INTEGRAZIONE alla lettera dell’8.7.2014 - Oggetto: Richiesta di Annullamento in Autotutela della Delibera di Giunta Comune di Sommacampagna, n. 23 del 3.7.2014 (relativa alla Variante non sostanziale alla Discarica Siberie – Parere), con richiesta di Accesso di tutti gli Atti inerenti la richiesta, come proposta dalla “ATI Geo Nova”

Martedì 8 Luglio 2014 in questo messaggio: "Tutto ciò evidenziato si inoltra formale richiesta di Annullamento in Autotutela della Delibera di Giunta Comune di Sommacampagna, n. 23 del 3.7.2014 (relativa alla Variante non sostanziale alla Discarica Siberie – Parere), con richiesta di Accesso di tutti gli Atti inerenti la richiesta, come proposta dalla “ATI Geo Nova”"... avevo pubblicato il testo di una lettera che avevo spedito quel giorno, visto che il giorno prima all'Albo Pretorio del Comune di Sommacampagna sono state pubblicate due delibere della Giunta Comunale di Sommacampagna e la prima la n° 23 del 3 Luglio 2014 ha questo oggetto: "COSTRUZIONE, GESTIONE OPERATIVA E POST-OPERATIVA DI UNA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI NON PUTRESCIBILI, NELL'EX CAVA "SIBERIE" DI PROPRIETA' COMUNALE - AUTORIZZAZIONE (A.I.A.) DI CUI ALLA DELIBERA REGIONALE N.996/2009 DELL'A.T.I. CON CAPOGRUPPO GEONOVA SPA DI TREVISO - PROPOSTA DI VARIANTE NON SOSTANZIALE - PARERE". 
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Ma visto quello che stava accadendo ieri nella Discarica Siberie che ho illustrato nel messaggio di ieri a titolo: "Secondo me medesimo, quello che stanno facendo adesso in Discarica Siberie... non credo sia una cosa buona e giusta... visto che a quanto pare stanno per scaricare acqua (o percolato?) dal lotto n° 2 al lotto n° 3 (dove non è permesso scaricare nulla e niente). Sarei pertanto curioso di sapere se l'Assessore alle Discariche è a conoscenza di quello che sta ora avvenendo nella Discarica Siberie... e/o comunque sarei curioso di sapere - sempre dall'Assessore alle Discariche - cosa sta effettivamente avvenendo ora!!!"... oggi ho dovuto scrivere una "INTEGRAZIONE alla Lettera dell'8 Luglio 2014"... e pertanto oggi ho spedito una PEC.
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Se questa era la lettera spedita in data 8 Luglio 2014
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Questa è la lettera spedita oggi 6 Agosto 2014
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Grazie a quanto visto ieri nella Discarica Siberie, ho potuto spedire oggi questa "INTEGRAZIONE alla lettera dell'8.7.2014", prima della scadenza dei 30 giorni entro i quali avrei dovuto ottenere una adeguata risposta a riscontro... che non è ancora arrivata e pertanto se entro i prossimi due giorni non arrivasse questa risposta, mio malgrado sarò costretto a chiedere se siamo in presenza del Reato previsto dal Dispositivo dell'art. 328 Codice PenaleLIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare - Titolo I - Dei delitti contro la personalità dello Stato (Artt. 241-313) - Capo I - Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione, articolo che cosi recita:
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Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta (1) un atto del suo ufficio (2) che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a milletrentadue euro. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa (3)
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Note
(1) 
Il comma primo disciplina il reato di rifiuto di atti urgenti, la cui rilevanza è limitata a tassative ragioni d'urgenza di compiere l'atto tra cui rientrano ad esempio i sequestri obbligatori amministrativi, la confisca amministrativa, gli ordini di distruzione degli immobili abusivi, gli ordini di scioglimento delle manifestazioni vietate, la sospensione e la revoca della patente di guida, gli ordini di non circolare su determinate strade.Questo dunque si consuma quando l'inerzia ha compromesso l'adozione efficace dell'atto urgente. In merito all'urgenza parte della dottrina ritiene che occorra distinguere tra termine perentorio in cui si ha una vera e propria omissione e termine ordinatorio in cui si avrebbe mero ritardo, in quanto l'atto può essere ancora compiuto e può esplicare i suoi effetti tipici.
(2)
Rilevano solo gli atti esterni e quelli a rilevanza esterna, non invece gli atti interni cosiddetti organizzativi.

(3)
Il comma secondo punisce invece la condotta di
omissione non motivata di atti richiesti. Questa ovviamente non si realizz qualora il procedimento si sia concluso senza adozione espressa dell'atto in virtù del silenzio-assenso, previsto all'art. 20, comma 1, della l. 7 agosto 1990, n. 241. Dunque perchè vi sia omissione è necessario il ricorrere di tre requisiti: la richiesta formale dell'interessato, il mancato compimento dell'atto entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta (termine previsto dalle norme amministrative) e la mancata esposizione dell'interessato, nello stesso termine, delle ragioni del ritardo.

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