Il WWF lancia l'appello a Zaia. «Ridimensioni il motorcity» e aggiungo "E lo sottoponga a V.I.A. NAZIONALE" visto che l'impatto arriva fino a Caselle"

Qualche tempo fa... il 16 Giugno 2008, avevo scritto al Ministero dell'Ambiente una lettera avente questo oggetto: "L’Autodromo del Veneto, è da sottoporre a V.I.A. Regionale e/o a V.I.A. Nazionale?"... ma quella lettera... non ha mai avuto risposta.
Questa lettera seguiva quella del 4 Giugno 2008 quando scrivevo questo messaggio: "Osservazioni alla V.I.A. dell'Autodromo del Veneto" al quale allegavo un documento inviato ai Sindaci di Trevenzuolo, Villafranca e Sommacampagna avente questo oggetto: "Autodromo del Veneto – Trevenzuolo – VR - Osservazione alla Valutazione di Impatto Ambientale"... un nuovo insediamento che si trova tra i 12 e i 20 km da Caselle.
In merito all'Autodromo del Veneto - che crea impatti anche a Caselle causa aumento dei voli dell'Aeroporto Catullo - avevo anche scritto venerdì 10 luglio 2009 in questo messaggio: "Autodromo e Inquinamento Aereo. Chiedo un dibattito in Consiglio e UN milione di alberi a Caselle"... e anche in quest'altro messaggio di mercoledì 12 novembre 2008 "L'Autodromo del Veneto e l'Impatto Ambientale su Verona? Golosine? Santa Lucia? Caselle?"
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Ed in merito al Motorcity, oggi sull'Arena c'è questo articolo: "VIGASIO. Gli ambientalisti scrivono al governatore chiedendo di rivedere gli interventi urbanistici tra Verona e Mantova. Il Wwf lancia l'appello a Zaia. «Ridimensioni il motorcity». Averardo Amadio e Manuela Formenti: «Questi insediamenti sono eterogenei e disarticolati, sono una nuova città ma i servizi pubblici chi li pagherà?»
Un articolo di cui evidenzio questa frase: "Secondo Formenti, inoltre, se è vero che tutti i progetti in questione sono dotati di Valutazione di impatto ambientale (Via), sono però «sprovvisti di valutazione stratergica e sinergica della somma degli interventi necessaria per verificare la sostenibilità dell'insieme delle opere». E aggiunge: «La dimensione delle aree logistiche è al di là di ogni ragionevole previsione d'impiego".
Ed in merito alla V.I.A. NAZIONALE (che l'Autodromo dovrebbe avere) e non solo la V.I.A. REGIONALE (che l'Autodromo avrebbe già), vi segnalo questa Sentenza: "T.A.R. LAZIO, ROMA Sez. II - 14 ottobre 2010, n. 32824" della quale riporto queste massime:
VIA - Interventi soggetti a VIA statale - Parere della Regione - Natura consultiva/collaborativa - Art. 36, c. 4 d.lgs. n. 152/2006 - Competenza esclusiva del MATTM.
Per interventi soggetti a VIA statale, il parere della Regione è meramente consultivo/collaborativo, non certo vincolante, giusta quanto evincesi dall’art. 36, c. 4 del Dlg 152/2006 circa l’esclusiva competenza del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sulla questione.
INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Concetto di “limite”.
Il concetto di “limite” va inteso non già (o non solo) come mero valore-soglia, ma più propriamente come valore-limite commisurato alla media giornaliera calcolata sperimentalmente in condizioni di funzionamento standard e di carico medio degli impianti, se del caso imponendo parametri più stringenti di quelli posti dalle linee-guida nazionali, recanti i criteri per l’individuazione delle migliori e più recenti tecnologie disponibili (MTD o, se si vuole, BAT) in tema di grandi impianti di combustione (LCP), per tener conto di eventuali fluttuazioni o anomalie dei parametri in determinate condizioni di funzionamento.
INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Documenti BREF - Natura - BAT - Livelli di emissione - Modelli di riferimento - Obiettivi da raggiungere nel tempo - Adeguamento dei limiti emissivi realistico e realizzabile.
I documenti BREF sono elaborati in sede UE al fine di suggerire agli Stati membri ed agli operatori del settore l’individuazione delle BAT (migliori tecniche disponibili: secondo l’acronimo italiano, le MTD) e le condizioni di applicabilità alle singole vicende. Le regole scaturenti dai BREF e, in particolare, i livelli d’emissione là posti non esprimono né valori massimi inderogabili, né tampoco valori limite d’emissione per i singoli inquinanti, servendo piuttosto ad indicare seri modelli di riferimento, applicati sulla scorta delle linee-guida, per migliorare allo stato dell’arte le prestazioni ambientali. Dal canto loro, dette linee-guida vanno non eseguite tout court, ma applicate in modo calibrato al tipo ed alle particolarità dell’impianto e del sito in cui si colloca, negli ovvi limiti non solo delle conoscenze tecniche, ma soprattutto della loro sostenibile realizzabilità tecnica ed economica nel singolo contesto, al fine d’ottenere il miglioramento sperato in termini di valori d’emissione. E siffatta sostenibilità è tenuta presente dal BREF, laddove reputa i limiti indicati nelle BAT raggiungibili non illic et immediate -a pena, cioè, di VIA negativa per il sol fatto dello sforamento anche d’un solo parametro-, bensì con ragionevole gradualità, lungo un ampio arco di tempo ed in un ottimale assetto d’esercizio dell’impianto. Dal che non tanto la vincolatezza a priori di tali dati come se fossero sempre e comunque valori massimi d’emissione, ma più propriamente la necessità di considerarli come obiettivi da raggiungere nel tempo occorrente affinché si contemperino con tutte le situazioni, locali, ambientali ed economiche in cui si colloca l’impianto o, in parole più semplici, affinché si realizzi un adeguamento dei limiti emissivi realistico e realizzabile.
INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Valori BREF - Valore medio di riferimento - Valori limite - Differenza.
I valori riportati nel BREF rappresentano un valore medio di riferimento, ossia la più efficiente ed avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi d’esercizio, che indica l’idoneità pratica di date tecniche a costituire la base logica di massima dei valori limite di emissione, preordinati ad evitare o, se del caso e ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l’impatto sull’ambiente nel suo complesso. Tanto a differenza di quelli che la legge effettivamente pone come valori limite, i quali non devono esser mai superati in nessuna condizione di funzionamento a regime dell’impianto.
VIA - Art. 26, c. 3 d.lgs. n. 152/2006 - Documentazione integrativa - Pubblicità - Onere del proponente - Limiti.
L’art. 26, c. 3-bis del Dlg 152/2006 dà facoltà d’imporre al proponente l’apposita pubblicità anche per la documentazione integrativa <<… ove ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti per il pubblico …>> e non in ogni caso.
Se l'Impatto Ambientale dell'Autodromo di Trevenzuolo-Vigasio si estende fino a Caselle (causa l'inquinamento generato dall'aumento dei voli per i passeggeri che accederanno al Motorcity)... la V.I.A. deve essere NAZIONALE e non solo una V.I.A REGIONALE.

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