Se il Comune mi invia una PEC ed io ho la PEC sotto sequestro a causa di Procedimento Penale intentato da un Assessore... cosa devo fare?

Sono lieto di annunciarvi che... sono tornato operativo.
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Scusate se è dal 14 Settembre 2018 che non scrivo su... www.vivicaselle.eu, ma è solo perchè da quel giorno i miei PC, i miei Hard Disk, le Chiavette USB, le Schede SD, i miei Telefoni, la mia PEC e le mie Mail sono stati posti sotto sequestro a seguito dell'apertura del Procedimento Penale n° 7217/2018 R.G.N.R. promosso da Giandomenico Allegri, con il quale non ho alcun interesse e/o mai avuti rapporti personali, se non solo per il fatto che Giandomenico Giandomenico ricopre (mio malgrado e per la popolazione di Caselle) la carica di Assessore all'Urbanistica del Comune di Sommacampagna, è Componente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio ZAI ed è anche un noto esponente del Partito Democratico... Sommacampagnese e Veronese.

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Visto questo decreto di Perquisizione e Sequestro che è stato effettuato in data 13 Settembre 2018, evidenzio che solo oggi 4 Ottobre 2018 sono tornato in possesso dei miei PC, dei miei Hard Disk, delle mie Chiavette USB, delle mie Schede SD, dei miei Telefoni, della mia PEC e delle mie Mail, visto che solo oggi mi sono state consegnate le password della Mail e PEC che mi erano state cambiate in quanto "congelate" ed impossibilitato ad utilizzarle, solo da oggi sono tornato operativo e posso continuare da dove sono stato interrotto.
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Oggi non entro in merito su quanto accaduto e/o sul Procedimento Penale aperto, ma il fatto di non potere accedere alla PEC, qualche piccolo problema me l'ha creato visto che il giorno dopo il sequestro, in data 14 Settembre 2018, ebbi da ricevere una PEC dal Comune di Sommacampagna avente ad oggetto: "TRASMISSIONE PROGETTO FASCE BOSCATE CASELLE" con questo testo: "Si comunica il link al quale accedere per scaricare gli allegati relativi all'oggetto. https://we.tl/t-mLmePgqaX2 Cordiali saluti".
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Essendo tornato in possesso della mia PEC solo da oggi - dopo 21 giorni dal sequestro - ho provato a scaricare i documenti del link: https://we.tl/t-mLmePgqaX2 ma dopo tutti questi giorni trascorsi quel link non funziona più... perchè sul sito web dove avrei dovuto scaricare i documenti c'è scritto questo: "Trasferimento Annullato. Purtroppo questo trasferimento è stato annullato e non è più disponibile".
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Avendo potuto tornare in possesso della mia PEC solo oggi, ho risposto al Comune con una nuova PEC dove ho scritto questo: "Spett.Le Ufficio (non so quale ufficio indicare se Lavori Pubblici, Urbanistica e/o Ambiente) Con riferimento alla PEC ricevuta il 14.09.2018 si segnala che dal giorno 13.09.2018 al giorno 4.10.2018 il sottoscritto non ha avuto la possibilità di accesso alla PEC a causa del sequestro operato a seguito del Procedimento Penale 7217/2018 RGNR (vedi allegati) e dato che il link riportato in quella PEC è scaduto si chiede cortesemente l'invio di un nuovo link che sia attivo.Visto alla PEC inviata il 14.09.2018, non si comprende da quale ufficio quella PEC era stata inviata, si suggerisce che le prossime volte sia riportato l'ufficio che avesse da spedire una PEC al fine di agevolare un efficiente ed efficace riscontro. Distinti saluti. Beniamino Sandrini".
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Per completezza di informazione, durante il sequestro-congelamento della mia PEC, in data 17.09.2018 ebbi da ricevere anche una PEC dalla Provincia di Verona avente ad oggetto: "Comunicazione preliminare all'avvio del procedimento art. art. 30 L.R. 11/2004" accompagnata da 13 Allegati.
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Adesso non ho tempo di entrare in merito ad una PEC che - di fatto - ho ricevuto solo oggi, ma dato che l'oggetto della Comunicazione ricevuta è questo: "Comunicazione preliminare all'avvio del procedimento art. art. 30 L.R. 11/2004", poi vi ricordo cosa c'è scritto in questo articolo. 
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Art. 30 - Annullamento dei provvedimenti comunali e poteri sostitutivi.
1. Entro due anni (64) dalla loro adozione le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzano interventi non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi, o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione, possono essere annullati dalla provincia.
