Trasparenza nella PA, in Gazzetta il Dlgs che attua l'anticorruzione - Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 - Art. 40: "Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali". Adesso vediamo se in merito al FINTO Recupero Ambientale dell'ex Cava Siberie - ma VERA Discarica di Rifiuti - verranno rese pubbliche tutte le informazioni e tutti gli atti conseguenti (che da mesi sto chiedendo).


Ieri sul web ho trovato questa notizia: "Trasparenza nella PA, in Gazzetta il Dlgs che attua l'anticorruzione", una notizia appresa con questo breve intervento come sotto riportato: 
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Al traguardo il provvedimento (approvato dal Cdm il 15 febbraio 2013) che riordina tutte le norme che riguardano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle PA e introduce sanzioni per il mancato rispetto dei vincoli. Arriva infatti sulla “Gazzetta Ufficiale” del 5 aprile 2013 n. 80 il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, emanato in attuazione della legge 190 del 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
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Con questo articolo del "Sole 24 ore", viene illustrata la "Mappa del Provvedimento" come sotto riportata e qui di seguito sintetizzata articolo per articolo evidenziando i punti più salienti come riportati negli articoli del Decreto Legislativo.


LA MAPPA DEL PROVVEDIMENTO


Decreto legislativo recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

Capo I - Principi generali

Art. 1
Principio generale di trasparenza
La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle PA, per favorire un controllo diffuso sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Concorre all'attuazione del principio democratico e dei principi costituzionali di eguaglianza, buon andamento e responsabilità; è condizione di garanzia delle libertà e dei diritti, integra il diritto ad una buona amministrazione.
Art. 2
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Oggetto
Per pubblicazione si intende la pubblicazione nei siti istituzionali, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all’allegato A, dei documenti, delle informazioni e dei dati, accessibili direttamente ed immediatamente da chiunque, senza  autenticazione ed identificazione.
Art. 3
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Pubblicità e diritto alla conoscibilità
Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, fruirne gratuitamente, utilizzarli e riutilizzarli.
Art. 4
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Limiti alla trasparenza
Nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali, sono pubblicati e diffusi i dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonché a dirigenti titolari degli organi amministrativi. Salvi gli obblighi di pubblicazione, le amministrazioni possono pubblicare ulteriori dati, informazioni e documenti, fermi restando i limiti e le condizioni previsti dalla legge. Non può essere negata la conoscibilità di dati e documenti laddove idonee misure di anonimizzazione siano sufficienti per garantire segreto e tutela di dati personali.
Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili. Ne sono escluse le notizie riguardanti infermità e impedimenti personali o familiari causa di astensione dal lavoro e notizie concernenti il rapporto di lavoro, idonee a rivelare dati sensibili. Restano fermi i limiti alla diffusione e all'accesso delle informazioni di cui all'art. 24, 6 della legge n. 241/1990.
Art. 5
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Accesso civico
All'obbligo di pubblicazione di documenti, informazioni o dati in capo alle amministrazioni corrisponde il diritto di chiunque di richiederli nei casi di omissione della pubblicazione.
La richiesta di accesso civico è riconosciuta a chiunque, è gratuita, non deve essere motivata e va presentata al responsabile della trasparenza che si pronuncia sulla stessa. L'accesso si applica anche a tutti i documenti, le informazioni e i dati  qualificati pubblici dalla legge, fermi i limiti ex art. 24, commi 1 e 7, legge n. 241/1990. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dal codice del processo amministrativo e la richiesta comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l’obbligo di segnalazione di cui all’articolo 43, comma 5.
Entro trenta giorni, l'amministrazione pubblica il documento richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero ne trasmette il collegamento ipertestuale, come anche nel caso di pubblicazione già avvenuta.
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Art. 6
Qualità delle informazioni
Le amministrazioni garantiscono, di quanto pubblicato, la qualità, l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità, la conformità ai documenti originali, l’indicazione della provenienza e la riutilizzabilità. Tali garanzie non possono rappresentare motivo di omessa o ritardata pubblicazione.
Art. 7
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Dati aperti e riutilizzo
I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico costituiscono dati di tipo aperto ex art. 68, Dlgs n. 82/2005 e sono liberamente riutilizzabili senza ulteriori restrizioni  oltre l'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.
