Il diritto all'informazione ambientale e la ponderazione degli interessi in gioco - I limiti del diritto all'informazione ambientale e il rifiuto all'accesso - Rifiuto d'accesso alle informazioni ambientali: possibile, ma a certe condizioni - Informazione ambientale: definizione di autorità pubblica e documenti accessibili - Accesso alle informazioni ambientale per chiunque

Mentre continuo a ridere... pensando a quello che è stato riportato nel verbale 338 del 1.2.2012 della Commissione VIA Regionale allegato alla DGRV 332 del 6 marzo 2012 vi ricopio la frase che più mi fa ridere: "nei mesi di luglio ed agosto 2011, si sono verificati alcuni collassamenti laterali in settori limitati dell'argilla posta a protezione delle scarpate, in corrispondenza della scarpata lato Est del 2° lotto e in corrispondenza della scarpata Sud del 1° lotto."
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Peccato però che nel frattempo, non solo sulle scarpate Sud ed Est, ma sua quasi tutta l'intera parete Ovest, i "collassamenti" non siano stati cosi "limitati", ma siano talmente estesi che ormai vanno ad interessare quasi tutta l'intera parete Ovest, di cui questo sotto - di questi "limitati" collassamenti - che mi fanno ridere - ne è illustrato un bellissimo esempio... di "settori limitati".
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Per dovere di cronaca, vi segnalo che tra domani e dopo domani, sicuramente gli addetti ai lavori, interverranno anche sull'altra parte della parete ovest improbamente "collassata" (senza avvisare l'Ufficio Ecologia) quella parte della parete che si trova a destra nella foto, di questo evidente "collassamento", visto che sotto la guaina se ne intravvede un'altro "collassamento"... come già segnalato in questi giorni.
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Nel messaggio che avevo pubblicato ieri su www.vivicaselle.eu  avevo segnalato quanto stava accadendo sulla prima parte della parete Ovest, di cui  - nella parte più a sinistra della sottostante foto - se ne intravvede l'area interessata dal "collassamento"..
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L'altro ieri sul primo settore della parete Ovest, stava accadendo questo, come sotto riportato in questa immagine e sicuramente oggi, sull'altra parte della parete interverranno nello stesso modo.
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Inserita nel messaggio che ho publicato ieri, oltre a pubblicare la lettera spedita avente ad oggetto: "ULTERIORE RINNOVO del SOLLECITO all’ASSESSORE con integrazioni e ulteriori segnalazioni alle lettere già inviate in data: 16.04.2012e poi… in data: 03.05.2012"... avevo anche pubblicato una raccomandata ieri ricevuta, che oggi merita essere maggiormente commentata. 
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Questa lettera è stata firmata dall'Assessore all'Ecologia - Ambiente e Protezione Civile e la frase che voglio evidenziare è questa: "sono a ribadire che l'ufficio può rilasciare i documenti qualora tale richiesta rientri nei presupposti stabiliti dal regolamento comunale per l'esercizio del diritto di accesso al Comune".
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E per quello che ha scritto il MIO Assessore all'Ambiente, non posso che concordare, ma ovviamente questo vale nei casi... per esempio se io volessi accedere agli atti di un permesso di costruire di una casetta, magari da ristrutturare in collina... devo scrivere all'Assessore all'Urbanistica e se dovessi accedere agli atti del progetto della Pista Ciclabile... dovrei scrivere all'Assessore ai Lavori Pubblici, rispettando cosi il Regolamento Comunale... sempre che questo regolamento... non sia da aggiornare.
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Ma quando la richiesta la riformulo... nuovamente mettendo in evidenza che il mio interesse è relativo all'ambiente, credo che il regolamento Comunale, abbia meno valore rispetto alle Leggi dello Stato Italiano e della Comunità Europea... visto quello che avevo scritto ieri nella lettera di ulteriore rinnovo di accesso agli atti.
