Se per il PAT (o la VAS del PAT) di Sommacampagna è stata violata la Direttiva VAS ed è stata violata la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24.9.1996 che non consente alle autorità nazionali competenti di rifiutare al pubblico interessato l’accesso a tale decisione adducendo la tutela della riservatezza delle informazioni commerciali o industriali prevista dal diritto nazionale o dell’Unione al fine di proteggere un legittimo interesse economico... non è che tutto il lavoro fatto per il PAT deve essere segnalato alla Procura della Repubblica?


Come alcuni di voi sanno già... il PAT che la Regione Veneto starebbe approvando... è diverso da quello adottato nel 2009 e questo è avvenuto senza... che la modifica della VAS abbia avuto evidenza pubblica e senza... che il Pubblico sia stato informato. 
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Il PAT è stato modificato e i documenti di queste modifiche sono  contenuti nella INTEGRAZIONE della V.A.S. del P.A.T. e i documenti che fino ad ora sono riuscito a reperire, solo a fine di Settembre 2012 sono questi come sotto elencati:
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00 - VAS – RAPPORTO AMBIENTALE - INTEGRAZIONE
01 - Allegato A: Matrice di coerenza interna ed esterna. 
02 - Allegato B: Mosaicatura del PRG e le azioni di piano.
03 - Allegato C: Copertura del suolo e le azioni del piano.
04 - Dichiarazione di non assoggettabilità a VincA. (S.I.C. e S.I.C./Z.P.S.).
05 - Carta delle distanze dai SIC (Siti Interesse Comunitari).
06 - Dichiarazione di non assoggettabilità a VincA. (Rete Natura 2000).
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In questi mesi ho sempre sostenuto che l'accesso agli atti ed in particolare a tutti i documenti relativi alla VIA (esempio Discarica Siberie) e alla VAS (esempio il PAT) devono essere resi pubblici. Questo era quello che io sostenevo, in contrasto con quello che sostenevano gli uffici pubblici, in particolare l'Ufficio Ecologia e Ambiente del Comune di Sommacampagna... che continua a negarmi l'accesso a tutti gli atti della Discarica Siberie adducendo motivazioni che cosi verrebbe leso il know now aziendale.

