Il terminal dedicato ai voli low cost è in fase di avanzata progettazione e sarà operativo dall'estate del 2011. [Forse, ma dopo la VAS e dopo la VIA]

Sull'Arena di oggi, un paio di articoli sull'Aeroporto Catullo. Il primo a titolo: "Il Catullo punta sui low cost. In arrivo un nuovo gestore", del quale vi evidenzio queste frasi: Aspettando il rinnovo della concessione più voli low cost, a basso costo, con imminente atterraggio di una grande società-vettore (sarebbe Ryanair) che opererà allo scalo di Villafranca. Una galleria commerciale (9 milioni investiti) con negozi e impianti ancora a Villafranca, dove arriveranno anche 4.000 posti auto e così entreranno soldi freschi. ... ... Per il low cost arriverà un grande operatore, ma la società sta chiudendo trattative con varie altre compagnie per inserire nuove rotte nei voli autunno-inverno. Verrà costruito un nuovo terminal low cost, pronto fra un anno.
Il secondo articolo dell'Arena di oggi ha questo titolo: "In attesa degli investimenti i debiti sono in aumento" in cui si legge questo: Ma le note più preoccupanti, secondo, ricordiamo, le analisi tecniche fatte elaborare dai soci, arrivano dai debiti e in particolare dall’esposizione nei confronti delle banche che sarebbero aumentati di circa 15 milioni balzando da 27 a 42 milioni di euro; un valore, viene sottolineato, molto vicino al fatturato. A questi si aggiungono i 19 milioni scarsi di debiti verso fornitori per un indebitamento complessivo che sarebbe superiore a 77 milioni di euro.
Se poi aggiungiamo i soldi che GLIAEROPORTUALI dovranno pagare come opere di mitigazione-compensazione-risanamento-restauro ambientale... vuoi vedere che il Catullo è vicino al fallimento? Aspettiamo il 14 Giugno e vediamo che succederà quel giorno... Forse qualcuno avrà la valigia pronta?
Ma ora vi invito a leggere le ultime righe di questo altro articolo pubblicato su "Il Verona" che ha questo titolo: "Firma sul d'Annunzio, presto la convenzione" nel quale articolo si legge questo: Lo scalo di Villafranca vuol puntare le sue carte anche sul low cost ma, precisa Soppani, «vogliamo procedere a una diversificazione, ci deve essere un corollario di più vettori». Bortolazzi ha aggiunto che «Il terminal dedicato ai voli low cost è in fase di avanzata progettazione e sarà operativo dall'estate del 2011». Il prossimo 11 giugno, intanto, sarà inaugurato il nuovo terminal partenze.
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Ma prima di proseguire vi scrivo un paio delle ultime Sentenze appena pubblicate, la prima sulla V.A.S. - Valutazione Ambientale Strategica alla quale deve essere sottoposto il Piano di Sviluppo Aeroportuale:
VIA E VAS - VAS - Autorità competente - Autorità procedente - Distinzione - Art. 5, lett. p e q - Necessità di separazione.
Nell’ambito della procedura di VAS, l’art. 5 del d.lgs. n. 152/2006 distingue l’autorità competente (lettera p) dall’autorità procedente (lett. q); quest’ultima è definita come la pubblica amministrazione che elabora il piano o programma, mentre la prima è la pubblica amministrazione a cui compete l’attività di valutazione ambientale. Ai fini dell’individuazione dell’autorità competente, il successivo art. 7, comma 6°, ha cura di specificare che, in sede regionale, l’autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, valorizzazione e protezione ambientale. Le ulteriori disposizioni sulla VAS contenute nel Codice dell’ambiente confermano, con chiarezza, la necessità di separazione fra le due differenti autorità - quella procedente e quella competente - il cui rapporto nell’ambito del procedimento di valutazione ambientale strategica appare tutto sommato dialettico, a conferma dell’intendimento del legislatore di affidare il ruolo di autorità competente ad un soggetto pubblico specializzato, in giustapposizione all’autorità procedente, coincidente invece con il soggetto pubblico che approva il piano (cfr., fra gli altri, art. 11, comma 2°; art. 12, comma 4°; artt. 13, 14 e 15).
VIA E VAS - VAS - Obbligatorietà della VAS - Art. 11, c. 5 d.lgs. n. 152/2006 - Piani e programmi adottati senza la VAS - Annullabilità per violazione di legge.
L’art. 11, c. 5 del d.lgs. n. 152/2006 conferma l’assoluta obbligatorietà della VAS, tanto è vero che i provvedimenti amministrativi di approvazione di piani e programmi adottati senza la VAS, dove prescritta, "sono annullabili per violazione di legge".
VIA E VAS - VAS - Autorità procedente - Scelta dell’autorità competente - Requisiti - Competenza tecnica e specializzazione - Imparzialità e indipendenza - Individuazione dell’autorità competente tra soggetti collocati all’interno dell’autorità procedente, legati da vincoli di subordinazione gerarchica - Illegittimità - Ragioni.
Nella scelta dell’autorità competente all’elaborazione della VAS, l’autorità procedente deve individuare soggetti pubblici che offrano idonee garanzie non solo di competenza tecnica e di specializzazione in materia di tutela ambientale, ma anche di imparzialità e di indipendenza rispetto alla stessa autorità procedente, allo scopo di assolvere la funzione di valutazione ambientale nella maniera più obiettiva possibile, senza condizionamenti - anche indiretti - da parte dell’autorità procedente. Qualora quest’ultima, infatti, individuasse l’autorità competente esclusivamente fra soggetti collocati al proprio interno, legati magari da vincoli di subordinazione gerarchica rispetto agli organi politici o amministrativi di governo dell’Amministrazione, il ruolo di verifica ambientale finirebbe per perdere ogni efficacia, risolvendosi in un semplice passaggio burocratico interno, con il rischio tutt’altro che remoto di vanificare la finalità della disciplina sulla VAS e di conseguenza di pregiudicare la corretta applicazione delle norme comunitarie, frustrando così gli scopi perseguiti dalla Comunità Europea con la direttiva 2001/42/CE.

