allestimento/costruzione della discarica controllata limitatamente al primo lotto entro 6 (diconsi sei) mesi dall'inizio dei lavori. Il termine sopraindicato potrà essere prorogato con atto del Comune di Sommacampagna solo a fronte di giustificati motivi e comunque per cause di forza maggiore.
Nel caso del mancato rispetto di ciascuno dei suddetti termini, si rinvia a quanto espressamente previsto dal successivo art. 13 (Penali e Sanzioni).
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E prima di commentare la Delibera di Giunta Comunale ieri pubblicata bisogna ricordare quanto scritto sulla Convenzione all'articolo 13 - Penali e Sanzioni, che cosi recita:
Il Gestore nell'esecuzione del servizio previsto dalla presente convenzione, nullo escluso, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti il servizio stesso.
Tutte le infrazioni agli obblighi che derivano da disposizioni legislative e regolamentari, da ordinanze municipali e dalla presente convenzione saranno accertate dagli incaricati del Comune mediante relazione del Responsabile del procedimento.
L'applicazione delle penalità è preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza al Gestore, il quale avrà la facoltà di presentare le sue eventuali controdeduzioni, entro e non oltre, dieci giorni dal ricevimento della contestazione.
L'Amministrazione, nel caso valuti positivamente le controdeduzioni presentate dal Gestore, ne dà comunicazione allo stesso entro il termine di 30 giorni; in caso contrario le controdeduzioni si intendono non accolte e al Gestore saranno applicate le relative penali sotto stabilite.
In particolare, saranno applicate le seguenti penalità/sanzioni:
Mancato rispetto di ogni termine previsto dalla presente convenzione, sia relativo ai tempi previsti per la costruzione/allestimento, sia per la gestione operativa che post-operativa: E 5.000,00 per ogni giorno di ritardo.
Inesatto rispetto degli standard costruttivi per ciascuna tipologia prevista nell'allestimento, nella gestione operativa e post-operativa: E 5.000,00 cad.una infrazione, indipendentemente dalle disposizione della direzione lavori.

Mancato rispetto dei termini previsti per il pagamento del corrispettivo dovuto al Comune: E 10.000,00 per ogni giorno di ritardo;
Tali penalità/sanzioni sono integrative, e non sostitutive, di quelle previste dalle leggi statali e/o regionali.
Le suddette penalità/sanzioni se applicate dovranno essere versate al Comune dal Gestore entro il termine perentorio di giorni 30, decorrenti dalla data di ricevimento dell'ingiunzione al pagamento stesso. Decorso inutilmente tale termine si procederà all'escussione della polizza di cui all'art. 3, per l'importo della sanzione applicata.
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Non solo, per il quanto accaduto in questi anni le Penali e le Sanzioni non sono mai state applicate... ma ora nella Delibera di Giunta Comunale, n° 230 del 4.11.2013 si legge questo:
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Premesso che:
La Regione Veneto, con D.G.R. 21.04.2009 n. 996, previa valutazione ambientale, ha emesso a favore della ditta Geo Nova s.p.a. l’Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D.Lgs. 59/2005 e della Legge Regionale del Veneto n. 26/2007 esclusivamente per l’avvio dei lavori di realizzazione dell’impianto in oggetto, secondo quanto stabilito nelle prescrizioni facenti parte del parere allegato alla delibera medesima; (parere n. 219 del 10/12/2008 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A);
NOTA:
Si sono dimenticati di evidenziare che la regione Veneto ha deliberato altre due volte, con la DGRV 332/2012 per autorizzare il Progetto delle opere per il ripristino delle pareti "collassate" e con la DGRV 1251/2013 per concedere la Deroga per triplicare i valori dell'eluato (deroga vietata nella Convenzione)
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In data 17.02.2010 sono stati sottoscritti, con la ditta GEONOVA spa di Treviso, presso lo studio del Notaio Bianconi di Treviso, la convenzione e l’atto aggiuntivo per la gestione dell’impianto che regola le modalità di pagamento dell’indennizzo ambientale a favore del Comune di Sommacampagna;
NOTA:
La Convenzione andava sottoscritta prima di elaborare il Progetto e lo Studio di Impatto Ambientale e quindi andava sottoscritta nel 2006 e non nel 2010 dopo che il progetto era stato approvato nel 2009.
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In data 01.12.2010 è stato sottoscritto, con la ditta GEONOVA spa di Treviso, presso lo studio del Notaio Bianconi di Treviso, il secondo atto aggiuntivo per la gestione dell’impianto nel quale vengono ribaditi gli impegni e le modalità di pagamento dell’indennizzo ambientale a favore del Comune di Sommacampagna;
NOTA:
Questo secondo atto aggiuntivo mi era sfuggito e non ne conoscevo l'esistenza, ma se andiamo a leggere la Delibera di Giunta n° 203 del 25.11.2010 leggiamo questo: "ed è stato ritenuto che, anche l'ottenimento delle deroghe di cui alla deliberazione n° 103/2010, non comporta indebiti benefici economici per la ditta concessionaria, ma bensì garantisce il normale flusso di rifiuti per il rispetto dei tempi di conferimento e del proprio piano finanziario" ed è evidente quindi che la Delibera di Giunta 230/2013 nemmeno rispetta questo Atto Aggiuntivo.
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La Regione Veneto, con decreto del Segretario regionale per l’ambiente n° 28 del 29.04.2011 ha autorizzato l’esercizio provvisorio ai sensi della L.R. 3/2000 e ss.mm.ii. e della DGRV n° 2794 del 23.11.2010, del lotto 1°;
NOTA:
Il 1° lotto che doveva entrare in esercizio nel Marzo 2010 ma è stato collaudato solo nel gennaio 2011 e autorizzato solo nel mese di Aprile 2011 e su questo ritardo di un anno doveva essere applicata la penale di 5.000 euro al giorno per ogni giorno di ritardo.
