Se io fossi uno DEINUOVI (ma anche uno DEGLIEX) leggerei questa Sentenza: "T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 17 maggio 2010, n. 1526" di cui evidenzio questa frase: "Si aggiunga, inoltre, che il Responsabile del Settore Urbanistica del Comune, membro dell’autorità competente, risulta fra coloro che hanno contribuito alla predisposizione del documento di Piano, il che vale a rafforzare il convincimento del Collegio circa l’illegittimità della composizione dell’autorità competente, a causa dell’evidente commistione fra il ruolo di controllore e quello di controllato"
Sul sito web del Comune di Sommacampagna è stata pubblicata la NEWSLETTER, dove a pagina 2 c'è un piccolo capitolo dedicato al PAT - Piano di Assetto del Territorio, il cui testo è il seguente: "In questi giorni il PAT ha
finalmente passato lo scoglio della valutazione tecnica regionale VTR ed ora è
fissata la Conferenza dei Servizi, atto finale della procedura, per il
18/12/2012. Successivamente resterà solo da emanare il decreto di approvazione
del Piano di Assetto del Territorio da parte della Giunta Regionale del Veneto,
confidiamo non oltre il prossimo Gennaio"
.
.
Da mesi, anzi da anni, il sottoscritto, sostiene che la V.A.S. del P.A.T. del Comune di Sommacampagna abbia da risolvere dei problemi e ieri, casualmente e cercando dell'altro su Ambiente Diritto, mi sono imbattuto in questa Sentenza: "TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 17 maggio 2010, n. 1526" le cui massime giurisprudenziali sono le seguenti.
.Da mesi, anzi da anni, il sottoscritto, sostiene che la V.A.S. del P.A.T. del Comune di Sommacampagna abbia da risolvere dei problemi e ieri, casualmente e cercando dell'altro su Ambiente Diritto, mi sono imbattuto in questa Sentenza: "TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 17 maggio 2010, n. 1526" le cui massime giurisprudenziali sono le seguenti.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Deliberazione del consiglio comunale - Errore di
verbalizzazione - Correzione - Nuove deliberazione consiliare - Appunti
manoscritti dei consiglieri interessati - Insufficienza. L’eventuale errore
di verbalizzazione di un deliberazione del consiglio comunale deve essere
corretto attraverso una nuova deliberazione dello stesso organo, non potendosi
ammettere, pena la perdita di ogni valore di certezza giuridica proprio
dell’atto pubblico, che il verbale possa essere integrato o addirittura smentito
attraverso semplici dichiarazioni dei soggetti interessati o mediante appunti
manoscritti di questi ultimi. Pres. Arosio, Est. Zucchini - G.V. (avv. Grella)
c. Comune di Cermenate (avv. Anania) e altri (n.c.) - TAR LOMBARDIA, Milano,
Sez. II - 17 maggio 2010, n. 1526
.
DIRITTO URBANISTICO - Piani urbanistici - Ipotesi di conflitto di interesse - Art. 78 d.lgs. n. 267/2000 - Principio dell’”utile per inutile non vitiatur” - Proprietario di aree comprese nello strumento urbanistico - Interesse a denunciare la violazione dell’art. 78 - Presupposti.
L’art. 78 del D.Lgs. 267/2000, al comma 4° prevede, nel caso di piani urbanistici per i quali si sia verificata un’ipotesi di conflitto d’interesse, che siano annullate le sole parti dello strumento urbanistico per le quali sia stata accertata la correlazione fra il contenuto del medesimo e gli specifici interessi dell’amministratore pubblico e dei suoi parenti. La disposizione è intesa, dalla più recente giurisprudenza, nel senso che l’eventuale conflitto di interesse dell’amministratore, quand’anche accertato, non travolge l’intero piano urbanistico ma solo le parti ritenute per così dire “collegate” all’interesse personale dell’amministratore medesimo, secondo il noto brocardo “utile per inutile non vitiatur”. Di conseguenza, il proprietario di aree comprese nello strumento urbanistico ha interesse a denunciare la violazione dell’art. 78 citato, laddove provi che l’interesse personale del consigliere, che avrebbe dovuto imporre a quest’ultimo l’astensione, ha arrecato un diretto pregiudizio anche ai propri fondi. (cfr. TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 8.7.2009 n. 1461 e Consiglio di Stato, sez. V, 12.6.2009 n. 3744). Pres. Arosio, Est. Zucchini - G.V. (avv. Grella) c. Comune di Cermenate (avv. Anania) e altri (n.c.) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 17 maggio 2010, n. 1526
.
VIA E VAS - VAS - Autorità competente - Autorità procedente - Distinzione - Art. 5, lett. p e q - Necessità di separazione.
Nell’ambito della procedura di VAS, l’art. 5 del d.lgs. n. 152/2006 distingue l’autorità competente (lettera p) dall’autorità procedente (lett. q); quest’ultima è definita come la pubblica amministrazione che elabora il piano o programma, mentre la prima è la pubblica amministrazione a cui compete l’attività di valutazione ambientale. Ai fini dell’individuazione dell’autorità competente, il successivo art. 7, comma 6°, ha cura di specificare che, in sede regionale, l’autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, valorizzazione e protezione ambientale. Le ulteriori disposizioni sulla VAS contenute nel Codice dell’ambiente confermano, con chiarezza, la necessità di separazione fra le due differenti autorità - quella procedente e quella competente - il cui rapporto nell’ambito del procedimento di valutazione ambientale strategica appare tutto sommato dialettico, a conferma dell’intendimento del legislatore di affidare il ruolo di autorità competente ad un soggetto pubblico specializzato, in giustapposizione all’autorità procedente, coincidente invece con il soggetto pubblico che approva il piano (cfr., fra gli altri, art. 11, comma 2°; art. 12, comma 4°; artt. 13, 14 e 15). Pres. Arosio, Est. Zucchini - G.V. (avv. Grella) c. Comune di Cermenate (avv. Anania) e altri (n.c.) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 17 maggio 2010, n. 1526.
