CONSIGLIO DI STATO 5 marzo 2013 - VIA, VAS E AIA – Regione Umbria – Normativa nazionale e regionale – Mancata previetà della VIA – Annullabilità per violazione di legge dei provvedimenti di autorizzazione o approvazione - Una nuova sentenza segnalata da Aero Habitat: "Manca la VIA? L'autorizzazione dell'opera è annullabile. La sentenza del Consiglio di Stato.
Ieri, su Aero Habitat è stata pubblicata questa news a titolo: "Manca la VIA? L'autorizzazione dell'opera è annullabile. La sentenza del Consiglio di Stato", con sottotitolo: "Una notizia utile: da greenreport.it quotidiano per una economia ecologica dell'11 marzo 2013"" e con questo testo:
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E. S.
Se manca la Valutazione d'impatto ambientale (Via) i provvedimenti di autorizzazione o approvazione di un progetto che deve essere per legge sottoposto alla valutazione sono annullabili, perché si ha una violazione di legge.
Lo ricorda il Consiglio di Stato - con sentenza del 5 marzo 2013, n. 1324 - che conferma la pronuncia del Tribunale amministrativo dell'Umbria (Tar), riguardante il rilascio del permesso di costruire - realizzazione di una postazione per telecomunicazioni. Una pronuncia che ribadisce il carattere preventivo della Via su ogni altro atto autorizzatorio ad apportare modifiche del territorio tutelato.
La Via ha la funzione di individuare, descrivere e valutare gli effetti che un progetto produce su una pluralità di fattori biotici - quali l'uomo, la flora e la fauna - e abiotici - quali il suolo, l'acqua, l'aria, il clima, il paesaggio, i beni materiali e il patrimonio culturale - nonché le reciproche integrazioni, i quali complessivamente considerati costituiscono l'ambiente in senso unitario e globale.
Quindi gli effetti di un progetto sull'ambiente dovrebbero essere valutati per tenere in conto l'esigenza di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento della varietà delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale di vita. E dunque, dovrebbero essere valutati prima dell'autorizzazione dell'opera e ancora prima della sua realizzazione.
Ogni successiva scelta che abiliti a introdurre rilevanti modifiche in siti oggetto di salvaguardia per i loro valori naturalistici, storici e di paesaggio dovrebbe essere orientata dalla preventiva, congiunta e concorrente considerazione dell'incidenza dell'intervento sul territorio.
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N. 01324/2013REG.PROV.COLL.
N. 02664/2011 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2664 del 2011, proposto
da: Telit Srl Broadcast & Telecommunication Service, rappresentata e difesa
dagli avv. Francesco Venturi e Sabrina Castellini, con domicilio eletto presso
il primo in Roma, via Cassiodoro, n. 15;
contro
Giuseppe Paparella, non costituitosi in giudizio;
nei confronti di
- la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici
dell'Umbria, rappresentata e difesa dall’ Avvocatura Generale dello Stato, con
domicilio per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
- il Comune di
Orvieto; Arpa Umbria-Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale dell'Umbria;
Regione Umbria, Comunità Ontana "Orvietano-Narnese-Amerino-Tuderte”, non
costituitisi in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. UMBRIA - PERUGIA: SEZIONE I n.
00429/2010, resa tra le parti, concernente rilascio permesso di costruire -
realizzazione di una postazione per telecomunicazioni
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Soprintendenza
per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell'Umbria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2013 il
Cons. Bruno Rosario Polito e uditi per le parti gli avvocati Marzola, per delega
dell’ avv. Venturi, e l’ avvocato dello Stato Barbieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso proposto avanti al T.A.R. per l’Umbria il sig.
Paparella Giuseppe - comproprietario, unitamente alla propria consorte, di un
immobile sito nel Comune di Orvieto, località La Castellana, frazione Colonnetta
di Prodo, composto da fabbricato e da terreni per lo più boscati, per una
superficie di mq. 880.470, impugnava, chiedendone l’annullamento per dedotti
motivi di violazione di legge ed eccesso di potere in diversi profili i seguenti
provvedimenti:
- permesso di costruire n. 124 del 12 maggio 2009, rilasciato
dal Comune predetto in favore della TELIT S.r.l. per la realizzazione di una
postazione per telecomunicazioni in area confinante con la sua proprietà;
- autorizzazione rilasciata dal Comune medesimo ai sensi
dell’art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003 per la realizzazione dell’impianto di
telecomunicazione;
- autorizzazione comunale di compatibilità paesaggistica in data
17 ottobre 2008, rilasciata ai sensi dell’art. 159 del d.lgs. n. 42 del 2004,
nonché l’atto di controllo positivo della Soprintendenza di cui alla nota n. 397
del 13 gennaio 2009;
- autorizzazione per vincolo idrogeologico della Comunità
Montana “Orvietano-Narnese-Amerino-Tuderte”, Servizio progetti, parchi,
foreste e territorio, prot. n. 4975 del 28.4.2009;
- atti istruttori e connessi, connessi e preparatori.
