Perchè la Lega Nord invece di sparare... caxxate elettorali tipo questa: "TRATTENIAMO IL 75% DELLE TASSE AL NORD", non comincia ad applicare le Leggi (come l'Emilia Romagna e la Lombardia) in merito all'I.R.E.S.A. - Imposta Regionale Emissioni Sonore Aeromobili? Mi sembra che sia la Lombardia che il Veneto siano governati dal centro destra... o no? Tirateli fuori i marroni... azzo!!!

Ieri avevo scritto questo messaggio: "Articolo del Corriere di Verona: "Il Veneto rinuncia ai cinque milioni della tassa sugli aerei" - Articolo del Gazzettino: "Sospesa l'imposta sul rumore degli aerei" - I dise che semo paroni a casa nostra... me sa che semo coioni e... basta!!!! - Articolo di Repubblica: "Fisco: Emilia Romagna cancella 2 imposte regionali ma tassa rumore degli aerei" - Articolo di Varese News: "Il rombo di Malpensa porta soldi. Via libera alla tassa «acustica»"" e oggi torno sullo stesso argomento ricordando la news di “ADNkronos” che avevo citato ieri e che aveva questo titolo: “Aeroporti, il Veneto sospende agli scali la tassa su emissioni sonore” pubblicata l’8 marzo 2013, nella quale c'era scritto questo:
.
Gli aeroporti del Veneto per tutto il 2013 non pagheranno l'Iresa: l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili. Il provvedimento è stato votato nell'ambito della legge finanziaria 2013 dal Consiglio Regionale. L'Iresa è una imposta compensativa nata per indennizzare cittadini e comunità prossime agli scali aeroportuali dall'impatto acustico creato da decollo e atterraggio degli aeromobili. ''Una scelta obbligata - ha spiegato l'assessore competente, Roberto Ciambetti - per non creare un danno agli aeroporti veneti e allinearci alle altre Regioni che hanno sospeso l'imposta in virtù delle richieste del ministero per lo sviluppo economico di arrivare a una scelta condivisa su tutto il territorio nazionale''.
.
Una affermazione quella dell’Assessore Ciambetti che è errata, in quanto a titolo di esempio, l’I.R.E.S.A. è stata deliberata dalla Regione Emilia Romagna come riportato in questa altra news di ADNkronos pubblicata il 18 dicembre avente il seguente titolo: “Fisco: Emilia Romagna cancella 2 imposte regionali ma tassa rumore degli aerei”...
.
... ed essendo l’Aeroporto di Montichiari (gestito dalla Aeroporto Catullo SpA) ubicato nella Regione Lombardia e visto che questa Regione ha anche questa deliberato una legge sull’I.R.E.S.A. come risulta da questa altra informazione di stampa, del 28 gennaio 2013 a titolo: “Il rombo di Malpensa portasoldi. Via libera alla tassa «acustica»”...
.
... appare evidente che delle altre Regioni a noi vicine, a differenza della Regione Veneto... l'I.R.E.S.A. l'hanno correttamente applicata.
.
Se vi ricordate, lo slogan della campagna elettorale di Maroni per la carica di Presidente della Regione Lombardia... era basata tutta sul fatto che noi, come nordici, dovremmo trattenerci il 75% delle tasse che paghiamo... ma poi come succede sempre in politica la realtà è ben diversa sopratutto quando c'è da prendere i soldi che sono già nelle casse delle società aeroportuali - come l'I.R.E.S.A. - visto che quei soldi... i nostri politici... poi non li vanno a prendere.
.
.
A differenza di quello che sostiene l'Assessore Regionale Veneto, come riportato nella news di ADNkronos la Lombardia e l'Emilia Romagna... l'I.R.E.S.A. queste due Regioni l'hanno già applicata con delle Leggi Regionali, come di seguito ricopiate.
.
Legge Regionale Lombardia - 17 dicembre 2012 , n. 18
Legge finanziaria 2013
(BURL n. 51, suppl. del 18 Dicembre 2012 )

