Prima domanda: "IL (FINTO) RECUPERO AMBIENTALE DELL’EX CAVA SIBERIE E’ UN’OPERA PUBBLICA DA REALIZZARE IN “CONVENZIONE” SECONDO LE NORME DEI PROJECT FINANCING?". Seconda domanda: "SE SONO STATE VIOLATE LE NORME PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE MEDIANTE L'UTILIZZO DEL PROJECT FINANCING, LA DISCARICA SIBERIE VA CHIUSA?". Terza domanda: "CHI PAGA I DANNI AMBIENTALI E I DANNI ERARIALI?".

Se qualche Candidato Sindaco/a per il Comune di Sommacampagna (per le prossime Elezioni del 25 Maggio) volesse dare un'occhiata ad alcune Sentenze che riguardano i Project Financing... ho trovato un sito web... dove ci sono un bel pò di Sentenze, alcune di queste, emesse a partire dal 2005... e il sito web che ho trovato... ha il seguente titolo: "PROJECT FINANCING GIURISPRUDENZA E PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO". 
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Da mesi ormai, ho parecchi dubbi che tutta la procedura per arrivare a realizzare il FINTO Recupero Ambientale dell'ex Cava Siberie... ma VERA Discarica di Rifiuti... sia stata realizzata mettendo assieme una quantità industriale di irregolarità ed illegittimità... e prima o dopo tutte questi nodi arriveranno al pettine.
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Se entro la fine di quest'anno il TAR del Veneto - presso il quale è depositato un ricorso del Comune di Villafranca - confermerà le violazioni della Direttiva VIA... questo potrebbe essere solo la punta dell'iceberg di una serie di altre violazioni della Direttiva VIA.
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Da qualche mese sto chiedendo ad un insieme di autorità di controllo e di verifica amminstrativa ma anche penale, che sia accertato se il fondo della Discarica Siberie è adatto a contenere Rifiuti non Pericolosi e non Putrescibili e/o se quanto progettato male e costruito peggio è solo una discarica per rifiuti inerti... e anche qui credo che entro fine anno avrò delle risposte. 
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Oltre a questi già due gravi problemi, le "Violazioni della Direttiva VIA" e le "Violazioni delle norme progettuali e costruttive"... il FINTO Recupero Ambientale della VERA Discarica Siberie... ha forse un problema ancora più grave che deve essere attentamente valutato.
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Come sto sostenendo da mesi, la Discarica Siberie... NON E' UNA DISCARICA NORMALE... perchè il FINTO Recupero Ambientale dell'ex Cava Siberie, sarebbe ed è una OPERA PUBBLICA (con l'obbligo del rispetto delle norme delle opere pubbliche) realizzata secondo le procedure e le norme del PROJECT FINANCING (con l'obbligo del rispetto delle norme per i Project Financing).
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E se è già grave la violazione della VIA e per come è stata progettata e costruita questa vera Discarica, a mio avviso ben più gravi sono le conseguenze sulla popolazione e sulla comunità ed economia del nostro territorio, a causa del mancato rispetto delle norme del PROJECT FINANCING, operazione che secondo gli ex Assessori e Amministratori che l'avevano approvato (la Giunta dell'ex Sindaco: Manzato Graziella) doveva dare questi risultati:
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Di questo estratto del Programma Elettorale della Lista Sommacampagna Popolare che poi ha perso le elezioni, evidenzio e sottolineo questa frase: "Dalla discarica pubblica, autorizzata dalla Giunta Regionale su proposta dell’Amministrazione Comunale, giungerà al Comune un totale di 22.000.000,00 di euro distribuiti, presumibilmente in sei quote annuali di 3.500.000,00 euro".