2. Il provvedimento di annullamento è assunto dal presidente della provincia entro dodici mesi (65) dall'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 ed è preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare del permesso, al proprietario della costruzione, al progettista e al comune con l'invito a presentare controdeduzioni entro sessanta giorni.
3. In pendenza delle procedure di annullamento il presidente della provincia può ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal codice di procedura civile, ai soggetti di cui al comma 2 e da comunicare al comune. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia stato emesso il decreto di annullamento di cui al comma 1.
4. I provvedimenti di sospensione dei lavori e di annullamento vengono resi noti al pubblico mediante l'affissione nell'albo pretorio del comune dei dati relativi agli immobili e alle opere realizzate.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e successive modificazioni non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi, o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della scadenza del termine di trenta giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività.
6. Quando il comune, con riferimento alla formazione o alla variazione degli strumenti di pianificazione urbanistica, non adotti o non compia, entro i termini previsti dalla legge, atti o adempimenti cui è espressamente obbligato, il presidente della provincia esercita i poteri sostitutivi promuovendo d'ufficio, ove possibile, la convocazione dell'organo comunale competente per la deliberazione dell'atto previsto oppure assegnando un termine al comune per il compimento dell'atto o dell'adempimento. Decorso inutilmente il nuovo termine, il presidente della provincia nomina un commissario ad acta. All'atto dell'insediamento il commissario, preliminarmente all'emanazione del provvedimento da adottare in via sostitutiva, accerta se, anteriormente alla data dell’insediamento medesimo, l’amministrazione abbia provveduto ancorché in data successiva al termine assegnato.
7. Quando la provincia, nella formazione, adozione o variazione degli strumenti territoriali non adotti o non compia, entro i termini previsti, tutti gli atti o adempimenti cui è tenuta, il Presidente della giunta regionale, esercita il potere sostitutivo secondo la disciplina prevista dal comma 6.
8. Il Presidente della Giunta regionale, nei casi di particolare gravità e previa notifica di un nuovo termine al comune e alla provincia, nomina un commissario ad acta per il compimento dell’atto o dell’adempimento previsto a seguito dell’inerzia della provincia nell’esercizio dei propri poteri sostitutivi nei confronti del comune.
9. L’ente nei cui confronti è nominato il commissario ad acta assume tutte le spese inerenti all’espletamento dell’incarico conferito al commissario, ivi comprese quelle relative alla difesa processuale degli atti adottati, in quanto all’ente medesimo imputabili.
10. Qualora il comune nel procedimento di formazione o di variazione degli strumenti di pianificazione urbanistica, non possa deliberare su piani urbanistici in presenza delle condizioni che comportino l’obbligo di astensione previsto dall’articolo 78 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modificazioni, il Difensore civico regionale, su istanza del comune interessato, se ritiene sussistano ragioni di interesse pubblico, può nominare un commissario ad acta per adottare il provvedimento in via sostitutiva.
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Per oggi mi fermo qui ed in merito a quanto accaduto in questi 21 giorni credo che posso pormi una domanda, questa: "Se il Comune mi invia una PEC ed io ho la PEC sotto sequestro a causa di Procedimento Penale intentato da un Assessore... cosa devo fare?".
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Una cosa è certa... da domani si ricomincia da dove ero stato interrotto e ovviamente in merito a quanto accade e/o succede in conseguenza di azioni di Assessori del Comune di Sommacampagna è evidente che non posso fermarmi e devo continuare con più determinazione di prima anche se un pò disturbato (ma forse potrebbe essere molto utile) dal Procedimento Penale n° 7217/2018 R.G.N.R. che risulta essere oggi aperto nei miei confronti presentato da Allegri Giandomenico.

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