E l'altra Sentenza che oggi evidenzio, tra le ultime pubblicate, è sulla V.I.A. - Valutazione Impatto Ambientale alla quale devono essere sottoposti i Progetti:
VIA - Procedimento - Strumento preventivo di tutela ambientale - Prescrizioni - Radicale diniego.
Il procedimento di valutazione di impatto ambientale è, per sua natura e per sua configurazione normativa, uno strumento preventivo di tutela dell’ambiente, che si svolge prima rispetto all’approvazione del progetto, il quale dovrà essere modificato secondo le prescrizioni intese ad eliminare o ridurre l’incidenza negativa per l’ambiente (cfr. T.A.R. Liguria, Sez. I, 15 giugno 2006, n. 563) a condizione che ciò sia possibile e che non si imponga il radicale diniego di approvazione del progetto.
VIA - Tutela preventiva dell’interesse pubblico - Profili elevati di discrezionalità amministrativa - Sindacato giurisdizionale - Limiti.
La valutazione di impatto ambientale, giacché finalizzata alla tutela preventiva dell’interesse pubblico, non si risolve in un mero giudizio tecnico, ma presenta profili particolarmente elevati di discrezionalità amministrativa, che sottraggono al sindacato giurisdizionale le scelte della P.A., ove non siano manifestamente illogiche ed incongrue.
VIA - Principio di precauzione - Mera possibilità, insuscettibile di esclusione, di alterazioni negative - Opposizione alla realizzazione di un’attività - Discrezionalità amministrativa.
La valutazione di impatto ambientale comporta una valutazione anticipata finalizzata, nel quadro del principio comunitario di precauzione, alla tutela preventiva dell’interesse pubblico ambientale. Ne deriva che, in presenza di una situazione ambientale connotata da profili di specifica e documentata sensibilità, anche la semplice possibilità di un’alterazione negativa va considerata un ragionevole motivo di opposizione alla realizzazione di un’attività: anche alla luce degli ampi profili di discrezionalità amministrativa che presenta la valutazione di impatto ambientale sul piano dell’apprezzamento degli interessi pubblici, sfugge, pertanto, al sindacato giurisdizionale la scelta discrezionale della P.A. di non sottoporre beni di primario rango costituzionale, qual è quello dell’integrità ambientale, ad ulteriori fattori di rischio che, con riferimento alle peculiarità dell’area, possono implicare l’eventualità, non dimostrabile in positivo ma neanche suscettibile di esclusione, di eventi lesivi.
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Premesso questo... il giorno 11 Giugno prossimo... GLIAEROPORTUALI (forse) inaugureranno la NUOVA AEROSTAZIONE PARTENZE che ricordo... è senza la V.I.A. e quindi una edificazione illegittima. Ma per quel giorno sarei curioso anche di sapere questa nuova struttura ha ottenuto il certificato di agibilità e se ha pure ottenuto il certificato di prevenzione incendi e ovviamente sapere se ha anche ottenuto il collaudo statico...
Per quanto riguarda gli altri obiettivi DEGLIAEROPORTUALI: i 4000 nuovi posti auto e la nuova Aerostazione Low Cost... la vedo dura... che per l'estate prossima sia già terminata una procedura di V.I.A. e/o di V.A.S. che possa aver permesso la costruzione di queste opere.
Vediamo poi se il 14 giugno i soci si renderanno conto che l'attuale dirigenza della Catullo S.p.A. sta violando tutte le direttive comunitarie sull'Ambiente... e che forse prima o dopo anche la Catullo S.p.A. dovra mettersi le mani in tasca per le opere di Mitigazione Ambientale, di Compensazione Ambientale, di Risanamento Ambientale e di Restauro Ambientale.
In ogni caso...
Una lettera l'ho spedita l'altro ieri alla DIREZIONE PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE del Ministero dell'Ambiente e una seconda lettera, leggermente modificata nelle conclusioni, l'ho spedita ieri indirizzata al PRESIDENTE DELL'E.N.A.C. Ente Nazionale Aviazione Civile... segnalando tra l'altro... quella piccola "incongruenza nello SCOPING"... dichiarare di realizzare un'opera, quando invece l'opera era già stata autorizzata (senza V.I.A.) ed è ormai anche conclusa, quel'è la NUOVA AEROSTAZIONE PARTENZE dell'Aeroporto Catullo... che verrebbe inaugurata l'11 Giugno 2010... senza la preeventiva Valutazione di Impatto Ambientale.

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