Con primi motivi aggiunti era in prosieguo impugnata la nota del
Comune di Orvieto n. 0037168 del 14 settembre 2009, avente ad oggetto la
“richiesta integrazione pratica edilizia n. 0733/2008 del 6 settembre 2008
per realizzazione di una nuova postazione per telecomunicazioni in località
Colonnetta di Proto” e recante la comunicazione alla soc. TELIT dell’obbligo
di produrre, prima dell’inizio dei lavori, la valutazione di incidenza
ambientale.
Con secondi motivi aggiunti era introdotta contestazione avverso
la determinazione dirigenziale regionale n. 11034 del 3 dicembre 2009, con la
quale era espressa, ai sensi della direttiva 92/43/CEE, del d.P.R. n. 357 del
1997 e della L.R. Umbria n. 27 del 2000, una valutazione di incidenza favorevole
del progetto di realizzazione della postazione per telecomunicazioni in località
Colonnetta di Prodo.
Con sentenza n. 429 del 2010 il T.A.R. adito accoglieva il
ricorso riconoscendo fondate le censure di illegittima inversione procedimentale
in cui è incorsa l’Amministrazione comunale per aver rilasciato alla società
TELIT i provvedimenti autorizzatori impugnati senza la preventiva valutazione di
incidenza, intervenuta in via postuma con determina dirigenziale della Regione
Umbria n. 11034 del 3 dicembre 2009.
Il T.A.R., sulla scorta dell’art. 9 della L.R. n. 1 del 2004,
della direttiva habitat n. 92/43/CEE, dell’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 152
del 2006, ribadiva il carattere prodromico della v.i.a. su ogni altro atto che
autorizzi interventi modificativi del territorio tutelato ed escludeva ogni
valenza di sanatoria postuma.
Riconosceva inoltre, che la determina dirigenziale n. 11034 del
3 dicembre 2009 era viziata per difetto di istruttoria e di motivazione.
Appella la TELIT s.r.l. Broadcast & Telecommunication
Service, che ha contrastato con quattro articolati motivi le conclusioni del
primo giudice e chiesto la riforma della sentenza impugnata.
Si costituiva in giudizio il Ministero per i beni e le attività
culturali - Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell’
Umbria.
All’udienza del 15 febbraio 2013 il ricorso è stato trattenuto
per la decisione.
2. Per ragioni d’ordine logico - trattandosi di doglianza che
investe il contenuto sostanziale del provvedimento di v.i.a. impugnato - va
esaminato il motivo di appello con il quale si contesta la sentenza gravata
nella parte in cui ha riconosciuto fondato il ricorso in prime cure, oltre che
per l’inversione delle sequenza procedimentale di rilascio dei provvedimenti
abilitativi all’introduzione di modifiche sulla porzione di territorio protetta
(permesso comunale a costruire; autorizzazione paesistica oggetto di controllo
positivo da parte della locale Soprintendenza; autorizzazione per vincolo
idrogeologico ed, infine, atto di valutazione della compatibilità ambientale)
per il difetto di istruttoria, nei suoi riflessi sull’adeguatezza e correttezza
della motivazione del provvedimento dirigenziale
Il motivo è infondato.
La determina dirigenziale è rilasciata a “a condizione che
venga opportunamente dismesso l’impianto (di telecomunicazione) esistente
e bonificata l’area di sedime su cui insiste”.
In sede di ricorso avanti al T.A.R. è stato correttamente posto
in rilievo che l’iniziale permesso a costruire non è stato rilasciato per la
realizzazione di un impianto in sostituzione di altro, già realizzato in
loco. Tantomeno è contestato che tale ultimo impianto fosse nella
disponibilità dell’ odierna società appellante, così che la stessa potesse
procedere alla sua pronta rimozione prima di realizzare il nuovo.
L’ autorità regionale ha, quindi, elevato a presupposto della
positiva valutazione di compatibilità ambientale circostanze che non trovano
riscontro nella realtà fattuale; ciò si traduce nel dedotto vizio di eccesso di
potere per difetto di istruttoria, accertato dal T.A.R., oltreché di erroneo
apprezzamento dei presupposti del provvedere.
Sotto ulteriore profilo - anche alla luce del principio sancito
dall’art. 1354 cod. civ. - l’elemento condizionante posto a sostegno del
compatibile inserimento ambientale della postazione di telecomunicazione si
atteggia come impossibile, non essendo la rimozione dell’impianto – come prima
posto in rilievo - nel dominio del soggetto autorizzato, e ciò vizia il potere
esercitato che ha fatto concorrere con l’interesse primario di tutela del
territorio un interesse secondario (eliminazione di preesistenze) non
realizzabile allo stato su un piano di effettività.