VIA E VAS - VAS - Obbligatorietà della VAS - Art. 11, c. 5 d.lgs. n. 152/2006 - Piani e programmi adottati senza la VAS - Annullabilità per violazione di legge.
L’art. 11, c. 5 del d.lgs. n. 152/2006 conferma l’assoluta obbligatorietà della VAS, tanto è vero che i provvedimenti amministrativi di approvazione di piani e programmi adottati senza la VAS, dove prescritta, <>. Pres.
Arosio, Est. Zucchini - G.V. (avv. Grella) c. Comune di Cermenate (avv. Anania)
e altri (n.c.) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 17 maggio 2010, n.
1526
.
.
DIRITTO URBANISTICO - Piani urbanistici - Ipotesi di conflitto di interesse - Art. 78 d.lgs. n. 267/2000 - Principio dell’”utile per inutile non vitiatur” - Proprietario di aree comprese nello strumento urbanistico - Interesse a denunciare la violazione dell’art. 78 - Presupposti.
L’art. 78 del D.Lgs. 267/2000, al comma 4° prevede, nel caso di piani urbanistici per i quali si sia verificata un’ipotesi di conflitto d’interesse, che siano annullate le sole parti dello strumento urbanistico per le quali sia stata accertata la correlazione fra il contenuto del medesimo e gli specifici interessi dell’amministratore pubblico e dei suoi parenti. La disposizione è intesa, dalla più recente giurisprudenza, nel senso che l’eventuale conflitto di interesse dell’amministratore, quand’anche accertato, non travolge l’intero piano urbanistico ma solo le parti ritenute per così dire “collegate” all’interesse personale dell’amministratore medesimo, secondo il noto brocardo “utile per inutile non vitiatur”. Di conseguenza, il proprietario di aree comprese nello strumento urbanistico ha interesse a denunciare la violazione dell’art. 78 citato, laddove provi che l’interesse personale del consigliere, che avrebbe dovuto imporre a quest’ultimo l’astensione, ha arrecato un diretto pregiudizio anche ai propri fondi. (cfr. TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 8.7.2009 n. 1461 e Consiglio di Stato, sez. V, 12.6.2009 n. 3744). Pres. Arosio, Est. Zucchini - G.V. (avv. Grella) c. Comune di Cermenate (avv. Anania) e altri (n.c.) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 17 maggio 2010, n. 1526
.
VIA E VAS - VAS - Autorità competente - Autorità procedente - Distinzione - Art. 5, lett. p e q - Necessità di separazione.
Nell’ambito della procedura di VAS, l’art. 5 del d.lgs. n. 152/2006 distingue l’autorità competente (lettera p) dall’autorità procedente (lett. q); quest’ultima è definita come la pubblica amministrazione che elabora il piano o programma, mentre la prima è la pubblica amministrazione a cui compete l’attività di valutazione ambientale. Ai fini dell’individuazione dell’autorità competente, il successivo art. 7, comma 6°, ha cura di specificare che, in sede regionale, l’autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, valorizzazione e protezione ambientale. Le ulteriori disposizioni sulla VAS contenute nel Codice dell’ambiente confermano, con chiarezza, la necessità di separazione fra le due differenti autorità - quella procedente e quella competente - il cui rapporto nell’ambito del procedimento di valutazione ambientale strategica appare tutto sommato dialettico, a conferma dell’intendimento del legislatore di affidare il ruolo di autorità competente ad un soggetto pubblico specializzato, in giustapposizione all’autorità procedente, coincidente invece con il soggetto pubblico che approva il piano (cfr., fra gli altri, art. 11, comma 2°; art. 12, comma 4°; artt. 13, 14 e 15). Pres. Arosio, Est. Zucchini - G.V. (avv. Grella) c. Comune di Cermenate (avv. Anania) e altri (n.c.) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 17 maggio 2010, n. 1526.
VIA E VAS - VAS - Obbligatorietà della VAS - Art. 11, c. 5 d.lgs. n. 152/2006 - Piani e programmi adottati senza la VAS - Annullabilità per violazione di legge.
L’art. 11, c. 5 del d.lgs. n. 152/2006 conferma l’assoluta obbligatorietà della VAS, tanto è vero che i provvedimenti amministrativi di approvazione di piani e programmi adottati senza la VAS, dove prescritta, <
.
[NOTA: Vorrei ricordare che in merito a questo aspetto, la Commissione Europea Ambiente (con la pratica EU PILOT 3719/12/ENVI) sta indagando sul Piano Urbanistico Attuattivo del Quadrante Europa, in quanto mai sottoposto alla VAS]
.
VIA E VAS - VAS - Autorità procedente - Scelta dell’autorità competente - Requisiti - Competenza tecnica e specializzazione - Imparzialità e indipendenza - Individuazione dell’autorità competente tra soggetti collocati all’interno dell’autorità procedente, legati da vincoli di subordinazione gerarchica - Illegittimità - Ragioni.
