"Quel numero è contenuto in un pronunciamento interlocutorio del Ministero dell'Ambiente, non in un decreto". Ma il presidente dell'Aeroporto di Venezia (che controlla l'Aeroporto di Treviso) l'ha mai letto il Decreto del Ministero dell'Ambiente n° 398 del 14.05.2007 che in merito alla domanda di: "Compatibilità Ambientale del progetto per l'incremento fruitivo dell'Aeroporto Civile di Treviso" ha decretato un PARERE INTERLOCUTORIO NEGATIVO?

Per prima cosa... una notizia del 10 Luglio 2012 pubblicata sul sito dell'ANCI: "Il sindaco di Venezia Giorgio Orsoni è il nuovo presidente di Ancai, l'Associazione nazionale dei Comuni aeroportuali italiani. Orsoni è stato nominato nel corso del Consiglio nazionale che si è svolto oggi a Roma"... una notizia che è interessante, sopratutto se pensiamo che tutti e tre gli Aeroporti di Venezia, di Treviso e  di Verona... stanno tutti e tre operando pur, tutti e tre... in mancanza del Decreto di Compatibilità Ambientale. 
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Di quella sentenza la frase che più mi è utile per l'Aeroporto di Verona è questa come riportata nel titolo del messaggio di ieri, ma dato che il Presidente di SAVE SpA (l'esimio dott. Enrico Marchi) che gestisce l'Aeroporto di Venezia e che detiene la maggioranza dell'Aeroporto di Treviso è intervenuto sulla Sentenza del TAR, mi sembrava doveroso oggi scrivere per dimostrare come le società Aeroportuali rispettano le leggi a tutela dell'Ambiente e per la salvaguardia della Salute pubblica...
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In sintesi - delle Leggi a Tutela dell'Ambiente e per la Salvaguardia della Salute Pubblica - le Società di Gestione Aeroportuale... (A) "SE NE FREGANO"!!! e appena possono... (B) "RACCONTANO BALLE"!!! come dimostrato dalle dichiarazioni del Presidente della SAVE SpA, come sotto riportate.
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Letto l'articolo, al sig. Marchi bisogna ricordare che... (A) il divieto di superare i 16.300 movimenti annui imposti (anche dal TAR all'Aeroporto di Treviso) è una soglia vincolante e che quindi è un obbligo di legge, (B) questo obbligo di non superare i 16.300 movimenti annui era già stato stabilito da un Decreto del Ministero dell'Ambiente, il n° 398 del 14.05.2007 e poi confermato dalla Commissione VIA che si è espressa con parere n° 698 del 15 Aprile 2011 e con Disposizione della Direzione di Salvaguardia Ambientale 10666 del 5 maggio 2012, la quale in merito alla richiesta di Esclusione della VIA, come rischiesta da ENAC per l'Aeroporto di Treviso, si era espressa favorevole a condizione che non vi fossero aumenti del numero dei movimenti rispetto a quelli autorizzati.
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E se la Commissione VIA Nazionale si è cosi espressa (vedi sopra) e la Direzione Generale Valutazione Impatto Ambientale ha poi cosi determinato (vedi sotto), il caro sig. Marchi la normativa VIA la deve rispettare, visto che i 16.300 movimenti annui massimo erano stati stabiliti da un Decreto del Ministero dell'Ambiente.
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Premesso questo... invitiamo il Presidente della SAVE SpA, sig. Enrico Marchi a rileggere la Sentenza del TAR del Veneto e poi a rileggere il Decreto del Ministero dell'Ambiente, ricordando allo stesso che in Italia ci sarebbero delle leggi da rispettare. 
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Dalla prima pagina parrebbe essere evidente che siamo in presenza di una Sentenza del TAR del veneto e che quindi le Sentenze della Giustizia Amministrativa dovrebbero essere rispettate e/o impugnate nelle adeguate sedi. 
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Da questa seconda pagina va ricordato al Sig. Marchi che l'oggetto della sentenza sarebbe relativo alla richiesta di "esclusione della procedura di VIA del progetto aeroporto Antonio Canova di Treviso, interventi di potenziamento e sviluppo della infrastruttura di volo"... che era stata concessa a condizione che non vi fossero nuovi movimenti oltre a quelli autorizzati.
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Non entro nel merito dei punti 1 e 2 se non ricordando che: è ENAC che controlla la gestione degli Aeroporti, è ENAC che approva i Progetti di sviluppo e potenziamento, è ENAC che controlla la Direzione dei Lavori, è ENAC che esegue i collaudi ed è ENAC che presenta le richieste delle procedure di VIA... in evidente e palese conflitto di interessi visto che svolge contemporaneamente la funzione di controllore e di controllato.