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Art. 8
Decorrenza e durata dell’obbligo di pubblicazione
I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale e mantenuti aggiornati. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per un periodo di 5 anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti per il trattamento dei dati personali e dagli artt. 14, comma 2, e 15, comma 4.
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Art. 9
Accesso alle informazioni pubblicate nei siti
Nella home page dei siti istituzionali è collocata la sezione “Amministrazione trasparente”, in cui sono contenuti dati, informazioni e documenti di pubblicazione obbligatoria. Non possono essere disposti filtri e simili per impedire l'indicizzazione della sezione. Alla scadenza del termine dell’obbligo di pubblicazione, o anche prima, i documenti, le informazioni e i dati sono conservati e resi disponibili in distinte sezioni del sito di archivio, segnalate nella sezione “Amministrazione trasparente”.
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Art. 10
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità
Ogni amministrazione, sentito il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente.
Il Programma triennale indica le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità; specifica le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia di tali iniziative; definisce le misure, i modi e le iniziative per l’attuazione degli obblighi di pubblicazione. Di norma il Programma costituisce una sezione del Piano di prevenzione della corruzione, coordinandosi con quanto in esso contenuto. Si collega altresì con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita nel Piano della performance.
Le amministrazioni garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance. La promozione di maggiori livelli di trasparenza devono tradursi in obiettivi organizzativi e individuali.
Per ridurre i costi, le amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati agli utenti, contabilizzare i costi ed evidenziare i costi effettivi e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, monitorare il loro andamento nel tempo, pubblicare i relativi dati.
Sono oggetto dell'obbligo di pubblicazione:
a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il suo stato di attuazione;
b) il Piano e la Relazione della performance;
c) i nominativi ed i curricula dei componenti gli Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance;
d) i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative;
e) le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato.
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Art. 11
Ambito soggettivo di applicazione
-    pubbliche amministrazioni ex art. 1, co. 2, Dlgs n. 165/2001;
-    società partecipate e società controllate ex art. 2359 c.c. dalle amministrazioni, alle quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 15 a 33, della legge n. 190/2012;
-    autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.
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Art. 12
Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
Ferma la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, le amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali:
-      i riferimenti normativi e i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati “Normattiva” che ne regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività;
-      le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone su organizzazione, funzioni, obiettivi, procedimenti ovvero che le riguardano;
-      degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell’amministrazione, sono pubblicati gli estremi e i testi ufficiali aggiornati.
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Capo II - Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni
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Art. 13
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
Le amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti di riferimento, tra i quali i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico, di amministrazione e gestione, e le rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse loro assegnate, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c)  all'organigramma dell’organizzazione dell’amministrazione;
d) all'elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle e-mail istituzionali e di Pec, cui il cittadino possa rivolgersi.
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Art. 14
Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico 
Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, le amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti:
a) l’atto di nomina o di proclamazione e durata dell’incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi, gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica el'indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni (a cui sono tenuti i senatori e i deputati) ex artt. 2, 3 e 4 legge n. 441/1982, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, in caso contrario, viene data evidenza al mancato consenso.
Tali pubblicazioni avvengono entro tre mesi dalla elezione o dalla nominaper i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico, salve le informazioni concernenti il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell’incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione, tali dati non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.
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Art. 15
Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza
Fermi gli obblighi di comunicazione ex art. 17, legge n. 127/1997, le  amministrazioni pubblicano e aggiornano relativamente ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, nonché di collaborazione o consulenza:
a)    gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico;
b)   il curriculum vitae;
c)    i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
d)   i compensi relativi al rapporto di lavoro, consulenza o collaborazione. (NB Compreso l'incarico di Direttore dei Lavori della Discarica Comunale?)
Ai fini dell'efficacia dell'incarico e della liquidazione dei compensi è necessaria la pubblicazione degli estremi dell'atto di conferimento di incarichi a soggetti estranei all'amministrazione e la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. L'omessa pubblicazione è causa di responsabilità del dirigente per il pagamento del corrispettivo, implicante una sanzione pari alla somma corrisposta, salvo il risarcimento del danno del destinatario. Tali pubblicazioni avvengono entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.
Sono pubblicati:
-      gli elenchi delle posizioni dirigenziali, integrati da titoli e curricula, attribuite a persone anche esterne alla PA, individuate senza procedure di selezione pubblica discrezionalmente dall'organo politico;
-      l'elenco di tutti gli incarichi autorizzati, con l'indicazione della durata e del compenso spettante.
