Visto che alcuni "POLITICI" non hanno ben chiaro cosa sia una VIA, una VAS e/o una VinCA, ma sopratutto non hanno alcuna idea di cosa sono gli EFFETTI CUMULATIVI - oggi pubblichiamo gli atti di un convegno dei "Giuristi Democratici"

Visto che alcuni "POLITICI" non hanno ben chiaro cosa sia una VIA, una VAS e/o una VinCA, ma sopratutto non hanno alcuna idea di cosa sono gli EFFETTI CUMULATIVI - oggi pubblichiamo gli atti di un convegno dei "Giuristi Democratici" - che si era tenuto il 28 Ottobre 2014 - avente ad oggetto: "L’EVOLUZIONE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE ALLA LUCE DEI PRINCIPI INTRODOTTI DALLA NUOVA DIRETTIVA N. 2014/52/UE E DELLE RECENTI DISPOSIZIONI NAZIONALI IN MATERIA"... cosi magari cominciano ad interessarsi delle problematiche ambientali che impattano su Caselle.
.
.

Il convegno affronta le recenti novità introdotte nell’ordinamento comunitario e nazionale, in materia di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), avendo riguardo anche ai rapporti della medesima procedura con la valutazione ambientale strategica (V.A.S.) e l’autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.). 
.
Al convegno interverranno membri delle competenti Commissioni tecniche istruttorie del Ministero dell’Ambiente, consulenti del Ministero, consulenti tecnici di società private, giuristi esperti in materia ambientale, rappresentanti di comitati di cittadini, che contribuiranno a offrire diversi punti di vista sul tema della V.I.A..
.
Gli interventi sono stati registrati in questi VIDEO

Documento allegato 3.1 MB application/pdf
11 novembre 2014 - ore15-19
Istituto V. Gioberti, Via della Paglia 50, Roma

PROGRAMMA
Saluti dell’Associazione Giuristi Democratici di Roma;
Avv. Cesare Antetomaso
Coordina l’Avv. Pietro Adami
.
Le principali novità introdotte dalla nuova direttiva n. 2014/52/UE. Le modifiche al d.lgs.n. 152/06, parte II, previste dalla l. n. 116/2014
Avv. Alberta Milone; Associazione Giuristi Democratici. Avvocato, già consulente presso il Ministero dell’ambiente
.
Valutazione ambientale strategica (V.A.S.), specificità rispetto alla V.I.A.
Avv. Luca Di Raimondo; Ministero dell’ambiente - Commissione V.I.A. e V.A.S.
.

