Oggetto: Segnalazione di illegittima realizzazione di opere in difformità della Direttiva Comunitaria 85/337/CEE. Società Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca. Richiesta di intervento per acquisizione opere al patrimonio Comunale.

In sintesi, da mesi, se non da anni ormai, io sostengo questa tesi... 
Se delle opere realizzate, lo sono senza V.I.A. queste sono illegittime.
Di conseguenza le Autorizzazioni che sono state rilasciate sono pertanto nulle.
Se le autorizzazioni sono nulle - come atto dovuto - si applica l'art. 29 del DM 4-2008
E le opere realizzate senza V.I.A. o vengono demolite...
O le opere senza V.I.A. sono acquisite al Patrimonio Comunale... "gratuitamente".

E in merito a questo aspetto - con particolare riferimento all'AEROPORTO: "Valerio Catullo" (senza dimenticare l'INTERPORTO: "Quadrante Europa") vi evidenzio il testo di una raccomandata ricevuta dal Comune di Sommacampagna, testo come qui sotto riportato:.

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E ora una breve analisi delle lettere che hanno portato a far si che il sottoscritto ricevesse questa Raccomandata con queste a mio avviso ben chiare determinazioni:
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In risposta alla mia del 14.09.2011, dal Comune di Villafranca, in data 13.10.2011, ho ricevuto questa lettera: "Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca. Esposto in merito ad opere realizzate in difformità alle Norme della Direttiva 85/337/CEE pervenuto al prot. n° 25607/11".
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In risposta alle mie lettere del 14.09.2011 e del 25.10.2011, dal Comune di Sommacampagna, in data 3.11.2011 ho ricevuto questa raccomandata, con questo oggetto: "Segnalazione di illegittima realizzazione di opere in difformità della Direttiva Comunitaria 85/337/CEE. Società Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca. Richiesta di intervento per acquisizione opere al patrimonio Comunale".
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Una breve lettera che - per il "coraggio e la determinazione" dimostrato dal Responsabile del Servizio - merita essere di essere integralmente ricopiata:

Oggetto:
Segnalazione di illegittima realizzazione di opere in difformità della Direttiva Comunitaria 85/337/CEE.
Società Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca.
Richiesta di intervento per acquisizione opere al patrimonio Comunale.
Egregio Sig. Sandrini
faccio riferimento alla Sua del 14/09/2011 e alla nota del 28/10/2011, conseguente, per informarla che questo ufficio ha, nel merito, avviato un procedimento finalizzato a chiarire l'ammissibilità al patrimonio comunale  delle opere, a Suo dire realizzate in violazione della Direttiva 85/337/CEE, coinvolgendo ai sensi dell'Art. 10 della L. 241/90, la Società di Gestione Aeroportuale e l'ENAC, che hanno 60 gg per produrre le loro controdeduzioni alla nostra sopra citata.
Trattandosi di problematiche tecnico-giuridiche particolarmente complesse coinvolgenti rilevanti interessi pubblici, il termine di conclusione del procedimento è stato fissato in 180 gg. successivamente alla decorrenza dei 60 gg. sopra citati.
Sarà cura di questo ufficio inoltrare ai medesimi le sue ulteriore comunicazioni al fine di poter ottenere dai suddetti Enti/Società le relative controdeduzioni.
Distinti saluti.
Il responsabile del Servizio
Arch. Paolo Sartori

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Per rispondere a questa Raccomandata devo pensarci su ancora... mi serve altro tempo. Ma prima di concludere questo messaggio di oggi, credo sia utile ricordare una lettera spedita dall'ex Sindaco: Graziella Manzato, alla Catullo SpA, che porta la data del 22.04.09.
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Devo ricordare poi anche questa prima lettera del Sindaco: Gianluigi Soardi, che porta la data del 3.2.2010.
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E ancora, sempre a firma del Sindaco: Gianluigi Soardi, questa seconda lettera che porta la data del 21.05.2010, anche questa inviata alla Catullo SpA, (ma anche questa credo senza risposta come le precedenti).
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Lo ripeto, non ho ancora deciso come rispondere all'ultima Raccomandata ricevuta dal Comune di Sommacampagna, ma nel frattempo Vi invito a rilegge un articolo del D.M. n° 4 del 16 gennaio 2008 - "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale".