Nella scelta dell’autorità competente all’elaborazione della VAS, l’autorità procedente deve individuare soggetti pubblici che offrano idonee garanzie non solo di competenza tecnica e di specializzazione in materia di tutela ambientale, ma anche di imparzialità e di indipendenza rispetto alla stessa autorità procedente, allo scopo di assolvere la funzione di valutazione ambientale nella maniera più obiettiva possibile, senza condizionamenti - anche indiretti - da parte dell’autorità procedente. Qualora quest’ultima, infatti, individuasse l’autorità competente esclusivamente fra soggetti collocati al proprio interno, legati magari da vincoli di subordinazione gerarchica rispetto agli organi politici o amministrativi di governo dell’Amministrazione, il ruolo di verifica ambientale finirebbe per perdere ogni efficacia, risolvendosi in un semplice passaggio burocratico interno, con il rischio tutt’altro che remoto di vanificare la finalità della disciplina sulla VAS e di conseguenza di pregiudicare la corretta applicazione delle norme comunitarie, frustrando così gli scopi perseguiti dalla Comunità Europea con la direttiva 2001/42/CE. Pres. Arosio, Est. Zucchini - G.V. (avv. Grella) c. Comune di Cermenate (avv. Anania) e altri (n.c.) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 17 maggio 2010, n. 1526
.
VIA E VAS - VAS - Autorità procedente - Scelta dell’autorità competente - Requisiti - Competenza tecnica e specializzazione - Imparzialità e indipendenza - Individuazione dell’autorità competente tra soggetti collocati all’interno dell’autorità procedente, legati da vincoli di subordinazione gerarchica - Illegittimità - Ragioni.
Nella scelta dell’autorità competente all’elaborazione della VAS, l’autorità procedente deve individuare soggetti pubblici che offrano idonee garanzie non solo di competenza tecnica e di specializzazione in materia di tutela ambientale, ma anche di imparzialità e di indipendenza rispetto alla stessa autorità procedente, allo scopo di assolvere la funzione di valutazione ambientale nella maniera più obiettiva possibile, senza condizionamenti - anche indiretti - da parte dell’autorità procedente. Qualora quest’ultima, infatti, individuasse l’autorità competente esclusivamente fra soggetti collocati al proprio interno, legati magari da vincoli di subordinazione gerarchica rispetto agli organi politici o amministrativi di governo dell’Amministrazione, il ruolo di verifica ambientale finirebbe per perdere ogni efficacia, risolvendosi in un semplice passaggio burocratico interno, con il rischio tutt’altro che remoto di vanificare la finalità della disciplina sulla VAS e di conseguenza di pregiudicare la corretta applicazione delle norme comunitarie, frustrando così gli scopi perseguiti dalla Comunità Europea con la direttiva 2001/42/CE. Pres. Arosio, Est. Zucchini - G.V. (avv. Grella) c. Comune di Cermenate (avv. Anania) e altri (n.c.) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 17 maggio 2010, n. 1526
.
Se ora andiamo aleggere il punto "p" e "q" dell'art. 5 del D.Lgs n° 4 del 16 Gennaio 2008, comprendiamo meglio cosa intendeva il legislatore indicando l'Autorità competente e l'Autorità procedente e per capire meglio... leggiamo questo:
.
p) autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti;
q) autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma;
.
p) autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti;
q) autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma;
.
Per ora mi fermo qui e nel seguito dell'odierno messaggio, attinente alla V.A.S., riporto il testo della Sentenza del: TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 17 maggio 2010, n. 1526..
.
N. 01526/2010 REG.SEN.
N. 02305/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 2305 del 2009, integrato
da motivi aggiunti, proposto da:
Giuseppe Vergani, rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Grella, con domicilio eletto presso il medesimo in Milano, via Cesare Battisti 21;
Giuseppe Vergani, rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Grella, con domicilio eletto presso il medesimo in Milano, via Cesare Battisti 21;
contro
Comune di Cermenate, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo
Anania, con domicilio eletto presso lo stesso in Milano, via Brera, 16;
Provincia di Como, Regione Lombardia, non costituite in giudizio;
Provincia di Como, Regione Lombardia, non costituite in giudizio;
nei confronti di
Pinuccia Rumi, Pietro Bellotti, Lorena Sinigaglia, Angelo
Gaiani, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
nel ricorso principale, con tutti gli atti preordinati,
consequenziali e connessi:
a. delle delibere consiliari del Comune di Cermenate n. 12 del
13.3.2009 e n. 13 del 16.3.2009 recanti controdeduzioni alle osservazioni ed
approvazione del nuovo Piano di Governo del Territorio ex L.R. n. 12/2005,
pubblicate sul BURL n. 29 del 22.7.2009;
b. della delibera giuntale n. 38 del 28.2.2009 del Comune di
Cermenate recante avvio del procedimento di valutazione ambientale strategica
per la formazione del Piano di Governo del Territorio;
c. del rapporto ambientale, della sintesi non tecnica, del piano
di monitoraggio e della dichiarazione di sintesi resi nella procedura VAS ex
D.Lgs. n. 152/2006 e art. 4 L.R. n. 12/2005 e recepiti nel nuovo Piano di
Governo del Territorio;
d. in parte qua, della D.G.R. VIII/6420/2007 limitatamente
all'art. 3.2. dell'Allegato 1 (modello generale);
per la condanna
del Comune di Cermenate al risarcimento dei danni patiti e
patiendi in misura non inferiore ad euro 5.000.000,00 o nella maggior somma da
quantificarsi in corso di causa in via equitativa o anche previa espletanda
CTU;
nel ricorso per motivi aggiunti depositato il 26.11.2009,
del provvedimento provinciale del 16.2.2009, recante parere di
compatibilità in merito alla proposta di PGT del Comune di Cermenate e per la
condanna del Comune al risarcimento dei danni.