V.I.A., V.A.S. e A.I.A. per la tutela delle acque
Avv. Francesco Lettera; Avvocato (componente Consiglio Superiore Lavori Pubblici)
.
La V.I.A. in aree protette: rapporti tra V.I.A. e valutazione di incidenza (V.I.N.C.A.)
Avv. Marcello Nardi; Avvocato, Associazione Giuristi Democratici
.
La procedura integrata V.I.A. - A.I.A. (autorizzazione integrata ambientale) degli impianti industriali. Casi di studio.
Dott. Geol. Marcello Iocca; Ministero dell’ambiente - Commissione A.I.A.
.
Nuove disposizioni in tema di Conferenza di Servizi nel d.l. n. 133/2014 (“Sblocca Italia”)
Cons. Stefano Toschei; Consigliere Tar Lazio
.
Le grandi opere civili: la V.I.A. delle opere strategiche. Casi di studio.
Prof. Vittorio Amadio; Ministero dell’ambiente – Commissione V.I.A. e V.A.S..
.
La procedura di V.I.A. c.d. ordinaria: il punto di vista degli estensori degli studi di impatto ambientale.
Arch. Guglielmo Bilanzone; Amministratore UnicoCras S.r.l. (Centro ricerche applicate per lo Sviluppo Sostenibile).
.
L’evoluzione della partecipazione del pubblico al procedimento di V.I.A.. L’accesso alle informazioni ambientali.
Dott.ssa Rosalba Montani; Consulente presso il Ministero dell’ambiente
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Questa documentazione l'ho recuperata dopo aver letto un post del 5 Novembre 2014 di Alberta Milone [Avvocato, Patrocinante in Cassazione, esperto in diritto dell’ambiente. Già consulente legale in materia di valutazione di impatto ambientale, presso la Direzione per la salvaguardia ambientale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, presta attualmente attività di assistenza nel contenzioso amministrativo (Tar e Consiglio di Stato) e di consulenza stragiudiziale in materia di diritto dell’ambiente] a titolo: "La verifica di assoggettabilità a V.I.A.: recenti conferme del giudice amministrativo".
.
.
Si segnala la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 ottobre 2014, n. 5092, con la quale sono stati confermati alcuni importanti principi in materia di valutazione di impatto ambientale (di seguito: V.I.A.).
In primo luogo, secondo il Consiglio di Stato, sia il procedimento di V.I.A. sia il subprocedimento di verifica di assoggettabilità alla procedura di compatibilità ambientale (c.d. screening) sono da ritenere connotati da autonomia, in quanto finalizzati “a tutelare un interesse specifico (quello alla tutela dell’ambiente)” e ad esprimere una valutazione definitiva, già potenzialmente lesiva per i valori ambientali. Conseguentemente, il Collegio afferma che i provvedimenti che concludono i due procedimenti in questione sono immediatamente impugnabili.
Da rilevare, al riguardo, che mentre l’autonoma impugnabilità della V.I.A. viene prevista espressamente dal d.lgs. n. 152/06 (v. l’art. 27, comma 2), non vi è una analoga previsione relativa allo screening. Al riguardo, il Consiglio di Stato con la pronuncia in commento, a sostegno della tesi dell’immediata impugnabilità dell’atto che conclude il procedimento di screening, afferma, inoltre, che la procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. si configura come un subprocedimento all’esito del quale viene emanato un provvedimento sottoposto a pubblicazione da parte dell’autorità competente (art. 20, comma 7, d.lgs. n. 152/06).
Occorre, al riguardo, sottolineare che secondo parte della giurisprudenza (orientamento del quale non viene fatta menzione nella decisione in commento) il ricorrente ha soltanto una facoltà di impugnare immediatamente il provvedimento con il quale un progetto viene escluso dall’assoggettamento alla procedura di V.I.A., mentre lo stesso soggetto ha l’obbligo di impugnare l’autorizzazione finale “considerato che solo l’approvazione del progetto ha carattere costitutivo degli effetti connessi alla sua realizzazione” (Tar Veneto, Sez. III, 5 febbraio 2013, n. 137).
In secondo luogo, con la sentenza in commento, il Collegio ha confermato l’illegittimità della determinazione regionale di esclusione di parte di un parco eolico dalla valutazione di impatto ambientale, non avendo l’amministrazione competente valutato gli impatti cumulativi tra tale impianto e altro parco eolico la cui realizzazione era prevista nel territorio di un vicino Comune. Il Consiglio di Stato ha, in particolare, ritenuto infondata la tesi della società appellante, secondo cui non sarebbe stata necessaria una valutazione degli impatti cumulativi, essendo i due impianti funzionalmente autonomi (tale tesi si fonda su un precedente orientamento del Consiglio di Stato, cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 1102/2005).
Le conclusioni del Consiglio di Stato sul punto sono da ritenere condivisibili, in quanto in base alle disposizioni comunitarie e nazionali in materia, l’autorità competente deve valutare tutti gli impatti che derivano dalla realizzazione di un’opera sull’ambiente. 
Tale valutazione presuppone “anche la stima della capacità di carico ambientale” del sito di localizzazione dell’opera, “che non può trascurare … gli impatti cumulativi e sinergici di più progetti” (v. Circolare Ministero Ambiente, 8 ottobre 1996, n. GAB/96/15326 Principi e criteri di massima della valutazione di impatto ambientale).
Analogamente, nell’ambito della procedura di screening devono essere valutati anche gli impatti derivanti dalle opere già esistenti o, come nel caso in esame, in fase progettuale, anche se non collegate funzionalmente all’opera sottoposta a valutazione.
Sulle recenti novità normative in materia di V.I.A., introdotte nell’ordinamento comunitario e nazionale, si segnala il convegno, organizzato dall’Associazione Nazionale Giuristi Democratici, che si terrà a Roma martedì 11 novembre 2014, dal titolo:L’evoluzione della procedura di valutazione di impatto ambientale alla luce dei principi introdotti dalla nuova direttiva n. 2014/52/UE e delle recenti disposizioni nazionali in materia” . Al convegno parteciperanno, tra l’altro, giuristi e membri delle Commissioni tecniche istruttorie del Ministero dell’Ambiente (V.I.A. e V.A.S., A.I.A.).

Commenti