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Ma pochi giorni fa, il 15 Gennaio 2013, a sostegno delle mie tesi di totale e incondizionato accesso agli atti, si è espressa la Corte di Giustizia Europea e a corredo di questa Sentenza ci sono i seguenti documenti: una Domanda del 06-11-2010 - una Ordinanza del 29-11-2010 - le Conclusioni del 19-04-2012 e la Sentenza del 15-01-2013 che cosi si conclude:
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Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
1) L’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale, come l’odierno giudice del rinvio, ha l’obbligo di sottoporre d’ufficio alla Corte di giustizia dell’Unione europea una domanda di pronuncia pregiudiziale anche quando esso statuisca su rinvio a seguito dell’annullamento della sua prima decisione ad opera del giudice costituzionale dello Stato membro interessato e una norma nazionale gli imponga di risolvere la controversia conformandosi alla valutazione in diritto espressa da quest’ultimo giudice.
2) La direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento, come modificata dal regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, va interpretata nel senso che essa:
– esige che il pubblico interessato abbia accesso ad una decisione di assenso urbanistico‑edilizio, quale quella controversa nel giudizio principale, sin dall’inizio del procedimento di autorizzazione dell’impianto di cui trattasi;
– non consente alle autorità nazionali competenti di rifiutare al pubblico interessato l’accesso a tale decisione adducendo la tutela della riservatezza delle informazioni commerciali o industriali prevista dal diritto nazionale o dell’Unione al fine di proteggere un legittimo interesse economico, e
– non osta a che un rifiuto ingiustificato di mettere a disposizione del pubblico interessato una decisione di assenso urbanistico‑edilizio, come quella controversa nel giudizio a quo, nel corso del procedimento amministrativo di primo grado possa essere sanato nel corso del procedimento amministrativo di secondo grado, a condizione che tutte le alternative siano ancora praticabili e che la regolarizzazione in tale stadio procedurale consenta ancora al pubblico interessato di esercitare un’influenza effettiva sull’esito del processo decisionale, circostanze queste la cui verifica spetta al giudice nazionale.
3) L’articolo 15 bis della direttiva 96/61, come modificata dal regolamento n. 166/2006, deve essere interpretato nel senso che i membri del pubblico interessato devono avere la possibilità, nell’ambito del ricorso previsto da tale norma, di chiedere al competente giudice od organo indipendente e imparziale istituito dalla legge l’adozione di misure provvisorie idonee a sospendere temporaneamente l’applicazione di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 4 della citata direttiva in attesa della futura decisione definitiva.
4) Una decisione di un giudice nazionale, la quale sia stata adottata nell’ambito di un procedimento nazionale costituente attuazione degli obblighi imposti dall’articolo 15 bis della direttiva 96/61, come modificata dal regolamento n. 166/2006, e dall’articolo 9, paragrafi 2 e 4, della Convenzionesull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998 ed approvata a nome della Comunità europea mediante la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, e che disponga l’annullamento di un’autorizzazione concessa in violazione delle disposizioni di detta direttiva, non è idonea, in quanto tale, a configurare un’ingiustificata lesione del diritto di proprietà del gestore sancito dall’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
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Quanto è avvenuto con il PAT di Sommacampagna, ma sopratutto con la VAS del Piano di Assetto del Territorio di Sommacampagna, se non sono errori madornali, deve e dovrà essere verificato se siamo in presenza di azioni finalizzate a creare indebiti vantaggi... con conseguenti risvolti penali e ovvie segnalazioni alla Procura della Repubblica... se e qualora questi errori non siano immediatamente riparabili.
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Premesso questo oggi vi scrivo in merito ad alcune delle modifiche apportate al Piano di Assetto del Territorio e sopratutto modifiche apportate alla VAS del PAT di Sommacampagna... che avevo già evidenziato il 7 Settembre 2012 in questo messaggio: "Cari "INUOVI"... o nel PAT entrano (con tutte le garanzie di realizzazione effettiva) gli OTTO PROGETTI PER SALVARE CASELLE... o la VAS del PAT "salta" e conseguentemente "salta" anche il Piano di Assetto del Territorio... progettato male DAGLIEX e peggiorato (sopratutto dal punto di vista ambientale) anche DAINUOVI. Si sottolinea che questo è un: ULTIMO AVVISO... poi il PAT...SALTA!!!!"
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Come sto segnalando da mesi - evidenziando anche il silenzio complice della Minoranza del Consiglio Comunale - la VAS del PAT di Sommacampagna è carente e non ha rispettato le Direttive Europee sulla VAS e la Partecipazione del Pubblico, come è accaduto per il  "Rapporto Ambientale" della VAS che è stato integrato e modificato... e tutto questo senza informazione ed evidenza pubblica e le motivazioni di queste modifiche sarebbero queste qui sotto riportate e per Caselle vorrei evidenziare tre Osservazioni al PAT che sono state accolte.
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Va in particolare evidenziato che il: "PAT Modificato nel 2011" non hai aggiornato la VAS e tantomeno non hai aggiornato il valore del Deficit Ecologico aggiunto dall'inquinamento prodotto dalla Osservazione n° 74,  dalla Osservazione n° 75  a cui vanno sommati delle considerazioni in merito all'accoglimento della Osservazione n° 78 le qui risultanze, di queste tre Osservazioni, sarebbero le seguenti:
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Ma per questa integrazione alla VAS del PAT di Sommacampagna... è accaduto un fatto "strano" che di seguito viene descritto a partire dall'Osservazione n° 74 presentata dalle società: "Soc. Le Corti s.r.l. – Le Corti Due s.r.l. – Immobiliare Caselle spa", il cui obiettivo finale è realizzare un Centro Commerciale da circa 70.000 mq in piena Zona di Rischio Aeroportuale.
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Con una paginetta (vedi sopra), i valutatori della VAS hanno qui concentrato le loro considerazioni e hanno stabilito che a Caselle si può realizzare un Centro Commerciale da 70.000 mq che vanno aggiunti altri 16.000 mq di altro centro commerciale conseguente alla richiesta di modifica del PAT con l'Osservazione n° 78, presentato dalla ditta: "Soc. Coop. Agricola Tre Valli", che appartiene al Gruppo Veronesi, per il quale lavora il Vice Sindaco, che se ha approvato qualche delibera attinente a questa osservazione potrebbe aver reso nullo l'intero procedimento del PAT, per evidente conflitto d'interessi. 
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Quello che, per la modifica della VAS del PAT, doveva essere eseguito per l'Osservazione n° 74 e per l'Osservazione n° 78, potrebbe essere ben rappresentato per quanto i valutatori hanno elaborato per l'Osservazione n° 75, presentata dalla ditta Alfa Immobiliare srl e dai signori Ruffo e Turrini che riguarda un'area che è in fregio all'Autostrada A4, come le altre due aree sin qui citate.
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Per "giustificare" l'inserimento nel PAT di 7.000 metri quadrati residenziali, hanno consumato quasi una ventina di pagine, con delle motivazioni e delle soluzioni... che farebbe ridere anche i polli, da tanto sono assurde e fantasiose.


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Comunque nel Rapporto Ambientale - Integrato - della Vas del PAT le motivazioni per trasformare le aree della Alfa Immobiliare srl e di Ruffo-Turrini, sono descritte nelle seguenti pagine.
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NOTA BENE: 
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Quanto qui sopra disegnato... è una emerita cazzata... perchè le barriere antirumore non vanno posizionate vicino alle abitazioni, ma come è ovvio e noto a tutti... le Barriere Antirumore... vanno posizionate il più possibile vicino alla fonte del rumore e dell'inquinamento che in questo caso è l'autostrada. Posizione delle Barriere Antirumore, come sopra individuata, che poi viene smentita proprio dai valutatori della VAS del PAT , quando nella pagina seguente del Rapporto Ambientale, riportano questo sottostante schema... dove la Barriera Antirumore... è vicino all'Autostrada.
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NOTA BENE: 
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Anche quanto qui sopra evidenziato in queste tabella... è una emerita cazzata... che poteva essere evidenziato in una procedura di modifica della VAS, che non è stata applicata e che rende il PAT annullabile perchè illegittimo.
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Per oggi... solo per oggi... mi fermo qui, ma nei prossimi giorni... appena ho finito di studiare la Sentenza della Corte di Giustizia Europea - che mi da ragione in merito alla richiesta di Accesso agli Atti - dopo essermi occupato della Discarica Siberie (che è più urgente rispetto al PAT), poi tornerò ad occuparmi del PAT e di quello che stanno combinando INUOVI con il silenzio DEGLIEX.
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Quando si vuole modificare il PAT... un minimo di apertura mentale dovrebbe essere posseduta dai Politici che dovrebbero lavorare ed impegnarsi per la Tutela del Territorio e per la Salvaguardia della Salute Pubblica... sopratutto se vi sono delle Direttive Europee da rispettare.

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