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti con i relativi
allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di
Cermenate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2010 il
dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori Umberto Grella per
Giuseppe Vergani; Riccardo Anania per il Comune di Cemenate;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il geom. Vergani, titolare di ditta individuale operante nel
settore edile, è proprietario di taluni terreni in Comune di Cermenate.
Con il ricorso in epigrafe, contenente domanda di sospensiva e
di risarcimento del danno, egli impugnava le deliberazioni del Consiglio
Comunale di Cermenate n. 12 e n. 13 del 2009, recanti rispettivamente
controdeduzioni alle osservazioni ed approvazione del nuovo Piano di Governo del
Territorio (PGT), oltre alla delibera di Giunta Comunale n. 38/2008 e, seppure
in parte, la delibera di Giunta Regionale VIII/6420/2007.
Questi, in sintesi, i motivi di gravame:
1) violazione dell’art. 78 del D.Lgs. 267/2000, in quanto la
delibera consiliare di approvazione del PGT sarebbe stata assunta con
l’intervento ed il voto di taluni consiglieri sui quali gravava invece, secondo
la norma indicata, il dovere di astensione;
2) violazione della direttiva 2001/42/CE, dell’art. 16 dei RD
274 e 275 del 1929, degli articoli 11 e seguenti del D.Lgs. 152/2006, dell’art.
4 della legge regionale 12/2005 e della delibera di Consiglio Regionale n.
VII/351/2007, tutte norme in materia di VAS (valutazione ambientale
strategica);
3) violazione della legge 183/1989, degli articoli 8, 9, 10, 25
e 57 della legge regionale 12/2005 e di altre delibere regionali, per mancanza
di un atto presupposto, vale a dire uno studio geologico efficace;
4) violazione della legge regionale 13/2001 e del parere reso
dall’ASL in sede di valutazione della proposta di PGT;
5) violazione degli articoli 8 e 11 della legge regionale
12/2005, in quanto il documento di Piano conterrebbe prescrizioni che incidono
in via diretta sul regime dei suoli;
6) violazione dell’art. 13, comma 7, l.r. 12/2005 e degli
articoli 38 e 39 delle NTA del PTCP, giacché non sarebbero rispettati gli indici
di sostenibilità insediativa previsti dalla Provincia;
7) violazione degli articoli 7 e 41 quinquies della legge
1150/1942, del DM 1444/1968, degli articoli da 8 a 11 e 46 della l.r. 12/2005,
nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione e
disparità di trattamento, nel quale si denunciano presunti errori nel calcolo
della capacità insediativa e degli standard urbanistici;
8) ulteriore violazione degli articoli 7 e 41 quinquies della
legge 1150/1942, del DM 1444/1968, degli articoli da 8 a 11 della l.r. 12/2005 e
violazione degli articoli 2 e 3 del Trattato CE, degli articoli 42 e 97 della
Costituzione, del DPR 327/2001, dell’art. 1 della legge 241/1990, dell’art. 2
della legge 287/1990 ed eccesso di potere sotto vari profili, nel quale si
denunciano le asserite illogiche destinazioni urbanistiche attribuite dal PGT
alle aree del ricorrente.
Si costituiva in giudizio il solo Comune di Cermenate, eccependo
l’inammissibilità ed in ogni caso l’infondatezza nel merito del ricorso.
In data 29.10.2009, l’esponente notificava ricorso per motivi
aggiunti, con il quale era impugnato un ulteriore atto – vale a dire il
provvedimento provinciale recante parere di compatibilità del PGT con il Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale di Como – ed erano svolte ulteriori
censure di approfondimento del motivo n. 6 del ricorso principale.
All’udienza cautelare del 3.12.2009, la domanda di sospensiva
era rinunciata.
Alla pubblica udienza del 28.4.2010, la causa era trattenuta in
decisione.
DIRITTO
1. Con il primo motivo di ricorso, è denunciata la violazione
dell’art. 78 del D.Lgs. 267/2000, in quanto il Piano sarebbe stato approvato con
l’intervento, in consiglio comunale, di una serie di consiglieri (vale a dire i
signori Bellotti, Rumi, Sinigaglia e Gaiani), che avrebbero invece dovuto
astenersi, in quanto le delibere riguarderebbero interessi propri o di loro
parenti o affini sino al quarto grado (cfr. art. 78, comma 2°, citato).
Sul punto, l’esponente produce documentazione (vedesi suo doc.
5), attestante le aree di proprietà dei consiglieri e dei loro parenti che
sarebbero state in qualche modo “beneficiate” dal nuovo strumento urbanistico
generale, attraverso – ad esempio - l’attribuzione di destinazione edificatoria
o produttiva.
In relazione a tale mezzo, occorre dapprima rilevare come senza
dubbio sussiste interesse ad agire in capo al ricorrente, contrariamente a
quanto evidenziato dalla difesa resistente, visto che l’accoglimento della
censura finirebbe per travolgere l’intero PGT, con obbligo per il Comune di
determinarsi nuovamente in relazione all’intero strumento urbanistico, il che
appare sufficiente a fondare l’interesse strumentale dell’esponente il quale,
per effetto della nuova approvazione del Piano, potrebbe vedere accolte le
proprie doglianze riguardanti la destinazione delle aree di sua proprietà site
in Cermenate.