Art. 5
(Modifiche alla l.r. 10/2003)
1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali)(2) sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 64 è sostituito dal seguente:
“Art. 64
(Oggetto dell'imposta)
1. L'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA) è dovuta, a decorrere dal 1° gennaio 2013, sulla base dell'emissione sonora degli aeromobili civili, come indicata nelle norme sulla certificazione acustica internazionale, in occasione di ogni decollo e atterraggio.”;
b) l'articolo 65 è sostituito dal seguente:
“Art. 65
(Soggetto passivo)
1. L'imposta è dovuta dall'esercente dell'aeromobile come individuato nell'articolo 874 del Codice della navigazione. Ai sensi dell’articolo 876 dello stesso Codice, in mancanza della dichiarazione dell’esercente, si presume tale, fino a prova contraria, il proprietario dell’aereomobile.”;
c) l'articolo 66 è sostituito dal seguente:
“Art. 66
(Determinazione dell'imposta)
1. L’imposta è determinata secondo quanto indicato nelle Tabelle B1-bis, B2-bis e B3-bis, allegate alla presente legge, per ogni decollo e per ogni atterraggio effettuato negli aeroporti del territorio regionale certificati dall’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC), in base al “Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti” di ENAC, o direttamente gestiti dallo stesso ENAC.
2. L’aliquota d’imposta unitaria riferita a ciascuna classe è determinata nella tabella B3-bis.”;
d) l'articolo 67 è sostituito dal seguente:
“Art. 67
(Accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta)
1. Il soggetto passivo provvede a effettuare il pagamento delle somme dovute a titolo di IRESA entro il giorno successivo a quello nel quale si è verificato il decollo o l’atterraggio dell’aeromobile oppure sulla base del titolo contrattuale in essere con la società di gestione aeroportuale per la parte che ne disciplina gli obblighi del vettore e in ogni caso entro l’ultimo giorno del trimestre in cui si è costituito il presupposto impositivo.
2. Il pagamento è effettuato a favore della società di gestione aeroportuale o, in mancanza, all’ente preposto alla gestione dell’aeroporto o ai fiduciari di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1982, n. 1085 (Modalità per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile).
3. I soggetti di cui al comma 2:
a) trasmettono con cadenza trimestrale, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, i flussi dei dati necessari alla Regione per la verifica della corretta applicazione del tributo;
b) riversano con cadenza trimestrale alla Regione le relative riscossioni, entro il mese successivo al trimestre di riferimento.
4. L’inottemperanza alla disposizione di cui al comma 3, lettera a), comporta per i trasgressori l’applicazione della sanzione amministrativa nella misura minima di 1.000 euro e massima di 5.000 euro.
5. L’inottemperanza alla disposizione di cui al comma 3, lettera b), comporta per i trasgressori l’applicazione della sanzione amministrativa nella misura dell’interesse legale maggiorato di tre punti percentuali sulle somme incassate e non riversate.
6. Le modalità di riversamento, accertamento, rimborsi e contenzioso, nonché di trasmissione e composizione dei flussi sono disciplinate con regolamento.”;
e) dopo l'articolo 67, è aggiunto il seguente:
“Art. 67 bis
(Esenzioni, norme transitorie e rinvii)
1. Sono esenti dall’applicazione dell’imposta:
a) gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati;
b) gli aeromobili adibiti al lavoro aereo di cui all’articolo 789 del Codice della navigazione;
c) gli aeromobili di proprietà o in esercenza alle organizzazioni registrate (OR), alle scuole di addestramento (FTO) e ai centri di addestramento per le abilitazioni (TRTO);
d) gli aeromobili di proprietà o in esercenza all'Aero Club d'Italia, agli Aero Club locali e all'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia;
e) gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e/o in attesa di omologazione con permesso di volo;
f) gli aeromobili esclusivamente destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso;
g) gli aeromobili storici, tali intendendosi quelli che sono stati immatricolati per la prima volta in registri nazionali o esteri, civili o militari, da oltre quaranta anni;
h) gli aeromobili progettati specificamente per uso agricolo e antincendio, e adibiti a tali attività;
i) gli aeromobili con peso massimo al decollo (MTOW) non superiore a 4.500 chilogrammi;
l) gli aeromobili ad ala rotante (elicotteri).
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente sezione, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del D.P.R. n. 1085/1982.
3. I termini per effettuare i pagamenti, i riversamenti e gli altri adempimenti in relazione alle somme dovute entro il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono posticipati alla prima scadenza utile del trimestre cui si riferiscono.”;
f) al comma 6 ter dell'articolo 77 le parole: 'scuole materne di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 8 (Interventi regionali a sostegno del funzionamento delle scuole materne autonome)' sono sostituite dalle seguenti: 'scuole dell'infanzia di cui all'articolo 7 ter della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia)';
g) dopo il comma 3 dell'articolo 82, è aggiunto il seguente:
“3 bis. La quota del gettito riferibile al concorso della Regione nell’attività di recupero fiscale in materia di IVA, commisurata, secondo quanto disposto dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), all'aliquota di compartecipazione prevista dallo stesso decreto legislativo, è riversata direttamente in apposito conto corrente presso la Tesoreria regionale.”;
h) dopo il comma 2 dell'articolo 95, è aggiunto il seguente:
“2 bis. La notifica degli atti di cui all’articolo 90, comma 4, può essere effettuata anche mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento alla residenza del trasgressore quale risulta dall’Anagrafe tributaria regionale o dalle notizie anagrafiche reperibili presso le amministrazioni comunali riconducibili al soggetto trasgressore. La misura delle spese ripetibili è pari a quella prevista dall’articolo 90, comma 2.”;
i) dopo la tabella B, sono aggiunte le seguenti:

Tabella B1-bis. Definizioni

Classe 1 Aeromobili privi di certificazione acustica o con certificazione acustica che non raggiunge le prestazioni richieste per la conformità al capitolo 2 dell’annesso ICAO 16 parte 1 
Classe 2 Aeromobili certificati capitolo 2 dell’annesso ICAO 16 parte 1 
Classe 3a Aeromobili certificati capitolo 3 dell’annesso ICAO 16 parte 1. Aeromobili ad elica con certificazione acustica 
Classe 3b Aeromobili certificati capitolo 3 dell’annesso ICAO 16 parte 1 che in più non eccedono in nessuno dei tre punti di rilevazione i limiti ed hanno un margine cumulativo (somma dei margini (*) rispetto ai limiti per i tre punti di rilevazione) >= 5 EPNdB 
Classe 3c Aeromobili certificati capitolo 4 dell’annesso ICAO 16 parte 1. Aeromobili ad elica con certificazione acustica conforme a quanto previsto dal capitolo 4 dell’annesso ICAO 16 parte 1 


(*) margine = (valore limite-valore di certificazione dell’aeromobile). E’ positivo se il valore di certificazione è inferiore al valore limite.

Tabella B2-bis. Corrispondenza delle misure dell’imposta

ClasseImposta dovuta per singolo movimento (decollo o atterraggio) dell’aeromobile 
Classe 1 a1*MTOW(tons) se MTOW(tons) <=25
a1*25 + b1*(MTOW(tons) - 25) se MTOW(tons) >25
Classe 2 a2*MTOW(tons) se MTOW(tons) <=25
a2*25 + b2*(MTOW(tons) - 25) se MTOW(tons) >25 
Classe 3a a3*MTOW(tons) se MTOW(tons) <=25
a3*25 + b3*(MTOW(tons) - 25) se MTOW(tons) >25 
Classe 3b 0,75*(a3*MTOW(tons)) se MTOW(tons) <=25
0,75*[a3*25+b3*(MTOW(tons) - 25)] se MTOW(tons) >25 
Classe 3c 0,50*(a3*MTOW (tons)) se MTOW(tons) <=25
0,50*[a3*25 + b3*(MTOW(tons) - 25)] se MTOW(tons) >25


Tabella B3-bis. Valori dei parametri delle misure

a1 € 0,62 
a2 € 0,46
a3* € 0,16
b1 € 0,82 
b2 € 0,60 
b3*€ 0,20 


* Il valore del parametro a3 e b3 (compreso il valore indicato come minimo) è ridotto fino al 50% per determinati aeromobili che abbiamo migliori prestazioni acustiche (classe 3b e classe 3c).

.
.
NORME IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI
BOLLETTINO UFFICIALE n. 285 del 21 dicembre 2012
TITOLO III
IMPOSTA REGIONALE SULLE EMISSIONI SONORE DEGLI AEROMOBILI (IRESA)

Art. 12
Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA)

1. L'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA) è istituita quale tributo proprio regionale.

Art. 13
Soggetto obbligato e presupposto dell'imposta

1. L'IRESA è dovuta per l'emissione sonora prodotta dagli aeromobili civili dall'esercente dell'aeromobile, come individuato nell'articolo 874 del codice della navigazione, per ogni singolo decollo e per ogni singolo atterraggio effettuato negli aeroporti del territorio regionale certificati dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), in base al "Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti", o direttamente gestiti dallo stesso ENAC.

2. Ai sensi dell'articolo 876 del codice della navigazione, in mancanza della dichiarazione di esercente si presume tale il proprietario dell'aeromobile, salvo prova contraria.

