Oggi scrivo di CAVA CEOLARA (domani di CAVA BETLEMME) perchè alla luce di una nuova Sentenza del TAR VENETO... c'è qualcosa che non mi convince!!!

Ci sono dei terreni "agricoli" di Caselle che ancora oggi sono poco coltivati e pertanto lo strato superficiale è rimasto come era decenni di anni fa. E come era il terreno agricolo di Caselle, questo è ben evidenziato nella sottostante immagine. Un terreno, questo sotto riprodotto, che forse è anche parte di una vecchia "marogna", che per decenni è stato in proprietà di latifondisti che è caratterizzato da essere costituito prevelentemente da ciotoli... dove perfino l'erba fa fatica a crescere (N.B. Questo è il terreno dell'ex Corte Agricola Palazzina... dove era stata progettata la Città del Vino e del Cibo).


E come tanti coetanei della mia età... molti ancora ricordano quando: "da picoli se nasea a catar su i sasi... par far le marogne" in modo che poi, sui campi potesse anche crescere l'erba. Quindi noi cittadini "nativi" sappiamo cosa si può "coltivare" sui terreni attorno a Caselle.


Dopo 50/60 cm di questo tipo di terreno "agricolo", sotto - per centinaia di metri - c'è ghiaia. Ed è pertanto semplice darsi una risposta a questa domanda: "Perchè a Sommacampagna continuano a presentare domande per aprire attività di "Coltivazione di Ghiaia". E se qualcuno ancora non lo sapesse "coltivare la ghiaia" è un'attività ammessa solo in zona agricola. Una coltivazione che poi produce questo tipo di effetti (vedi sotto) dove - ad esempio - è riprodotta la Cava Ceolara come è oggi... nella foto ripresa questa mattina.



Una cava che in questa immagine tratta da Google Earth del 2009 - nella parte più a nord - è rappresentata nella seguente foto che illustra come erano allora i lavori di "coltivazione di ghiaia" in corso.



Ed è una cava, come riprodotta in questa immagine nel 2003, che è stata ampliata e dove si vedono che i lavori di "coltivazione della ghiaia" di questa parte di Cava Ceolara, sono iniziati da poco.


Della Cava Ceolara ne avevo anche scritto Venerdi 5 Giugno 2009, in un messaggio rivolto agli allora Amministratori Comunali, che aveva questo titolo: "Se controllerano la "loro" Discarica, come controllano la "loro" Cava... semo mesi ben!!!", dove avevo segnalato che nella Cava Ceolara, stavano "nascondendo" dei fanghi della lavorazione della ghiaia... sotto il fondo della cava stessa.



Ma oggi non voglio entrare nel merito di questa Cava e di come qui sia avvenuta la "coltivazione della ghiaia", ma per questa cava dopo aver letto una recentissima Sentenza del TAR Veneto, qualche dubbio mi è venuto... perchè forse per la Cava Ceolara è stata violata la Direttiva sulla V.I.A. e quindi è necessario un approfondimento... prima di occuparmi, domani di Cava Betlemme.


Su Ambiente e Diritto ho trovato il richiamo a questa Sentenza: VIA - Domande di autorizzazione protocollate anteriormente al 14 marzo 1999 - Disciplina applicabile - Direttiva 85/337/CEE nel testo vigente prima delle modifiche apportate con la direttiva 97/11/CE - DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Risarcimento del danno - Art. 30 c.p.a. - Condotta attiva o omissiva contraria al principio di buona fede o al parametro di diligenza - Omessa attivazione dei rimedi idonei ad evitare il danno - Conseguenza. TAR VENETO, Sez. II - 7 aprile 2011, n. 582

E dato che sono curioso... considerato che il 14 Marzo 1999 per il sottoscritto è una data significativa, visto che in quella data è stata approvata la Legge Regionale Veneto n° 10 avente questo oggetto: "DISCIPLINA DEI CONTENUTI E DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE D’IMPATTO AMBIENTALE" e sempre a quella data: "14 Marzo 1999" fa anche riferimento la lettera della Commissione Europea - Direzione Generale Ambiente – Direzione A – Affari giuridici e protezione civile – ENV.A.1 – Applicazione, coordinamento per le infrazioni e aspetti giuridici, che in data 13.01.2010 prot. ENV.A.1-JP/MA/mm/ARES(2010)16480 avente ad oggetto: “Dossier EU-PILOT 240/08/ENVI” di cui si evidenziano i seguenti paragrafi:


Mi preme nondimeno informarla del fatto che il Ministero dell’Ambiente italiano ha riconosciuto e confermato che tutti gli interventi infrastrutturali necessari per lo sviluppo dell’aeroporto “Valerio Catullo” di Verona dall’apertura della pratica EU-PILOT fino al 2024 saranno valutati nell’ambito di una VIA complessiva che avrà per oggetto il Piano di Sviluppo Aeroportuale (PSA) dell’Aeroporto stesso”.