La difesa comunale, a fronte del motivo n. 1, sostiene ancora
che la ricostruzione fattuale offerta in ricorso sarebbe falsa, in quanto i
consiglieri comunali di cui è lamentata la partecipazione alle sedute consiliari
si sarebbero in realtà allontanati dall’aula. La delibera n. 13/2009, continua
l’Amministrazione resistente, non avendo dato atto con chiarezza di tale
allontanamento, sarebbe viziata da un mero errore materiale, peraltro facilmente
comprensibile e rettificabile, tanto è vero che lo stesso Comune produce, sul
punto, una serie di autocertificazioni dei consiglieri e del segretario
comunale, attestanti appunto l’errore in cui sarebbe incorsa la delibera, oltre
alla copia del “brogliaccio” del segretario stesso, contenente i suoi appunti,
ove è indicato l’avvenuto allontanamento dei consiglieri di cui è causa.
Secondo il Tribunale, tuttavia, la difesa del Comune non appare
convincente, in quanto pretenderebbe di rettificare o correggere un errore
contenuto in una deliberazione consiliare, quindi in un atto pubblico avente
efficacia probatoria privilegiata (cfr. artt. 2699 e 2700 del codice civile),
attraverso delle autocertificazioni o addirittura attraverso semplici appunti,
asseritamene redatti dal segretario comunale ma privi di qualsivoglia efficacia
probatoria.
Reputa, al contrario, il Collegio che l’eventuale errore di
verbalizzazione doveva invece essere corretto attraverso una nuova deliberazione
dello stesso organo, vale a dire del consiglio comunale, non potendosi
ammettere, pena la perdita di ogni valore di certezza giuridica proprio
dell’atto pubblico, che quest’ultimo possa essere integrato o addirittura
smentito attraverso semplici dichiarazioni dei soggetti interessati o mediante
appunti manoscritti di questi ultimi.
Tuttavia, nonostante le argomentazioni difensive del resistente
non siano condivise dal Tribunale, il motivo n. 1 non può trovare accoglimento,
per le ragioni che seguono.
L’art. 78 del D.Lgs. 267/2000, al comma 4° prevede, nel caso di
piani urbanistici per i quali si sia verificata l’ipotesi di cui al comma 2° del
medesimo articolo (vale a dire un conflitto di interessi, come sopra riportato),
che siano annullate le sole parti dello strumento urbanistico per le quali sia
stata accertata la correlazione fra il contenuto del medesimo e gli specifici
interessi dell’amministratore pubblico e dei suoi parenti.
La disposizione del menzionato comma quarto è intesa, dalla più
recente giurisprudenza, nel senso che l’eventuale conflitto di interesse
dell’amministratore, quand’anche accertato, non travolge l’intero piano
urbanistico ma solo le parti ritenute per così dire “collegate” all’interesse
personale dell’amministratore medesimo, secondo il noto brocardo “utile per
inutile non vitiatur”.
Di conseguenza, il proprietario di aree comprese nello strumento
urbanistico ha interesse a denunciare la violazione dell’art. 78 citato, laddove
provi che l’interesse personale del consigliere, che avrebbe dovuto imporre a
quest’ultimo l’astensione, ha arrecato un diretto pregiudizio anche ai propri
fondi.
In caso contrario, qualora l’intervento in consiglio
dell’amministratore in conflitto di interessi non abbia avuto alcun effetto sul
regime giuridico delle aree dell’esponente, non esiste interesse di quest’ultimo
alla denuncia della violazione dell’art. 78, visto che l’eventuale accoglimento
del gravame avrebbe conseguenze soltanto su fondi non di proprietà del
ricorrente, che non vedrebbe pertanto mutato il regime giuridico dei propri
immobili (cfr. TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 8.7.2009 n. 1461 e Consiglio di
Stato, sez. V, 12.6.2009 n. 3744).
Orbene, nel caso di specie l’esponente non ha dato concreta ed
univoca prova dell’utilità che potrebbe derivargli dal parziale – parziale in
quanto relativo alle sole parti riguardanti i consiglieri in conflitto di
interesse - annullamento del PGT, per cui il primo motivo deve rigettarsi.
2. Nel secondo motivo, è denunciata la violazione, sotto
molteplici profili, della normativa comunitaria, statale e regionale in materia
di VAS (valutazione ambientale strategica) e a tale proposito l’esponente impugna, anche se solo in parte, la
delibera di Giunta Regionale 27.12.2007 n. 8/6420 relativa alla procedura per la
Valutazione Ambientale di Piani e Programmi (denominata anche Valutazione
Ambientale Strategica o VAS).
Il Comune di Cermenate, ai fini dell’obbligatoria sottoposizione
del proprio PGT alla procedura di VAS, ha provveduto, con delibera di Giunta n.
38/2008 (doc. 6 del ricorrente), ad avviare il procedimento di valutazione
ambientale strategica, individuando contestualmente la c.d. autorità competente
per la VAS, costituta dal team composto da due dipendenti comunali, vale a dire
il geom. Posio ed il P.I.E. Perniola, rispettivamente Responsabile Settore
Urbanistica e Sportello Unico Attività Produttive e Responsabile del Settore
Lavori Pubblici.
Secondo il ricorrente, l’individuazione dell’autorità competente
per la VAS nell’ambito della stessa Amministrazione comunale tenuta
all’approvazione del PGT sarebbe illegittima, in quanto una struttura competente
per la VAS completamente interna al Comune non offrirebbe sufficienti garanzie
di imparzialità e terzietà nella valutazione ambientale, determinando una
illegittima commistione fra funzioni di amministrazione attiva (approvazione
PGT) e di controllo (valutazione ambientale), con la conseguenza di vanificare
le finalità – previste dalla normativa comunitaria e da quella nazionale di
attuazione – proprie della valutazione ambientale strategica.
