L.R.V. n° 10 del 26 Marzo 1999 - "DISCIPLINA DEI CONTENUTI E DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE D’IMPATTO AMBIENTALE" - Art. 18: Parere della commissione VIA - Perchè i comuni di Treviso e di Quinto di Treviso non chiedono l'INCHIESTA PUBBLICA?

Ieri in questo messaggio avevo evidenziato come, da parte di ENAC, era stato violato un articolo della Legge Regionale Veneto sulla V.I.A., considerato che se dei documenti vengono depositati in data 9.3.2012 ed entro 20 giorni bisogna indirre un'Assemblea Pubblica, significa che entro il 29 Marzo 2012 l'Assemblea deve essere già stata effettuata.
Ma come riportato su questo (vedi sotto) documento del Comune di Treviso, la Provincia ha scritto il giorno 30.03.2012, il Comune di Treviso ha protocollato quella lettera il 2.4.2012, ha pubblicato quel documento sull'Albo Pretorio il 3.4.2012, annunciando cosi che l'Assemblea pubblica era per il 4.4.2012.
Scrivendo sulla lettera, come frase finale,  queste parole: "Si richiede di dare la massima evidenza pubblica all'evento"... quanto scritto, a me medesimo, sembra essere solo una... "presa per il lato B".

Tu prova a pagare una multa il giorno dopo la scadenza? Paghi il doppio perchè non hai rispettato la data. Paghi il doppio dell'importo della multa, perchè hai violato un obbligo di legge.

E pertanto se ENAC doveva indirre l'Assemblea Pubblica entro i 20 giorni, perchè l'ha fatta dopo 25 e senza avvisare "capillarmente" la popolazione dei due Comuni su cui insiste il sedime dell'Aeroporto di Treviso?
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Se l'Assemblea Pubblica, prevista dall'Art. 15 della L.R.V. 10/1999, per la Presentazione dello S.I.A. della V.I.A. del Masterplan dell'Aeroporto di Treviso... per quanto riguarda la possibilità data al pubblico di partecipare... è stata una farsa... c'è il "Piano B" ed è l'art. 18 della stessa legge, qui riprodotto, che prevede l'INCHIESTA PUBBLICA.

Art. 18 - Parere della commissione VIA.
1. Entro centotrentacinque giorni dalla data della pubblicazione dell’ultimo annuncio di cui al comma 3 dell’articolo 14, la commissione VIA esprime il proprio parere sull’impatto ambientale dell’impianto, opera o intervento proposto, sulla base:
a) delle osservazioni di cui al comma 2 dell’articolo 16 e delle controdeduzioni di cui al comma 3 dell’articolo 17;
b) delle risultanze dell’eventuale inchiesta pubblica;
c) dei pareri di cui all’articolo 17.
2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 e per una sola volta, la struttura competente per la VIA richiede al soggetto proponente le integrazioni eventualmente necessarie; la richiesta sospende i termini del procedimento che ricominciano a decorrere con la presentazione delle integrazioni richieste.
3. Nel caso in cui, entro novanta giorni dalla richiesta, il soggetto proponente non produca le integrazioni di cui al comma 2, la domanda di VIA si intende decaduta.
4. Il presidente della commissione VIA, in relazione anche alle osservazioni di cui al comma 2 dell’articolo 16, può disporre l’inchiesta pubblica.
5. Il presidente della commissione VIA è tenuto a disporre l’inchiesta pubblica di cui al comma 4 qualora essa sia richiesta dal sindaco di uno dei comuni interessati.
6. L’inchiesta pubblica di cui al comma 4 consiste almeno nell’audizione, in contraddittorio con il soggetto proponente, di coloro che hanno presentato le osservazioni, da parte della commissione VIA e dei comuni e province interessati.
7. Il presidente della commissione VIA decide sull’ammissibilità delle memorie presentate dai soggetti interessati, nonché dal proponente dello studio di impatto ambientale.
8. In casi di particolare rilevanza, il presidente della commissione VIA può disporre la proroga del termine di cui al comma 1 sino ad un massimo di sessanta giorni.
E' evidente che i Sindaci di Comuni di Treviso e di Quinto di Treviso, ora devono decidere... (A) vogliono difendere gli interessi economici (legittimi se rispettano la VIA)della Aer Tre SpA, e/o i Sindaci di questi due Comuni (B) vogliono almeno far finta di essere dalla parte della popolazione chiedendo una INCHIESTA PUBBLICA da loro richiesta ai sensi dell'Art. 18 della LRV 10/1999.
  
Io, me medesimo, le Osservazioni allo S.I.A. della V.I.A. del Master Plan dell'Aeroporto di Treviso le ho già inviate (anche alla Procura della Repubblica di Treviso) e quindi sono pronto a sostenere un contradditorio con il Proponente, che ricordo è ENAC e non Aer Tre SpA.
 
DIMENTICAVO:In merito a quello che ieri, nella cosidetta Assemblea Pubblica, hanno detto relativamente all'Art. 20 del D.M. 4-2008 ricordiamo questa sentenza:
 
VIA - Provvedimento di esclusione - Presupposti ex art. 20 d.lgs. n. 152/2006 - Motivazione - Principio comunitario di massima precauzione in materia di tutela dell’ambiente.
L’art. 20 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (codice dell’ambiente) delinea tra i presupposti per poter procedere all’esclusione dalla VIA l’assenza di impatti significativi sull’ambiente nonché la assenza di una modifica sostanziale dello stato dei luoghi. Ne deriva che è palesemente generica la motivazione del provvedimento di esclusione della necessità di VIA laddove si limita ad affermare che “non si rileva alcun elemento di interesse relativo all’impatto ambientale dell’opera”, senza soffermarsi sui presuposti indicati dalla norma. Né può ritenersi che il provvedimento di esclusione dalla VIA non richieda necessariamente una articolata ed approfondita motivazione qualora in sede istruttoria sia stata prodotta tutta la necessaria documentazione, e ciò in quanto una siffatta conclusione, diretta in sostanza ad elidere una autonoma valutazione in tal senso in capo alla competente amministrazione, sarebbe contraria al principio comunitario di massima precauzione in materia di tutela dell’ambiente. Pres. f.f. Dibello, Est. Santini - E.m. e altro (avv.ti D’Ambrosio e Pastore) c. Comune di Cisternino (avv. Pellegrino), Regione Puglia (avv.ti Altamura e Bucci), Provincia di Brindisi (avv. Carullo) e Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia (Avv. Stato) -
 
 
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