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Art. 16
Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
Le amministrazioni pubblicano:
-      i dati relativi alla dotazione organica e al personale in servizio, con l'indicazione di mansioni, aree professionali e uffici, con particolare riguardo agli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici;
-      il conto annuale delle spese sostenute per il personale;
-      il costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio;
-      i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.
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Art. 17
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato
Le amministrazioni pubblicano:
annualmente i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con la indicazione delle tipologie di rapporto, mansioni, aree professionali e uffici, ivi compresi gli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici;
trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui sopra, articolato per fasce professionali e uffici, con particolare riguardo agli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici.
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Art. 18
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici
Le amministrazioni pubblicano i dati, compresi i compensi, relativi agliincarichi, retribuiti e non retribuiti conferiti annualmente ai propri dipendenti.
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Art. 19
Bandi di concorso
Le amministrazioni pubblicano tutti i bandi di concorso per il reclutamento di personale. Gli elenchi sono tenuti aggiornati, compreso quello dei bandi espletati nell'ultimo triennio, con l'indicazione dei dipendenti assunti e le spese effettuate.
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Art. 20
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale
Le amministrazioni pubblicano:
- i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare di quelli distribuiti;
- i dati relativi all’entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, nonché i dati relativi al grado di differenziazione della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.
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Art. 21
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva
Le amministrazioni pubblicano:
- i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi che si applicano loro;
- in modo permanente, i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo.
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Art. 22
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato
Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
a)      l’elenco degli enti pubblici, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l’amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori;
b)      l'elenco delle società di cui detiene, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità;
c)      l’elenco di tutti gli enti di diritto privato in controllo dell’amministrazione;
d)      una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui alle lettere precedenti.
La mancata pubblicazione impedisce l'erogazione di somme a favore degli enti elencati. Per ciascuno degli enti indicati sono pubblicati la ragione sociale, la misura dell'eventuale partecipazione dell’amministrazione, la durata dell'impegno, l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante sul bilancio dell'amministrazione, il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, il trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, i risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari, le funzioni attribuite e le attività svolte in favore dell’amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti.
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Art. 23
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
Le amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
a)      autorizzazione o concessione;
b)      scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi;
c)      concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, e vantaggi  economici  di qualunque genere;
d)      concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera;
e)      accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.
Per ciascuno dei provvedimenti sono pubblicati il contenuto, l’oggetto, l’eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento.
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Art. 24
Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all’attività amministrativa
Le amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla propria attività amministrativa, in forma aggregata, li pubblicano e li tengono costantemente aggiornati.
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Art. 25
Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese
Le amministrazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale e sul sito www.impresainungiorno.gov.it:
a) l’elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività;
b) l’elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto del controllo che le imprese sono tenute a rispettare.
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Art. 26
Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi
Le amministrazioni pubblicano:
- gli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;
- gli atti di concessione dei suddetti vantaggi.
La pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario, e la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile, ovvero dal destinatario dell'attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo.
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Art. 27
Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari
La pubblicazione di cui all’articolo precedente, organizzata annualmente in un unico elenco per singola amministrazione, deve comprendere, pena l'efficacia del provvedimento:
a) il nome del beneficiario ed i suoi dati fiscali;
b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del procedimento;
e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato.
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Art. 28
Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali
Le regioni, le province autonome e le province pubblicano i rendiconti dei gruppi consiliari, con evidenza delle risorse trasferite a ciascun gruppo, del titolo di trasferimento e dell’impiego delle risorse utilizzate, nonchè gli atti e le relazioni degli organi di controllo. La mancata pubblicazione comporta la riduzione del 50% delle risorse da trasferire nel corso dell’anno.

Capo III - Obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche
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Art. 29
Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di  bilancio, nonché  dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi
Le amministrazioni pubblicano:
- i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata;
- il Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio.
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Art. 30
Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio
Le amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.
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Art. 31
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione
Le amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi anche recepiti della Corte dei conti, riguardanti l’organizzazione e l’attività dell’amministrazione o di singoli uffici.
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Capo IV - Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati
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Art. 32
Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
Le amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici. Dopo aver individuato i servizi erogati agli utenti, pubblicano:
a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, e il relativo andamento nel tempo;
b) i tempi medi di erogazione dei servizi.
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Art. 33
Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell’amministrazione
Le amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato "indicatore di tempestività dei pagamenti".