Con riguardo a tale motivo, occorre dapprima evidenziare come
sussista interesse ad agire in capo al ricorrente, visto che per effetto
dell’accoglimento della censura sarebbe invalidato l’intero PGT, con obbligo per
l’Amministrazione comunale di nuova adozione del Piano, nel rispetto però delle
disposizioni in materia di VAS, sicché si configura in capo al geom. Vergani un
interesse strumentale ad una riedizione del potere amministrativo, che potrebbe
svolgersi in senso più favorevole al ricorrente (cfr. sul punto, TAR Lombardia,
Milano, sez. II, 27.1.2010, n. 188).
Sempre con riguardo al mezzo n. 2, va respinta l’eccezione di
acquiescenza – sollevata dalla difesa comunale nella memoria del 4.11.2009 – per
omessa impugnazione della delibera di consiglio regionale n. 8/351 del
13.3.2007, sempre in materia di VAS, in quanto tale ultima deliberazione (cfr.
doc. 15 del Comune), non prevede nulla sulla composizione dell’autorità
competente per la VAS, limitandosi a stabilire (vedesi art. 2.0 lett. i
dell’Allegato 1 alla delibera consiliare), i compiti dell’autorità stessa,
mentre la sua composizione è prevista dalla successiva delibera di Giunta
Regionale del 27.12.2007, ritualmente impugnata – seppure in parte qua – con il
presente gravame.
Neppure potrebbe sostenersi, come invece adombrato in sede di
udienza pubblica dal difensore del Comune, una presunta inammissibilità del
ricorso per omessa notificazione ad eventuali controinteressati, individuati nei
proprietari dei terreni o in altri soggetti menzionati nel ricorso. Infatti,
secondo pacifica giurisprudenza, i proprietari delle aree comprese nel Piano
Regolatore Generale (ma tale conclusione vale senza dubbio anche per il PGT,
quale strumento urbanistico generale), non sono qualificabili come
controinteressati al momento dell’impugnazione del Piano stesso (cfr. Consiglio
di Stato, sez. V, 2.3.2010 n. 1184 e sez. IV, 30.9.2008 n. 4712), né risultano
tali le altre persone indicate in ricorso, visto che l’eventuale accoglimento di
quest’ultimo non determinerebbe alcuna diretta ed immediata lesione della loro
sfera giuridica, non essendo del resto sufficiente la semplice menzione di un
soggetto nel provvedimento impugnato o nel ricorso, per fare assurgere al
medesimo il ruolo di controinteressato (si veda a tale proposito, TAR Calabria,
Catanzaro, sez. I, 11.12.2007, n. 2004).
Si aggiunga, ad abundantiam e fermo restando quanto sopra
esposto, che il presente ricorso è stato in ogni modo notificato a talune
persone fisiche ritenute controinteressate – cioè i consiglieri comunali di cui
si lamenta l’omessa astensione – per cui l’eccezione dell’Amministrazione – a
tutto voler concedere – potrebbe semmai dare luogo ad una integrazione del
contraddittorio ma non certo ad una declaratoria di inammissibilità.
E’ possibile, quindi, esaminare nel merito il secondo mezzo di
gravame.
Preliminarmente, appaiono però necessarie talune premesse
relative alla valutazione ambientale strategica (VAS), alla luce della
disciplina comunitaria e nazionale in materia.
La valutazione ambientale strategica è stata introdotta dalla
direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.6.2001,
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull’ambiente. Lo scopo dichiarato della direttiva (art. 1), è quello di
garantire un <<elevato livello di protezione dell’ambiente (...)
all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di
promuovere lo sviluppo sostenibile>>.
E’ stato peraltro notato, dalla dottrina, che l’istituto
comunitario della VAS, unitamente a quello della valutazione di impatto
ambientale VIA, affonda le proprie radici in precedenti esperienze giuridiche
statunitensi degli anni sessanta del secolo scorso ed anche in alcune iniziative
delle Nazioni Unite per la protezione ambientale internazionale (si vedano a
tale proposito i lavori della Commissione dell’ONU per l’ambiente e lo sviluppo,
conclusi con il rapporto Brundtland del 1987, che enuncia per la prima volta il
principio dello “Sviluppo Sostenibile”).
Tornando, ad ogni modo, alla disciplina comunitaria, si ricordi
che la legge della Regione Lombardia n. 12/2005 sul governo del territorio,
all’art. 4 (“Valutazione ambientale dei piani”), richiama espressamente la
direttiva 2001/42/CE, rinviando a successive deliberazioni del Consiglio e della
Giunta l’approvazione di indirizzi ed ulteriori adempimenti per la valutazione
ambientale dei piani. In attuazione dell’art. 4 citato, il Consiglio Regionale
ha approvato gli indirizzi generali per la valutazione suindicata, con
deliberazione 13.3.2007 n. VIII/351, mentre con successiva delibera di Giunta
27.12.2007 n. 8/6420 è stata disciplinata la procedura per la VAS.
Lo Stato italiano ha dato compiuta attuazione alla direttiva
2001/42/CE con il decreto legislativo 16.1.2008 n. 4, quindi successivo alla
regolamentazione regionale sopra richiamata.
Per effetto del citato decreto legislativo, è stata interamente
riscritta la parte II del D.Lgs. 152/2006 (“Norme in materia ambientale”, c.d.
Codice dell’ambiente) ed è stata dettata una specifica disciplina per la VAS
agli articoli 4 e seguenti.
