Se prima leggo questo: "DOVRA' ESSERE EVITATA la realizzazione di interventi puntuali ad elevato affollamento, quali centri commerciali, congressuali e sportivi a forte concentrazione, edilizia intensiva, ecc."... e poi nel P.A.T. invece viene previsto questo: "SARA' POSSIBILE la realizzazione di interventi puntuali ad elevato affollamento, quali centri commerciali, congressuali e sportivi a forte concentrazione, edilizia intensiva, ecc."... che differenza c'è tra "ERRORE" (e/o emerita caxxata) e un "REATO" penalmente perseguibile?
Quando ieri, grazie ad una mail ricevuta, ho scoperto una emerita caxxata, mi sono pesantemente alterato e cosi ieri ho scritto questo messaggio: "Dopo aver visto il Piano di Rischio Aeroportuale in Testata Nord (in veste non ufficiale) ho risposto all'e_mail cominciando cosi: "Scusa il "francesismo".... ma sta roba... è una presa per il culo?".
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Grazie ad una segnalazione ricevuta via e_mail - da persone al di fuori del Comune - solo ieri ho scoperto che l'esistenza della Delibera di Giunta del Comune di Verona, la n° 447 del 21 Novembre 2012 avente il seguente oggetto: "PIANO DI RISCHIO PER LA TESTATA NORD DELL'AEROPORTO VALERIO CATULLO DI VERONA VILLAFRANCA - PRESA D'ATTO. RICHIESTA DI PARERE AD ENAC"... alla quale sono allegati questi documenti.
.Grazie ad una segnalazione ricevuta via e_mail - da persone al di fuori del Comune - solo ieri ho scoperto che l'esistenza della Delibera di Giunta del Comune di Verona, la n° 447 del 21 Novembre 2012 avente il seguente oggetto: "PIANO DI RISCHIO PER LA TESTATA NORD DELL'AEROPORTO VALERIO CATULLO DI VERONA VILLAFRANCA - PRESA D'ATTO. RICHIESTA DI PARERE AD ENAC"... alla quale sono allegati questi documenti.
PIANO DI RISCHIO AEROPORTO CATULLO - TESTATA NORD - RELAZIONE TECNICA |
PIANO DI RISCHIO AEROPORTO CATULLO - TESTATA NORD - TAVOLA P01 |
PIANO DI RISCHIO AEROPORTO CATULLO - TESTATA NORD - TAVOLA P02 |
E se esaminiamo la "TAVOLA P01", da questo sottostante estratto, vediamo che le zone sottoposte alla normativa dei Piani di Rischio Aeroportuali, in parte, questi vincoli, interessano il Comune di Verona e in parte interessano il Comune di Sommacampagna.
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Dalla TAVOLA P01 appare evidente che quasi metà paese di Caselle è interessato dalle Zone di Rischio Aeroportuale, compreso anche le aree del Polo Scolastico (la zona blu scuro vicino alla scritta: Sommacampagna).
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E quanto previsto per i Piani di Rischio Aeroportuale, questo è stato stabilito dalla Circolare dell'ENAC, la n° 33 del 30 Agosto 2010 nella quale si legge questo:
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E quanto previsto per i Piani di Rischio Aeroportuale, questo è stato stabilito dalla Circolare dell'ENAC, la n° 33 del 30 Agosto 2010 nella quale si legge questo:
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Si
precisa che nella redazione dei piani di rischio oltre a seguire le indicazioni
contenute al paragrafo 6 del capitolo 9 del Regolamento, massima attenzione va
posta sulle attività sensibili quali:
1_ insediamenti ad elevato affollamento (centri commerciali,
alberghi, stadi, …);
2_ nuove edificazioni che se coinvolte in un eventuale
incidente possono creare pericolo di incendio o comunque di amplificazione del
danno sia all’ambiente che all’aeromobile stesso, quali ad esempio distributori
di carburante, depositi di liquidi infiammabili, industrie chimiche e
consistenti insediamenti ubicati lungo le direzioni di atterraggio e decollo ed
in prossimità dell’aeroporto in aree ancora sostanzialmente libere.
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Se andiamo a leggere, un pò più nel dettaglio la normativa ENAC, relativa alla Zone di Rischio Aeroportuale, possiamo leggere cosa si potrebbe realizzare nelle quattro Zone di Rischio Aeroportuale che sarebbero da applicare:
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Zona
di tutela A:
è
da limitare al massimo il carico antropico. In tale zona non vanno quindi previste
nuove edificazioni residenziali. Possono essere previste attività non
residenziali, con indici di edificabilità bassi, che comportano la permanenza
discontinua di un numero limitato di persone.