Art. 14
Accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta

1. Il soggetto passivo provvede ad effettuare il pagamento delle somme dovute a titolo di IRESA entro il giorno successivo a quello nel quale si è verificato il decollo o l'atterraggio dell'aeromobile e, in ogni caso, entro l'ultimo giorno del trimestre in cui si è costituito il presupposto impositivo.

2. Il pagamento è effettuato a favore della società di gestione aeroportuale o, in mancanza, all'ente preposto alla gestione dell'aeroporto o ai fiduciari di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1982, n. 1085 Sito esterno (Modalità per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile).

3. I soggetti di cui al comma 2:

a) trasmettono con cadenza trimestrale, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, i flussi dei dati necessari alla Regione per la verifica della corretta applicazione del tributo;

b) riversano con cadenza trimestrale alla Regione le relative riscossioni, entro il mese successivo al trimestre di riferimento.

4. L'inottemperanza alla disposizione di cui al comma 3, comporta, per i soggetti di cui al comma 2, l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura minima di 1.000,00 euro e massima di 5.000,00 euro secondo le modalità applicative di cui al decreto legislativo n. 472 del 1997 Sito esterno.

5. Sulle somme incassate e non riversate alla prescritta scadenza sono dovuti gli interessi nella misura dell'interesse legale maggiorato di tre punti percentuali.

6. La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalità di riversamento, di trasmissione e composizione dei flussi e può disporre in merito alla stipulazione di uno specifico atto convenzionale con i soggetti di cui al comma 2 per la riscossione dell'imposta.

Art. 15
Esenzioni dall'imposta

1. Sono esenti dall'applicazione dell'imposta:

a) gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati;

b) gli aeromobili adibiti al lavoro aereo, di cui all'art. 789 del codice della navigazione;

c) gli aeromobili di proprietà o in esercenza alle organizzazioni registrate (OR), alle scuole di addestramento (FTO) e ai centri di addestramento per le abilitazioni (TRTO);

d) gli aeromobili di proprietà o in esercenza all'Aero club d'Italia, agli Aero club locali e all'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia;

e) gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e/o in attesa di omologazione con permesso di volo;

f) gli aeromobili esclusivamente destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso;

g) gli aeromobili storici, tali intendendosi quelli che sono stati immatricolati per la prima volta in registri nazionali o esteri, civili o militari, da oltre quaranta anni;

h) gli aeromobili progettati specificamente per uso agricolo ed antincendio, ed adibiti a tali attività;

i) gli aeromobili con peso massimo al decollo (Max Take-Off Weight MTOW) non superiore a kg. 4.500;

l) gli aeromobili ad ala rotante (elicotteri).

Art. 16
Determinazione dell'imposta

1. L'imposta è determinata tenendo conto del peso massimo al decollo (Max Take-Off Weight MTOW) e del livello delle emissioni sonore dell'aeromobile, accertate all'atto dell'immatricolazione dell'aeromobile, previste dall'annesso 16 volume I della Convenzione civile internazionale ICAO, nelle seguenti misure:

a) classe 1: euro 0,62 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate ed euro 0,82 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata di peso massimo al decollo per gli aeromobili privi di certificazione acustica o con certificazione acustica che non raggiunge le prestazioni richieste per la conformità ai capitoli 2, 3, 4 dell'annesso 16 volume I dell'ICAO;

b) classe 2: euro 0,46 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate ed euro 0,60 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata di peso massimo al decollo per gli aeromobili con certificazione acustica che raggiunge le prestazioni richieste per la conformità al capitolo 2 dell'annesso 16 volume I dell'ICAO;

c) classe 3: euro 0,16 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate ed euro 0,20 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata di peso massimo al decollo per gli aeromobili con certificazione acustica che raggiunge le prestazioni richieste per la conformità al capitolo 3 dell'annesso 16 volume I dell'ICAO.

2. Per gli aeromobili con certificazione acustica che raggiunge le prestazioni richieste per la conformità al capitolo 3 dell'annesso 16 volume I dell'ICAO che in più non eccedono in nessuno dei tre punti di rilevazione i limiti ed hanno un margine cumulativo, differenza tra valore limite e valore di certificazione dell'aeromobile, maggiore o uguale a 5 EPNdB, l'imposta è determinata nella misura fissata per la classe 3, di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo, con la riduzione del 25 per cento.

3. Per gli aeromobili con certificazione acustica che raggiunge le prestazioni richieste per la conformità al capitolo 4 dell'annesso 16 volume I dell'ICAO, l'imposta è determinata nella misura fissata per la classe 3, di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo, con la riduzione del 50 per cento.