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In un PROJECT FINANCING la parola "PRESUMIBILMENTE" non può esistere per il PIANO FINANZIARIO (PF) allegato al Project Financing, perchè, non solo le entrate non possono essere presunte ma devono essere certe, perchè il "PF" deve pure essere "ASSEVERATO dalle BANCHE" e dato che la (A) PROGETTAZIONE, (B) COSTRUZIONE, (C) GESTIONE OPERATIVA e (D) GESTIONE POST OPERATIVA di un Project Financing deve essere ben stabilita e ben scritta in una CONVENZIONE (altro documento fondamentale, oltre il Piano Finanziario, di un Project Financing) tutta la procedura deve essere corretta, altrimenti se salta il Piano Finanziario è ovvio e cosnseguente che... salta la Convenzione per la realizzazione dell'Opera Pubblica aggiudicata con le procedure del Project Financing... con gravi ripercussione sul Bilancio Comunale e di conseguenza sui servizi erogati alla popolazione... fino ad arrivare ad accertare la sussistenza di gravi DANNI ERARIALI
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Va quindi accertato se nel FINTO Recupero Ambientale dell'ex Cava Siberie, ma VERA Discarica di Rifiuti, non solo vi siano state VIOLAZIONI della V.I.A. e VIOLAZIONI del DL 36/2003, (cioè le norme per la progettazione e costruzione delle Discariche) ma per le ripercussioni sulla popolazione e sulla mancata erogazione di servizi alla nostra comunità, vanno accertate tutte le VIOLAZIONI per l'esecuzione di un'OPERA PUBBLICA e vanno quindi accertate le ben più gravi VIOLAZIONI delle PROCEDURE che regolano i PROJECT FINANCING.
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Visto quello che è accaduto e visto che forse, non tutti i Candidati Sindaci sanno cos'è un Project Financing (forse non ne hanno un'idea corretta nemmeno quei Sindaci e Assessori, che hanno dato avvio al FINTO Recupero Ambientale dell'ex Cava Siberie) e pertanto dal sito web del "Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica Economica" da un documento a titolo: "Finanza di Progetto 100 domande e risposte", ho estratto e pure evidenziato... 22 di queste domande-risposte.
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Se qualche Candidato a Sindaco (e/o ad Assessore) volesse poi anche ulteriormente approfondire la questione del Project Financing, su questo documento (più recente del precedente) a titolo: "LA NATURA GIURIDICA DELLE PROCEDURE DI PROJECT FINANCING DOPO IL TERZO DECRETO CORRETTIVO AL CODICE DEGLI APPALTI"... ho evidenziato alcune parole di alcune frasi, che mi sembravano significative da riportare.
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Essendo ormai vasta la Giurisprudenza sui Project Financing, concludo ricordando quanto pubblicato il 12 febbraio 2013 su VENETOJUS in un'articolo a titolo: "Project financing e pubblico interesse", dove si legge questo:
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Il project financing – ossia la finanza di progetto – è definito come una “operazione di finanziamento di una particolare unità economica, nella quale un finanziatore fa affidamento, sin dallo stadio iniziale, sul flusso di cassa e sugli utili dell’unità economica in oggetto come la sorgente di fondi che consentirà il rimborso del prestito ed in cui le attività dell’unità economica fungono da garanzia collaterale del prestito” (K. P. NEVITT, Project financing, trad. it. della 4^ ed. a cura di P. De Sury, Bari-Roma, 1987, p.13).
Fermo restando che l’attuale disciplina del project financing è dettata dagli artt. 153 e ss. D. Lgs. 163/2006, il T.A.R. Veneto, sez. I, con la sentenza del 29 gennaio 2013 n. 102, si sofferma sulla (previgente) disciplina del project financing prevista dagli artt. 37 bis e ss. l. 109/1994, dichiarando che: “Caratteristica essenziale del project financing è quella di porre a carico dei soggetti promotori o aggiudicatari, in tutto o in parte, i costi necessari alla progettazione ed esecuzione dei lavori assicurando loro come (unica) controprestazione il diritto di gestione e, quindi, lo sfruttamento economico delle opere realizzate.
Il predetto istituto è stato introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 37 bis e seguenti della legge n. 109 del 1994, prevedendo due fasi logicamente e cronologicamente distinte: la prima (art. 37 bis, ter e quater) ove l’Amministrazione, sulla base del progetto presentato da un soggetto promotore, valuta la fattibilità della proposta e il suo pubblico interesse; la seconda, del vero e proprio “project financing” (artt. da 37-quinquies a 37-nonies), in cui è analiticamente disciplinato il rapporto intercorrente tra la stessa Amministrazione e il soggetto aggiudicatario, in regime di concessione ai sensi dell’art. 19, II comma della stessa legge n. 109 del 1994.
