Dall'Arena: "Discarica, mancano adeguate misure di tutela ambientale" - Dalla Corte di Giustizia Europea: "La direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996 non consente alle autorità nazionali competenti di rifiutare al pubblico interessato l’accesso a tale decisione adducendo la tutela della riservatezza delle informazioni commerciali o industriali prevista dal diritto nazionale o dell’Unione al fine di proteggere un legittimo interesse economico".

Oggi sull'Arena c'era questo articolo: "Discarica, mancano adeguate misure di tutela ambientale" con questo sopra titolo: "QUADERNI. La Commissione Via ha prescritto alla società «Adige ambiente» ben ventidue interventi nel progetto" e questo sottotitolo: "Soddisfatto il «Comitato anti Ca´ Balestra» per l´attenzione dimostrata sull´impianto Tra le modifiche, controlli sulla falda ma anche sul percolato del sito di Ca´ Baldassarre".
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Non entro nel merito dell'articolo, tanto potete leggerlo da soli, ma per pura coincidenza oggi, via e_mail, mi hanno segnalato una Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che si occupa proprio di Discariche... che viene a fagiolo anche per la Discarica Siberie.
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Vorrei evidenziare invece quanto scritto invece nell'articoletto a lato a titolo: "«È assente un Piano per i rifiuti»" con questo testo:
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Manca una programmazione regionale. Il nocciolo della questione è questo: da decenni il Veneto attende un piano Rifiuti e un piano Cave, che indichino come, dove e in che modo effettuare attività di escavazione e di trattamento dei rifiuti. «Se ci sono colpe, sono della politica», ha commentato Beniamino Sandrini, cittadino di Caselle di Sommacampagna, attivo nella difesa del territorio. «Non ci sono norme generali sui permessi di fare cave e discariche. La politica non gestisce il territorio».
È intervenuto anche Paolo Martari, capogruppo del Pd a Villafranca. «C´è una totale carenza di programmazione da parte della Regione: la politica ha fallito. Il problema oggi è comprensoriale e locale, ma occorre spingere a Venezia per avere un Piano che tuteli il territorio una volta per tutte».
Di recente, come ha ricordato Diego Zardini, consigliere provinciale del Pd, il Piano rifiuti ha iniziato il suo iter: «Anche se la Via desse la compatibilità ambientale a Ca´ Balestra, la discarica non potrà essere autorizzata, finché non sarà approvato il Piano regionale dei rifiuti. Credo perciò che il progetto non andrà in porto».
Il Comitato anti discarica a Valeggio, si ritroverà, l´1 febbraio, al convegno «Veleni». Invitati amministratori locali e regionali, consulenti e ambientalisti.
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Non mi ero accorto che mentre stavo parlando... evidenziando che "«Se ci sono colpe, sono della politica»" il fotografo mi stava fotografando... e cosi oggi sono andato a finire sull'Arena.