Art. 29. - Controlli e sanzioni

1. La valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti di opere ed interventi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

2. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, l'autorità competente esercita il controllo sull'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto nonche' sull'osservanza delle prescrizioni impartite in sede di verifica di assoggettabilità e di valutazione. Per l'effettuazione dei controlli l'autorità competente può avvalersi, nel quadro delle rispettive competenze, del sistema agenziale.

3. Qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali delle fasi di verifica di assoggettabilità e di valutazione, l'autorità competente, previa eventuale sospensione dei lavori, impone al proponente l'adeguamento dell'opera o intervento, stabilendone i termini e le modalità. Qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese e' effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

4. Nel caso di opere ed interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità o di valutazione in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, nonche' nel caso di difformità sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali, l'autorità competente, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato e quello conseguente alla applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese e' effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

5. In caso di annullamento in sede giurisdizionale o di autotutela di autorizzazioni o concessioni rilasciate previa valutazione di impatto ambientale o di annullamento del giudizio di compatibilità ambientale, i poteri di cui al comma 4 sono esercitati previa nuova valutazione di impatto ambientale.

6. Resta, in ogni caso, salva l'applicazione di sanzioni previste dalle norme vigenti.
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E per concludere definitivamente il messaggio di oggi, Vi invito a leggere - come esempio - due delle Sentenze citate nelle lettere inviate ai Dirigenti Responsabili dell'Ufficio Urbanistica del Comune di Sommacampagna e del Comune di Villafranca.

1^ Sentenza:
Gli illeciti in materia paesaggistica, urbanistica ed edilizia, ove consistano nella realizzazione di opere senza le dovute autorizzazioni, assumono natura di illeciti permanenti, in relazione ai quali il termine di prescrizione inizia a decorrere solo dalla cessazione della permanenza (ovvero con l’irrogazione della sanzione pecuniaria o con il conseguimento del permesso postumo).
Nel caso di specie, in cui l’illecito è consistito nella realizzazione di opere in zona vincolata senza la prescritta autorizzazione paesaggistica e senza il necessario titolo edilizio, e in cui il condono non è stato ancora rilasciato, la permanenza non può dirsi cessata, e quindi non si è verificata la prescrizione eccepita dalle ricorrenti (Cons. Stato, IV, n. 7769/2003; Cons. Stato, VI, n. 1729/2003; TAR Toscana, III, 27/05/2003, n. 2068; idem, 18/02/2002, n. 255) (TAR Toscana, Sez. III, sentenza 02.08.2011 n. 1282).

2^ Sentenza:
Il Collegio deve ribadire, in adesione a costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, che il provvedimento di repressione degli abusi edilizi (ingiunzione a demolire e/o ordine di demolizione, ed ogni altro provvedimento sanzionatorio), costituisce atto dovuto della pubblica amministrazione, riconducibile ad esercizio di potere vincolato, in mera dipendenza dall’accertamento dell’abuso e della riconducibilità del medesimo ad una delle fattispecie di illecito previste dalla legge.
Ciò comporta che il provvedimento sanzionatorio non abbisogna di una particolare motivazione, essendo sufficiente la mera rappresentazione del carattere illecito dell’opera realizzata, né è necessaria una previa comparazione dell’interesse pubblico alla repressione dell’abuso (che è in re ipsa) con l’interesse del privato proprietario del manufatto; e ciò anche se l’intervento repressivo avvenga a distanza di tempo dalla commissione dell’abuso, laddove il medesimo non sia stato oggetto di sanatoria in base agli interventi legislativi succedutisi nel tempo. In tale contesto, appare evidente come –stante il carattere vincolato del potere da esercitarsi – non occorre il previo invio della comunicazione di avvio del procedimento, peraltro ora esclusa (invero, in momento successivo all’emanazione del provvedimento impugnato) anche dall’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. n. 241/1990, che ha recepito, sul punto le indicazioni della giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 20.07.2011 n. 4403).

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