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Zona
di tutela B:
possono
essere previsti una modesta funzione residenziale, con indici di edificabilità
bassi, e attività non residenziali, con indici di edificabilità medi, che comportano
la permanenza di un numero limitato di persone.
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Zona
di tutela C:
possono
essere previsti un ragionevole incremento della funzione residenziale, con
indici di edificabilità medi, e nuove attività non residenziali.
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Zona
di tutela D:
in tale zona, caratterizzata da un livello minimo di tutela
e finalizzata a garantire uno sviluppo del territorio in maniera opportuna e
coordinata con l’operatività aeroportuale, va evitata la realizzazione di
interventi puntuali ad elevato affollamento, quali centri commerciali,
congressuali e sportivi a forte concentrazione, edilizia intensiva, ecc....
Se queste sono le norme previste dalle Zone di Rischio Aeroportuale, vi devo far notare una "stranezza" della TAVOLA P01 come elaborata... e la "stranezza" è che come base di questa tavola hanno utilizzato le zonizzazioni urbanistiche del Piano Regolatore Generale del Comune di Sommacampagna, la cui zonizzazione è stata modificata dall'adozione del PAT avvenuta nel gennaio 2009.
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Il PAT come adottato nel Gennaio 2009 (quattro anni fa ormai) è rappresentato da questo estratto come sotto riprodotto, il che è ben evidente che è una tavola grafica ben diversa da quella utilizzata per dimostrare a ENAC la situazione urbanistica del Comune di Sommacampagna... che invece fa ancora riferimento alle zonizzazioni Urbanistiche del Piano Regolatore Generale.
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Ma questo PAT diverso da quello adottato nel 2009 - senza che la modifica della VAS abbia avuto evidenza pubblica e senza che il Pubblico sia stato informato - è stato modificato e i documenti di queste modifiche sono contenuti nella INTEGRAZIONE della V.A.S. del P.A.T. e i documenti che fino ad ora sono riuscito a reperire, solo a fine di settembre sono questi:
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00 - VAS – RAPPORTO AMBIENTALE - INTEGRAZIONE
01 - Allegato A: Matrice di coerenza interna ed esterna. .
00 - VAS – RAPPORTO AMBIENTALE - INTEGRAZIONE
02 - Allegato B: Mosaicatura del PRG e le azioni di piano.
03 - Allegato C: Copertura del suolo e le azioni del piano.
04 - Dichiarazione di non assoggettabilità a VincA. (S.I.C. e S.I.C./Z.P.S.).
05 - Carta delle distanze dai SIC (Siti Interesse Comunitari).
06 - Dichiarazione di non assoggettabilità a VincA. (Rete Natura 2000).
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Dall'esame di questi documenti era emerso che il PAT del 2009 era stato modificato ed in particolare erano state modificate delle aree per poter realizzare un Progetto Complesso, come è ben evidente da queste sottostanti immagini, dove a sinistra c'è il PAT adottato nel 2009 e a destra c'è il PAT modificato nel 2012.
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La motivazione "sibillina" di questa modifica al PAT... scritta in modo non chiaro - ma il cui obiettivo è la realizzazione di un progetto complesso che significa un Centro Commerciale da 70.000 metri quadrati - e qui sotto riprodotta:
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La modifica proposta consiste nell’inserimento del perimetro di un nuovo “Contesto territoriale destinato alla realizzazione di un programma complesso” secondo la planimetria sopra riportata.
Saranno inoltre modificate le NT all’art 8 con le seguenti prescrizioni:
“……I nuovi interventi, ivi compresi tutti quelli che comportino impermeabilizzazione dei suoli, devono prevedere vasche di laminazione delle acque meteoriche o superficiali e/o sistemi di drenaggio alternativi, atti a smaltire mediamente 400 mc/ha di carico idrico.
“Disposizioni per aree soggette a limiti o restrizioni del Codice della Navigazione Aerea.
Successivamente all’approvazione del Piano di Rischio Aeroportuale e nei limiti dallo stesso previsti, il P.I. potrà prevedere, quali forme di perequazione e compensazione, l’utilizzo delle aree eventualmente vincolate quale standard urbanistico (parcheggio, verde) o per funzioni complementari o accessorie a servizio delle destinazioni d’uso consentite, coordinato all’interno di una progettazione unitaria (PUA), nei limiti del dimensionali approvati.”
