Ecco un bellissimo esempio di come INUOVI (ma anche GLIEX) risolvono i problemi della salute pubblica dei miei concittadini: "ORDINANZA N. 16 DEL 03.04.2013 - Azioni di base per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento atmosferico 2012/2013

A quanto pare la Giunta Comunale ogni tanto gli viene il dubbio che l'aria di Caselle possa essere inquinata e quindi ieri è stata emessa un'Ordinanza, la n° 16 del 3 Aprile 2013 che avrebbe questo oggetto: "Retifica ordinanza n. 57/2012 - Azioni di base per il contenimento e la prevenzionedell’inquinamento atmosferico 2012/2013".
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A parte che non comprendo il perchè l'emanazione di un'ordinanza il 3 Aprile - che tra l'altro è identica alla precedente la 57 dell'11.10.2012 - quando ormai il periodo più critico per quanto riguarda l'inquinamento ambientale... è già trascorso.
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Comunque, nel seguito vi ricopio quest'ultima Ordinanza e di questa vi sottolineo una serie di azioni che - secondo chi ha firmato sta cosa - dovrebbero salvaguardare la nostra salute... e tutelarci dall'inquinamento che pervade ed impregna in particolare l'abitato di Caselle.
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IL SINDACO
PREMESSO CHE:
il Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa” conferma, tra l’altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a 50 µg/m3 da non superare più di 35 volte nell’arco dell’anno civile;
il monitoraggio della qualità dell’aria condotto da ARPAV su tutto il territorio Regionale evidenzia come il parametro PM10 sia uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunno-invernale, in cui le condizioni di ristagno atmosferico fanno aumentare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta, spesso in maniera consecutiva per più giorni, superano il valore limite dei 50 µg/m3;
CONSIDERATO CHE:
la Regione Veneto, con delibera del Consiglio regionale n. 57 del 11 novembre 2004, ha approvato il “Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera” (di seguito indicato come Piano regionale) che classifica le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto NO2;
tale Piano regionale in particolare prevede:
all’art. 5 – Competenze dei Comuni, che i Comuni ricadenti nelle zone A, B e C elaborino i piani di azione, risanamento e mantenimento ai sensi del d.lgs. 351/1999;
all’art. 6 – Competenze delle Province, che le Province approvano i Piani di azione, risanamento e mantenimento elaborati dai Comuni, apportando gli eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per otimizzare nel territorio provinciale le azioni. Il medesimo articolo stabilisce peraltro che le Province, in caso di inerzia del Sindaco, adottanp in via sostitutiva tutte le iniziative spettanti ai Comuni per ovviare al superamento dei valori limite o delle soglie di allarme, anche quando decise nei T.T.Z.;
all’art. 7 – Tavolo Tecnico Zonale, che il T.T.Z. ha il compito di coordinare gli interventi dei Comuni previsti nei Piani di azione, risanamento e mantenimento, finalizzati a ridurre i superamenti delle sogli e di allarme e dei valori limite e di verificarne la loro applicazione;
il tavolo tecnico zonale (TTZ), istituito ai sensi del Piano regionale medesimo, riunito in data 14.07.2006 ha accolto la proposta di nuova zonizzazione effettuata da ARPAV, individuando in particolare le zone A Agglomerato, A1 Provincia, A2 Provincia e C ai fini dell’adozione delle misure previste dal Piano;
il Comune di Sommacampagna risulta inserito in zona “A” (zone critiche) per i parametri relativi al PM10 (polveri sottili);

