Ricorso al T.A.R. Veneto in merito all'Assoggettamento del P.U.A. del Q.E. alla Procedura di V.A.S.

Visto che oggi non sapevo cosa scrivere... sono andato a dare un'occhiata al Ricorso al T.A.R. - Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto n° 0156/2017 in merito all'Assoggettamento del P.U.A. - Piano Urbanistico Attuativo dell'Interporto Q.E. - Quadrante Europa... alla Procedura di V.A.S. - Valutazione Ambientale Strategica... ma dopo quasi 18 mesi, da quando il Ricorso è stato presentato... ad oggi nessuna novità.
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In merito a questo argomento ricordo cosa avevo pubblicato Martedi 26 Gennaio 2016, in questo messaggio: "Questo è il Comune che "MI PIACE"... quando propone di presentare Ricorso al TAR del Veneto per ottenere l’annullamento del parere n. 161 del 25.11.2015 adottato dalla Commissione Regionale per la VAS (con richiesta di sospensione della sua efficacia) relativo al PUA del Quadrante Europa"... che cosi terminava:
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Questa lunga premessa è doverosa visto l'importante novità costituita dal fatto che il Comune di Sommacampagna ha deciso di ricorrere a TAR contro il Parere della Commissione VAS Regionale e dopo aver inquadrato il problema torniamo alla Delibera di Giunta e riportiamo il testo deliberato:
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Proponente: GIANDOMENICO ALLEGRI
Oggetto: INDIRIZZO IN MERITO A PROPOSIZIONE RICORSO AL TAR VENETO AVVERSO PARERE N. 161 DEL 25/11/2015 DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) RELATIVO A VARIANTE DEL COMUNE DI VERONA N. 1 AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DEL QUADRANTE EUROPA AREA NORD.-
Premesso che:
- la Regione Veneto con propria legge 23 aprile 2004 n. 11 “Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio” ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente” e che l’art. 6 c. 3 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” prevede che, in caso di modifiche minori dei piani e dei programmi che determinino l’uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all’art. 12 del medesimo D.Lgs.;
- la Regione Veneto in data 31/07/2015 ha ricevuto dal Comune di Verona la richiesta di Verifica di Assoggettabilità della variante n. 1 al Piano Urbanistico Attuativo del Quadrante Europa Area Nord, proposta dal Consorzio ZAI;
- la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA- NUVV) in data 18/08/2015 ha inviato richiesta di pareri ai soggetti competenti in materia ambientale, compreso il Comune di Sommacampagna;
- il Comune di Sommacampagna in data 15/09/2015 ha fatto pervenire alla Regione Veneto il proprio parere, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 10/09/2015, con il quale ritiene necessario che la Variante sia assoggettata a Valutazione Ambientale Strategia e/o eventualmente a Valutazione di Impatto Ambientale, al fine di individuare gli effetti di tale Variante sul territorio circostante con particolare riferimento per Sommacampagna, all’abitato di Caselle, comprendendo in tale progetto tutte le necessarie compensazioni – mitigazioni ambientali finalizzate ad abbattere e/o eliminare gli effetti negativi che l’insediamento ha sull’abitato medesimo, secondo le indicazioni contenute nella relazione tecnica, a firma del Responsabile del Servizio Urbanistica, allegata alla deliberazione di Giunta sopra citata;
- con proprio parere motivato n. 161 del 25 novembre 2015 sottoscritto dal Presidente della Commissione Regionale VAS (Direttore del Dipartimento Territorio) arch. Vincenzo Fabris e controfirmato dal Direttore della Sezione Coordinamento Commissione (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo, avv. Paola Noemi Furlanis, ha ritenuto che la Variante n. 1 al Piano Urbanistico Attuativo del Quadrante Europa Area Nord, Comune di Verona non sia assoggettabile alla procedura V.A.S. in quanto non determina effetti significativi
sull’ambiente, prendendo atto delle controdeduzioni comunali di Verona e del relativo parere del Valutatore in merito alle tematiche evidenziate nell’osservazione pervenuta ed in parte evidenziate anche nel parere trasmesso dal Comune di Sommacampagna;
Considerato che la conseguenza comportata dall’assunzione di tale parere è la possibilità che vengano realizzate singole opere nel Quadrante Europa senza che vengano valutati e mitigati gli effetti complessivi delle stesse sul territorio comunale di Sommacampagna;
Considerato, altresì, necessario tutelare il territorio del Comune di Sommacampagna, in particolare l’abitato della frazione di Caselle, per le motivazioni già espresse in deliberazione di Giunta Comunale n. 147/2015 qui integralmente richiamata;
Richiamato l’orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo la quale le procedure di V.I.A. e di screening, ed anche di V.A.S. pur inserendosi sempre all'interno del più ampio procedimento di realizzazione di un opera o di un intervento, sono dotate di autonomia, in quanto destinate a tutelare un interesse specifico (quello alla tutela dell'ambiente), e ad esprimere al riguardo, specie in ipotesi di esito negativo, una valutazione definitiva, già di per sé potenzialmente lesiva dei valori ambientali con la conseguenza che gli atti conclusivi di dette procedure sono stati ritenuti immediatamente impugnabili dai soggetti interessati alla protezione di quei valori (in questo senso, relativamente alla V.I.A., Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1213/2009);
Considerato che il Comune di Sommacampagna, in quanto Ente direttamente destinatario di rilevanti effetti negativi derivanti dalla Variante n. 1 al Piano Urbanistico Attuativo del Quadrante Europa Area Nord, Comune di Verona, è soggetto direttamente interessato alla protezione dei valori ambientali tutelati con la V.A.S.;
Ritenuto di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto al fine di ottenere l’annullamento del parere n. 161 del 25 novembre 2015 adottato dalla Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Regione Veneto, con richiesta di sospensione della sua efficacia;
Visto l’art. 17, comma 7, lett. g), dello Statuto Comunale, che prevede la competenza del Sindaco nel conferire la procura alle liti, rappresentare in giudizio il Comune, a seguito di apposita deliberazione di Giunta Comunale di autorizzazione a stare in giudizio;
PROPONE
1. di presentare avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, attraverso la rappresentanza del Sindaco, ricorso amministrativo per ottenere l’annullamento del parere n. 161 del 25 novembre 2015 adottato dalla Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Regione Veneto, con richiesta di sospensione della sua efficacia;
2. di demandare al Responsabile del Servizio Affari Generali gli atti conseguenti al presente provvedimento;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di procedere all’adozione degli atti conseguenti al presente provvedimento.
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Questo è il Comune che "MI PIACE... quando propone di presentare Ricorso al TAR del Veneto per ottenere l’annullamento del parere n. 161 del 25.11.2015 adottato dalla Commissione Regionale per la VAS (con richiesta di sospensione della sua efficacia) relativo al PUA del Quadrante Europa... parere, il cui oggetto era il seguente: "Verifica di Assoggettabilità relativa alla variante n. 1 al Piano Urbanistico Attuativo del Quadrante Europa Area Nord. Ente Proponete Consorzio ZAI. Comune di Verona."

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