VIA – Tutela preventiva dell’ambiente - CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV – 5 luglio 2010, n. 4246

VIA – Tutela preventiva dell’ambiente – Discrezionalità amministrativa – Natura sostanzialmente insindacabile delle scelte effettuate. L’istituto della VIA, in quanto finalizzato alla tutela preventiva dell’ambiente, è caratterizzato da un’ampia discrezionalità amministrativa: le scelte effettuate hanno natura sostanzialmente insindacabile, alla luce del valore primario ed assoluto riconosciuto dalla Costituzione al paesaggio e all’ambiente (cfr. da ultimo Cons. St., sez. V, 12 giugno 2009, n. 3770; Corte cost., 7 novembre 2007, n. 367). Pres. Trotta, Est. Poli – Regione Lombardia (avv.ti Tedeschini e Fidani) c. L. s.r.l. (avv.ti Sica e Pugliese) – (Riforma TAR Lombardia, Brescia n. 1161/2007) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV – 5 luglio 2010, n. 4246

VIA – Tutela del paesaggio – Preminenza costituzionale – Ponderazione dell’interesse privato – Limiti. La ponderazione degli interessi privati, unitamente ed in coerenza con gli interessi pubblici connessi con la tutela paesaggistica ed ambientale, non deve essere giustificata neppure allo scopo di dimostrare che il sacrificio imposto al privato (per altro di natura essenzialmente procedimentale nel caso di ammissione a v.i.a. all’esito della verifica di assoggettabilità perché il bene della vita finale non è pregiudicato), sia stato contenuto nel minimo possibile, perché tale giudizio si colloca all’interno della disciplina costituzionale del paesaggio (art. 9 Cost.) che erige il valore estetico-culturale a valore primario dell’ordinamento. Pres. Trotta, Est. Poli – Regione Lombardia (avv.ti Tedeschini e Fidani) c. L. s.r.l. (avv.ti Sica e Pugliese) – (Riforma TAR Lombardia, Brescia n. 1161/2007) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV – 5 luglio 2010, n. 4246

VIA – Disciplina – Finalità – Diritto fondamentali di derivazione comunitaria – Direttiva 85/337/CEE – Rifiuto di sottoporre un progetto a via all’esito di verifica preliminare – Giustificazione delle ragioni. La disciplina sulla v.i.a. è preordinata alla salvaguardia dell’habitat nel quale l’uomo vive che assurge a valore primario ed assoluto in quanto espressivo della personalità umana (cfr. Cons. St., sez. VI, 18 marzo 2008, n. 1109), attribuendo ad ogni singolo un autentico diritto fondamentale, di derivazione comunitaria (direttiva 85/337), che obbliga l’amministrazione a giustificare, quantomeno ex post ed a richiesta dell’interessato, le ragioni del rifiuto di sottoporre un progetto a v.i.a. all’esito di verifica preliminare (cfr. Corte giust. 30 aprile 2009, c-75/08, Mellor). Pres. Trotta, Est. Poli – Regione Lombardia (avv.ti Tedeschini e Fidani) c. L. s.r.l. (avv.ti Sica e Pugliese) – (Riforma TAR Lombardia, Brescia n. 1161/2007) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV – 5 luglio 2010, n. 4246

VIA – Discrezionalità tecnica – Direttiva 85/337/CEE – Progetto – Profili di ubicazione e dimensione – Natura sostanziale. Nel rendere il giudizio di valutazione di impatto ambientale (ed a maggior ragione nell’effettuare la verifica preliminare), l’amministrazione esercita una amplissima discrezionalità tecnica sebbene censurabile sia per macroscopici vizi logici, sia per errore di fatto, sia per travisamento dei presupposti (cfr. Trib. Sup. acque pubbliche, 11 marzo 2009, n. 35; Cons. St., sez. VI, 19 febbraio 2008, n. 561; sez. VI, 30 gennaio 2004, n. 316); essa non deve limitarsi, a mente della direttiva 85/337/CEE, ad apprezzare solo i profili di ubicazione e dimensione del progetto, ma ha l’obbligo di accertarne la natura sostanziale (cfr. da ultimo Corte giust., 25 luglio 2008, c-142/07). Pres. Trotta, Est. Poli – Regione Lombardia (avv.ti Tedeschini e Fidani) c. L. s.r.l. (avv.ti Sica e Pugliese) – (Riforma TAR Lombardia, Brescia n. 1161/2007) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV – 5 luglio 2010, n. 4246

