Da Aero Habitat. L’IRESA e la Delibera Comunale di Sommacampagna

Dopo aver fatto un giretto in Discarica Siberie... (con foto - vedi sotto) dove a mio avviso stanno lavorando ... checchenedicono e senza alcun cartello che indichi che tipo di lavori sono, come sono stati autorizzati e chi è il Direttore dei lavori, dopo aver spedito ancora ieri sera la richiesta di verifica infrazione di due Direttive Comunitarie - relative alla Discarica delle Siberie - oggi mi riposo.
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E dato che oggi non ho voglia di scrivere, vi ricopio una news di Aero Habitat che ha ripreso la "Proposta di Delibera" relativa all'IRESA come questa è stata presentata in Consiglio Comunale... la settimana scorsa.
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... e qui sotto vi ricopio la Proposta di Delibera:
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OGGETTO:
Richiesta alla Regione Veneto di sollecita pianificazione ed adozione dei relativi provvedimenti di competenza relativamente “all’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili” come istituita con Legge 342 del 25.11.2000 art. 90 e seguenti.
IL SINDACO
Premesso che:
§ Con legge 165 del 26.06.1990 era stata prevista un’imposta statale denominata “imposta sul rumore” le cui somme sino al 31.12.2000 erano state regolarmente riscosse dall’erario;
§ Con legge 342 del 21.11.2000 è stata soppressa l’imposta statale sostituendola con “l’ imposta regionale sulle emissioni sonore” che alla data odierna non è mai stata riscossa dalle Regioni in quanto le stesse (quasi tutte) non hanno provveduto ad istituire prima di tutto le “modalità di accertamento, di liquidazione, di riscossione, di recupero, di rimborso dell’imposta in oggetto” e quindi il regolamento di attuazione della distribuzione dei proventi ai soggetti interessati, né tantomeno le convenzioni tra Regione ed Enti Gestori degli aeroporti;
Considerato che:
§ Le regioni (Lombardia e Toscana) rispettivamente con Leggi Regionali n° 10 de 14.07.2003 e n° 58 del 19.12.2003 hanno stabilito le “modalità di accertamento, di liquidazione, di riscossione , di recupero, di rimborso dell’imposta in oggetto” e si sono riservata ad un successivo atto (non ancora emesso) l’approvazione del regolamento di attuazione della distribuzione dei proventi ai soggetti interessati, e l’approvazione delle convenzioni tra Regione ed Enti Gestori degli aeroporti;
Visto che:
§ Con D.Lgs. 4-2008 - Art. 3 ter –“TESTO UNICO AMBIENTALE” La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonche' al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale.
§ Con la Legge 342 art. 90 comma 1 - il gettito dell’imposta è destinato prioritariamente al completamento dei sistemi di monitoraggio acustico e al disinquinamento acustico e all'eventuale indennizzo delle popolazioni residenti delle zone A e B dell'intorno aeroportuale come definite dal decreto del Ministro dell'ambiente del 31 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 1997.
§ Con la Legge 342 art. 90 comma 2 - Nel caso di zone sottoposte ad inquinamento acustico derivante dalle emissioni sonore di aeroporti civili, situate in regioni limitrofe a quella in cui risiede l'aeroporto stesso, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si attua la compensazione tra le diverse regioni interessate in merito alle risorse derivanti dall'applicazione dell'imposta.
§ Con la Legge 342 art. 90 comma 3 - La ripartizione del gettito dell'imposta viene effettuata al proprio interno da ciascuna regione e provincia autonoma sulla base dei programmi di risanamento e di disinquinamento acustico presentati dai comuni dell'intorno aeroportuale ed elaborati sui dati rilevati dai sistemi di monitoraggio acustico realizzati in conformità al decreto del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 1999.
§ Con la Legge 342 art. 93 comma 1 - Le misure dell'imposta di cui all'articolo 92 possono essere variate con apposita legge dalle regioni e dalle province autonome, entro il 31 luglio di ogni anno, con effetto dal 1º gennaio successivo in misura non superiore all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collettività nazionale.
§ Con la Legge 342 art. 93 comma 2 - Le regioni e le province autonome possono, con legge, differenziare su base territoriale le misure dell'imposta fino ad un massimo del 10 per cento in relazione alla densità abitativa dell'intorno aeroportuale.
Ritenuto indispensabile sollecitare la Regione Veneto a dare attuazione agli adempimenti di propria competenza in modo che possano essere presentati piani e/o programmi di risanamento e di disinquinamento acustico dell'intorno aeroportuale elaborati sui dati rilevati dai sistemi di monitoraggio acustico;
Tutto ciò premesso
propone
1.di ribadire l’importanza per i cittadini della frazione di Caselle di Sommacampagna che vengano stanziati fondi e soprattutto vengano predisposti adeguati programmi di risanamento e di disinquinamento acustico dell'intorno aeroportuale
2.di invitare la Regione Veneto di procedere in tempi celeri all’adozione completa delle norme e regolamenti previsti dalla Legge 342/2000.

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