Se il TAR Veneto sentenzia che il COMUNE: “Quale ente esponenziale della comunità stanziata sul proprio territorio, che subisce gli effetti ambientali, economici ed urbanistici legati all’attività territoriale e ai programmi di sviluppo della medesima, deve ritenersi senz’altro portatore di un interesse qualificato e differenziato volto alla conoscenza dei contenuti dell’accordo di programma anche prima che questo, una volta stipulato, sia reso noto al pubblico”... perchè il Comune di Sommacampagna non chiede di "vedere" il Piano di Sviluppo Aeroportuale del Catullo?


Martedì 12 Febbraio 2013 ho scritto questo messaggio: "In attesa di leggere il testo della Delibera di Consiglio Comunale: "Autostrada del Brennero: realizzazione della terza corsia, nel tratto compreso tra Verona nord (km 223) e l'intersezione con l'autostrada A1 (km 314). Procedura di verifica di ottemperanza alle prescrizioni contenute nel provvedimento di VIA n. 401 del 18/07/2011, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n°152/2006 e s.m.i."... posso ricordare l'incompetenza e l'incapacità dei NOSTRI Amministratori Comunali?".
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Delibera, quella sopra ricordata, che fino a questo momento non è stata ancora pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune di Sommacampagna, ma sul fatto che i Comuni hanno titolo di... mettere il naso in quello che fanno le società di gestione delle infrastrutture sovracomunali, vi segnalo questo articolo di Avionew: "Per Tar Veneto il Comune può chiedere di conoscere i termini accordo di programma per aeroporto prima della stipula".

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La Sentenza del TAR del Veneto relativa a questo aspetto è stata pubblicata l'8 febbraio 2013 e credo che pertanto vada pubblicata integralmente con qualche evidenziatura come sotto riportata.
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N. 00187/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01675/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1675 del 2012, proposto da:
Comune di Venezia, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulio Gidoni, Maurizio Ballarin e Federico Trento, con domicilio eletto in Venezia, - San Marco 4091;
contro
E.N.A.C. - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;
nei confronti di
Save Spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio Domenichelli, Guido Zago e Davide Cester, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luisa Parisi in Mestre, via Cavallotti 22;
per l’annullamento
del provvedimento di diniego all’accesso al testo dell'accordo di programma stipulato con SAVE S.p.A. ex art. 704, comma 4 del Codice di Navigazione, nel mese di ottobre 2012, e l’accertamento del diritto ad ottenere l’ostensione del medesimo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di E.N.A.C. - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile e di Save Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2013 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
- che l’art. 704 cod. nav. prevede che l’Enac e il gestore aeroportuale debbano regolare in un accordo di programma gli obblighi in materia di investimenti, corrispettivi e qualità del servizio;
- che il Comune di Venezia con istanze del 12 e 18 ottobre 2012 ha esercitato il diritto di accesso, ai sensi dell’art. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, chiedendo all’Enac di poter conoscere il testo dell’accordo di programma in corso di definizione;
- che le istanze sono motivate con riferimento alla necessità di verificarne i contenuti, specie per gli aspetti di tutela ambientale e del livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti dal gestore;
- che l’Enac ha respinto l’istanza con nota prot. n. 1338878 del 18 ottobre 2012, ritenendo che il Comune di Venezia non sia soggetto che, per legge, sia titolare di interessi qualificati in relazione all’accordo di programma, e che il medesimo pertanto non ha alcun titolo ad intervenire nel relativo procedimento;
- che con il ricorso in epigrafe il Comune chiede l’accertamento del suo diritto ad ottenere l’ostensione della documentazione richiesta;
- che si sono costituiti in giudizio l’Enac e Save Spa, che è la Società di gestione dell’aeroporto, eccependo l’inammissibilità del ricorso e la sua reiezione perché infondato;
- che in sede di trattazione orale è stato eccepito il venir meno dell’interesse alla definizione del ricorso, in quanto l’accordo di programma è stato già stipulato e alla data del passaggio in decisione del ricorso è stato reso consultabile mediante la sua pubblicazione sul sito istituzionale internet dell’Enac;
- che pertanto va dato atto che il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- che tuttavia, ai fini della soccombenza virtuale, il Collegio deve darsi carico di delibare il merito del ricorso che si rivela ritualmente proposto e fondato;
- che infatti il Comune, quale ente esponenziale della comunità stanziata sul proprio territorio, che subisce gli effetti ambientali, economici ed urbanistici legati all’attività aeroportuale e ai programmi di sviluppo della medesima, deve ritenersi senz’altro portatore di un interesse qualificato e differenziato volto alla conoscenza dei contenuti dell’accordo di programma anche prima che questo, una volta stipulato, sia reso noto al pubblico;
- che pertanto le spese di giudizio, secondo il principio della soccombenza virtuale, sono poste a carico dell’Enac e di Save Spa nella misura liquidata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Condanna l’Enac e Save Spa in parti uguali alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di Venezia, liquidandole in complessivi € 4.000,00 (quattromila/00), per spese, diritti ed onorari, oltre i.v.a. e c.p.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:
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In merito a questa sentenza ho recuperato anche un intervento della CISLVENETO a titolo: "Aeroporto, per il Tar ha ragione il Comune
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Se il TAR Veneto sentenzia che il COMUNE: “Quale ente esponenziale della comunità stanziata sul proprio territorio, che subisce gli effetti ambientali, economici ed urbanistici legati all’attività territoriale e ai programmi di sviluppo della medesima, deve ritenersi senz’altro portatore di un interesse qualificato e differenziato volto alla conoscenza dei contenuti dell’accordo di programma anche prima che questo, una volta stipulato, sia reso noto al pubblico”... perchè il Comune di Sommacampagna non chiede di "vedere" il Piano di Sviluppo Aeroportuale del Catullo?
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A mio avviso... prima che il Piano di Sviluppo dell'Aeroporto Catullo sia inviato a ENAC per il parere di conformità aeroportuale... PRIMA deve essere sottoposto al Parere dei Comuni interessati... al fine di verificare se questo PSA abbia da rispettare le questioni ambientali e urbanistiche che dovrebbe subire il territorio contermine all'infrastruttura aeroportuale.

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