2.2. La sentenza impugnata merita conferma anche nella parte di
cui ha ribadito il carattere preventivo della v.i.a. su ogni altro atto
autorizzatorio ad apportare modifiche del territorio tutelato.
Quanto precede trova conforto sia nella legislazione nazionale,
che alla mancata previetà della valutazione di impatto ambientale riconduce
l’annullabilità “per violazione di legge” dei “provvedimenti di
autorizzazione o approvazione” che siano stati adottati in assenza del
predetto atto valutativo, sia dalla normativa regionale (art. 9 della L.R. n. 1
del 2004), ove è stabilito che “i provvedimenti in materia di valutazione di
impatto ambientale o di valutazione di incidenza previsti dalle relative
normative devono essere definiti preliminarmente alla presentazione della
domanda di rilascio del permesso a costruire e della denuncia di inizio di
attività”.
Si tratta di disposizioni che, nel loro chiaro ed univoco dato
testuale, esprimono la ratio che ogni successiva scelta che abiliti ad
introdurre rilevanti modifiche in siti oggetto di salvaguardia per i loro valori
naturalistici, storici e di paesaggio (che in genere sono espressione di
separati ed autonomi poteri di controllo e di tutela, che a loro volta si
collegano a diverse sfere di attribuzioni delle amministrazioni interessate)
resti orientata dalla preventiva, congiunta e concorrente considerazione
dell’incidenza, nel suo complesso, dell’intervento sul territorio,
Le disposizioni in esame - nella misura in cui valorizzano il
fattore tempo di previetà nel rilascio delle v.i.a. – operano, quindi, su un
piano sostanziale e non assumono rilievo solo formale, quanto al succedersi nel
tempo dei diversi procedimenti, cui possa collegarsi, alla luce del principio
sancito dall’art. 21 octies della legge n. 241 del 1990, quale introdotto
dalla legge n. 15 del 2005, l’irrilevanza, agli effetti dell’invalidità,
dell’alterazione (nella specie inversione) della regola procedimentale.
Per le considerazioni che precedono l’appello va respinto.
Stante la costituzione solo formale del Ministero intimato spese
ed onorari del giudizio possono essere compensati fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo
respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15
febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Bruno Rosario Polito, Presidente FF, Estensore
Angelica Dell'Utri, Consigliere
Hadrian Simonetti, Consigliere
Silvestro Maria Russo, Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
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Se la Sentenza del Consiglio di Stato dice questo: "La sentenza impugnata merita conferma anche nella parte di cui ha ribadito il carattere preventivo della v.i.a. su ogni altro atto autorizzatorio ad apportare modifiche del territorio tutelato" e considerata la grave situazione ambientale di Caselle (vedi sopra le criticità del territorio), se io adesso prendo - a caso - tre tavole grafiche estratte dal documento "OTTO PROGETTI PER SALVARE CASELLE", di cui, da mesi, da dopo che c'è stata l'Assemblea Pubblica dell'Amministrazione Comunale, non si è più saputo nulla... posso porre delle domande al mio Assessore all'Ambiente?
..
Prima di porre delle domande al mio Assessore all'Ambiente, vi ricordo e quindi vi evidenzio che la Commissione Europea Ambiente ha aperto una indagine sulla mancanza di V.A.S. dell'Interporto: "Quadrante Europa" (vedi sopra) con la pratica EU PILOT 3719/12/ENVI e di mancanza di V.I.A. dell'Aeroporto: "Valerio Catullo" (vedi sotto) con la pratica EU PILOT 3720/12/ENVI.
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Dato che sono stanco di fare domande, ne scrivo una sola, sempre rivolta al MIO Assessore all'Ambiente: "Se un'altra sentenza del Consiglio di Stato ha stabilito che senza la VIA tutte le successive autorizzazioni sono nulle, come mai l'Interporto e l'Aeroporto continuano ad operare pur in mancanza di VIA?"
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PS_ Se fossi l'Assessore all'Ambiente - alla luce di questa altra Sentenza - un'occhiatina la darei anche alla DGRV di approvazione della modifica del Progetto della Discarica Siberie.
Dato che sono stanco di fare domande, ne scrivo una sola, sempre rivolta al MIO Assessore all'Ambiente: "Se un'altra sentenza del Consiglio di Stato ha stabilito che senza la VIA tutte le successive autorizzazioni sono nulle, come mai l'Interporto e l'Aeroporto continuano ad operare pur in mancanza di VIA?"
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PS_ Se fossi l'Assessore all'Ambiente - alla luce di questa altra Sentenza - un'occhiatina la darei anche alla DGRV di approvazione della modifica del Progetto della Discarica Siberie.
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