VIA – Analisi comparata tra il sacrificio ambientale e l’utilità economica – Opzione zero – Sviluppo sostenibile – Art. 3 quater d.lgs. n. 152/2006 – Proporzionalità tra consumazione delle risorse naturali e benefici per la collettività. Alla stregua della disciplina comunitaria e nazionale (ed eventualmente regionale), la v.i.a. non può essere intesa come limitata alla verifica della astratta compatibilità ambientale dell’opera ma si sostanzia in una analisi comparata tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all’utilità socio economica, tenuto conto delle alternative praticabili e dei riflessi della stessa “opzione zero”; la natura schiettamente discrezionale della decisione finale (e della preliminare verifica di assoggettabilità), sul versante tecnico ed anche amministrativo, rende allora fisiologico che si pervenga ad una soluzione negativa ove l’intervento proposto cagioni un sacrificio ambientale superiore a quello necessario per il soddisfacimento dell’interesse diverso sotteso all’iniziativa; da qui la possibilità di bocciare progetti che arrechino vulnus non giustificato da esigenze produttive, ma suscettibile di venir meno, per il tramite di soluzioni meno impattanti in conformità al criterio dello sviluppo sostenibile (ora codificato dall’art. 3 quater, d.leg. 152/06) e alla logica della proporzionalità tra consumazione delle risorse naturali e benefici per la collettività che deve governare il bilanciamento di istanze antagoniste (cfr. Cons. St., sez. VI, 22 febbraio 2007, n. 933). Pres. Trotta, Est. Poli – Regione Lombardia (avv.ti Tedeschini e Fidani) c. L. s.r.l. (avv.ti Sica e Pugliese) – (Riforma TAR Lombardia, Brescia n. 1161/2007) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV – 5 luglio 2010, n. 4246

VIA – Direttiva 85/337/CEE – Politica comunitaria dell’ambiente – Tutela preventiva da inquinamenti e altre perturbazioni. La giurisprudenza comunitaria conferisce un ruolo strategico alla procedura di v.i.a., nel quadro dei mezzi e modelli positivi preordinati alla tutela dell’ambiente, valorizzando le disposizioni della direttiva 85/337/CEE. che evidenziano come la politica comunitaria dell’ambiente consista, ante omnia, nell’evitare fin dall’inizio inquinamenti ed altre perturbazioni, anziché combatterne successivamente gli effetti: conformemente ai principi “costituzionali” dei trattati, scopo dell’U.E. è la tutela preventiva dell’ambiente (cfr. Corte giust., sez. V, 21 settembre 1999, c-392/96; sez. VI, 16 settembre 1999, c-435/97). Pres. Trotta, Est. Poli – Regione Lombardia (avv.ti Tedeschini e Fidani) c. L. s.r.l. (avv.ti Sica e Pugliese) – (Riforma TAR Lombardia, Brescia n. 1161/2007) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV – 5 luglio 2010, n. 4246

VIA – Nozione di centro abitato – Riferimento alla disciplina di cui al codice della strada – Eccentricità – Diversa connotazione giuridica dell’analogo concetto urbanistico. E’ eccentrico, rispetto al quadro delle norme e dei principi in materia di VIA, valorizzare la nozione di “centro abitato” contemplata dal codice della strada (artt. 3 e 4). La giurisprudenza è univoca nel segnalarne la diversa connotazione giuridica rispetto all’analogo concetto previsto dalla disciplina urbanistica (art. 41-quinquies, l. n. 1150 del 1942); a fortiori queste conclusioni valgono per la procedura di v.i.a. atteso che scopo essenziale della normativa stradale è quello di assicurare la sicurezza della circolazione mediante prescrizioni tecniche e norme di comportamento (cfr. da ultimo Cons. St., sez. II, 11 marzo 2009; sez. IV, 5 aprile 2005, n. 1560). Pres. Trotta, Est. Poli – Regione Lombardia (avv.ti Tedeschini e Fidani) c. L. s.r.l. (avv.ti Sica e Pugliese) – (Riforma TAR Lombardia, Brescia n. 1161/2007) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV – 5 luglio 2010, n. 4246

VIA – Art. 10, c. 2, d.P.R. 12 aprile 1996 – Meccanismo del silenzio assenso – Disapplicazione – Contrasto con la direttiva 85/337/CEE. La disposizione sancita dall’art. 10, co. 2, d.P.R. del 12 aprile 1996 nella parte in cui fa discendere l’esenzione dalla v.i.a. dal silenzio dell’amministrazione protratto per oltre sessanta giorni dall’inoltro della richiesta di verifica, va disapplicata (cfr. Cons. St., 28 settembre 2001, n. 5169), per contrasto con lo spirito della direttiva 85/337/CEE. Pres. Trotta, Est. Poli – Regione Lombardia (avv.ti Tedeschini e Fidani) c. L. s.r.l. (avv.ti Sica e Pugliese) – (Riforma TAR Lombardia, Brescia n. 1161/2007) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV – 5 luglio 2010, n. 4246

Commenti