ATTESO CHE con Deliberazione n. 172 del 6 ottobre 2011 la Giunta Comunale ha adottato le modifiche al “Piano di Azione e Risanamento della Qualità dell’Aria dei Comuni dell’area metropolitana di Verona”;
RITENUTO necessario attuare, nelle more dell’approvazione di detto Piano di Azione e Risanamento della Qualità dell’Aria, in fase di adozione da parte dell’ Amministrazione Provinciale, provvedimenti finalizzati alla riduzione a breve termine del carico inquinante;
ATTESO CHE:
il 19 settembre 2012 si è riunito il T.T.Z. – Tavolo Tecnico Zonale, presieduto e coordinato dall’Amministrazione Provinciale, che ha stabilito, tra l’altro, con le azioni definitae dal C.I.S. – Comitato di Indirizzo e Sorveglianza – nel 2006, per i Comuni in fascia A agglomerato, A1 Provincia e A2 Provincia, il blocco della circolazione degli autoveicoli benzina EURO 0, dei diesel EURO 1 e Euro 2, dei ciclomotori e motoveicoli EURO 0, nel periodo tra il 15 ottobre e il 14 dicembre 2012 e tra il 7 gennaio e il 17 maggio 2013, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00, escluso le giornate festive infrasettimanali;
nel corso del T.T.Z. è stato inoltre stabilito che:
dovranno essere programmate complessivamente n. 6 “giornate provinciali dell’ambiente” a cura delle Amministrazioin Locali, una per ciascun mese da ottobre ad aprile, salvo il mese di dicembre, senza obbligo di applicazione del blocco del traffico veicolare, ma con proposta di iniziative a carattere ambientale volte al coinvolgimento della popolazione;
le date delle giornate nei mesi indicati nonché gli orari possono essere stabiliti a discrezione del singolo Comune ad eccezione della giornata del 14 aprile 2013, per la quale sarà specificamente riproposta l’iniziativa “Benvenuta Primavera”;
i Comuni sono stati invitati a trasmettere locandine e materiale per publicizzare le proprie iniziative e rapporti sintetici sulle giornate effettuate;
i Comuni dovranno trasmettere come ogni anno un “report” sui controlli dell’applicazione delle azioni decise nella seduta del T.T.Z. del 19 settembre 2012. In particolare per tutti i Comuni (fascia A e C) il “report” dovrà riportare i dati relativi alle azioni sul fermo motore, il divieto di combustione in ambito agricolo e di cantiere e la limitazione della temperatura negli ambienti (PUNTO 3 del provvedimento); per i soli Comuni in fascia A il “report” dovrà riportare anche i dati dei controlli relativi al blocco settimanale del traffico veicolare (PUNTO 2 del provvedimento);
RITENUTO CHE:
sia necessario ed urgente adottare i provvedimenti approvati dal T.T.Z. del 19.09.2012 finalizzati alla riduzione del carico inquinante;
i provvedimenti di limitazione del traffico determinano una riduzione certa delle emissioni di sostanze inquinanti causate dal traffico veicolare in tutte le sue forme;
gli autoveicoli benzina EURO 0, i diesel EURO 0, EURO 1 e EURO 2, i ciclomotori e motoveicoli EURO , sono i mezzi con maggiori emissioni inquinanti per km percorso, secondo la classificazione COPERT III che definisce i fattori di emissione per categoria di veicoli, come peraltro indicato anche dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera e confermato dal C.I.S.;
VISTA la decisione della Giunta comunale che, nella seduta del 11 ottobre 2012, ha stabilito la predisposizione del provvedimento per il blocco della circolazione e gli ulteriori provvedimenti in linea con quanto indicato dal T.T.Z. riunito il 19 settembre 2012;
CONSIDERATE le difficoltà sollevate dagli agricoltori del territorio per i divieti derivanti dall’ordinanza per il blocco dei mezzi non catalizzati, dovute in particolare alla tipologia dei mezzi agricoli in circolazione ed anche alla tipologia di lavorazione che può comportare nella giornata un continuo spostamento dal campo agricolo alla sede aziendale e viceversa;
 