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Che dal mese di agosto 2012 sono stati conferiti regolarmente rifiuti all’interno del lotto in gestione;
NOTA:
A causa dei "collassamenti" delle pareti avvenuti nel 2010 e nel 2011, poi i lavori sono stati interrotti e il Conferimento dei rifiuti è ripreso solo dopo altri 14 mesi e su questo ritardo doveva essere applicata la penale di 10.000 euro al giorno per ogni giorno di ritardo per il mancato rispetto del pagamento del corrispettivo dovuto al Comune.
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Che alla data odierna sono sempre stati accreditati gli importi dovuti trimestralmente al Comune da parte della ditta come stabilito dalle convenzioni sopra riportate;
NOTA:
E' evidente che tutti i ritardi accumulati non hanno permesso il rispetto di quanto stabilito dalla Convenzione e che sopratutto non sono state applicate le sanzioni e le penali previste dalla Convenzione.
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Tutto ciò premesso:
Considerato che a seguito di incontri avuti nei mesi di settembre e ottobre con l’Amministratore della ditta e il Vice-sindaco di questa Amministrazione è emersa l’esigenza di poter posticipare il pagamento trimestrale dovuto al 31.10.2013 a metà dicembre 2013;
NOTA:
Se gli incontri tra Settembre e Ottobre ci sono stati con il ViceSindaco... mi spiegate a cosa serve l'Assessore alle Discariche??? O questo dimostra che, dato che il Vice Sindaco è anche l'Assessore al Bilancio il problema della Discarica Siberie... pare che sia che questo "BANCOMAT" non funzioni per il Comune di Sommacampagna?
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Vista la richiesta formale pervenuta in data 31.10.2013 al prot. 15749 con cui si specifica quanto segue:
NOTA:
Che strano... entro il 31.10.2013 dovevano pagare la terza rata e nello stesso giorno presentano domanda di proroga del pagamento del 3° Trimestre 
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“Con riferimento agli accordi intercorsi, vi chiediamo di voler posticipare la scadenza dell’indennizzo in oggetto prevista per il 31.10.2013 al 13.12.2013 previo riconoscimento degli interessi legali”.
NOTA:
Chissà mai perchè viene richiesto di spostare il pagamento dal 31 Ottobre al 13 Dicembre (giorno di Santa Lucia)... e mi chiedo che cosa dovrebbe cambiare in questi 45 giorni.
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Considerato che tale richiesta, visto il riconoscimento degli interessi legali, non comporta alcun problema e/o danno dal punto di vista contabile e finanziario;
NOTA:
Mancando di queste entrate il Comune che farà nel frattempo... (A) Non paga i dipendenti e/o i Fornitori o (B) dice ai Dipendenti e ai Fornitori, vi pagherò quando paga la Geo Nova, o... (C) l'Assessore al Bilancio bussa alla Banca che è la Tesoreria del Comune e di fa prestare i soldi... pagando gli interessi?
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Considerata la congiuntura di crisi nei conferimenti e quindi le possibilità di introito da parte della ditta anche in considerazione della non possibilità di conferire rifiuti senza il rilascio delle deroghe;
NOTA:
La Discarica Siberie non è una Discarica Normale è un Project Financing... e se il proponente oltre ad aver sbagliato il progetto, ad aver costruito male la Discarica, ha pure anche sbagliato le previsioni del Piano Finanziario, non solo sono problemi loro, ma nemmeno possono chiedere le deroghe visto che nella Gara d'Appalto erano state vietate.
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Visto che in questo periodo la ditta ha dovuto affrontare le spese per la costruzione del terzo lotto per poter richiedere l’esercizio del lotto 2°;
NOTA:
Per poter scaricare rifiuti nel 2° lotto il terzo lotto deve essere prima costruito e prima collaudato ed è evidente che questa giustificazione è ingiustificabile, sopratutto se ricordiamo i danni erariali che il comune ha avuto per il mancato rispetto del Piano Finanziario del Project Financing.
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Ritenuto, non essendoci alcun danno né gestionale che finanziario, di concedere la proroga al pagamento;
NOTA:
Ad oggi a oltre 4 anni dall'approvazione del progetto, il Comune avrebbe dovuto avere nelle Casse Comunali almeno 10 milioni di euro di corrispettivo per l'indennizzo ambientale sui rifiuti conferiti e avrebbe dovuto anche avere nelle casse circa 6 milioni di euro se le penali e le sanzioni fossero state correttamente applicate, nel rispetto della Convenzione sottoscritta.
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DELIBERA
1) Di prendere atto ed di accettare la richiesta della ditta di posticipare la data del pagamento dell’indennizzo ambientale scadente il 31.10.2013 al 13.12.2013 previo riconoscimento degli interessi legali;
NOTA:
Viste le note come sin qui espresse, invece di far rispettare gli Articoli della Convenzione, compreso le Penali e le Sanzioni... la Giunta Comunale di Sommacampagna delibera l'APPROVAZIONE della RICHIESTA DI PROROGA DEL PAGAMENTO INDENNIZZO AMBIENTALE RELATIVO AL 3°TRIMESTRE 2013.
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Per oggi non aggiungo altro... mi riservo di recuperare gli originali della Convenzione e i due Atti Aggiuntivi... e poi credo che sia e sarà il caso di scrivere alla Guardia di Finanza, tra i cui compiti vi è anche questo: "Vigilanza sulla spesa pubblica".

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