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Art. 34
Trasparenza degli oneri informativi
I regolamenti ministeriali o interministeriali, i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, l'accesso ai servizi pubblici o la concessione di benefici recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi.
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Art. 35
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l’acquisizione d’ufficio dei dati
Le amministrazioni pubblicano per ciascuna tipologia di procedimento di propria competenza:
-      una breve descrizione del procedimento con indicazione dei riferimenti normativi;
-      l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
-      il nome del responsabile del procedimento, unitamente a recapiti telefonici e di posta elettronica, dell’ufficio competente all’adozione del provvedimento finale, con l’indicazione del nome del responsabile dell’ufficio e dei suoi recapiti;
-      per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all’istanza e la modulistica necessaria, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione di indirizzi e recapiti dove presentare le istanze;
-      le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
-      il termine per la conclusione del procedimento;
-      i procedimenti per i quali il provvedimento dell’amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell’interessato, ovvero può concludersi con il silenzio assenso;
-      gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, da azionare nel corso del procedimento, nei confronti del provvedimento finale ovvero in caso di ritardo;
-      il link di accesso al servizio on line;
-      le modalità per l’effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari;
-      il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo nonché le modalità per attivare tale potere.
Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:
c)    i recapiti dell’ufficio responsabile per le attività di trasmissione dei dati o di accesso diretto agli stessi ;
d)   le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati;
e)    le ulteriori modalità per l'acquisizione d’ufficio dei dati e lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive.
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Art. 36
Pubblicazione delle informazioni necessarie per l’effettuazione di pagamenti informatici
Le amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni ex art. 5 Dlgs n. 82/2005.
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Capo V - Obblighi di pubblicazione in settori speciali
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Art. 37
Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal Codice degli appalti, le informazioni relative alle procedure per l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. È altresì fatto obbligo di pubblicare la delibera a contrarre nelle ipotesi di cui all'art. 57, co. 6 Dlgs n. 163/2006.
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Art. 38
Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche
Le amministrazioni pubblicano tempestivamente sui propri siti istituzionali:
- i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche;
- le linee guida per la valutazione degli investimenti;
- le relazioni annuali;
- ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione;
- le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli  investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.
- le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la  vigilanza  sui contratti pubblici  che  ne  cura altresì  la  raccolta  e  la  pubblicazione  nel  proprio  sito  web.
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Art. 39
Trasparenza dell’attività di pianificazione e governo del territorio
Le amministrazioni pubblicano:
a) gli atti di governo del territorio, pena l'efficacia;
b) per ciascuno degli atti di cui alla lettera precedente, gli schemi di provvedimento prima che siano portati all’approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici.
Tutta la documentazione relativa a ciascun procedimento di trasformazione urbanistica d’iniziativa privata o pubblica in variante e di attuazione che comportino premialità edificatorie a fronte dell’impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del Comune interessato, continuamente aggiornata.
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Art. 40
Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali
Ferme le disposizioni di maggior tutela in materia di informazioni ambientali, le amministrazioni pubblicano le informazioni ambientali di cui all’art. 2, lettera a), Dlgs n. 195/2005 che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all’art. 10 del medesimo Dlgs. Tali informazioni sono raccolte in un’apposita sezione detta “Informazioni ambientali”.
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Art. 41
Trasparenza del servizio sanitario nazionale
Le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale, regionali, comprese le aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere, le agenzie e gli altri enti ed organismi pubblici che svolgono attività di programmazione e fornitura dei servizi sanitari, sono tenute all’adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto.
Le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblicano tutte le informazioni concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, gli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, compresii bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure, gli atti di conferimento. Alla dirigenza sanitaria, fatta eccezione per i responsabili di strutture semplici, si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15.
È pubblicato l’elenco delle strutture sanitarie private accreditate, gli accordi con esse intercorsi e i requisiti necessari all’accreditamento delle strutture sanitarie.
Tutti gli enti, le aziende e le strutture che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.
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Art. 42
Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente
Le amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie, pubblicano:
a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle leggi eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché degli eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
b) i termini eventualmente fissati per l’esercizio dei poteri straordinari;
c) il costo previsto e il costo effettivo sostenuto dall’amministrazione;
d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.