CONSIDERATO inoltre che nella seduta TTZ del 19 settembre 2012, è stato ribadito che “il Sindaco può concedere deroghe per particolari veicoli e/o per particolari necessità limitatamente ai residenti nel proprio territorio”
VISTA l’ordinanza n. 34 del 31.5.2011 con la quale viene stabilito l’obbligo di copertura dei camion che trasportano materiale polverulento;
VISTE le D.G.R.V. n. 3748 del 24 novembre 2004 e n. 936 del 12 aprile 2006, relative a disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico;
VISTO il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;
VISTO il D.P.R. 412/93 e s.m.i.;
VISTO l’art. 7, comma 1 lettera a) e b) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli;
VISTO l’art. 50 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l’art. 3;
Vista la nota dell’Amministrazione Provinciale prot. 18839 del 19.02.2013;
ORDINA
Di limitare la circolazione secondo le modalità e le eccezioni indicate:
divieto di circolazione, con finalità preventive e di contenimento degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, in particolare quello da polveri sottili (PM10), nel periodo compreso dal 15 ottobre al 14 dicembre 2012 e dal 7 gennaio al 17 maggio 2013, nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 per le seguenti categorie di veicoli:
autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CE e successive direttive (EURO 0), non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
motoveicoli e ciclomotori non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) non omologati ai sensi della direttiva 98/69/Ce e successive direttive (EURO 0, EURO 1 e EURO 2), non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
  1. area del territorio comunale sottoposta a limitazioni:
Le disposizioni prescritte dal presente provvedimento si applicano all’intero territorio comunale ad eccezione delle limitazioni alla circolazione che si applicano alle strade comunali, così come risulta anche da apposita segnaletica stradale installata in loco;
  1. sono esclusi dal divieto di circolazione i seguenti mezzi:
gli autoveicoli ad emissione nulla (motore elettrico);
gli autoveicoli equipaggiati con motore ibrido elettrico e termico;
gli autoveicoli con motore ad accensione comandata, alimentati a carburanti gassosi (metano, g.p.l.);
gli autobus adibiti al servizio pubblico di linea compresi i mezzi di servizio;
autoveicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2 posti;
veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili il cui trasporto non possa essere rinviato da provarsi con documento di trasporto;
veicoli al servizio di portatori di handicap - muniti di contrassegno - e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti Competenti (Strutture ospedaliere e Commissioni A.S.L.), ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse;
veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio), nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso;
veicoli di operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell’Ente per cui operano che dichiari che l’operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l’assistenza domiciliare è indispensabile, nonché veicoli dei medici generici e delle persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio);
veicoli di servizio e veicoli utilizzati per assolvere ai compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e Servizi di Polizia Municipale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, degli altri Corpi armati dello Stato;
veicoli utilizzati per assicurare la produzione e distribuzione di energia nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
veicoli utilizzati per la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
veicoli utilizzati per i servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme;
veicoli utilizzati per assicurare servizi manutentivi di emergenza (da documentare con le modalità previste per il titolo autorizzatorio);
veicoli utilizzati per il servizio attinente alla manutenzione della rete stradale (ivi compreso lo sgombero delle nevi), idrica, fognaria e di depurazione;
veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio della Motorizzazione Civile o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario all’andata e al ritorno;
veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione;
veicoli di lavoratori limitatamente ai percorsi casa-lavoro e viceversa per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea, con le modalità previste dal titolo autorizzatorio;
veicoli di lavoratori limitatamente ai percorsi casa-1^ fermata (distante non meno di 900 metri) del servizio di trasporto pubblico di linea con le modalità previste dal titolo autorizzatorio;
veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero, muniti di titolo autorizzatorio;
veicoli partecipanti ai cortei del carnevale;
veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all’art. 60 del Nuovo Codice della Strada, in possesso dell’attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici, e ai veicoli con targa A.S.I. o di Registro esposta, solo in occasione delle manifestazioni;
veicoli appartenenti agli operatori diretti ai mercati;
veicoli con targa estera intestati a persone residenti all’estero;
veicoli per accompagnare bambini limitatamente ai 30 minuti prima e dopo orario uscita/entrata scuola;
mezzi agricoli nello svolgimento della regolare attività agricola;
Il Sindaco può inoltre concedere deroghe per particolari veicoli e/o per particolari necessità limitatamente ai residenti nel proprio territorio.
Chi intenda avvalesrsi delle deroghe di cui alpunto precedente dovrà documentare i presupposti della deroga come previsto da ciascuna eccezione. In particolare, laddove ci sia riferimento a “titolo autorizzativo” dovranno essere rispettate le seguenti modalità:
Il titolo autorizzatorio sarà dato da un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito.
Dovrà essere esposta bene in vista ed esibita agli organi di polizia stradale (come stabilito dall’art. 11, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”) che ne facciano richiesta.
L'autocertificazione dovrà contenere la seguente formula: “Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art.76 del T.U. sull'autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U.”