La informo infine che questi servizi hanno raccomandato alle autorità nazionali competenti, a titolo di buona prassi, di valutare nell’ambito della procedura di VIA sul Piano di Sviluppo Aeroportuale anche tutti gli impatti ambientali verificatisi nel periodo successivo alle modifiche o estensioni autorizzate dopo il 14.03.1999. Si tratta tuttavia di una raccomandazione, non avendo la Commissione titolo ad imporre un obbligo in tal senso”.


Ma cosa viene determinato dalla Sentenza del TAR Veneto n° 582 del 7 Aprile 2011?


Viene determinato questo: VIA - Domande di autorizzazione protocollate anteriormente al 14 marzo 1999 - Disciplina applicabile - Direttiva 85/337/CEE nel testo vigente prima delle modifiche apportate con la direttiva 97/11/CE. Ai sensi dell’art. 24 della L. n. 422/2000 - norma di interpretazione autentica - alle domande di autorizzazione concernenti la V.I.A. per le quali sia formalmente iniziata l’istruttoria, con la protocollazione della domanda presso l'autorità competente, anteriormente al 14 marzo 1999, si applicano le disposizioni della direttiva 85/337/CEE, nel testo vigente prima della entrata in vigore della direttiva 97/11/CE. Pres. De Zotti, Est. Perrelli - M.A. s.r.l. (avv.ti Tassetto e Zambelli) c. Regione Veneto (n.c.) - TAR VENETO, Sez. II - 7 aprile 2011, n. 582



DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Risarcimento del danno - Art. 30 c.p.a. - Condotta attiva o omissiva contraria al principio di buona fede o al parametro di diligenza - Omessa attivazione dei rimedi idonei ad evitare il danno - Conseguenza. L’art. 30, c. 3 del codice del processo amministrativo, pur non evocando in modo esplicito il disposto dell’art. 1227, comma 2, c.c., sancisce la regola secondo cui la tenuta, da parte del danneggiato, di una condotta, attiva od omissiva, contraria al principio di buona fede ed al parametro della diligenza, che consenta la produzione di danni che altrimenti sarebbero stati evitati secondo il canone della causalità civile imperniato sulla probabilità relativa, recide, in tutto o in parte, il nesso causale che, ai sensi dell’art. 1223 c.c., deve legare la condotta antigiuridica alle conseguenze dannose risarcibili (cfr cfr. Tar Sicilia, Catania, IV, 16.12.2010, n. 4735, Cass., S.U.11.1. 2008, n. 577; Cass. Civ., sez. III, 12.3. 2010, n. 6045).



Ne discende, dunque, la rilevanza, sul versante causale, dell’omessa attivazione di tutti i rimedi potenzialmente idonei ad evitare il danno, come fatto che preclude la risarcibilità di pregiudizi che sarebbero stati presumibilmente evitati, così come la necessità di valutare anche l’omissione di ogni altro comportamento esigibile in quanto non eccedente la soglia del sacrificio significativo sopportabile anche dalla vittima di una condotta illecita alla stregua del canone di buona fede di cui all’art. 1175 c.c.. Pres. De Zotti, Est. Perrelli - M.A. s.r.l. (avv.ti Tassetto e Zambelli) c. Regione Veneto (n.c.) - TAR VENETO, Sez. II - 7 aprile 2011, n. 582



E ora mi pongo la seguente domanda: Se in data 09.12.1997 con DGRV n° 4404 era stato approvato un primo ampliamento della Cava Ceolara e se in data 13.10.2000 con DGRV n° 3254 era stato approvato un secondo ampliamento della Cava Ceolara, se la Direttiva 85/337/CEE era stata aggiornata con la Direttiva 97/11/CE del 3 Marzo 1997 come mai solo per il terzo ampliamento della Cava Ceolara, quello rilasciato con la DGRV n° 7 del 22.1.2008 è stata chiesta la Valutazione di Impatto Ambientale?


Secondo questa Sentenza del TAR non è che le DGRV 4404/1997 e DGRV 3254/2000 relative a due autorizzazione per l'ampliamento della Cava Ceolara sono atti illegittimi, perchè autorizzati senza la V.I.A.?

Io non sono un avvocato ma quando su una Sentenza di un Tribunale Amministrativo leggo quanto sotto riportato mi vengono dei dubbi e questi dubbi me li devo togliere e le frasi che mi fanno venire i dubbi sono queste:



4.1. Orbene, con norma di interpretazione autentica – art. 24 della legge n. 422/2000 - il legislatore nazionale ha espressamente previsto che « le domande di autorizzazione alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, sono unicamente quelle per le quali sia formalmente iniziata l'istruttoria, con la protocollazione della domanda presso il servizio competente dell'autorità che deve rilasciare l'autorizzazione, prima del 14 marzo 1999». Ne discende, pertanto, che essendo stata presentata l’istanza di ampliamento del bacino estrattivo prima del 14.3.1999, alla stessa andavano applicate le disposizioni di cui alla direttiva 85/337/CEE con conseguente illegittimità del provvedimento impugnato.

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