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Secondo la normativa in vigore, qualsiasi progetto prima va sottoposto a VIA (e/o a richiesta di esclusione di VIA) e poi, solo dopo, quel progetto può essere approvato. Ma questo vale per tutti gli italiani ad esclusione, a quanto pare dell'ENAC, come è evidente esaminando il punto 3 della Sentenza del TAR del Veneto dove c'è scritto che ENAC ha approvato il progetto in data 14 Aprile 2011, il giorno prima che in data 15 aprile si riunisse la Commissione VIA Nazionale e prima ancora di ricevere il Decreto di Esclusione alla VIA poi emesso il 5 maggio 2011... evidenziando cosi le capacità paragnostiche dell'ENAC.
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La determinazione più importante - a mio avviso - contenuta in questa Sentenza al punto 4, è la seguente frase: "Infatti, qualora sia accertata l’illegittimità del provvedimento negativo di verifica di assoggettabilità a V.I.A. o di annullamento in via giurisdizionale dei provvedimenti adottati l’Autorità dovrà provvedere al ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale secondo la disciplina di cui all’art. 29 del D. Lgs. n° 152 del 2006"... ed è evidente che potrebbe essere accertata l'illegittimità del provvedimento negativo di verifica di assoggettabilità alla VIA, qualora l'AER TRE SpA, non avesse da rispettare la prescrizione del suddetto Decreto che obbliga a non superare i 16.300 movimenti annui.
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Il sig. Marchi dovrebbe leggere bene anche il punto 5 della Sentenza del TAR che richiama... che anche il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso a condizione che il numero totale dei movimenti annui non abbia da subire aumenti rispetto al numero autorizzato dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del maggio 2007 ed è pertanto evidente come riportato nella seguente pagina che l'Aeroporto di Treviso ha ottenuto la VIA solo perchè non deve superare i 16.300 movimenti annui... come tra l'altro dichiarato e confermato dalla stessa società di gestione aeroportuale nella memoria del 22 maggio 2012
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Se questi 16.300 movimenti annui avessero da essere superati all'Aeroporto di Treviso, è evidente che allora deve essere applicato quanto riportato al punto 4 della Sentenza del TAR, che prevede l'applicazione dell'art. 29 del D.Lgs 152/2006.
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Come è noto e come risulta dal sito web del Ministero dell'Ambiente relativamente alle Procedure di VIA a seguito di richieste di parere di Compatibilità Ambientale il Ministero dell'Ambiente emette Decreti che possono avere esito "POSITIVO" (in tal caso l'opera si può autorizzare) e/o "INTERLOCUTORIO NEGATIVO" (in tal caso l'opera NON si può autorizzare) ma che comunque essendo un Decreto Ministeriale... le eventuali prescrizioni, come prescritte... devono essere rispettate e fatte rispettare.
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E se per il Sig. Marchi vale il Decreto di Esclusione alla VIA è evidente che al lo stesso Sig. Marchi, Presidente pro tempore dell'Aeroporto di Venezia, bisogna ricordare che vale e va rispettato anche il Decreto NEGATIVO di Compatibilità Ambientale n° 398 del 14.07.2007, come emesso dal Ministero dell'Ambiente in merito all'Aeroporto di Treviso, di cui sotto se ne evidenziano alcuni brani.
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E' dal 13 Gennaio 1999 che all'Aeroporto di Treviso - a causa dell'incremento del traffico - il Ministero dell'Ambiente ha chiesto che detto aeroporto sia sottoposto alla Valutazione di Impatto Ambientale (vedi sotto) con richiesta reiterata poi nel 20.04.2000 e solo in data 6 Dicembre 2002, detta Società di gestione Aeroportuale ha ottemperato e, con due anni di ritardo (mentre il traffico cresceva) ha presentato la domanda di pronuncia di compatibilità Ambientale (vedi sopra). 
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A causa di mancati assolvimenti di adempimenti amministrativi dal aprte di Aer Tre SpA, l'istruttoria tecnica veniva sospesa dal 7 agosto 2003 al 17 novembre 2004. Ovviamente... nelle more del procedimento di VIA... lo stesso venivano eseguiti lavori e continuava l'incremento del traffico aereo. 
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Pur in mancanza di Decreto di Compatibilità Ambientale che fosse stato "positivo" all'incremento del traffico aereo, questo aumento capacitivo del traffico sull'Aeroporto di treviso continuava, nonostante che la documentazione richiesta dal Ministero dell'Ambiente ad integrazione della VIA veniva presentata il 16 Aprile 2004, il 6 maggio 2005 e il 4 Ottobre 2005, costringendo comunque la Commissione VIA ad esprimere parere NEGATIVO, come risulta dal verbale n° 813 del 6 Agosto 2006.  
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Secondo il Ministero dell'Ambiente, già dal 1999, per l'Aeroporto di Treviso sussistevano tutte le condizioni che obbligavano alla presentazione di istanza di sottoposizione alla VIA per ottenere un decreto di Compatibilità Ambientale... che ancora ad oggi a Treviso... manca.
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Una richiesta di sottoposizione alla VIA che era stata presentata nel 2002 affinchè l'Aeroporto di Treviso fosse autorizzato - con Decreto di Compatibilità Ambientale - ad avere 12.100 movimenti annui... nel 2010.