I veicoli in possesso del tagliando “BOLLINO BLU” relativo al controllo dei gas di scarico, sono comunque soggetti alle misure di limitazione della circolazione stradale di cui alla presente ordinanza.

Inoltre, in sintonia con la legislazione nazionale vigente, in tutto il territorio Comunale nel periodo dal 15 ottobre 2012 al 14 Maggio 2013, è fatto:

DIVIETO DI
1.    mantenere acceso il motore:
  • degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo della medesima e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza del veicoli dal capolinea deve essere immediatamente successiva all’accensione del motore;
  • degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
  • degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto in corrispondenza di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello;
  • dei mezzi di trasporto su ferro con motrice diesel durante le soste;

effettuare combustioni all'aperto, in particolare in ambito agricolo e di cantiere ad eccezione dei seguenti casi:
  • distribuzione di materiale infetto tramite il fuoco quando espressamente previsto dalla normativa ed in particolare dagli atti emanati dal Servizio Fitosanitario Regionale, previa autorizzazione a firma del Dirigente del settore;
  • prove pratiche condotte dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
  • preparazione dei cibi in contesto domestico o di sagra/festa all’aperto;
  • falò in occasioni di feste tradizionali;

climatizzare i seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari:
cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage,
box, garage, depositi;

ed inoltre è fatto
OBBLIGO

di copertura dei mezzi che trasportano materiale polverulento al fine di evitare la dispersione in atmosfera (rif. Art. 164 del codice della strada);
nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), di limitare la temperatura misurata ai sensi del D.P.R. 412/93 e s.m.i.:
a massimi di 19°C negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93,  con le sigle:
E.1 – residenza e assimilabili;
E.2 – uffici e assimilabili;
E.4 – attività ricreative o di culto e assimilabili;
E.5 – attività commerciali e assimilabili;
E.6 – attività sportive;
E.7 – attività scolastiche a partire dal livello medio - inferiore;
a massimi 17°C negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con la sigla E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili.