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Richiesta rinnovata in conformità ai dettami del D.M. n° 4 del 16 gennaio 2008 come previsto all’Art. 3-sexies.- Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo, il cui comma 1, cosi recita: “In attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e delle previsioni della Convenzione di Aarhus, ratificata dall'Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108, e ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, chiunque, senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, può accedere alle informazioni relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale.».
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A titolo di esempio vorrei riprodurre il modulo utilizzato dal Comune di Verona, per l'Accesso agli Atti, che ha questo oggetto: "RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI e/o ALL’INFORMAZIONE AMBIENTALI DETENUTA DAL COMUNE DI VERONA ( Legge 241/90 e successive modifiche e D. lgs. 195/2005) ".
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Considerato che nella Raccomandata ricevuta ieri - a Firma dell'Assessore all'Ambiente, ecc, ecc, - non vi è alcun cenno al D.Lgs 195-2005 e sopratutto non vi è alcun cenno all'Accesso agli Atti relativamente alla informazione ambientale, mi sia permesso di suggerire all'Assessore all'Ambiente, ecc, ecc, di accertare se il Regolamento Comunale di Accesso agli Atti sia stato aggiornato al suddetto decreto
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Qualora il Dirigente responsabile dell'Ufficio Ecologia e Ambiente... si fosse dimenticato di aggiornare il Regolamento Comunale di Accesso agli Atti alle norme contenute nel D.Lgs. 195/2005, suggerisco una preliminare lettura di questi articoli pubblicati su Green Report:
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Se poi vogliamo entrare nella Giurisprudenza, leggiamo anche questo articolo: "Diritto all’informazione ambientale, un importante sentenza", da cui estraggo questa frase: "Tuttora riveste ruolo fondamentale la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva, tra l’altro, del Ministero per l’Ambiente, il cui art. 14 dispone: “qualsiasi cittadino ha diritto di accesso alle informazioni sullo stato dell’ambiente disponibili presso gli uffici della pubblica Amministrazione".
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Ricordando che il suddetto articolo inizia con questa frase: "La recente sentenza dei Giudici amministrativi veneti sull'applicazione del diritto all'informazione ambientale nel nostro ordinamento (T.A.R. Veneto, sez. III, 17 gennaio ? 7 febbraio 2007, n. 294) merita adeguata considerazione per la semplicità e la linearità dei principi enunciati, tesi a far sì che tale importante diritto, strumentale ad un?esauriente conoscenza dello stato dell'ambiente ed ad una sua efficace salvaguardia, sia effettivo e di agevole soddisfacimento".
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Premesso questo, posso richiedermi se il Regolamento del Comune di Sommacampagna è stato adeguato alla Normativa di Accesso agli Atti, relativa all'Ambiente... o il Dirigente dell'Ufficio Ecologia e Ambiente non ha avuto il tempo di adeguare detto strumento, al fine che il sottoscritto signore, Cognome: "Per Tutti" e Nome: "Chiunque", abbia modo di vedere che stanno combinando nella VERA Discarica di Rifiuti... il cui oggetto però sulla DGRV 996/2009 sarebbe "Recupero Ambientale dell'ex Cava Siberie". 

Probabilmente se la DGRV 996/2009 avesse avuto come oggetto "Discarica di Rifiuti" forse avrei dovuto chiedere i documenti ai sensi la Legge 241 del 1990 (come richiamato nella Raccomandata ieri ricevuta), ma dato che quello che starebbero facendo nell'ex Cava Siberie sarebbe un "Recupero Ambientale" - per eliminare l'impatto visivo della depressikine di cava - è ovvio che i documenti li devo chiedere ai sensi del D.Lgs. 195 del 2005, visto che, appunto, trattasi... di "Recupero Ambientale". 
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AGGIORNAMENTO DA "REPUBBLICA"
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"Vogliamo accesso ai documenti della Pa"
Nasce una coalizione per un Foia italiano

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La trasparenza e la conoscibilità degli atti pubblici sono un'utopia in Italia...
mentre in altri Paesi sono la norma.
Come negli Usa, dove esiste il Freedom Of Information Act.
L'appello di un gruppo di giornalisti, studiosi, amministratori e attivisti.
Per controllare l'operato di chi governa, in nome della democrazia

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