La Tav. 4 descrive la perimetrazione, gli usi in atto e la trasformabilità degli otto ambiti territoriali omogenei; i tematismi rappresentati, corrispondenti a specifiche condizioni ambientali o insediative assoggettabili a trasformazione o limitative di trasformazione, sono qui di seguito elencati con il relativo apparato normativo: …….”
Si ritiene che l’osservazione sia sostenibile dal punto di vista della VAS del PAT. In fase di P.I., quando sarà definita la delimitazione definiva dell’ambito di riqualificazione in seguito all’approvazione del Piano di Rischio Aeroportuale, sarà necessario approfondire le analisi eseguite. Infatti l’accoglimento dell’osservazione determina una variazione d’uso delle superfici e si rivela necessario valutare gli effetti connessi.
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E che esista questo progetto complesso... il Comune di Sommacampagna ne è già a conoscenza ancora dal 29 Settembre 2011, quando questo progetto del Centro Commerciale è stato depositato presso gli uffici Comunali... conseguentemente alla presentazione in Regione Veneto... prima ancora che il PAT fosse modificato l'anno dopo.
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Ma il PAT è stato modificato anche per un'altra area prossima al sedime dell'Aeroporto Catullo e la motivazione di questa altra modifica al PAT è la seguente:
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La
proposta di modifica alla Tavola 4 consiste nell’apposizione del retino “Area
di riqualificazione e riconversione” sull’ambito oggetto di Osservazione in
sovrapposizione di quello relativo alle Aree di urbanizzazione consolidata di
natura produttiva.
La proposta
e stata presentata a fronte dell’intervenuto Accordo di concertazione con la
Soc. Aeroporto Valerio Catullo, come allegato al P.A.T., in cui si sono create
le condizioni generali per una possibile trasformazione d’uso degli edifici
esistenti verso attività di tipo commerciale e di servizio, come avviene da tempo
nell’intero ambito territoriale di Caselle.
Si
ipotizza poi la possibilità di un Accordo di Programma (art. 31 L.R. 35/2001)
per la realizzazione contestuale di interventi di rilievo pubblico.
Dal
punto di vista ambientale la proposta di modifica risulta essere sostenibile,
in quanto non sono previste ulteriori edificazioni di suolo, ma solo una
trasformazione d’uso in contesto comunque ben collegato dalla viabilità
esistente.
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Se adesso queste "Modifiche del PAT" le riportiamo sulla "TAVOLA P01" (quella che riprende il vecchio PRG) possiamo verificare che l'area dove voglio realizzare il Centro Commerciale da 70.000 mq ricade in Zona A, B e C delle Zone di Rischio Aeroportuale e l'area dove vogliono realizzare il Centro Commerciale da 16.000 mq ricade in zona C e D del Piano di Rischio Aeroportuale.
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Premesso tutto questo se sui documenti dell'ENAC prima leggo questo: "DOVRA' ESSERE EVITATA la realizzazione di interventi puntuali ad elevato affollamento, quali centri commerciali, congressuali e sportivi a forte concentrazione, edilizia intensiva, ecc."... e poi, invece, nel P.A.T. si apportano modifiche in modo che possa essere previsto questo: "SARA' POSSIBILE la realizzazione di interventi puntuali ad elevato affollamento, quali centri commerciali, congressuali e sportivi a forte concentrazione, edilizia intensiva, ecc."... posso chiedermi che differenza c'è se quanto organizzato è stato un "ERRORE" (e/o emerita caxxata) o/e quanto organizzato è invece un "REATO" penalmente perseguibile?
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Una cosa è certa... se il PAT venisse approvato cosi come è adesso - con informazioni ERRATE (o FALSE) inviate all'ENAC e senza il relativo parere - è evidente che appena avrò il possesso della Delibera Regionale di approvazione del PAT, posso e potrò chiedere alla Procura della Repubblica se questo cosi come è stato organizzato è un ERRORE e/o è un REATO?.
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Io sono stanco di segnalare ERRORI... (che, essendo errori o caxxate, potrebbero essere ancora riparabili) ora aspetto che questi diventano REATI... e in tal caso poi servono le indagini della Procura della Repubblica per individuare i colpevoli a cui chiedere conto dei reati commessi
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Comunque, in tal caso l'elaborazione dell'Esposto alla Procura avrà da iniziare dall'anno 2003... cosi la segnalazione di richiesta di indagini e di accertamento di eventuali reati sarà da chiedere sia nei confronti DEGLIEX che nei confronti DEINUOVI... e ovviamente anche nei confronti di tutti i funzionari: Comunali, Provinciali e Regionali che in base all'Accordo di Co-Pianificazione hanno permesso tutto questo.
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