INVITA

la popolazione ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute: in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinamenti atmosferici, superiori ai limiti consentiti, è bene che gli individui o i gruppi sensibili come anziani e bambini o soggetti in precarie condizioni di salute limitino la loro attività all’aperto ed evitino di trattenersi a lungo i aree con intenso traffico.
In linea generale esiste una serie di comportamenti, di seguito di massima indicati, che se attuati ed evitati, permettono di ridurre il rischio per la salute connessi alle alte concentrazioni di inquinanti atmosferici:
evitare di tenere i bambini ad un’altezza di 30-50 centimetri dal suolo /(livello a cui si propaga la maggior parte delle emissioni dei veicoli a motore), utilizzando invece per il loro trasporto carrozzine, passeggini e zaini di altezza adeguata; evitare inoltre esposizioni all’aria aperta non raccomandabili nelle giornate ad alto inquinamento;
in auto azionare gli impianti di riciclo dell’aria durante il transito in aree urbane inquinanti;
evitare che le prese d’aria dei condizionatori vengano ubicate su vie di intenso traffico veicolare;
ricordare che la sussistenza di malattie respiratorie e cardiache (anche lievi come ‘influenza e la bronchite) amplifica gli effetti sulla salite di tutti gli inquinanti; in queste situazioni le raccomandazioni sopra elencate dovranno essere osservate con maggior attenzione;
la popolazione ad adottare comportamenti virtuosi per contribuire al miglioramento della qualità dell’aria: durante i periodi di criticità che coincidono con le giornate invernali fredde, con cielo sereno ed assenza di vento, ad attuare una serie di azioni volontarie, come di seguito riportate, volte alla limitazione delle emissioni, con l’obiettivo di fornire un ulteriore contributo alla limitazione delle concentrazioni in atmosfera e limitare le esposizioni prolungate a livelli elevati di polveri fini:
  1. le aziende di trasporto pubblico locale a privilegiare i mezzi a minore emissione;
  2. rispettare rigorosamente i divieti relativi al fermo totale o parziale;
  3. incrementare l’utilizzo dei trasporti pubblici, evitando il più possibile l’impiego del proprio mezzo (sia auto che moto), ed in particolare se diesel;
  4. tenere una guida non aggressiva, limitando le brusche accelerazioni e frenate;
  5. limitare le velocità massime ai 40 km/h in ambito urbano e ai 90 km/h in ambito extraurbano e autostradale;
  6. effettuare verifiche periodiche agli scarichi dei veicoli (verifiche aggiuntive a quella obbligatoria del bollino blu), sia di auto che di moto e motorini e soprattutto per i veicoli non catalizzati e in particolare quelli diesel;
  7. revisionare periodicamente gli impianti termici degli ambienti confinati;
  8. limitare l’utilizzo della legna per il riscaldamento domestico, laddove non strettamente necessario per il riscaldamento dell’abitazione, e favorire l’installazione di macchine a doppia combustione catalitica;
  9. non riscaldare i motori da fermo, ma partire subito con guida non aggressiva;
  10. avere cura, ove presenti cantieri e/o lavorazioni di materiale polverulento, di tenere pulite le ruote dei mezzi in uscita che si immettono su strade urbane ed extraurbane, anche attraverso lavaggi con acqua in pressione (ad esempio idropulitrici);
  11. utilizzare in modo condiviso l’automobile, per diminuire il numero dei veicoli circolanti (carsharing,car-pooling);
  12. valutare la possibilità di utilizzare la bicicletta;
  13. limitare le emissioni inquinanti, privilegiando l’utilizzo di veicoli con il tipo di omologazione più recente.
 SANZIONI PREVISTE
Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi della Legge n. 120/2010 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale – Modifiche al Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992”, da 155,00 Euro a 624,00 Euro.
Chiunque violi le rimanenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 7 bis del d.lgs. 267/2000. 
Il presente provvedimento viene reso noto tramite apposizione all’Albo Pretorio, e attraverso idonea comunicazione.
Il Servizio Lavori Pubblici è incaricato dell’apposizione dell’idonea segnaletica ai sensi del Codice della Strada.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di adottare ulteriori provvedimenti di regolamentazione della circolazione secondo gli indirizzi adottati dalla Giunta Comunale nell’ambito delle valutazioni del Piano di Azione per la Qualità dell’Aria.
Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell’ordinanza all’Albo Pretorio.
Il Comando della Polizia Municipale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l’efficacia.
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Ricordando questa Ordinanza, ora vi è più chiaro comprendere che il "PASSEGGIA CASELLE", non è una semplice scampagnata... ma questa sarebbe una delle azioni ideate dal Comune di Sommacampagna (evidenziata nell'Ordinanza come sopra citata), che avrebbe come obiettivo, quello di migliorare la qualità di vita e della salute della popolazione di Caselle?.
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Poi non so se vi siete accorti... ma in questa ordinanza c'è qualcosa che riguarda gli inquinamenti prodotti dall'Autostrada A4... dall'Autostrada A22... dalla Tangenziale Ovest di Verona... dall'Aeroporto Valerio Catullo... e/o dall'Interporto Quadrante Europa?
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No... nell'Ordinanza non c'è nulla che riguarda le infrastrutture sovracomunali... come se queste avessero un impatto ambientale e sanitario "a zero" sulla nostra qualità di vita.

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E
d è pertanto evidente che questa Ordinanza cosi come scritta... mi sembra solo una emerita caxxata... che non serve a nulla, come non serve a nulla "Passeggia Caselle", visto che non vi è alcuna azione che sia efficace davvero riguardo alla risoluzione delle problematiche dell'inquinamento ambientale.                                                                


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