La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 17069/12 ha chiarito che una dolosa inerzia del pubblico ufficiale responsabile può costituire reato di rifiuto d’atti d’ufficio (art. 328 c.p.) anche in assenza di una previa richiesta scritta.

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Questa qui sotto riprodotta è la lettera del 28 Marzo 2012, sottoscritta dal Responsabile del Servizio: Geom. Lorenzo Gaspari, che mi nega di accedere agli atti del progetto che dovrebbe risanare le pareti che sono "collassate" a seguito dei lavori diretti dallo stesso Geom. Lorenzo Gaspari... una negazione in evidente... conflitto d'interessi.
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Ma oggi in merito alla negazione di accesso agli atti ho scoperto questa news: "Supponenza e superficialità delle istituzioni. Quando è reato di rifiuto d’atti d’ufficio? Risposta" in cui si legge questo:  
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Accade che, in occasione di fenomeni naturali idonei a mettere in pericolo un determinato territorio, i responsabili istituzionali nonostante la situazione d’urgenza non si attivino prontamente ad adottare i provvedimenti necessari.
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La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 17069/12 ha chiarito che una dolosa inerzia del pubblico ufficiale responsabile può costituire reato di rifiuto d’atti d’ufficio (art. 328 c.p.) anche in assenza di una previa richiesta scritta. Il rifiuto, secondo la Corte non presuppone necessariamente un’istanza, ma ben può realizzarsi in maniera implicita.
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In merito al 1° paragrafo sopra riprodotto, ricordo che avevo avvisato l'allora Direttore dei Lavori che le pareti sarebbero "collassate", ma nonostante questo i lavori sono proseguiti e dopo il collaudo con esito positivo effettuato a fine Gennaio 2011, il 6 Maggio 2011, è iniziato il conferimento dei rifiuti e il conferimento è continuato nonostante che il 15 Maggio 2011 erano già evidenti i primi "collassamenti" sulla parete Sud.
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In merito al 2° paragrafo dato che il Funzionario chi mi nega l'accesso agli atti è lo stesso responsabile dei lavori poi collassati oltre ad essere in presenza di un evidente il classico conflitto d'interesse, appena riuscirò a leggere la Sentenza poi vediamo se esistono gli estremi del Reato di rifiuti d'atti d'ufficio.
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Un progetto, quello del ripristino delle pareti "collassate", ricordo, è stato approvato senza la procedura di V.I.A. e/o di "screening", a mio avviso pertanto illegittimo, anche per quanto riportato in questa sentenza:
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EDILIZIA PRIVATA - LAVORI PUBBLICI: Le procedure di v.i.a. e di verifica di assoggettabilità a v.i.a. ("screening"), pur inserendosi sempre all'interno del più ampio procedimento di realizzazione di un'opera o di un intervento, sono dotate di autonomia, in quanto destinate a tutelare un interesse specifico (quello alla tutela dell'ambiente) e ad esprimere al riguardo una valutazione definitiva, di per sé potenzialmente lesiva dei valori ambientali, con conseguente immediata impugnabilità degli atti conclusivi da parte dei soggetti interessati alla protezione di quei valori (siano essi associazioni di tutela ambientale ovvero cittadini residenti in loco); l’art. 20, d.lgs. n. 152 del 2006, infatti, configura la stessa procedura di verifica di assoggettabilità a v.i.a. ("screening") come vero e proprio subprocedimento autonomo, caratterizzato da partecipazione dei soggetti interessati e destinato a concludersi con un atto avente natura provvedimentale, soggetto a pubblicazione.
(TAR Lombardia-Milano, Sez. IV, sentenza 11.01.2012 n. 67 ).
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Io insisto che potrebbe essere un Reato penalmente perseguibile il non permettere l'accesso agli atti relativi ad un progetto che sarebbe un'opera pubblica e anche per questo motivo dovrebbe esserci la massima trasparenza, anche nel caso che le pareti non fossero "collassate" prima e/o avessero da "collassare" ancora nelle prossime settimane.
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Considerato poi che il progetto approvato a Marzo 2012, ovviamente non ha valutato i "collassamenti" avvenuti nel mese di Maggio 2012, il sottoscritto non concorda con quanto riportato nel Verbale della Commissione VIA n° 338 del 1° Febbraio 2012, in cui si legge questo: "In considerazione delle caratteristiche dell’intervento delle valutazioni espresse nella documentazione agli atti e degli approfondimenti presentati dalla Ditta, della valutazione della non sostanzialità degli interventi proposti di modifica al progetto già autorizzato, la Commissione non ha ritenuto necessario chiedere la ripresentazione di un nuovo SIA".

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