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Capo VI - Vigilanza sull’attuazione delle disposizioni e sanzioni
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Art. 43
Il Responsabile per la trasparenza
In ogni amministrazione, il Responsabile per la prevenzione della corruzione:
- svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza e il suo nominativo è indicato nel Programma triennale;
- svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione, segnalando all’organo politico, all’organismo indipendente di valutazione, all’Autorità nazionale anticorruzione e all’ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento;
- provvede all’aggiornamento del Programma triennale;
- controlla e assicura la regolare attuazione dell’accesso civico;
- in relazione alla loro gravità, segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi all’ufficio di disciplina.
I dirigenti responsabili degli uffici garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.
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Art. 44
Compiti degli Organismi indipendenti di valutazione
L’Organismo Indipendente di Valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale e quelli indicati nel Piano della performance. I dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza sono utilizzati ai fini della misurazione e valutazione della performance.
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Art. 45
Compiti della Commissione per la valutazione, l’integrità e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (CIVIT)
La CIVIT:
- anche in qualità di Autorità nazionale anticorruzione, controlla l’esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione, esercitando poteri ispettivi;
controlla l’operato dei responsabili per la trasparenza;
- può avvalersi delle banche dati istituite presso il Dipartimento della funzione pubblica per il monitoraggio degli adempimenti degli obblighi;
- in relazione alla loro gravità, segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi all’ufficio di disciplina dell’amministrazione interessata, ai vertici politici, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei conti;
- controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione sull'organizzazione dell'amministrazione ex art. 13.
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Art. 46
Violazione degli obblighi di trasparenza. Sanzioni
L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione o la mancata predisposizione del Programma triennale costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione e sono valutati ai fini della performance individuale dei responsabili.
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Art. 47
Sanzioni per casi specifici
La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati ex art. 14, (concernenti la situazione patrimoniale complessiva e i compensi del titolare dell’incarico politico) dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione.
La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 22, comma 2 dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso. Alle suddette sanzioni si applica la disciplina di cui alla legge n. 689/1981.
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Capo VII - Disposizioni finali e transitorie
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Art. 48
Norme sull’attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza
Il Dipartimento per la funzione pubblica definisce criteri, modelli e schemi standard per l’organizzazione, la codificazione e la rappresentazione di documenti,  informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai quali le amministrazioni devono conformarsi. Gli standard, i modelli e gli schemi sono adottati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti l'Agenzia Italia Digitale e la CiVIT. 
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Art. 49
Norme transitorie
L’obbligo di pubblicazione dei dati aggregati ex art. 24 decorre dal termine di sei mesi dall’entrata in vigore del decreto. Le sanzioni di cui all’art. 47 si applicano a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del Piano e comunque dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto.
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Art. 50
Tutela giurisdizionale
Le controversie relative agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente sono disciplinate dal codice de processo amministrativo.
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Art. 51
Invarianza finanziaria
Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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Art. 53
Modifiche alla legislazione vigente
Ai fini di un coordinamento testuale, sono apportate modifiche alla legge n. 441/1982 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniali di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti); all’art. 12, comma 1,  legge n. 241/1990; all’art. 54, Dlgs n. 82/2005 (Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni); al codice del processo amministrativo.
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Art. 54
Abrogazione espressa di norme primarie
Allegato A
Sono individuati i modelli e gli schemi standard per l’organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione. 

Documenti e Approfondimenti


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Di questo provvedimento, per ora evidenzio il contenuto dell'Art. 40 -
 "Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali" costituito da questi comma come sotto riprodotti:
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1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall’articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, dalla legge 16 marzo 2001, n.108, nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n.195.
2. Le amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all’articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all’interno di un’apposita sezione detta “Informazioni ambientali”.
3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.195.
4. L’attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente già stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto.
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Adesso vediamo se in merito al FINTO Recupero Ambientale dell'ex Cava Siberie - ma VERA Discarica di Rifiuti - verranno rese pubbliche tutte le informazioni e tutti gli atti conseguenti (che da mesi sto chiedendo)... compreso tutti i documenti relativi alla Direzione dei Lavori del 1° Stralcio diretti dal Responsabile del Servizio e dal Dirigente dell'Ufficio Ecologia del Comune.
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Richieste di accesso agli atti, tra l'altro inviate anche all'Assessore all'Ecologia e Ambiente del Comune di Sommacampagna... che in merito a questa "opera pubblica"... è un pò... "stitico" nel fornire dati e informazioni.
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