Tale disciplina è stata ritenuta costituzionalmente legittima ed
espressione di potestà legislativa esclusiva statale, in quanto inerente alla
materia della “tutela dell’ambiente”, che l’art. 117, comma 2°, lett. s),
della Costituzione, riserva alla legislazione esclusiva dello Stato (cfr. Corte
Costituzionale, 22.7.2009, n. 225).
L’art. 5, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 152/2006, definisce la
VAS come valutazione ambientale di piani e programmi, comprendente lo
svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l’elaborazione di un rapporto
ambientale e la conseguente valutazione del piano o programma.
Nell’ambito della procedura di VAS, l’art. 5 distingue
l’autorità competente (lettera p) dall’autorità procedente (lett. q);
quest’ultima è definita come la pubblica amministrazione che elabora il piano o
programma, mentre la prima è la pubblica amministrazione a cui compete
l’attività di valutazione ambientale. Ai fini dell’individuazione dell’autorità
competente, il successivo art. 7, comma 6°, ha cura di specificare che, in sede
regionale, l’autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di
tutela, valorizzazione e protezione ambientale.
Le ulteriori disposizioni sulla VAS contenute nel Codice
dell’ambiente confermano, con chiarezza, la necessità di separazione fra le due
differenti autorità – quella procedente e quella competente – il cui rapporto
nell’ambito del procedimento di valutazione ambientale strategica appare tutto
sommato dialettico, a conferma dell’intendimento del legislatore di affidare il
ruolo di autorità competente ad un soggetto pubblico specializzato, in
giustapposizione all’autorità procedente, coincidente invece con il soggetto
pubblico che approva il piano (cfr., fra gli altri, art. 11, comma 2°; art. 12,
comma 4°; artt. 13, 14 e 15).
Viene poi confermata l’assoluta obbligatorietà della VAS, tanto
è vero che i provvedimenti amministrativi di approvazione di piani e programmi
adottati senza la VAS, dove prescritta, <<sono annullabili per
violazione di legge>> (art. 11, comma 5°).
Dall’esame della disciplina legislativa suindicata – di
recepimento della direttiva 2001/42/CE – si giunge alla conclusione, secondo lo
scrivente Tribunale, per cui, nella scelta dell’autorità competente, l’autorità
procedente deve individuare soggetti pubblici che offrano idonee garanzie non
solo di competenza tecnica e di specializzazione in materia di tutela
ambientale, ma anche di imparzialità e di indipendenza rispetto all’autorità
procedente, allo scopo di assolvere la funzione di valutazione ambientale nella
maniera più obiettiva possibile, senza condizionamenti – anche indiretti – da
parte dell’autorità procedente.
Qualora quest’ultima, infatti, individuasse l’autorità
competente esclusivamente fra soggetti collocati al proprio interno, legati
magari da vincoli di subordinazione gerarchica rispetto agli organi politici o
amministrativi di governo dell’Amministrazione, il ruolo di verifica ambientale
finirebbe per perdere ogni efficacia, risolvendosi in un semplice passaggio
burocratico interno, con il rischio tutt’altro che remoto di vanificare la
finalità della disciplina sulla VAS e di conseguenza di pregiudicare la corretta
applicazione delle norme comunitarie, frustrando così gli scopi perseguiti dalla
Comunità Europea con la direttiva 2001/42/CE, come quello di salvaguardia e
promozione dello “sviluppo sostenibile”, espressamente enunciato all’art. 1
della direttiva, come già sopra evidenziato (si ricordi che lo “sviluppo
sostenibile” costituisce uno degli scopi dell’Unione Europea, espressamente
enunciato all’art. 3, comma 3°, del Trattato dell’Unione Europea in vigore dal
1.12.2009).
A tale proposito, pare utile al Collegio rammentare l’obbligo
del giudice nazionale di interpretare il diritto interno alla luce di quello
comunitario (cfr., sul punto, Consiglio di Stato, sez. VI, 3.9.2009 n. 5197 e
TAR Piemonte, sez. I, 5.6.2009, n. 1563), in modo da garantire il c.d. “primato”
di quest’ultimo sugli ordinamenti difformi degli Stati membri (sul “primato” del
diritto comunitario, si veda Corte di Giustizia CE, sez. III, 19.11.2009 n.
314).
Nel caso di specie il Comune di Cermenate, in attuazione
dell’art. 3.2 dell’allegato 1 alla delibera di Giunta del 27.12.2007, ha
individuato l’autorità competente all’interno dello stesso Comune, scegliendo in
particolare i Responsabili del Settore Urbanistica e del Settore Lavori
Pubblici.
Tale composizione dell’autorità competente, al di là di ogni
valutazione sulla preparazione e sulla capacità professionale dei singoli
operatori comunali, non appare in ogni caso rispettosa delle norme comunitarie e
statali sopra riportate, in quanto appare assolutamente inidonea a garantire la
necessaria imparzialità dell’autorità competente rispetto a quella procedente.
Si aggiunga, inoltre, che il Responsabile del Settore
Urbanistica del Comune, membro dell’autorità competente, risulta fra coloro che
hanno contribuito alla predisposizione del documento di Piano, il che vale a
rafforzare il convincimento del Collegio circa l’illegittimità della
composizione dell’autorità competente, a causa dell’evidente commistione fra il
ruolo di controllore e quello di controllato.
Sono quindi illegittimi sia il provvedimento comunale di
designazione dell’autorità competente sia quello regionale ivi impugnato, che
prevede la composizione della suddetta autorità con soggetti scelti all’interno
della differente autorità procedente.