Con specifico riguardo alla prima fase, dopo aver stabilito che le proposte di finanziamento presentate dai promotori possono riguardare soltanto lavori pubblici e di pubblica utilità inseriti nella programmazione triennale di cui all’art. 14, II comma della citata legge n. 109 del 1994, ovvero negli strumenti formalmente approvati dall’Amministrazione sulla base della normativa vigente (art. 37 bis), il legislatore ha analiticamente disciplinato i criteri e le modalità di valutazione delle proposte prevedendo che “le amministrazioni aggiudicatici valutano la fattibilità delle proposte presentate sotto il profilo costruttivo, urbanistico ed ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità, della fruibilità dell’opera, dell’accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario del piano e del contenuto della bozza di convenzione, verificano l’assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione e, esaminate le proposte stesse anche comparativamente, sentiti i promotori che ne facciano richiesta, provvedono ad individuare quelle che ritengono di pubblico interesse” (art. 37 ter, come modificato dalla legge n. 166 del 2002).
È dunque evidente che la valutazione dell’Amministrazione si articola a sua volta in una duplice fase: una valutazione di idoneità tecnica della proposta e, all’esito, una valutazione di rispondenza della stessa al pubblico interesse.
La giurisprudenza ha giustamente evidenziato come sia soprattutto in questa seconda fase che massimo è il margine di discrezionalità riservato all’Amministrazione, trattandosi di giudizio coinvolgente la valutazione comparativa degli interessi che essa assume rilevanti in un determinato momento storico e che è sindacabile in sede giurisdizionale solo sotto il profilo della manifesta illogicità, irrazionalità, contraddittorietà e degli errori di fatto (cfr. CdS, V, 23.3.2009 n. 1741; TAR Veneto, I, 14.9.2010 n. 4742; TAR Milano, I, 21.4.2010 n. 1111)”.
Attualmente, tali considerazioni concernenti l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione nel valutare il pubblico interesse” della proposta, possono valere solamente per il project financing ad iniziativa privata (c.d. sistema del promotore additivo) delineato dall’art. 153, c. 16-18, D. Lgs. 163/2006: infatti nelle operazioni di project financing ad iniziativa pubblica, previste dall’art. 153 c. 1-14 (c.d. sistema del promotore monofase) e c. 15 (c.d. sistema del promotore bifase), D. Lgs. 163/2006, la valutazione d’interesse pubblico dell’intervento è già operata a priori dall’ente.
Nel c.d. sistema del promotore additivo, invece, il margine di libertà riconosciuto ai promotori nella predisposizione delle proposte è molto più ampio, sicché appare giustificata la riserva in capo all’Amministrazione di una verifica preventiva non solo sull’ammissibilità della proposta, ma soprattutto sulla rispondenza al pubblico interesse delle modalità realizzative ipotizzate dal proponente.
dott. Matteo Acquasaliente
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Per concludere, visto che parliamo di elezioni, ricordiamo cosa avevo scritto in data 5 Giugno 2009 (il giorno prima delle elezioni del Sindaco del Comune di Sommacampagna) in questo messaggio a titolo: "Se controllerano la "loro" Discarica, come controllano la "loro" Cava... semo mesi ben!!!"... dal quale messaggio ho ripreso questa foto, come sopra riprodotta... e poi scriviamo queste tre domande:.
Prima domanda: 
"IL (FINTO) RECUPERO AMBIENTALE DELL’EX CAVA SIBERIE E’ UN’OPERA PUBBLICA DA REALIZZARE IN “CONVENZIONE” SECONDO LE NORME DEI PROJECT FINANCING?". 
Seconda domanda: 
"SE SONO STATE VIOLATE LE NORME PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE MEDIANTE L'UTILIZZO DEL PROJECT FINANCING, LA DISCARICA SIBERIE VA CHIUSA?". 
Terza domanda: 
"CHI PAGA I DANNI AMBIENTALI E I DANNI ERARIALI?".
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Se il Comune di Sommacampagna in questi ultimi 4 anni (dei 6 totali della durata della Concessione) non ha ancora incassato i 3,5 milioni di euro all'anno come previsti dal Piano Finanziario del Project Financing, per un totale di 14 milioni di Euro, è evidente che è mancato il PUBBLICO INTERESSE e quindi... CHI HA SBAGLIATO... DEVE PAGARE!!!!
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Se io fossi stato il Sindaco (che potrebbe aver sbagliato tutte le procedure del Project Financing della Discarica Siberie), io, sinceramente, non mi sarei ricandidato a Sindaco... perchè ricordiamolo... la DISCARICA SIBERIE PORTA SFIGA e poi va a finire che succede come nel 2009... che hanno perso le Elezioni.

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