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Visto che l'Arena scrive in merito alla Discarica Ca Balestra, per pura coincidenza, la Corte di Giustizia Europea con la Causa C-416 del 15 Gennaio 2013 è intervenuta su questo argomento:
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Domanda di pronuncia pregiudiziale – Najvyšší súd Slovenskej republiky – Interpretazione degli artt. 191, nn. 1 e 2, TFUE e 267 TFUE, della direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (GU L 257, pag. 26), segnatamente dei suoi artt. 1, 6, 15 e 15 bis, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), segnatamente dei suoi artt. 2 e 10 bis, nonché degli artt. 6 e 9 della Convenzione (di Aahrus) sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, conclusa a nome della Comunità europea con decisione del Consiglio del 17 febbraio 2005 (GU L 124, pag. 1) – Costruzione di una discarica – Valutazione dell’impatto ambientale di tale progetto – Partecipazione del pubblico al processo decisionale – Possibilità per i giudici di uno Stato membro di sottoporre alla Corte di giustizia una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull’applicazione d’ufficio del diritto dell’Unione in materia di tutela dell’ambiente, anche qualora la Corte costituzionale di tale Stato abbia escluso detta applicazione con una decisione vincolante per la giurisdizione remittente.
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A corredo di questa Sentenza ci sono i seguenti documenti: una Domanda del 06-11-2010 - una Ordinanza del 29-11-2010 - le Conclusioni del 19-04-2012 e la Sentenza del 15-01-2013 che cosi si conclude:
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Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
1) L’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale, come l’odierno giudice del rinvio, ha l’obbligo di sottoporre d’ufficio alla Corte di giustizia dell’Unione europea una domanda di pronuncia pregiudiziale anche quando esso statuisca su rinvio a seguito dell’annullamento della sua prima decisione ad opera del giudice costituzionale dello Stato membro interessato e una norma nazionale gli imponga di risolvere la controversia conformandosi alla valutazione in diritto espressa da quest’ultimo giudice.
2) La direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento, come modificata dal regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, va interpretata nel senso che essa:
esige che il pubblico interessato abbia accesso ad una decisione di assenso urbanistico‑edilizio, quale quella controversa nel giudizio principale, sin dall’inizio del procedimento di autorizzazione dell’impianto di cui trattasi;
non consente alle autorità nazionali competenti di rifiutare al pubblico interessato l’accesso a tale decisione adducendo la tutela della riservatezza delle informazioni commerciali o industriali prevista dal diritto nazionale o dell’Unione al fine di proteggere un legittimo interesse economico, e
non osta a che un rifiuto ingiustificato di mettere a disposizione del pubblico interessato una decisione di assenso urbanistico‑edilizio, come quella controversa nel giudizio a quo, nel corso del procedimento amministrativo di primo grado possa essere sanato nel corso del procedimento amministrativo di secondo grado, a condizione che tutte le alternative siano ancora praticabili e che la regolarizzazione in tale stadio procedurale consenta ancora al pubblico interessato di esercitare un’influenza effettiva sull’esito del processo decisionale, circostanze queste la cui verifica spetta al giudice nazionale.
3) L’articolo 15 bis della direttiva 96/61, come modificata dal regolamento n. 166/2006, deve essere interpretato nel senso che i membri del pubblico interessato devono avere la possibilità, nell’ambito del ricorso previsto da tale norma, di chiedere al competente giudice od organo indipendente e imparziale istituito dalla legge l’adozione di misure provvisorie idonee a sospendere temporaneamente l’applicazione di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 4 della citata direttiva in attesa della futura decisione definitiva.
4) Una decisione di un giudice nazionale, la quale sia stata adottata nell’ambito di un procedimento nazionale costituente attuazione degli obblighi imposti dall’articolo 15 bis della direttiva 96/61, come modificata dal regolamento n. 166/2006, e dall’articolo 9, paragrafi 2 e 4, della Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998 ed approvata a nome della Comunità europea mediante la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, e che disponga l’annullamento di un’autorizzazione concessa in violazione delle disposizioni di detta direttiva, non è idonea, in quanto tale, a configurare un’ingiustificata lesione del diritto di proprietà del gestore sancito dall’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
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Adesso devo studiarmi questa Sentenza... che forse potrebbe essermi utile sia a fermare la Discarica Siberie che a fermare anche il PAT - Piano di Assetto del Territorio perchè mi è stato impedito di esercitare una influenza effettiva sull'esito del processo decisionale e sopra tutto contestare le motivazioni che mi hanno impedito l'accesso agli atti.
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Accesso agli atti che non mi è stato concesso perchè cosi avrei preso conoscenza di informazioni commerciali o industriali... il cosidetto "know now", scusa con la quale mi era stato impedito di prendere visione del Progetto di Modifica della Discarica Siberie... 
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Scusante non valida visto che questa negazione di accesso agli atti è in netta violazione delle Direttive Comunitarie come stabilito da questa Sentenza.

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AGGIORNAMENTO SU UNA DIMENTICANZA
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Alcuni si chiederanno come mai ho scoperto questa sentenza della Corte di Giustizia Europea. Beh!!! Non l'ho scoperta!!! Mi è stata segnalata, visto che via e_mail tutti i giorni io ricevo "L'Edicola" che è una raccolta Stampa dei giornali l'Arena e il Corriere di Verona gestita dai gruppi ambientalistici, con la quale evidenziano questi problemi pubblicati sui quotidiani locali... e che ieri iniziava cosi: 
.Il pubblico deve avere accesso alla decisione urbanistico-edilizia con notevole impatto ambientale
Corte di giustizia dell’Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 1/13
Lussemburgo, 15 gennaio 2013
Stampa e Informazione
Sentenza nella causa C-416/10
Jozef Križan e a. / Slovenská inšpekcia životného prostredia
Scarica la sentenza
http://www.usbpubliacqua.it/spip.php?article716
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Ho cliccato su questo link e cosi - grazie alla EDICOLA del 17-1-2013 - ho scoperto che due giorni prima era stata pubblicata la Sentenza della Corte di Giustizia Europea, in merito alle autorizzazioni delle Discariche, ma in particolare in merito al fatto che "Il pubblico deve avere accesso alla decisione urbanistico-edilizia con notevole impatto ambientale" e questo vale anche per la V.A.S. del P.A.T.
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