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Incrementi capacitivi di traffico che erano stati autorizzati su un pista la cui resistenza e portanza è poi stata modificata con i lavori eseguiti nell'anno 2011... il che evidenzia una modifica sostanziale permettendo movimenti di aerei con maggior carico e per rotte con maggiori distanze.
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Nelle more del procedimento di VIA, poi NEGATIVO, la società di gestione aeroportuale di Treviso, eseguiva i lavori per i quali era stata chiesta la VIA, in netta violazione della normativa comunitaria e nazionale, che prevede l'autorizzazione dei lavori solo dopo aver ottnuto un parere positivo di VIA e/o solo in presenza di parere positivo all'esclusione della VIA.
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Nel Decreto di Compatibilità Ambientale dell'Aeroporto di Treviso, compatibilità poi non rilasciata perchè la Commissione VIA aveva espresso parere NEGATIVO si evidenziano tutta una serie di prescrizioni ai quali le autorità avrebbero dovuto rispettare, ma che non sono mai stati rispettati.
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Tra le varie segnalazioni contenute nel Decreto VIA - poi emesso con parere negativo - a cui avrebbe dovuto dare risposte la società di gestione dell'Aeroporto di Treviso erano anche comprese le opere di mitigazione e di compensazione ambientali... mai rispettati.
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Tutta la documentazione presentata dall'Aeroporto di Treviso, finalizzata ad ottenere il Decreto di Compatibilità Ambientale, vi erano le opere di mitigazione e di compensazione da attuare rispetto al Parco del Fiume Sile... ovviamente nessuna di queste è mai stata realizzata.
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Vanno anche segnalate le prescrizioni che erano state deliberate dalla Regione Veneto che aveva espresso parere favorevole all'incremento fruitivo del traffico di Treviso... ovviamente anche queste mai rispettate dalla Aer Tre SpA. 
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La Regione Veneto aveva anche proposto che a compensazione e mitigazione fossero realizzate della aree a verde della superfice complessiva di 10 ettari anche in zone non continue... ovviamente nemmeno queste prescrizioni sono state rispettate dalla Aer Tre SpA.
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La richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale per l'Aeroporto di Treviso veniva cassata per tutta quella serie di carenze come evidenziate perchè non era stato possibile alla commissione una compiuta valutazione sul progetto "Incremento fruitivo dell'Aeroporto Civile di Treviso..." e sulla richiesta di incrementare il traffico e di realizzare nuove opere all'aeroporto, il Ministero dell'Ambiente si esprimeva con un parere interlocutorio negativo.
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Nel frattempo in piena violazione della Direttiva VIA, l'Aeroporto di Treviso eseguiva e realizzava le opere progettate e incrementava il traffico per oltre a quello che aveva chiesto, cioè di arrivare ad avere 10.200 movimenti per l'anno 2010... e questi potenziamenti sono continuati anche dopo il 2007 senza aver ottemperato alle disposizioni del Decreto VIA che le procedure di approvazione dei progetti dovevano essere subordinati alla presentazione di una aggiornata richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale.
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Dal 14 Maggio 2007 entro tre mesi la Società di gestione dell'Aeroporto di Treviso avrebbe dovuto presentare una NUOVA istanza di VIA e fino alla conclusione della nuova procedura di VIA all'aeroporto di Treviso non potevano esserci più di 16.300 movimenti annui.
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La ripresentazione della nuova procedura di VIA, invece di essere presentata dopo tre mesi dal
Decreto "NEGATIVO" di Compatibilità Ambientale n° 398 del 14 Maggio 2007 - come obbligata dal Decreto del Ministero dell'Ambiente - questa nuova procedura di VIA è stata presentata solo dopo 5 anni in data 17 Febbraio 2012 e per il contenuto del Decreto qui richiamato, fino alla conclusione della Procedura di VIA, la Aer Tre Spa deve rispettare il numero di 16.300 movimenti all'anno.
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E adesso rileggetevi le dichiarazioni del sig. Enrico Marchi che a quanto pare non deve aver letto bene il Decreto di Compatibilità Ambientale "NEGATIVO" per l'incremento del traffico dell'Aeroporto di Treviso.
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Secondo il sottoscritto e per quanto riportato nella Sentenza del TAR del Veneto, essendo la Nuova Aerostazione di Treviso e tutto quanto realizzato dal 1999 ad oggi e potenziato in mancanza del Decreto di Compatibilità Ambientale va applicato quanto riportato al punto 4: "Infatti, qualora sia accertata l’illegittimità del provvedimento negativo di verifica di assoggettabilità a V.I.A. o di annullamento in via giurisdizionale dei provvedimenti adottati l’Autorità dovrà provvedere al ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale secondo la disciplina di cui all’art. 29 del D. Lgs. n° 152 del 2006".
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Se il sig. Marchi vive in Italia... è evidente che la Sentenza dal TAR deve essere rispettata.

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