Art. 17
Sanzioni

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo pagamento dell'IRESA da parte dei soggetti di cui all'articolo 13 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 Sito esterno (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 Sito esterno) e del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 Sito esterno (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 Sito esterno).

Art. 18
Destinazione del gettito

1. Le entrate derivanti dall'applicazione dell'IRESA, al netto dei costi delle convenzioni di cui all'articolo 14, comma 6, sono destinate in misura pari al 50 per cento al completamento dei sistemi di monitoraggio acustico e disinquinamento acustico e all'eventuale indennizzo per i residenti nelle zone A e B dell'intorno aeroportuale, come definite dal decreto del Ministro dell'ambiente del 31 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 267 del 15 novembre 1997.

.
.
E dopo aver ricordato un pò di caxxate elettorali... (alle quali pare che gli elettori non abbiano creduto poi nemmeno tanto, visto i risultati elettorali della Lega Nord) ricordiamo l'articolo pubblicato ieri su www.vivicaselle.eu relativo alla Regione Veneto e di come questi nostri "parona a casa loro", abbiano deciso di rinunciare a cinque milioni di euro dell'I.R.E.S.A.
.
.
Se il Presidente del Veneto (Luca Zaia), l'Assessore all'Ecologia e Ambiente (Maurizio Conte) e l'Assessore al Bilancio  e agli Enti Locali (Roberto Ciambetti) della Regione Veneto sono tutti e tre della Lega Nord... perchè questi tre signori non vanno a prendere questi cinque milioni alle Società di gestione Aeroportuali...  e ai Presidenti Aeroportuali non gli fanno un culo... tanto, invece di sparare caxxate elettorali!!???
.
.
Ma sopratutto perchè l'Assessore all'Ecologia e Ambiente del Comune di Sommacampagna [della Lega Nord anch'esso - come certificato da questa sovrastante immagine (sulla destra)), non si incaxxa con i suoi pari partito e non chiede conto ai suoi superiori, che... caxxo stanno facendo in Regione in merito all'I.R.E.S.A.?
.
Ed in merito a questo mio Assessore Comunale ricopio una sua "incaxxatura" esternata su Facebook qualche giorno fa e che ha questo testo: "BASTA!!...Ieri la ragioneria del Comune ha ipotizzato minori trasferimenti dello STATO per 405MILA euro. Dopo i tagli statali del 2012 (450.000 euro), ecco per Sommacampagna un'ulteriore MAZZATA!  Pensavo di proseguire con il masterplan paesistico ambientale per la riqualificazione di Caselle! Mi sa tanto che dovremmo rinviare anche l'incarico allo studio Kipar. Hanno trasformato i Comuni in esattori per conto dello Stato e tagliato i trasferimenti ai Comuni virtuosi del NORD!....BASTA!".
.
Solo con gli interessi che ha fruttato l'I.R.E.S.A. alla Catullo SpA - visto che i soldi sono fermi nelle loro casse da anni - di Masterplan paesistico ambientali ne avreste fatto tre o quattro ormai.
.
Per ultimo e poi finisco un piccolo richiamo per l'Assessore va scritto... ricordando allo stesso... che il Masterplan Paesistico Ambientale per la riqualificazione di Caselle è fermo nei cassetti del Comune dall'Agosto 2010 e quindi lo invito ad andare a rivedere il messaggio che avevo pubblicato il 16 settembre 2010 che aveva questo titolo: "Fiera di Sommacampagna - 31.08.2010 - VERDI ORIZZONTI PER UN FUTURO SOSTENIBILE - Un progetto dell'Arch. Andreas Kipar [presentazione Masterplan]
".
.
Fase esecutiva del Masterplan ripresentato il 26 Giugno 2012 con questa denominazione: "2012 > VERSO 8 PROGETTI DI SVILUPPO AMBIENTALE ATTUATIVI PER CASELLE E TUTTO IL COMUNE" che ho pubblicato in questo messaggio: "Ieri sera l'Arch. Mauro Panigo (del Gruppo Land - Arch. Andreas Kipar), mi ha fatto vedere come diventerà Caselle... come evolverà il nostro territorio... come vivrà la nostra popolazione e... dove cresceranno i figli dei nostri figli... Ma per trasformare quel sogno in realtà ora tocca AINUOVI (e AGLIEX assieme), dimostrando - con la loro Azione Politica - di essere stati "eletti" (anche e) per "SALVARE CASELLE".
"

Commenti