L’illegittimità della delibera regionale del 2007 non è esclusa
neppure dalla lettura della legislazione regionale in materia, vale a dire
l’art. 4 della L.R. 12/2005. L’articolo si limita, infatti, sotto il profilo
dell’individuazione dell’autorità competente, a rinviare a successive
deliberazioni del Consiglio o della Giunta Regionale, senza però altro dire. Si
aggiunga – e si perdoni l’ovvietà – che in materia di VAS la Regione è in ogni
caso rigidamente subordinata alla disciplina comunitaria, sicché non appare
certo possibile per l’Ente regionale introdurre deroghe alla medesima.
Peraltro, la stessa Regione Lombardia non pare essere stata
sempre coerente con la propria delibera del 27.12.2007, tenuto conto che, con
parere espresso dalla Struttura Valutazione Ambientale Strategica e
Programmazione Negoziata con nota del 6.4.2009 n. 6818, indirizzato al Comune di
Campodolcino, la citata Struttura regionale escludeva che il Sindaco potesse
assumere il ruolo di autorità competente, allorché l’autorità procedente era
stata individuata nell’Amministrazione comunale.
Nel parere si ricorda il principio, desumibile dal D.Lgs. 4/2008
e assolutamente condiviso dallo scrivente Collegio, della separazione
dell’autorità competente rispetto a quella procedente e, con riguardo alla
prima, della necessità di un suo sufficiente grado di autonomia e di competenza
in materia di ambiente e sviluppo sostenibile (cfr. il parere regionale, doc. 9
del ricorrente).
Ciò premesso, il motivo n. 2 del ricorso principale appare
suscettibile di accoglimento, con conseguente annullamento non solo – seppure in
parte qua – della delibera regionale impugnata, ma anche della delibera di
Giunta Comunale n. 38/2008 di istituzione dell’autorità competente in materia di
VAS e delle deliberazioni consiliari n. 12 e n. 13 del 2009, recanti
approvazione di un PGT viziato nella sua totalità per l’illegittimità della
procedura di VAS, come sopra indicato.
L’accoglimento della censura n. 2 ha carattere assorbente
rispetto agli altri vizi denunciati nel ricorso e nei motivi aggiunti, che non
devono, pertanto, essere esaminati.
3. La domanda di risarcimento del danno deve invece essere
respinta, in quanto per effetto dell’accoglimento del gravame, il Comune dovrà
provvedere nuovamente all’approvazione del PGT, previa rinnovazione della
valutazione ambientale strategica, effettuata da una diversa “autorità
competente”, come indicato in motivazione.
Allo stato quindi, dovendo l’Amministrazione di Cermenate
determinarsi nuovamente sul proprio Piano di Governo del Territorio, nessun
danno risarcibile è ravvisabile in capo all’esponente, che del resto neppure
offre adeguata prova del danno lamentato (cfr. sul punto, le sentenze del TAR
Lombardia, Milano, sez. II, n. 5215 e n. 5218, entrambe del 1.12.2009) .
4. La complessità e la novità delle questioni trattate inducono
il Collegio a compensare interamente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano,
sez. II, definitivamente pronunciano sul ricorso e sui motivi aggiunti in
epigrafe, li accoglie, nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla i
provvedimenti impugnati.
Respinge la domanda di risarcimento del danno.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28
aprile 2010 con l'intervento dei Signori:
Mario Arosio, Presidente
Giovanni Zucchini, Primo Referendario, Estensore
Silvana Bini, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/05/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
.
.
Io posso comprendere sbagliare è umano... Ma sono anni che sostengo che con la V.A.S. del P.A.T. stanno sbagliando tutto e che stanno violando la Direttiva Europea sulla V.A.S. - Valutazione Ambientale Strategica... e credo che ora sia arrivato il momento che se qualcuno ha sbagliato... ora ne paghi le conseguenze.
.
Adesso che ho scoperto questa Sentenza del TAR, posso scrivere di nuovo alla Commissione Europea Ambiente, integrando la precedente segnalazione del 30 Novembre 2012, che aveva questo oggetto: "Richiesta di verifica di violazione della Direttiva V.A.S. (2001/42/CE) con conseguente richiesta di annullamento in autotutela di tutti gli atti conseguenti relativi alla V.A.S. del P.A.T. del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Sommacampagna - (VR) con l’accertamento di violazione Direttiva “partecipazione del pubblico” (2003/35/CE)".
Adesso che ho scoperto questa Sentenza del TAR, posso scrivere di nuovo alla Commissione Europea Ambiente, integrando la precedente segnalazione del 30 Novembre 2012, che aveva questo oggetto: "Richiesta di verifica di violazione della Direttiva V.A.S. (2001/42/CE) con conseguente richiesta di annullamento in autotutela di tutti gli atti conseguenti relativi alla V.A.S. del P.A.T. del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Sommacampagna - (VR) con l’accertamento di violazione Direttiva “partecipazione del pubblico” (2003/35/CE)".
.
Poi se il 18 Dicembre 2012 - come già evidenziato nel messaggio del 14 Dicembre 2012 - fosse anche approvato il P.A.T. in Conferenza dei Servizi, alle precedenti irregolarità già segnalate se ne aggiungeranno anche delle altre.
Poi se il 18 Dicembre 2012 - come già evidenziato nel messaggio del 14 Dicembre 2012 - fosse anche approvato il P.A.T. in Conferenza dei Servizi, alle precedenti irregolarità già segnalate se ne aggiungeranno anche delle altre.
Commenti
Posta un commento